Decreto cautelare 3 aprile 2026
Sentenza breve 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 04/05/2026, n. 2163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2163 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02163/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01256/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1256 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Giancarlo Turri e Laura Erika Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Tecnico Commerciale - -OMISSIS- - -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
e la sospensione dell’efficacia, anche inaudita altera parte ex art. 56 cpa,
- delle note provvedimentali contenute nelle comunicazioni pec del 17 marzo 2026 ore 06:21:55-0300 e del 20 marzo 2026 ore 11:50, con le quali il Dirigente Scolastico dell’Istituto Tecnico -OMISSIS- -OMISSIS- ha negato il nulla-osta al trasferimento della minore -OMISSIS- presso l’Istituto -OMISSIS- – Istituto Professionale Sportivo – Settore Servizi Commerciali con sede in -OMISSIS- doc. nn. 1 e 2);
- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso, ancorché allo stato non conosciuto;
nonché per il conseguente accertamento del diritto della minore -OMISSIS- al trasferimento presso l’Istituto -OMISSIS- – Istituto Professionale Sportivo – Settore Servizi Commerciali, con sede in -OMISSIS- per l’anno scolastico in corso;
e per la condanna dell’Istituto Tecnico Economico -OMISSIS- a rilasciare il nulla-osta finalizzato al trasferimento dell’alunna minore -OMISSIS- presso l’Istituto -OMISSIS- – Istituto Professionale Sportivo – Settore Servizi Commerciali, con sede in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. EF LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe sono impugnate le note con le quali è stato negato il nulla osta al trasferimento della studentessa frequentante un Istituto tecnico economico ad un Istituto scolastico professionale sportivo – settore servizi commerciali;
- che il diniego è motivato con riferimento all’assenza di validi motivi per consentire il trasferimento dopo la data del 15 marzo;
- che con il ricorso in epigrafe il diniego di nulla osta è impugnato deducendo che il suo rilascio costituisce un atto sostanzialmente vincolato per il quale non sussiste un termine perentorio e che in ogni caso nella fattispecie in esame è stata presentata, a giustificazione della richiesta, una relazione di una psicoterapeuta che ha evidenziato le ragioni che, per il benessere della studentessa, rendono opportuno realizzare il trasferimento richiesto;
- che con decreto monocratico n. 399 del 3 aprile 2026, è stata accolta la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato;
- che l’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma;
- che in prossimità della camera di consiglio del 28 aprile 2026, fissata per l’esame collegiale della domanda cautelare, la parte ricorrente ha depositato della documentazione dalla quale risulta che con provvedimento prot. n. 2265 dell’8 aprile 2026, è stato rilasciato in autotutela il nulla osta al trasferimento ed ha chiesto una pronuncia di cessazione della materia del contendere insistendo per la condanna alle spese di giudizio;
- che nel corso della trattazione orale, come risulta dal verbale di udienza, è stato dato l’avviso della possibile definizione del giudizio con una sentenza resa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
- che alla luce di quanto sopra esposto deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna alle spese dell’Amministrazione resistente per il principio della soccombenza virtuale;
- che infatti le censure proposte risultano fondate alla luce della giurisprudenza che ha chiarito il carattere sostanzialmente vincolato del rilascio del nulla osta al trasferimento a fronte di richieste motivate (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 24 marzo 2025 n. 646; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 24 ottobre 2024, n. 279; T.A.R. Campania, Napoli, IV, 13 agosto 2018 n. 5231), e l’Istituto scolastico di provenienza ha inoltre omesso di valutare le motivazioni della richiesta;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna, per il principio della soccombenza virtuale, l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente liquidandole nella somma di € 1.500,00, a titolo di competenze e spese oltre ad iva e cpa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF LI, Presidente, Estensore
Silvana Bini, Consigliere
Concetta Plantamura, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EF LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.