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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 04/07/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1845/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RA Rinaldi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1845/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. FABIO CITTERIO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ) (avv. ANGELO ROTA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in forma congiunta come segue:
«1) I genitori di RA si impegnano a rispettarsi reciprocamente e a tenere comportamenti consoni all'esercizio della responsabilità genitoriale, senza mai esporre il figlio a momenti di tensione e senza coinvolgerlo in modo manipolativo negli interessi personali di ciascuno;
affido condiviso del figlio minore RA ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre. La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter, comma III, c.c., verrà esercitata da entrambi i genitorie le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
1 2) a decorrere dal mese di settembre 2025, dalla data in cui il figlio RA frequenterà l'asilo di Nuvolernto
(BS) come concordato tra le parti, il padre potrà prelevare RA dall'abitazione materna e trascorrerà con il figlio tutti i fine settimana dalla domenica mattina sino al lunedì sera, salvo diversi accordi tra i genitori.
3) Per quanto concerne le vacanze del minore, i genitori concordano che il padre potrà trascorrere con RA nel corso dell'anno n.4 settimane che saranno concordate tra le parti con congruo preavviso nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi. I genitori confermano di aver concordato altresì il calendario per le vacanze estive
2025 e quindi il padre trascorrerà con RA il periodo dal 6 a 15 di luglio (con espressa autorizzazione di potersi recare in Toscana laddove il padre intendesse farlo) mentre RA trascorrerà con la madre il periodo dal 17 al 28 agosto in Sardegna;
il padre potrà altresì beneficiare di una ulteriore settimana di vacanza nel mese di novembre (ovvero, nel periodo in cui i rispettivi impegni lavorativi lo consentiranno) che dovrà essere comunicata con congruo preavviso.
4) considerata la volontà dei genitori di suddividersi nella misura del 50% ciascuno i costi dell'asilo, così come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, con pagamento rateizzato verso la scuola dell'infanzia, al netto degli eventuali bonus concessi dal Comune al sostegno dei genitori, oltre al fatto che entrambi i genitori sono ancora oggi ospiti nelle abitazioni delle rispettive famiglie, nonché in considerazione dei costi di viaggio che ilpadre deve sopportare per fare visita al figlio, il contributo al mantenimento di RA é concordato in euro
300,00 (da rivalutarsi secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia da versarsi a cura del padre alla madre;
5) Il sopra citato importo potrà essere rivalutato nel momento in cui muteranno le condizioni economiche dei genitori ( es. la madre ed il figlio rilasceranno l'abitazione dei nonni materni e/o il padre lascerà l'abitazione della nonna materna)
6) In caso di trasferimento le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore la propria residenza e quella di
RA.
7) le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio di documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per sé e per il minore.
8) Per tutto quanto non modificato anche parzialmente, con il presente accordo, rimangono in essere le altre condizioni già attuate e sottoscritte tra le parti con il verbale di mediazione del 2.8.24 ratificato nonché quanto pattuito in sede d'udienza del 10.6.25 e precedenti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di RA, nato il [...] e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un'intesa per la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione al figlio.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse del minore.
Pertanto, non vi sono ostacoli a recepire tali condizioni, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c.:
2 dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 04/07/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. RA Rinaldi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1845/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. FABIO CITTERIO) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ) (avv. ANGELO ROTA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni in forma congiunta come segue:
«1) I genitori di RA si impegnano a rispettarsi reciprocamente e a tenere comportamenti consoni all'esercizio della responsabilità genitoriale, senza mai esporre il figlio a momenti di tensione e senza coinvolgerlo in modo manipolativo negli interessi personali di ciascuno;
affido condiviso del figlio minore RA ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente dello stesso presso la madre. La responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 337 ter, comma III, c.c., verrà esercitata da entrambi i genitorie le decisioni di maggior interesse per il minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dello stesso verranno assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
1 2) a decorrere dal mese di settembre 2025, dalla data in cui il figlio RA frequenterà l'asilo di Nuvolernto
(BS) come concordato tra le parti, il padre potrà prelevare RA dall'abitazione materna e trascorrerà con il figlio tutti i fine settimana dalla domenica mattina sino al lunedì sera, salvo diversi accordi tra i genitori.
3) Per quanto concerne le vacanze del minore, i genitori concordano che il padre potrà trascorrere con RA nel corso dell'anno n.4 settimane che saranno concordate tra le parti con congruo preavviso nel rispetto dei reciproci impegni lavorativi. I genitori confermano di aver concordato altresì il calendario per le vacanze estive
2025 e quindi il padre trascorrerà con RA il periodo dal 6 a 15 di luglio (con espressa autorizzazione di potersi recare in Toscana laddove il padre intendesse farlo) mentre RA trascorrerà con la madre il periodo dal 17 al 28 agosto in Sardegna;
il padre potrà altresì beneficiare di una ulteriore settimana di vacanza nel mese di novembre (ovvero, nel periodo in cui i rispettivi impegni lavorativi lo consentiranno) che dovrà essere comunicata con congruo preavviso.
4) considerata la volontà dei genitori di suddividersi nella misura del 50% ciascuno i costi dell'asilo, così come previsto dal protocollo del Tribunale di Brescia, con pagamento rateizzato verso la scuola dell'infanzia, al netto degli eventuali bonus concessi dal Comune al sostegno dei genitori, oltre al fatto che entrambi i genitori sono ancora oggi ospiti nelle abitazioni delle rispettive famiglie, nonché in considerazione dei costi di viaggio che ilpadre deve sopportare per fare visita al figlio, il contributo al mantenimento di RA é concordato in euro
300,00 (da rivalutarsi secondo gli indici Istat) oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia da versarsi a cura del padre alla madre;
5) Il sopra citato importo potrà essere rivalutato nel momento in cui muteranno le condizioni economiche dei genitori ( es. la madre ed il figlio rilasceranno l'abitazione dei nonni materni e/o il padre lascerà l'abitazione della nonna materna)
6) In caso di trasferimento le parti si impegnano a comunicare all'altro genitore la propria residenza e quella di
RA.
7) le parti si concedono reciproco assenso per il rilascio di documenti di identità, anche validi per l'espatrio, per sé e per il minore.
8) Per tutto quanto non modificato anche parzialmente, con il presente accordo, rimangono in essere le altre condizioni già attuate e sottoscritte tra le parti con il verbale di mediazione del 2.8.24 ratificato nonché quanto pattuito in sede d'udienza del 10.6.25 e precedenti».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di RA, nato il [...] e, dopo un avvio contenzioso del processo, hanno raggiunto un'intesa per la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione al figlio.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse del minore.
Pertanto, non vi sono ostacoli a recepire tali condizioni, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c.:
2 dispone in conformità all'accordo delle parti, sopra trascritto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 04/07/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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