Articolo 12 della Legge 15 gennaio 1991, n. 14
Articolo 11Articolo 13
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1 febbraio 1991
Art. 12. 1. Sono abrogati gli articoli 124, 125, 126, 127, 131 e 132- bis dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1991
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