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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VII, sentenza 03/02/2026, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 661/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
RIC. Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249010447705000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6804/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RIC. presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - IO -
Messina e Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina per chiedere l'annullamento dell'n.
29520249010447705000 IRPEF-ALTRO per i seguenti motivi: Nominativo_1 notifica della cartella di pagamento presupposta;
prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la rituale notifica della cartella di pagamento n. 29520130029503917000, avvenuta in data 14 febbraio 2014, nonché deducendo l'operatività del termine decennale di prescrizione per i tributi erariali.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non trova accoglimento. Preliminarmente si precisa che l'eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento. La giurisprudenza consolidata riconosce la facoltà del contribuente di impugnare l'atto di intimazione sia nei confronti dell'agente della riscossione che dell'ente impositore, anche disgiuntamente, trattandosi di vizi propri ovvero derivanti dall'atto presupposto. La considerazione fornita dall'ADE è fondata in merito alla relata di notifica della cartella presupposta, avvenuta in data 14/02/2014 , sostenendo la definitività della pretesa e l'assenza di prescrizione, anche in virtù delle sospensioni legate all'emergenza
COVID-19.Essendo la cartella stata ritualmente notificata e non impugnata nei termini, la pretesa tributaria
è divenuta definitiva. Di conseguenza, l'avviso di intimazione oggi impugnato risulta legittimo in quanto atto successivo e vincolato. L'eccezione di prescrizione risulta infondata. Dalla data della notifica della cartella
(febbraio 2014) all'emissione dell'intimazione (maggio 2024) , il termine decennale di prescrizione per l'imposta non è decorso, tenendo conto delle proroghe e sospensioni dei termini di riscossione introdotte dalla legislazione emergenziale (D.L. 18/2020 e successivi). Anche la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi risulta interrotta dalle medesime disposizioni normative. Il ricorso non viene accolto, condanna alle spese la parte soccombente per euro 260,00 a favore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Messina.
P.Q.M.
RIGETTA CON SPESE euro 260,00
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 7, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SCARPINO FRANCO, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 887/2025 depositato il 10/02/2025
proposto da
RIC. Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249010447705000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6804/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RIC. presenta ricorso per il tramite del proprio difensore contro l'Ag.Entrate - IO -
Messina e Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina per chiedere l'annullamento dell'n.
29520249010447705000 IRPEF-ALTRO per i seguenti motivi: Nominativo_1 notifica della cartella di pagamento presupposta;
prescrizione del credito.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Messina, eccependo l'infondatezza del ricorso e producendo documentazione attestante la rituale notifica della cartella di pagamento n. 29520130029503917000, avvenuta in data 14 febbraio 2014, nonché deducendo l'operatività del termine decennale di prescrizione per i tributi erariali.
La causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non trova accoglimento. Preliminarmente si precisa che l'eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento. La giurisprudenza consolidata riconosce la facoltà del contribuente di impugnare l'atto di intimazione sia nei confronti dell'agente della riscossione che dell'ente impositore, anche disgiuntamente, trattandosi di vizi propri ovvero derivanti dall'atto presupposto. La considerazione fornita dall'ADE è fondata in merito alla relata di notifica della cartella presupposta, avvenuta in data 14/02/2014 , sostenendo la definitività della pretesa e l'assenza di prescrizione, anche in virtù delle sospensioni legate all'emergenza
COVID-19.Essendo la cartella stata ritualmente notificata e non impugnata nei termini, la pretesa tributaria
è divenuta definitiva. Di conseguenza, l'avviso di intimazione oggi impugnato risulta legittimo in quanto atto successivo e vincolato. L'eccezione di prescrizione risulta infondata. Dalla data della notifica della cartella
(febbraio 2014) all'emissione dell'intimazione (maggio 2024) , il termine decennale di prescrizione per l'imposta non è decorso, tenendo conto delle proroghe e sospensioni dei termini di riscossione introdotte dalla legislazione emergenziale (D.L. 18/2020 e successivi). Anche la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi risulta interrotta dalle medesime disposizioni normative. Il ricorso non viene accolto, condanna alle spese la parte soccombente per euro 260,00 a favore Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Messina.
P.Q.M.
RIGETTA CON SPESE euro 260,00