Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 338
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità accertamenti per violazione art. 39 DPR 600/73

    La Corte ha ritenuto che l'art. 39, comma 2, DPR 600/1973 consente all'AF di determinare il reddito d'impresa con metodo induttivo quando il contribuente non risponde alle richieste. La mancata risposta al questionario è un presupposto valido per l'accertamento induttivo. Inoltre, la norma non esclude che l'AF possa utilizzare, in parte, i dati del bilancio o delle scritture contabili nell'ambito di un accertamento con metodo induttivo.

  • Rigettato
    Nullità accertamenti per erronea applicazione del sistema Nominativo_1

    L'applicativo Nominativo_1 è stato correttamente utilizzato operando un raffronto basato sulla sede legale della società sita in Milano. Il contribuente si è limitato ad allegare genericamente una diversa redditività nell'ambito territoriale di Bergamo rispetto a Milano, senza provare l'incidenza di tale differenza sui dati utilizzati dall'AF.

  • Rigettato
    Nullità accertamenti per violazione art. 53 Cost.

    Anche considerando l'entità delle giacenze di magazzino per pezzi di ricambio obsoleti acquisiti a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda, l'incidenza delle rimanenze sui ricavi restava comunque anomala (52,65% contro una media del 7,86%). Non è stata dimostrata la reale obsolescenza e non commerciabilità di tali pezzi di ricambio.

  • Rigettato
    Violazione art. 12 D.Lgs. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico

    La Corte ha ritenuto correttamente computate le sanzioni con riferimento ai singoli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Nullità accertamenti per violazione art. 39 DPR 600/73

    La Corte ha ritenuto che l'art. 39, comma 2, DPR 600/1973 consente all'AF di determinare il reddito d'impresa con metodo induttivo quando il contribuente non risponde alle richieste. La mancata risposta al questionario è un presupposto valido per l'accertamento induttivo. Inoltre, la norma non esclude che l'AF possa utilizzare, in parte, i dati del bilancio o delle scritture contabili nell'ambito di un accertamento con metodo induttivo.

  • Rigettato
    Nullità accertamenti per erronea applicazione del sistema Nominativo_1

    L'applicativo Nominativo_1 è stato correttamente utilizzato operando un raffronto basato sulla sede legale della società sita in Milano. Il contribuente si è limitato ad allegare genericamente una diversa redditività nell'ambito territoriale di Bergamo rispetto a Milano, senza provare l'incidenza di tale differenza sui dati utilizzati dall'AF.

  • Rigettato
    Nullità accertamenti per violazione art. 53 Cost.

    Anche considerando l'entità delle giacenze di magazzino per pezzi di ricambio obsoleti acquisiti a seguito dell'acquisizione del ramo d'azienda, l'incidenza delle rimanenze sui ricavi restava comunque anomala (52,65% contro una media del 7,86%). Non è stata dimostrata la reale obsolescenza e non commerciabilità di tali pezzi di ricambio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 338
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 338
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo