Articolo 5 della Legge 21 maggio 2002, n. 99
Articolo 4Articolo 6
Versione
25 maggio 2002
Art. 5. (Organizzazione dei lavori della
Commissione) 1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione puo' deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.
Entrata in vigore il 25 maggio 2002
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente