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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2025, n. 1803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1803 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TI SA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/07/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI. gd ita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE. Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto. Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Fabio Picuti, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1.I11-r-ibunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari, con controllo elettronico, applicata a Santo Petito (a) per la partecipazione ad una associazione a delinquere funzionale alla consumazione di rapine, (b) per la rapina descritta al capo 3), consumata ai danni di tale AF. L'ordinanza impugnata è stata emessa in seguito alla reiterazione della domanda cautelare proposta dal pubblico ministero, dopo l'annullamento (da parte del tribunale per il riesame) di un precedente provvedimento cautelare emesso il 17 maggio 2023. T Penale Sent. Sez. 2 Num. 1803 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 19/11/2024 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (artt. 416, 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in relazione sia alla rapina descritta al capo 3), che al reato associativo: dribunale per il riesame aveva annullato la prima ordinanza, che aveva riconosciuto i gravi indizi relativi alla rapina a carico di AF descritta al capo 3), ma il pubblico ministero non avrebbe allegato "elementi nuovi", idonei a giustificare la seconda ordinanza;
segnatamente, si deduceva (a) che l'orario del fotogramma "numero 7" sarebbe stato erroneamente individuato nelle 13:07, contrariamente a quanto indicato nell'informativa dell'8 maggio 2023 e nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari;
(b) che non sarebbero emersi contatti certi tra il ricorrente e gli altri indagati, (c) che non sarebbe emersa la presenza degli indagati in via Casoria prima della rapina. In sintesi: si deduceva che non sarebbero emersi elementi di novità idonei a superare la preclusione del c.d. "giudicato cautelare"; 2.2. violazione di legge (art. 297 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego di retrodatazione della ordinanza cautelare in relazione alla rapina descritta al capo 3): il tribunale avrebbe valutato solo la richiesta di retrodatazione relativa al delitto associativo, ma non quella relativa alla rapina descritta al capo 3); questa sarebbe stata consumata il 26 aprile 2023, prima della esecuzione della prima ordinanza (risalente al 17 maggio 2023), e sarebbe connessa alla rapina descritta al capo 2), per la quale il 9 ottobre 2023 era stato chiesto giudizio immediato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una - non consentita - rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento della gravità indiziaria. Il collegio rileva che è incontestato che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato Rv. 235908 - 01). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche illlibunale rilevava che, rispetto alla provvista indiziaria posta alla base della prima ordinanza - annullata -, erano emersi elementi nuovi. E, segnatamente: (a) l'esito delle perquisizioni, che erano state effettuate dopo l'esecuzione del primo titolo cautelare ed avevano disvelato la disponibilità in capo al Petito (ed al Minieri) dell'abbigliamento indossato il giorno della 2 rapina descritta al capo 2), il che aveva rilievo per la valutazione della gravità indiziaria relativa al delitto associativo;
(b) la corretta valutazione degli orari degli spostamenti degli indagati dal Covo di Vico Valente il 26 aprile 2003, effettuata nell'informativa riepilogativa del 28 agosto 2023, che aveva consentito di escludere ogni dubbio di incompatibilità di tipo cronologico con l'orario di esecuzione della rapina descritta al capo 3). Il'Cibunale, con motivazione logica ed accurata, riteneva cioè che la corretta ricostruzione e degli eventi effettuata nell'ambito dell'ultima informativa (risalente al 28 agosto 2023) aveva consentito di disvelare il significato e la causale degli spostamenti dei correi. Infine, rilevava che la ricostruzione delle ulteriori condotte contestate dai capi 6) a 14), sulla scorta della trascrizione delle conversazioni ambientali, incideva in modo decisivo sulla configurabilità del delitto associativo, denotando la sussistenza di un collaudato modus operandi con riguardo all 'uso di beni comuni al gruppo criminale e la sussistenza di un indeterminato programma criminoso (pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione logica ed accurata, che si sottrae ad ogni censura. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto si registra - come dedotto - una totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di retrodatazione relativa al capo 3) Irrribunale esamina, infatti, solo la richiesta relativa al delitto associativo, omettendo ogni valutazione con riguardo alla rapina ai danni del AF (in relazione alla quale, secondo il difensori i termini massimi di custodia, se retrodatatitscadrebbero il 17 maggio 2023, dunque prima dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura per tale capo, risalente al 13 giugno 2024). Sul punto l 'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio arrribunale di Napoli, competente ai sensi dell 'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di declaratoria di decorrenza del termine di custodia cautelare di fase ex art. 297 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo 3), e rinvia per nuovo giudizio alfribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile resto ricorso. Così deciso, il giorno 19 novembre 2024.
