Sentenza 30 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 30/04/2026, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00087/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023, proposto da UI OZ, rappresentato e difeso dall’Avv. Benito Aleni e dall’Avv. Giulio Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rappresentato e difeso dall’Avv. Felice Laudadio e dall’Avv. Angela Parente, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege ;
per l’annullamento
della delibera n. 3 del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adottata in data 07.04.2022, nella parte in cui si è provveduto al rinnovo del Consiglio di Disciplina del predetto Ordine.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 la dott.ssa IA IC IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso straordinario in questa sede trasposto (notificato il 4 gennaio 2023 e depositato il successivo 5 gennaio), il ricorrente impugnava la delibera con cui era stata disposta la sua esclusione dal novero dei candidati (22) tra cui nominare, a cura del Presidente del Tribunale, i componenti il Consiglio di Disciplina dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Articolava, a sostegno, plurimi motivi di censura, con cui, in sintesi: contestava la competenza del Segretario dell’Ordine “ad esprimere valutazioni sui curricula dei partecipanti”; lamentava l’identica valutazione (“tutti meritevoli di accoglimento”) formulata con riferimento a tutti (39) i candidati partecipanti; eccepiva l’irragionevolezza dei criteri predisposti per la selezione.
2. – Si costituivano in giudizio il Ministero della Giustizia (6 febbraio 2023) ed il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (17 marzo 2023). In vista dell’udienza pubblica le parti depositavano memorie e repliche (16 marzo e 27 marzo 2026). Nella propria memoria, il Consiglio dell’Ordine rappresentava che “l’impugnativa proposta […] risulta ormai sfornita dell’interesse alla decisione, tenuto conto che la composizione del Consiglio di Disciplina per il quadriennio 2022/2026, in relazione alla quale [si] lamenta l’esclusione, è in fase di rinnovo in seguito all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine. Invero, l’art. 3 del Regolamento attuativo di cui all’art. 8, comma 3, del DPR 137/2012, stabilisce che “il Consiglio dell’Ordine entro trenta giorni dal suo insediamento deve predisporre l’elenco di cui ai precedenti commi 2 e 3 da trasmettere al Presidente del Tribunale affinché quest’ultimo provveda a nominare i membri effettivi e i membri supplenti”. La disposizione richiamata collega la durata del mandato del Consiglio di Disciplina alla durata in carica del Consiglio dell’Ordine. Nel caso che occupa, con verbale n. 1 del 3.3.2026 si è proceduto all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine e, conseguentemente, all’avvio del procedimento di nomina dei componenti del nuovo Consiglio di Disciplina. Infatti, con nota prot. n. 551 del 6.3.2026, che si allega, il neo insediato Consiglio dell’Ordine, ha trasmesso a tutti gli iscritti all’Albo con almeno 5 anni di anzianità l’invito a manifestare l’interesse alla candidatura per la composizione del nuovo Consiglio di Disciplina, fissando il termine di presentazione della stessa al 23.3.2026. Segue che, l’eventuale annullamento del verbale n. 3 del 7.4.2022 non avrebbe alcun effetto utile per il ricorrente, tenuto conto del sopravvenuto insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine che ha proceduto all’avvio del procedimento di designazione dei membri di un nuovo Consiglio di Disciplina”.
3. - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 16 aprile 2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
4. – Ritiene il Collegio, in adesione all’eccezione in questo senso formulata dal Consiglio resistente, che il ricorso vada dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti impugnati sono infatti definitivamente superati, nella loro efficacia e portata lesiva, dall’intervenuto avvio della procedura di rinnovo della composizione del Consiglio di Disciplina in esito all’insediamento del nuovo Consiglio dell’Ordine, per come diffusamente rappresentata dal resistente nelle proprie difese del 16 marzo 2026 e dianzi in narrativa riportate. Nessuna utilità potrebbe trarre quindi il ricorrente dall’annullamento degli atti impugnati, né tantomeno può accordarsi in proposito rilievo ad un generico interesse conformativo al successivo agere amministrativo ovvero al ripristino della legalità violata, non integrando tali elementi l’interesse diretto, concreto ed attuale che solo giustifica l’azione (art. 100 c.p.c.) nel processo amministrativo.
4.1. – Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4.2. – Sussistono giusti motivi per compensare, tra le tutte le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis , c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
IA IC IN, Primo Referendario, Estensore
Gianluca Amenta, Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| IA IC IN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO