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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12196 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
P.IVA_1
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di II grado iscritto al n. 58016/2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliate in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 131 presso C.F._2 lo studio dell'avv. Goffredo Titti, che le rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTI contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma in Controparte_1 C.F._3
Via A. Torlonia, n. 27 presso lo studio dell'Avv. Mario Casalini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano, innanzi al Parte_1 Parte_2
Giudice di Pace di Roma, , chiedendo l'accertamento della sussistenza del Controparte_1 credito, dalle stesse vantato nei confronti del convenuto, di euro 2.003,85, quale quota di spettanza per le spese dalle stesse sostenute per la demolizione di un manufatto sito in Località Giannella (GR),
e per la successione del defunto . Chiedevano quindi la condanna di Persona_1 CP_1
al pagamento di detta cifra.
[...]
In particolare, le odierne appellanti affermavano di essere eredi di , fratello di Persona_1
e e marito di , e di aver ricevuto in eredità un terreno Parte_1 Controparte_1 Parte_2 sito il Località Giannella (GR). Le stesse dichiaravano che il Comune di Orbetello aveva ordinato la demolizione di un fabbricato ivi insistente e affermavano di aver anticipato le spese sopra menzionate, per un totale di euro 3.217,00. Chiedevano quindi la restituzione a della somma Controparte_1 pari alla quota di sua spettanza, calcolata in euro 2.003,85, di cui 1.653,85 (a fronte di euro 2.867,00 totali) per la demolizione del manufatto ed euro 350,00 ( pari all'intero dell'importo pagato) per le spese inerenti alla successione del defunto . Persona_1
Venivano prodotte due fatture, ove venivano indicate le spese sostenute, oltre alla lettera di messa in mora verso e al verbale dell'incontro di mediazione presso l'ente Concormedia, Controparte_1 conclusosi con esito negativo per mancata presentazione del convenuto.
Costituitosi in giudizio, contestava le avverse deduzioni, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità della causa per mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria (posto che il tentativo di conciliazione gli era stato notificato al precedente luogo di residenza), la mancata citazione di tutti i contraddittori necessari, l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda, affermando altresì di non conoscere e rilevando la Parte_3 mancata valenza probatoria delle scritture allegate dalle odierne appellanti rispetto al credito vantato.
Chiedeva quindi: di dichiarare nullo l'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. per indeterminatezza della domanda, di dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancata instaurazione di una valida procedura di mediazione e, nel merito, di rigettare la domanda per infondatezza della pretesa attorea, stante l'insussistenza del credito vantato.
segnalava altresì nella propria comparsa di costituzione e risposta che, prima Controparte_1 della propria costituzione in giudizio, aveva avviato una procedura di mediazione obbligatoria presso l'ente Concordia Management: detta procedura si svolgeva nelle more del giudizio, ma dava tuttavia esito negativo, come da documentazione in atti.
Nel corso del giudizio di primo grado, con note autorizzate, il convenuto depositava visura catastale dell'Agenzia delle Entrate e un documento esplicativo dell'albero genealogico che coinvolgeva sé medesimo e le odierne appellanti.
Le attrici altresì depositavano, ex art. 320 c.p.c., l'ordine di demolizione emesso dal Comune di
Orbetello, indirizzato a , nonché l'atto di divisione per Notaio Controparte_2 Persona_2 del 15.11.2002 Rep. n. 10649 Racc. n. 3617, con cui venivano suddivisi i beni (immobili siti in Roma
e Orbetello) ricadenti nella comunione ereditaria tra , , e , Controparte_3 CP_1 Pt_1 CP_4 conseguente all'apertura della successione legittima della madre di costoro, Persona_3
Con sentenza n. 12536/22, qui appellata, il Giudice di Pace di Roma rigettava la domanda attorea, con condanna alle spese, rilevando, come indicato nell'atto di appello, che le istanti non avevano compiutamente “assolto al proprio onere probatorio”, non avendo specificato i “dati catastali attraverso i quali risalire al fondo in comproprietà con ”, e non avendo fornito Controparte_1
“riscontri circa la loro legittimazione e la legittimazione passiva del convenuto”. In particolare, come indicato da parte appellata, il Giudice di Pace condannava “le attrici al pagamento in favore dell'Avv.Mario Casalini delle spese del giudizio che liquida complessivamente in Euro 870,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% CAP ed IVA come per legge”.
