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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3940 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La TE di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano_______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo______________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.610/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il giudizio di rinvio dalla
Cassazione disposto con l'ordinanza della Suprema TE n. 35620/2023 emessa in data 20 dicembre 2023 e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Domenico Naso PEC;
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
-APPELLATO contumace-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'ordinanza n. 35630/2023 emessa il 20 dicembre 2023 la Suprema TE, in esito all'accoglimento dell'unico motivo concernente l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, avvenuta sul rilievo, compiuto dal Collegio di merito, della tardività dello stesso senza, tuttavia, tenere conto che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 13 maggio 2019, come risultante dalla stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico prodotta in allegato – mentre non influiva sulla tempestività dell'atto il fatto che l'ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all'accettazione del medesimo atto solo il giorno successivo al deposito, vale a dire il 14 maggio 2019, cassava la sentenza impugnata rimettendo anche per le spese a questa TE.
Per quel che qui interessa, la Suprema TE richiamato il dettato dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, cit., applicabile ratione temporis, in base al quale
«Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.», osservava che la ricevuta di consegna era stata generata il 13 maggio 2019, esattamente il termine ultimo dal semestre dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, mentre era irrilevante, in conformità a copiosa giurisprudenza di legittimità che citava, il momento – successivo – della ricevuta dell'esito dei controlli automatici ovvero dell'iscrizione a ruolo da parte del cancelliere.
La causa è riassunta dinnanzi a questa da TE , dipendente del Parte_1 CP_2 appartenente al personale ATA che devolve, pertanto, al Collegio l'esame della questione, già oggetto del gravame, del diritto, con riferimento ai periodi di lavoro preruolo (immessa in ruolo dal primo settembre 2011) alla ricostruzione di carriera in conformità al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva comunitaria n.
1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante e del decreto di ricostruzione carriera già emanato, con riconoscimento dell'intero servizio svolto , sia ai fini giuridici che economici.
A tal fine evidenzia che nel periodo preruolo aveva prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato ripetutamente reiterati, in costanza dei quali aveva illegittimamente percepito sempre la retribuzione iniziale prevista dal CCNL
Comparto Scuola, senza riconoscimento di alcuna progressione stipendiale.
Nonostante avesse presentato apposita istanza di ricostruzione della carriera al veniva emanato il decreto n.703 del 16 novembre 2015, con cui le veniva CP_1 attribuita un'anzianità inferiore a quella dovuta, pari ad anni 11 mesi 5 giorni 17 e non le erano riconosciute le differenze stipendiali dovute pari ad euro 11.425,80, oltre i ratei di tredicesima mensilità.
Pag. 2 di 9 In sede giudiziale rivendicava tale diritto chiedendo la condanna del CP_1 convenuto alla corresponsione degli importi indicati oltre all'aumento di euro 105,75 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale.
Nel contraddittorio con il che contrastava la domanda, il Tribunale rigettava. CP_2
Nello specifico richiamava il dettato dell'art.4 comma 3 l. 399/1988 circa le modalità di ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo, e rapportata la disciplina interna a quella comunitaria sulla parità di trattamento evidenziava che la clausola 4 del contratto quadro osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, traendo la conclusione che la giurisprudenza della CGUE, quindi, consente di ritenere rispettosi della direttiva anche riconoscimenti parziali, qualora, tenuto conto delle peculiarità prese in considerazione dal legislatore nazionale, in concreto non producano un trattamento di molto inferiore a quello previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. In riferimento alla disciplina interna osservava che il comma 3 dell'art.4 del dpr 399/1988 consentiva al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Aggiungeva che sicché l'esclusione del recupero delle differenze retributive nel frattempo maturate anche in considerazione della modesta consistenza delle
Pag. 3 di 9 medesime, non sembra idonea a produrre alcuna discriminazione ai sensi della
Clausola 4 cit.
In questa sede la ripropone gli argomenti già esposti in sede di appello Pt_1 evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 10.07.1999) come interpretata dalla TE di Giustizia Europea imponga la parità di trattamento. Essa stabilisce , al primo comma, che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto che : “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Lo stesso D.lgs. 368/2001, nel recepire la direttiva comunitaria 1999/70 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha stabilito all'art.6 – rubricato come “principio di non discriminazione” avrebbe stabilito - che: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Formulazione ripresa dall'art.25 del D.lgs. 81/2015 sul lavoro a tempo determinato, attuativo della legge delega del c.d. Jobs Act, non modificata dal successivo Decreto dignità del 2018.
Il nonostante la rituale notifica non si è Controparte_1 costituito e ne va dichiarata la contumacia.
Pag. 4 di 9 La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 25 novembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
La domanda della è fondata. Pt_1
A seguito della ricostruzione della carriera del 20 giugno 2016 la era confermata Pt_1 in ruolo dal primo gennaio 2012 ed era riconosciuta alla per i periodi preruolo a Pt_1 partire dal 1987 e fino al 31 agosto 2009 ai fini giuridici ed economici l'anzianità di anni 8, mesi tre e giorno 20, mentre ai soli fini economici anni 2 mesi 1 e giorni 27 , con attribuzione della prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni zero dal primo settembre 2011 e dal 11 maggio 2012 di anni 9.
Viceversa, sin dall'atto introduttivo del giudizio la aveva affermato che Pt_1
l'anzianità derivante dai servizi pre-ruolo in scuole statali per effetto di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il resistente a partire CP_1 dall'a.s. 1987/88, era pari ad anni 10 mesi 5 e giorni 17.
Nello specifico:
- a.s. 1987/88: dal 26.10.1987 al 28.10.1987 e dal 04.02.1988 al 11.03.1988, per un totale di 39 giorni;
- a.s. 2000/01: dal 13.09.2000 al 31.08.2001, per un totale di 353 giorni;
- a.s. 2001/02: dal 21.09.2001 al 09.01.2002, dal 13.02.2002 al 27.05.2002 e dal
17.06.2002 al 29.06.2002, per un totale di 228 giorni
- a.s. 2002/03: dal 19.09.2002 al 26.10.2002 e dal 31.10.2002 al 19.07.2003, per un totale di 300 giorni;
- a.s. 2003/04: dal 09.09.2003 al 15.09.2003 e dal 17.09.2003 al 31.08.2004, per un totale di 356 giorni;
- a.s. 2004/05: dal 16.09.2004 al 31.08.2005, per un totale di 350 giorni;
- a.s. 2005/06: dal 03.09.2005 al 31.08.2006, per un totale di 363 giorni;
- a.s. 2006/07: dal 05.09.2006 al 31.08.2007, per un totale di 361 giorni;
- a.s. 2007/08: dal 05.09.2007 al 31.08.2008, per un totale di 361 giorni;
- a.s. 2008/09: dal 01.09.2008 al 31.08.2009, per un totale di 365 giorni;
Pag. 5 di 9 - a.s. 2009/10: dal 03.09.2009 al 31.08.2010, per un totale di 363 giorni;
- a.s. 2010/11: dal 01.09.2010 al 31.08.2011, per un totale di 365 giorni.
Evidenziava Infatti, dal decreto di ricostruzione carriera si evince che alla ricorrente alla data del 1° gennaio 2012 (data di conferma in ruolo) è stata attribuita un'anzianità di servizio di soli anni 8 mesi 3 e giorni 20, decurtando in tal modo anni di servizio
(anni 2 mesi 1 e giorni 27) seppur regolarmente prestati. Dai cedolini dello stipendio si sarebbe potuto evincere che ella era inquadrata in uno scaglione stipendiale inferiore (9-14 anni) rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere inquadrata (15-20 anni).
Va qui richiamato quanto ribadito costantemente dalla Suprema TE per cui la
<giurisprudenza monolitica di questa S.C. che, a partire da Cass. 7 novembre 2016,
n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti
a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019,
n. 20918); si è poi affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al
Pag. 6 di 9 lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);
-infine, per quanto occorrer possa, questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
-tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231)
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ( nei limiti di quanto si specificherà appresso atteso che una delle domande di condanna va disattesa) essendo fondata l'originaria domanda proposta da per essere la ricostruzione della carriera Parte_1 effettuata dall'amministrazione in applicazione delle previsioni di diritto interno (fra cui gli artt. 569 e 570 del D. L.gs. n. 297 del 1994 e la contrattazione collettiva) in contrasto con la normativa comunitaria, che impone l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in virtù di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
Ne deriva che il va condannato ad effettuare l'esatta Controparte_1 ricostruzione di carriera dell'appellante, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/04 e di ogni altra previsione ivi incluse quelle contrattuali e del decreto di ricostruzione già emanato, nonché previo accertamento del diritto della lavoratrice al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
Pag. 7 di 9 L'amministrazione deve, altresì, essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle conseguenti differenze retributive derivanti dalla esatta ricostruzione della carriera e dall'inquadramento della lavoratrice nella corretta fascia stipendiale a decorrere dal primo settembre 2009 ( data di immissione in ruolo), quantificate dall'originaria ricorrente fino all'anno scolastico 2017/2018 ( in esito a conteggio analitico parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio) in euro
11.425,80, oltre i ratei di tredicesima mensilità, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo .
Va, tuttavia, disattesa la richiesta di condanna del al pagamento di un CP_1 aumento di euro 105,75 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, trattandosi di condanna futura e come tale inammissibile.
Le spese di lite dei tre gradi di merito e di quello di legittimità – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza ( che resta prevalente in capo al ), e CP_1 sono distratte in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La TE di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione da con atto depositato in data Parte_1
17 marzo 2024 nei confronti del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a seguito del rinvio disposto con ordinanza n.35630/2023 emessa il 20 dicembre 2023 dalla TE di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, nei limiti del devoluto, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'originaria domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
a compiere l'esatta ricostruzione di carriera Controparte_1 dell'originaria ricorrente, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato e a corrispondere alla stessa le connesse differenze retributive pari ad euro 11.425,80, oltre i ratei di tredicesima mensilità, così calcolate fino all'anno scolastico
2017/2018 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
2) Condanna il alla rifusione delle spese di tutti Controparte_1
Pag. 8 di 9 gradi che liquida, per il primo grado in euro 6000,00, oltre iva, cpa e spese generali , per il secondo grado in euro 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il grado di legittimità in euro 4000,00, oltre iva, cpa e spese generali e per quelle del presente grado di rinvio in euro 5000,00, oltre iva cpa e spese generali, con distrazione di tutte le spese così liquidate in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Maria Pia Di Stefano)
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La TE di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Maria Pia Di Stefano_______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo______________ Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 25 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.610/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto il giudizio di rinvio dalla
Cassazione disposto con l'ordinanza della Suprema TE n. 35620/2023 emessa in data 20 dicembre 2023 e vertente tra
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Domenico Naso PEC;
Email_1
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore;
-APPELLATO contumace-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con l'ordinanza n. 35630/2023 emessa il 20 dicembre 2023 la Suprema TE, in esito all'accoglimento dell'unico motivo concernente l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, avvenuta sul rilievo, compiuto dal Collegio di merito, della tardività dello stesso senza, tuttavia, tenere conto che il ricorso era stato depositato telematicamente in data 13 maggio 2019, come risultante dalla stampa della schermata relativa alla consultazione da remoto del fascicolo telematico prodotta in allegato – mentre non influiva sulla tempestività dell'atto il fatto che l'ufficio giudiziario di destinazione avesse proceduto all'accettazione del medesimo atto solo il giorno successivo al deposito, vale a dire il 14 maggio 2019, cassava la sentenza impugnata rimettendo anche per le spese a questa TE.
Per quel che qui interessa, la Suprema TE richiamato il dettato dell'art. 16-bis, comma 7, del d.l. n. 179 del 2012, cit., applicabile ratione temporis, in base al quale
«Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia.», osservava che la ricevuta di consegna era stata generata il 13 maggio 2019, esattamente il termine ultimo dal semestre dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, mentre era irrilevante, in conformità a copiosa giurisprudenza di legittimità che citava, il momento – successivo – della ricevuta dell'esito dei controlli automatici ovvero dell'iscrizione a ruolo da parte del cancelliere.
La causa è riassunta dinnanzi a questa da TE , dipendente del Parte_1 CP_2 appartenente al personale ATA che devolve, pertanto, al Collegio l'esame della questione, già oggetto del gravame, del diritto, con riferimento ai periodi di lavoro preruolo (immessa in ruolo dal primo settembre 2011) alla ricostruzione di carriera in conformità al principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva comunitaria n.
1999/70/CE, previa disapplicazione della normativa interna contrastante e del decreto di ricostruzione carriera già emanato, con riconoscimento dell'intero servizio svolto , sia ai fini giuridici che economici.
A tal fine evidenzia che nel periodo preruolo aveva prestato servizio in virtù di plurimi contratti a tempo determinato ripetutamente reiterati, in costanza dei quali aveva illegittimamente percepito sempre la retribuzione iniziale prevista dal CCNL
Comparto Scuola, senza riconoscimento di alcuna progressione stipendiale.
Nonostante avesse presentato apposita istanza di ricostruzione della carriera al veniva emanato il decreto n.703 del 16 novembre 2015, con cui le veniva CP_1 attribuita un'anzianità inferiore a quella dovuta, pari ad anni 11 mesi 5 giorni 17 e non le erano riconosciute le differenze stipendiali dovute pari ad euro 11.425,80, oltre i ratei di tredicesima mensilità.
Pag. 2 di 9 In sede giudiziale rivendicava tale diritto chiedendo la condanna del CP_1 convenuto alla corresponsione degli importi indicati oltre all'aumento di euro 105,75 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale.
Nel contraddittorio con il che contrastava la domanda, il Tribunale rigettava. CP_2
Nello specifico richiamava il dettato dell'art.4 comma 3 l. 399/1988 circa le modalità di ricostruzione della carriera al momento dell'immissione in ruolo, e rapportata la disciplina interna a quella comunitaria sulla parità di trattamento evidenziava che la clausola 4 del contratto quadro osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da «ragioni oggettive» ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra, traendo la conclusione che la giurisprudenza della CGUE, quindi, consente di ritenere rispettosi della direttiva anche riconoscimenti parziali, qualora, tenuto conto delle peculiarità prese in considerazione dal legislatore nazionale, in concreto non producano un trattamento di molto inferiore a quello previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. In riferimento alla disciplina interna osservava che il comma 3 dell'art.4 del dpr 399/1988 consentiva al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali”.
Aggiungeva che sicché l'esclusione del recupero delle differenze retributive nel frattempo maturate anche in considerazione della modesta consistenza delle
Pag. 3 di 9 medesime, non sembra idonea a produrre alcuna discriminazione ai sensi della
Clausola 4 cit.
In questa sede la ripropone gli argomenti già esposti in sede di appello Pt_1 evidenziando che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 10.07.1999) come interpretata dalla TE di Giustizia Europea imponga la parità di trattamento. Essa stabilisce , al primo comma, che “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” ed al quarto che : “I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
Lo stesso D.lgs. 368/2001, nel recepire la direttiva comunitaria 1999/70 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, ha stabilito all'art.6 – rubricato come “principio di non discriminazione” avrebbe stabilito - che: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”. Formulazione ripresa dall'art.25 del D.lgs. 81/2015 sul lavoro a tempo determinato, attuativo della legge delega del c.d. Jobs Act, non modificata dal successivo Decreto dignità del 2018.
Il nonostante la rituale notifica non si è Controparte_1 costituito e ne va dichiarata la contumacia.
Pag. 4 di 9 La causa, fissata per la decisione all'udienza pubblica del 25 novembre 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal
Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
La domanda della è fondata. Pt_1
A seguito della ricostruzione della carriera del 20 giugno 2016 la era confermata Pt_1 in ruolo dal primo gennaio 2012 ed era riconosciuta alla per i periodi preruolo a Pt_1 partire dal 1987 e fino al 31 agosto 2009 ai fini giuridici ed economici l'anzianità di anni 8, mesi tre e giorno 20, mentre ai soli fini economici anni 2 mesi 1 e giorni 27 , con attribuzione della prima posizione stipendiale corrispondente all'anzianità di anni zero dal primo settembre 2011 e dal 11 maggio 2012 di anni 9.
Viceversa, sin dall'atto introduttivo del giudizio la aveva affermato che Pt_1
l'anzianità derivante dai servizi pre-ruolo in scuole statali per effetto di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il resistente a partire CP_1 dall'a.s. 1987/88, era pari ad anni 10 mesi 5 e giorni 17.
Nello specifico:
- a.s. 1987/88: dal 26.10.1987 al 28.10.1987 e dal 04.02.1988 al 11.03.1988, per un totale di 39 giorni;
- a.s. 2000/01: dal 13.09.2000 al 31.08.2001, per un totale di 353 giorni;
- a.s. 2001/02: dal 21.09.2001 al 09.01.2002, dal 13.02.2002 al 27.05.2002 e dal
17.06.2002 al 29.06.2002, per un totale di 228 giorni
- a.s. 2002/03: dal 19.09.2002 al 26.10.2002 e dal 31.10.2002 al 19.07.2003, per un totale di 300 giorni;
- a.s. 2003/04: dal 09.09.2003 al 15.09.2003 e dal 17.09.2003 al 31.08.2004, per un totale di 356 giorni;
- a.s. 2004/05: dal 16.09.2004 al 31.08.2005, per un totale di 350 giorni;
- a.s. 2005/06: dal 03.09.2005 al 31.08.2006, per un totale di 363 giorni;
- a.s. 2006/07: dal 05.09.2006 al 31.08.2007, per un totale di 361 giorni;
- a.s. 2007/08: dal 05.09.2007 al 31.08.2008, per un totale di 361 giorni;
- a.s. 2008/09: dal 01.09.2008 al 31.08.2009, per un totale di 365 giorni;
Pag. 5 di 9 - a.s. 2009/10: dal 03.09.2009 al 31.08.2010, per un totale di 363 giorni;
- a.s. 2010/11: dal 01.09.2010 al 31.08.2011, per un totale di 365 giorni.
Evidenziava Infatti, dal decreto di ricostruzione carriera si evince che alla ricorrente alla data del 1° gennaio 2012 (data di conferma in ruolo) è stata attribuita un'anzianità di servizio di soli anni 8 mesi 3 e giorni 20, decurtando in tal modo anni di servizio
(anni 2 mesi 1 e giorni 27) seppur regolarmente prestati. Dai cedolini dello stipendio si sarebbe potuto evincere che ella era inquadrata in uno scaglione stipendiale inferiore (9-14 anni) rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere inquadrata (15-20 anni).
Va qui richiamato quanto ribadito costantemente dalla Suprema TE per cui la
<giurisprudenza monolitica di questa S.C. che, a partire da Cass. 7 novembre 2016,
n. 22558, ha ritenuto stabilmente che nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n.
1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti
a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato (in senso conforme, tra le molte, poi Cass. 6 aprile 2017, n. 8945; Cass. 5 agosto 2019,
n. 20918); si è poi affermato che “in tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n.
297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al
Pag. 6 di 9 lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato” (Cass. 28 novembre 2019, n. 31150);
-infine, per quanto occorrer possa, questa S.C., con pronunce qui condivise, ha altresì ritenuto che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto "ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
-tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231)
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto ( nei limiti di quanto si specificherà appresso atteso che una delle domande di condanna va disattesa) essendo fondata l'originaria domanda proposta da per essere la ricostruzione della carriera Parte_1 effettuata dall'amministrazione in applicazione delle previsioni di diritto interno (fra cui gli artt. 569 e 570 del D. L.gs. n. 297 del 1994 e la contrattazione collettiva) in contrasto con la normativa comunitaria, che impone l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato in virtù di contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti.
Ne deriva che il va condannato ad effettuare l'esatta Controparte_1 ricostruzione di carriera dell'appellante, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, previa disapplicazione dell'art. 569 del D. Lgs. n. 297/04 e di ogni altra previsione ivi incluse quelle contrattuali e del decreto di ricostruzione già emanato, nonché previo accertamento del diritto della lavoratrice al riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato.
Pag. 7 di 9 L'amministrazione deve, altresì, essere condannata al pagamento in favore dell'appellante delle conseguenti differenze retributive derivanti dalla esatta ricostruzione della carriera e dall'inquadramento della lavoratrice nella corretta fascia stipendiale a decorrere dal primo settembre 2009 ( data di immissione in ruolo), quantificate dall'originaria ricorrente fino all'anno scolastico 2017/2018 ( in esito a conteggio analitico parte integrante dell'atto introduttivo del giudizio) in euro
11.425,80, oltre i ratei di tredicesima mensilità, oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo .
Va, tuttavia, disattesa la richiesta di condanna del al pagamento di un CP_1 aumento di euro 105,75 sullo stipendio mensile fino al raggiungimento del successivo gradone stipendiale, trattandosi di condanna futura e come tale inammissibile.
Le spese di lite dei tre gradi di merito e di quello di legittimità – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza ( che resta prevalente in capo al ), e CP_1 sono distratte in favore del difensore dell'appellante che ne ha fatto rituale richiesta.
P.Q.M.
La TE di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sul ricorso in riassunzione da con atto depositato in data Parte_1
17 marzo 2024 nei confronti del , in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a seguito del rinvio disposto con ordinanza n.35630/2023 emessa il 20 dicembre 2023 dalla TE di Cassazione, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, nei limiti del devoluto, così decide:
1) Accoglie parzialmente l'originaria domanda e, per l'effetto, condanna il
[...]
a compiere l'esatta ricostruzione di carriera Controparte_1 dell'originaria ricorrente, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali interne contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato e a corrispondere alla stessa le connesse differenze retributive pari ad euro 11.425,80, oltre i ratei di tredicesima mensilità, così calcolate fino all'anno scolastico
2017/2018 oltre alla maggior somma fra interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo.
2) Condanna il alla rifusione delle spese di tutti Controparte_1
Pag. 8 di 9 gradi che liquida, per il primo grado in euro 6000,00, oltre iva, cpa e spese generali , per il secondo grado in euro 5000,00, oltre iva, cpa e spese generali, per il grado di legittimità in euro 4000,00, oltre iva, cpa e spese generali e per quelle del presente grado di rinvio in euro 5000,00, oltre iva cpa e spese generali, con distrazione di tutte le spese così liquidate in favore dell'Avv. Domenico Naso.
Roma, 25 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
( dott. Eliana Romeo) (dott Maria Pia Di Stefano)
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