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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/12/2025, n. 5070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5070 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 9555/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 9555/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) nato in [...] [...]; Parte_1
2) nato in [...] il [...]; Controparte_1
3) nato in [...] il [...]. Controparte_2
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Mariangela Marrazzo, del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Parma, Viale Gorizia n.18.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 12.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti di , nato il 1° ottobre 1883 a Persona_1
CA AN IO (SA) (cfr. doc.1) e sposato con la signora (cfr. doc.3). Persona_2
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno prodotto documentazione volta a dimostrare la non interruzione della linea di discendenza ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, allegando tra l'altro il Certificato Negativo di Naturalizzazione (CNN) dell'Avo, presumibilmente emigrato in Brasile, privo della necessaria traduzione in lingua italiana e dell'apostille (cfr. doc.2), senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni per cui non siano stati prodotti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_3
08.10.2025, chiedendo l'accertamento della regolarità della procura, contestando la completezza della documentazione prodotta e l'assenza di eventuali cause ostative.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione
Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il Tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che parte ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, “mediante idonea e completa documentazione che attesti in modo inequivoco la discendenza, il fatto acquisitivo della cittadinanza e la sua trasmissione ininterrotta attraverso le generazioni da cittadino italiano” (cfr.
Cassazione n. 13585/2024 - Cassazione n. 5518/2024).
In particolare, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre, tra l'altro,
“la prova della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti (…)”.
Alla stregua di tali principi, l'art. 2697 c.c., statuisce:“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ... deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, per cui grava sul ricorrente l'onere di fornire piena e completa prova della sussistenza di tutti i presupposti dell'avanzata pretesa.
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa risulta carente la produzione della documentazione essenziale a provare la linea di discendenza dei ricorrenti, giacché gli stessi hanno depositato il
Certificato negativo di naturalizzazione (CNN) dell'Avo rilasciato dalle competenti autorità dello
Stato estero, in originale, privo della necessaria traduzione ufficiale in lingua italiana di cui al punto 5 della circolare K.28.1/1991 e della relativa apostille.
La mancanza di tali indispensabili mezzi di prova impedisce a questo Tribunale di attestare che l'Avo non abbia acquisito volontariamente la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del primo dei discendenti.
In tema di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, come supra evidenziato, lo status di cittadino italiano, una volta acquisito per nascita, ha natura permanente ed è imprescrittibile, ma deve essere debitamente accertato attraverso la prova della fattispecie acquisitiva e della linea di trasmissione (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 13585/2024 - Cassazione Civile sentenza n.
14194/2024), pena una sostanziale carenza di prova dei fatti costitutivi il diritto invocato. Nel caso di specie, il ricorso non può essere accolto in quanto i ricorrenti non hanno assolto adeguatamente all'onere probatorio gravante su di essi in ordine alla dimostrazione della mancata naturalizzazione dell'Avo italiano dal quale pretendono di discendere.
Il CNN prodotto in atti, invero, risulta privo sia della prescritta traduzione ufficiale in lingua italiana, sia della legalizzazione mediante apostille, elementi necessari ai fini della sua validità ed utilizzabilità nel presente giudizio.
Si rilevi, in primis, che la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, nel riconoscere la possibilità, per gli Stati aderenti, di sostituire la legalizzazione consolare con l'apposizione della apostille, le ha attribuito una funzione certificativa circa l'autenticità del documento estero, rendendolo direttamente riconoscibile nello Stato di destinazione. In mancanza dell'adempimento previsto rimane dubbia la riconoscibilità giuridica e quindi, il valore probatorio del documento.
Ex secundiis, ai fini dell'utilizzabilità processuale del CNN dell'Avo è altresì necessario, e, nel caso de quo, assente, la traduzione ufficiale in lingua italiana. Ai fini della valutazione del contenuto di un atto pubblico redatto in lingua straniera, è indispensabile la traduzione giurata in lingua italiana ovvero una traduzione ufficiale riconosciuta. La mancanza della traduzione impedisce a questo Giudice di conoscere, comprendere e valutare compiutamente le dichiarazioni giuridiche contenute nel documento;
impedisce altresì di stabilire se dal certificato derivi, concretamente, l'avvenuta naturalizzazione dell'avo e se questa sia stata volontaria. Poiché la prova si fonda su un atto il cui contenuto rimane ignoto per la lingua processuale, non è possibile desumere i fatti impeditivi della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
L'insufficienza probatoria non deriva da oggettive difficoltà nella produzione in giudizio di un valido
CNN, ma dalla mancata produzione della traduzione e dell'apostille del Certificato Negativo di
Naturalizzazione dell'Avo senza alcuna giustificazione, circostanza che impedisce a questo Giudice di procedere all'accertamento richiesto con il grado di certezza necessario per il riconoscimento dello status civitatis.