Con atto di citazione in appello, e impugnavano la suddetta sentenza Parte_1 Parte_2 chiedendone l'annullamento e/o l'integrale riforma.
Le appellanti esponevano: che l'onere probatorio era stato adeguatamente assolto, e che comunque la legittimazione di si evinceva dai suoi scritti difensivi e dalle trattative finalizzate Controparte_1 alla positiva conclusione della procedura di mediazione. Rilevavano altresì la presenza di un refuso negli atti di causa, ritenuto immediatamente rilevabile anche ex officio, per cui il nome del de cuius
, più volte indicato negli scritti difensivi, doveva invece intendersi quale Persona_1 [...]
, effettivo dante causa di , Si Controparte_2 Controparte_1 Controparte_5 Parte_2 dolevano in tal senso che tale errore non fosse stato rilevato dal giudice di prime cure, sebbene individuabile ictu oculi, e che fosse stato quindi erroneamente posto a fondamento della decisione qui appellata, ritenuta contraddittoria.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello con conferma della sentenza Controparte_1 impugnata, la condanna delle appellanti ex art. 8 comma 4 bis del D. Lgs. N. 28/2010 al pagamento del totale delle somme spese per la mediazione unitamente agli interessi, oltre alla vittoria di spese diritti e onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellato eccepiva: la mancata chiamata dei litisconsorti necessari, l'assenza di legittimazione attiva delle odierne appellanti, l'inconferenza della documentazione addotta, che non forniva certezza probatoria rispetto alle pretese delle attrici, l'assenza di legittimazione passiva dell'odierno appellato e la mancata specifica della somma richiesta, che veniva ritenuta eccessiva rispetto anche ad una presunta quota di spettanza. Infine, l'appellato lamentava il contegno processuale delle appellanti durante il procedimento di mediazione svoltosi nelle more del giudizio di primo grado, affermando che le stesse non avevano dolosamente comunicato le proprie determinazioni nel procedimento di mediazione causandone l'esito negativo, con conseguente dispendio di risorse economiche in capo all'appellato.
All'udienza del 16.04.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.
***
Occorre preliminarmente rilevare l'assenza agli atti della sentenza di primo grado, in quanto, seppure citata nell'atto di citazione in appello dall'attore come presente nell'”allegato 1”, nella documentazione depositata telematicamente la stessa non risulta, né con una diversa denominazione, né prodotta da parte appellata. Al riguardo, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel giudizio in appello “la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta la declaratoria d'improcedibilità dell'appello, non essendo questa prevista dall'art. 347 c.p.c., sicché al giudice non è preclusa la decisione di merito ove il contenuto della sentenza impugnata sia desumibile in modo non equivoco dall'atto di appello”( cfr. ex multiis Cass.V sez, Ord. n. 12751 del 13/05/2021, Cass. III Sez., Sent.
n. 23713 del 22/11/2016). Al contrario, solo “se il contenuto della sentenza impugnata non sia desumibile in modo inequivoco dall'atto di appello, l'esito del giudizio non potrà essere quello dell'improcedibilità, bensì quello della “inammissibilità per carenza degli elementi essenziali di tale atto e, specificamente della specificità dei motivi sotto il profilo della loro pertinenza alle “rationes decidendi” (Cass. III sez. civ. ord.n.20849 del 21/07/202, che richiama a sua volta Cass. Sent. n.
238/2010).
Ciò preliminarmente rilevato, nel caso di specie, dalla documentazione agli atti (in specie, dall'atto di citazione in appello e dalla comparsa di costituzione e risposta in appello) risulta possibile desumere in modo non equivoco il contenuto della sentenza impugnata, di cui si evince sia la decisione a favore dell'odierno appellato che la condanna alle spese a carico delle odierne appellanti,
e pertanto si ritiene di poter decidere nel merito la controversia.