segnatamente, si deduceva (a) che l'orario del fotogramma "numero 7" sarebbe stato erroneamente individuato nelle 13:07, contrariamente a quanto indicato nell'informativa dell'8 maggio 2023 e nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari;
(b) che non sarebbero emersi contatti certi tra il ricorrente e gli altri indagati, (c) che non sarebbe emersa la presenza degli indagati in via Casoria prima della rapina. In sintesi: si deduceva che non sarebbero emersi elementi di novità idonei a superare la preclusione del c.d. "giudicato cautelare"; 2.2. violazione di legge (art. 297 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al diniego di retrodatazione della ordinanza cautelare in relazione alla rapina descritta al capo 3): il tribunale avrebbe valutato solo la richiesta di retrodatazione relativa al delitto associativo, ma non quella relativa alla rapina descritta al capo 3); questa sarebbe stata consumata il 26 aprile 2023, prima della esecuzione della prima ordinanza (risalente al 17 maggio 2023), e sarebbe connessa alla rapina descritta al capo 2), per la quale il 9 ottobre 2023 era stato chiesto giudizio immediato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una - non consentita - rivalutazione della capacità dimostrativa degli elementi di prova posti a fondamento della gravità indiziaria. Il collegio rileva che è incontestato che le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte, con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa, non può essere riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato Rv. 235908 - 01). In coerenza con tali indicazioni ermeneutiche illlibunale rilevava che, rispetto alla provvista indiziaria posta alla base della prima ordinanza - annullata -, erano emersi elementi nuovi. E, segnatamente: (a) l'esito delle perquisizioni, che erano state effettuate dopo l'esecuzione del primo titolo cautelare ed avevano disvelato la disponibilità in capo al Petito (ed al Minieri) dell'abbigliamento indossato il giorno della 2 rapina descritta al capo 2), il che aveva rilievo per la valutazione della gravità indiziaria relativa al delitto associativo;
(b) la corretta valutazione degli orari degli spostamenti degli indagati dal Covo di Vico Valente il 26 aprile 2003, effettuata nell'informativa riepilogativa del 28 agosto 2023, che aveva consentito di escludere ogni dubbio di incompatibilità di tipo cronologico con l'orario di esecuzione della rapina descritta al capo 3). Il'Cibunale, con motivazione logica ed accurata, riteneva cioè che la corretta ricostruzione e degli eventi effettuata nell'ambito dell'ultima informativa (risalente al 28 agosto 2023) aveva consentito di disvelare il significato e la causale degli spostamenti dei correi. Infine, rilevava che la ricostruzione delle ulteriori condotte contestate dai capi 6) a 14), sulla scorta della trascrizione delle conversazioni ambientali, incideva in modo decisivo sulla configurabilità del delitto associativo, denotando la sussistenza di un collaudato modus operandi con riguardo all 'uso di beni comuni al gruppo criminale e la sussistenza di un indeterminato programma criminoso (pagg. 3 e ss. della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione logica ed accurata, che si sottrae ad ogni censura. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato in quanto si registra - come dedotto - una totale assenza di motivazione in ordine alla richiesta di retrodatazione relativa al capo 3) Irrribunale esamina, infatti, solo la richiesta relativa al delitto associativo, omettendo ogni valutazione con riguardo alla rapina ai danni del AF (in relazione alla quale, secondo il difensori i termini massimi di custodia, se retrodatatitscadrebbero il 17 maggio 2023, dunque prima dell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che ha applicato la misura per tale capo, risalente al 13 giugno 2024). Sul punto l 'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio arrribunale di Napoli, competente ai sensi dell 'art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla richiesta di declaratoria di decorrenza del termine di custodia cautelare di fase ex art. 297 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo 3), e rinvia per nuovo giudizio alfribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, cod. proc. pen. Dichiara inammissibile resto ricorso. Così deciso, il giorno 19 novembre 2024.