Risulta pertanto che parte ricorrente non abbia dimostrato l'assenza di elementi interruttivi della trasmissione di cittadinanza italiana, che non abbia dato prova che l'avo l'abbia trasmessa ai suoi discendenti e conseguentemente non abbia fornito prova adeguata a dimostrare il diritto invocato, determinando il rigetto della domanda resa.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto esclusivamente il Certificato negativo di naturalizzazione dell'Avo (CNN) in originale (cfr. doc.2), privo della necessaria traduzione in lingua italiana e dell'apposita apostille, per dimostrare la discendenza dall'avo italiano, senza dedurre o provare alcunché su tale carenza.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione della discendenza dall'avo italiano, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Salerno
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea nella persona del Giudice monocratico, Dott.ssa Francesca Iervolino ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c., nella causa iscritta al n.r.g. 9555/2024, avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, promossa da:
1) nato in [...] [...]; Parte_1
2) nato in [...] il [...]; Controparte_1
3) nato in [...] il [...]. Controparte_2
Tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avvocato Mariangela Marrazzo, del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Parma, Viale Gorizia n.18.
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege Controparte_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero presso il Tribunale Ordinario di Salerno
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 12.12.2024, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano iure Controparte_3 sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti di , nato il 1° ottobre 1883 a Persona_1
CA AN IO (SA) (cfr. doc.1) e sposato con la signora (cfr. doc.3). Persona_2
A sostegno della propria domanda, i ricorrenti hanno prodotto documentazione volta a dimostrare la non interruzione della linea di discendenza ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, allegando tra l'altro il Certificato Negativo di Naturalizzazione (CNN) dell'Avo, presumibilmente emigrato in Brasile, privo della necessaria traduzione in lingua italiana e dell'apostille (cfr. doc.2), senza fornire alcuna spiegazione circa le ragioni per cui non siano stati prodotti.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis e di ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_3 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c., fissava udienza di comparizione, assegnando il termine per la parte convenuta sino a dieci giorni prima.
Il , ritualmente citato, si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_3
08.10.2025, chiedendo l'accertamento della regolarità della procura, contestando la completezza della documentazione prodotta e l'assenza di eventuali cause ostative.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
La causa veniva, quindi, fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di memorie fino a 15 giorni prima dell'udienza indicata, con trattazione ex art. 127 ter c.p.c. (come novellato dall'art. 3, co. 10 del d.lgs. 149/2022) e successivamente riservata in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
2. Preliminarmente va affermata la competenza per territorio della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione
Europea presso il Tribunale di Salerno. Infatti, l'articolo 4, comma 5, del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall'articolo 1 comma
36, legge delega n. 206/2021, stabilisce che “Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”. L'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13, che ha istituito le Sezioni Specializzate in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera
Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, presso i Tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 hanno poi attribuito alle stesse la competenza inderogabile anche in materia di “stato di cittadinanza italiana”.
Per quanto riguarda, invece, la natura monocratica della controversia, la stessa si ricava dall'articolo 3 comma 4 del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13 cit., secondo il quale “salvo quanto previsto dal comma 4- bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del Codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il Tribunale giudica in composizione monocratica”.
Va poi rilevato che la procura alle liti è regolare, così com'è regolare e tempestiva la notifica.
Si deve pure osservare come non abbia rilievo dirimente la circostanza che nella specie i ricorrenti non abbiano adito preliminarmente l'Amministrazione, presentando formale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il Consolato Generale d'Italia territorialmente competente, poiché indubbiamente non vi è alcuna pregiudiziale amministrativa vertendosi in materia di accertamento di un diritto o status soggettivo (sul doppio binario, amministrativo e giurisdizionale, per il riconoscimento dello stato di apolidia, cfr. S.U. 9 dicembre 2008 n. 28873, richiamata in relazione alla cittadinanza iure sanguinis da Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
Per quanto attiene, infine, all'interesse ad agire, che nel caso di specie la questione è nondimeno superata in concreto, essendo fatto notorio che presso i Consolati italiani nel Paese di residenza dei ricorrenti, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni, sicché non può negarsi l'interesse delle parti ricorrenti ad agire in giudizio. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
3. Venendo al merito, in linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”). La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
Lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza è stato di recente ricostruito in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui “la risultante di un tale schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (cfr. Cass. Sez.
U n. 4466-09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022; v. anche 24 agosto 2022, n. 25318).
Tuttavia, tale principio presuppone che parte ricorrente assolva adeguatamente all'onere probatorio relativamente alla dimostrazione della discendenza diretta dall'avo italiano, “mediante idonea e completa documentazione che attesti in modo inequivoco la discendenza, il fatto acquisitivo della cittadinanza e la sua trasmissione ininterrotta attraverso le generazioni da cittadino italiano” (cfr.
Cassazione n. 13585/2024 - Cassazione n. 5518/2024).
In particolare, ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, occorre, tra l'altro,
“la prova della non naturalizzazione dell'Avo prima della nascita del primo dei discendenti (…)”.
Alla stregua di tali principi, l'art. 2697 c.c., statuisce:“chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ... deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”, per cui grava sul ricorrente l'onere di fornire piena e completa prova della sussistenza di tutti i presupposti dell'avanzata pretesa.
Tanto premesso, dall'esame degli atti di causa risulta carente la produzione della documentazione essenziale a provare la linea di discendenza dei ricorrenti, giacché gli stessi hanno depositato il
Certificato negativo di naturalizzazione (CNN) dell'Avo rilasciato dalle competenti autorità dello
Stato estero, in originale, privo della necessaria traduzione ufficiale in lingua italiana di cui al punto 5 della circolare K.28.1/1991 e della relativa apostille.
La mancanza di tali indispensabili mezzi di prova impedisce a questo Tribunale di attestare che l'Avo non abbia acquisito volontariamente la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita del primo dei discendenti.
In tema di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, come supra evidenziato, lo status di cittadino italiano, una volta acquisito per nascita, ha natura permanente ed è imprescrittibile, ma deve essere debitamente accertato attraverso la prova della fattispecie acquisitiva e della linea di trasmissione (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 13585/2024 - Cassazione Civile sentenza n.
14194/2024), pena una sostanziale carenza di prova dei fatti costitutivi il diritto invocato. Nel caso di specie, il ricorso non può essere accolto in quanto i ricorrenti non hanno assolto adeguatamente all'onere probatorio gravante su di essi in ordine alla dimostrazione della mancata naturalizzazione dell'Avo italiano dal quale pretendono di discendere.
Il CNN prodotto in atti, invero, risulta privo sia della prescritta traduzione ufficiale in lingua italiana, sia della legalizzazione mediante apostille, elementi necessari ai fini della sua validità ed utilizzabilità nel presente giudizio.
Si rilevi, in primis, che la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, nel riconoscere la possibilità, per gli Stati aderenti, di sostituire la legalizzazione consolare con l'apposizione della apostille, le ha attribuito una funzione certificativa circa l'autenticità del documento estero, rendendolo direttamente riconoscibile nello Stato di destinazione. In mancanza dell'adempimento previsto rimane dubbia la riconoscibilità giuridica e quindi, il valore probatorio del documento.
Ex secundiis, ai fini dell'utilizzabilità processuale del CNN dell'Avo è altresì necessario, e, nel caso de quo, assente, la traduzione ufficiale in lingua italiana. Ai fini della valutazione del contenuto di un atto pubblico redatto in lingua straniera, è indispensabile la traduzione giurata in lingua italiana ovvero una traduzione ufficiale riconosciuta. La mancanza della traduzione impedisce a questo Giudice di conoscere, comprendere e valutare compiutamente le dichiarazioni giuridiche contenute nel documento;
impedisce altresì di stabilire se dal certificato derivi, concretamente, l'avvenuta naturalizzazione dell'avo e se questa sia stata volontaria. Poiché la prova si fonda su un atto il cui contenuto rimane ignoto per la lingua processuale, non è possibile desumere i fatti impeditivi della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis.
L'insufficienza probatoria non deriva da oggettive difficoltà nella produzione in giudizio di un valido
CNN, ma dalla mancata produzione della traduzione e dell'apostille del Certificato Negativo di
Naturalizzazione dell'Avo senza alcuna giustificazione, circostanza che impedisce a questo Giudice di procedere all'accertamento richiesto con il grado di certezza necessario per il riconoscimento dello status civitatis.
Risulta pertanto che parte ricorrente non abbia dimostrato l'assenza di elementi interruttivi della trasmissione di cittadinanza italiana, che non abbia dato prova che l'avo l'abbia trasmessa ai suoi discendenti e conseguentemente non abbia fornito prova adeguata a dimostrare il diritto invocato, determinando il rigetto della domanda resa.
4. Alla luce dei principi in precedenza enunciati, nel caso di specie, la domanda proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento e va rigettata per insufficienza probatoria.
Risulta che parte ricorrente ha prodotto esclusivamente il Certificato negativo di naturalizzazione dell'Avo (CNN) in originale (cfr. doc.2), privo della necessaria traduzione in lingua italiana e dell'apposita apostille, per dimostrare la discendenza dall'avo italiano, senza dedurre o provare alcunché su tale carenza.
In mancanza di qualunque prova o deduzione sul punto, deve concludersi che la documentazione prodotta da parte ricorrente è insufficiente per la dimostrazione della discendenza dall'avo italiano, elemento costitutivo essenziale della domanda di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il ricorso va quindi rigettato.
5. La peculiare natura della procedura, la difficile esegesi del dettato normativo e la sostanziale non opposizione della parte resistente inducono all'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione Protezione Internazionale e
Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta il ricorso.
• Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Iervolino