Al riguardo, questo Tribunale ritiene che l'appello non meriti accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, sotto il profilo processuale, risulta priva di fondamento l'eccezione di improcedibilità mossa dall'appellato per mancanza di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari. Infatti, trattandosi di giudizio avente ad oggetto il rimborso pro quota di una spesa sostenuta dalle odierne attrici, non era necessario integrare il contraddittorio, ma sarebbe bastato avere certezza delle quote di spettanza di ciascun erede obbligato così da poter individuare l'an e il quantum dell'importo dovuto dall'odierno appellato: tale aspetto, tuttavia, come rilevato nel prosieguo, non è stato adeguatamente chiarito. L'eccezione deve quindi essere respinta.
Con riferimento al merito della causa, l'appellante lamenta innanzitutto l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, per avere il Giudice di Pace non ritenuto sufficienti i documenti prodotti.
Tale doglianza non merita accoglimento.
Non è stata innanzitutto prodotta documentazione inerente allo status familiae delle attrici e del de cuius, da cui si evincano chiaramente i rapporti tra le parti, a nulla rilevando il prospettato albero genealogico prodotto in atti – peraltro da parte avversa- , privo di carattere ufficiale.
In secondo luogo, le attrici hanno sostenuto che, per mero refuso, , indicato Persona_1 quale de cuius in primo grado, doveva invece essere inteso quale , e che tale Controparte_2 refuso risultava chiaramente riconoscibile in ragione degli ordini di demolizione prodotti, appunto intestati a Tuttavia, non risultano agli atti di primo grado elementi tali da Controparte_2 rendere chiara ictu oculi tale ricostruzione, considerato che , in primo grado, era Persona_1 stato identificato già nell'atto introduttivo quale fratello di , e coniuge di Parte_4
mentre nulla era stato esplicitato rispetto ai rapporti successori con , Parte_2 Controparte_2 né dai verbali di causa o da alcun altro scritto difensivo agli atti risulta alcun chiarimento in proposito.
Inoltre, nell'atto di divisione prodotto dalle attrici ex art. 320 c.p.c., recante data 15.11.2002,
[...] risultava coniugata con pertanto non è stato adeguatamente chiarito il Pt_2 Controparte_3 rapporto della stessa con o . Parimenti, non si evince dal Persona_1 Controparte_2 medesimo atto di divisione il bene oggetto di contestazione nel presente giudizio, considerato che i beni ivi divisi sono oggetto successione di e non di Persona_3 Controparte_6
, e che trattasi di immobili siti in Roma e in Orbetello, dunque non di terreni.
[...]
Neppure sono state prodotte la dichiarazione di successione inerente all'immobile per cui si si sarebbe proceduto alla demolizione, ricavabile presso l'Agenzia delle Entrate, o la visura catastale dello stesso.
Peraltro, le due fatture prodotte dalle attrici non appaiono adeguatamente circostanziate, trattandosi, rispettivamente, di una fattura emessa genericamente per “demolizione massetto con calcinacci;
servizio smaltimento materiale misto derivanti da demolizione;
servizio bonifica amianto presso proprietà strada della Giannella 58 “ (per un importo complessivo di euro 2.867,00), per una proprietà sita in Orbetello - che non è ricollegabile con certezza a quella di cui si discute per assenza di ulteriori più precise indicazioni - e di una fattura per servizi professionali resi per estrapolare la documentazione inerente alla pratica di condono edilizio intestata a ( per un Controparte_2 importo complessivo di euro 350,00). Non si evincono quindi chiaramente gli estremi precisi del terreno di riferimento e non viene indicata, quale causa della demolizione, l'ordinanza del Comune di Orbetello. Inoltre, la fattura di euro 350,00, che le attrici hanno indicato quale somma per le spese di successione di ( rectius Michele), in realtà mostra una causale diversa rispetto Persona_1
a quanto dichiarato dalle attrici in primo grado (appunto, il pagamento per servizi afferenti a una pratica di condono edilizio). Peraltro, tali fatture non sono evidentemente idonee a fornire prova circa la legittimazione dell'odierno appellato a rimborsare le spese per l'attività di Controparte_1 demolizione o per la pratica di condono edilizio.
Neppure risulta risolutiva, ai fini del presente giudizio, la visura dell'Agenzia delle Entrate, prodotta da , dei terreni di sua proprietà siti in Orbetello, posto che ivi risulta essere Controparte_1 indicato solo un vigneto a lui attribuibile per una quota pari a 13/60, da cui anzi parrebbe rilevarsi, quale dante causa, tale , già richiamato nell'atto di divisione sopra menzionato, Controparte_3 ma estraneo alle vicende del presente giudizio. Pertanto, il terreno cui si fa riferimento in tale visura non appare essere ricollegato a quello per cui le odierne appellanti richiedono il rimborso delle spese di demolizione.
Inoltre, non risulta adeguatamente chiarita la quantificazione dell'importo richiesto all'odierno appellato, considerando che a fronte di una spesa complessiva di euro 3.217,00, vengono chiesti a euro 2.003,85, pari a circa il 62% dell'intero importo. Controparte_1
Si rammenta infatti che, a prescindere dall'identificazione del de cuius (quale Persona_1 ovvero , le parti attrici dichiarano che ne è il fratello, e pertanto la quota CP_2 Controparte_1 di spettanza di quest'ultimo quale erede deve ricondursi alle norme in materia di successione legittima o necessaria (chiarimento non fornito dalle attrici e non ricavabile agli atti) non potendo comunque risultare di così alto valore percentuale rispetto al totale dovuto, vista l'esistenza di – almeno - altre due dichiarate eredi.
Rebus sic stantibus, in assenza di documentazione inerente alla successione di Controparte_2
e all'effettiva proprietà del terreno sito in Orbetello, non risulta possibile individuare quali siano effettivamente i soggetti chiamati all'eredità e, pertanto, le quote di eredità spettanti a ciascuno, da cui potrebbe evincersi in primis il coinvolgimento dell'appellato e, quindi, la Controparte_1 quota a lui eventualmente esigibile per il rimborso delle spese sostenute dalle odierne appellanti.
Pertanto, questo Tribunale, confermando quanto sostenuto dalla sentenza di primo grado, non prodotta ma della quale si evince chiaramente la portata, ritiene che le pretese attoree vadano rigettate in quanto incongrue e oltremodo imprecise sia rispetto all'an che al quantum, in quanto non adeguatamente provate.
Con riferimento alla domanda dell'appellato, di condanna al pagamento del totale delle somme spese per la mediazione oltre interessi ai sensi dell'art. 8 co. 4bis del d.lgs. 28/2010, la stessa non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 8 co. 4bis del d.lgs 28/2010, applicabile ratione temporis alla controversia in esame, prevede che “dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”. Al riguardo, dai verbali di mediazione presenti agli atti, risulta che le parti hanno partecipato agli incontri di mediazione a mezzo dei loro difensori muniti di valida procura, e pertanto la norma richiamata da parte appellata risulta inconferente e non applicabile al caso di specie, dovendo invece trovare applicazione nei casi in cui una delle parti sia completamente assente alla procedura di mediazione.
In ogni caso, relativamente alle spese di mediazione, si rileva che non sono state prodotte quietanze di pagamento né è stata fornita una quantificazione complessiva dell'importo da ristorare, pertanto comunque la domanda non sarebbe accoglibile per assenza di adeguata documentazione atta a comprovare la spesa sostenuta.
Tutto ciò premesso e considerato, l'appello deve essere rigettato, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, nella causa promossa come in narrativa:
- rigetta l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
- condanna e a rifondere le spese del presente grado di giudizio in favore Parte_1 Parte_2 di , che si liquidano in euro 1.900,00 per compensi, oltre accessori come per Controparte_1 legge, da distrarsi;
- condanna e al pagamento del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 Parte_1 Parte_2 co.
1-quater del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Roma, 4.9.25
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della ott.ssa Loredana Ionchese CP_7