Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01304/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1304 del 2026, proposto da
AN TU, IO TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camposano, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per L'Area Metropolitana di Napoli, Città Metropolitana di Napoli, non costituiti in giudizio;
PER L'OTTEMPERANZA
a) Dell'ordinanza n. 7397 del Tar Campania Napoli, Sezione II, pubblicata in data 13 novembre 2025 e notificata al Comune di Camposano in pari data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NN LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Parte ricorrente con separato giudizio RG 5641/2025, ha impugnato l’atto del Comune di Camposano in data 3 luglio 2025 di diniego alla richiesta di permesso a costruire.
In detto diniego è stato dedotto, tra gli altri motivi del rigetto, che una porzione del lotto è interessata dalla realizzazione di una rotatoria, senza ulteriori specificazioni, atti dei quali il ricorrente deduce di non essere mai stato messo a conoscenza.
In riferimento agli atti pertinenti a tale progetto, ovvero della Delibera di indirizzo Giunta Comunale 33 del 03.04.2025 e della Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 10.04.2025 del Comune di Camposano. parte ricorrente ha chiesto procedersi alla loro ostensione.
La richiesta istruttoria è stata integralmente accolta nell’ordinanza n. 7397 in data 25.3.2026 di questa Sezione- Tar Campania Napoli, II Sez., nei seguenti termini:
“…..Ritenuto necessario ai fini del decidere acquisire a cura della resistente amministrazione comunale le delibere comunali inerenti al progetto della rotatoria, ovvero la n. 33 del 3 aprile 2025 e n. 37 del 10.4.2025 nonché il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo alla rotatoria; disponendo che l’amministrazione depositi agli atti del fascicolo telematico tali documenti entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza o dalla notifica a cura di parte se anteriore; Rilevato che va riservata all’esito della detta acquisizione documentale la decisione in ordine alla richiesta verificazione circa la compatibilità tra il progetto edificatorio denegato e l’opera pubblica di cui alla rotatoria;”
Il ricorrente, premesso che in data 13 novembre 2025 è stata notificata l’ordinanza de qua al Comune di Camposano; che il Comune , a tutt’oggi, non ha provveduto ad eseguire l’ordinanza di cui sopra; chiede che all’Amministrazione soccombente venga ordinato di conformarsi all’ordinanza n. 7397 sopra citata e per l’effetto, provvedere alla pubblicazione delle
delibere comunali inerenti al progetto della rotatoria, ovvero la n. 33 del 3 aprile 2025 e n. 37 del 10.4.2025 nonché il progetto di fattibilità tecnico ed economico relativo alla rotatoria.
Insta anche per la nomina di un Commissario ad acta, attesa la perdurante inottemperanza, e ha chiesto ex art. 114 cpa a titolo di astreinte, una somma di danaro per ogni giorno di ulteriore ritardo nell’esecuzione dell’ordinanza stessa.
Si è costituito con memoria formale il solo Ministero della cultura, mentre non si è costituito in giudizio il Comune di Camposano.
Alla udienza in camera di consiglio del 25.3.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
TT
Va preliminarmente rilevato che il presente ricorso è inammissibile, in quanto proposto nelle forme del giudizio di ottemperanza, tuttavia sussistendone i presupposti di forma e sostanza può essere convertito in giudizio per l’esecuzione dell’ordine in epigrafe, da qualificarsi come ordine di esibizione ex art. 210 cpc, cui rinvia l’art. 63 cpa.
La parte istante chiede invero l’ottemperanza di un’ ordinanza istruttoria, con la quale è stato ordinato al Comune intimato di depositare in giudizio i documenti richiamati nell’avversato diniego, entro un certo termine, ad oggi spirato.
Si tratta di un mezzo istruttorio mediante il quale il soggetto che non ha la disponibilità materiale di un documento o di un bene mobile necessario alla dimostrazione delle proprie pretese in giudizio, può farlo acquisire agli atti del processo, avvalendosi del potere autoritativo del giudice nei confronti del possessore del documento o del bene.
Nel giudizio amministrativo, lo stesso è disciplinato dall’art. 63 cpa co 2 con rinvio all’art. 210 cpc.
L’ordinanza della quale parte istante ha chiesto l’esecuzione non è pertanto un titolo esecutivo azionabile con il giudizio di ottemperanza ex art. 112 cpa, che presuppone un provvedimento cd. esecutivo del GA.
Infatti, l’ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura civile disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell’ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui agli artt. 605 e ss. c.p.c. nel giudizio civile o con l’ottemperanza nel giudizio amministrativo.
Peraltro la riforma Cartabia ha riformulato il terzo comma dell’articolo 210 c.p.c. al fine di dare maggiore effettività a tale ordine ed ha previsto una sanzione pecuniaria per indurre indirettamente il suo maggiore rispetto. Si dispone pertanto che se la parte non adempie senza giustificato motivo all’ordine di esibizione, il giudice la condanna a una pena pecuniaria da euro 500 a 3000 ; da questo comportamento può inoltre trarre argomenti di prova ai sensi dell’articolo 116 cpc secondo comma“ ( cfr. in tal senso Corte di cassazione prima sezione civile ordinanza 1 agosto 2022 numero 23.861).
Possono da tali premesse trarsi le conseguenze per il caso di specie: trattandosi di parte non costituita in giudizio, il ricorrente ha provato di avere notificato al Comune l’ordinanza istruttoria di questo Collegio. Il rifiuto dell’esibizione può, pertanto, costituire un comportamento dal quale potranno, nel relativo giudizio, essere desunti argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c.; mentre nella presente fase va disposta la condanna del comune di Camposano, inadempiente senza giustificato motivo, all’ordine istruttorio, ad una pena pecuniaria determinata nella misura massima di legge, in ragione della qualità della parte intimata, pubblica amministrazione investita da un peculiare dovere di correttezza processuale, pari ad Euro 3000,00.
Va peraltro disposta l’estromissione dal presente giudizio del Ministero della Cultura, non essendovi richieste nei suoi confronti, atteso che il documento è formato e detenuto dal Comune di Camposano.
Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda),riservata ogni ulteriore valutazione nel giudizio a quo, dispone la condanna del comune di Camposano, inadempiente all’ordine istruttorio, ad una pena pecuniaria pari ad Euro 3000,00.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN LA, Presidente, Estensore
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NN LA |
IL SEGRETARIO