CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 26/01/2026, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 338/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
AR CL, EL
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1505/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103525/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103525/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1507/2025 depositato il 28/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06R103517/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4362/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 Srl rappresentata e difesa come in atti proponeva distinti ricorsi, riuniti in questa sede per connessione oggettiva e soggettiva, avverso due avvisi di accertamento notificati Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II Milano.
Un primo avviso di accertamento veniva notificato il 23.01.2025 in relazione all'anno di imposta 2018 per un importo complessivo di € 449.882,76 per maggiore IRES dovuta per € 181.961,00, per maggiore IRAP dovuta per euro € 29.881,00 oltre a sanzioni per € 190.657,80 e interessi per 47.382,96.
Un secondo avviso di accertamento notificato in pari data accertava una maggiore IVA dovuta per l'anno
2018 per euro 690.417.
Si deduceva in sintesi da parte della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese:
-nullità degli accertamenti per violazione dell' art. 39 DPR 600/73 in quanto, premesso che la mancata risposta al questionario era dovuta alla mancata visione della relativa PEC, l'AF aveva dichiarato di utilizzare il metodo induttivo puro ma aveva in realtà applicato il metodo analitico-induttivo focalizzato sulle rimanenze risultanti in bilancio;
-nullità degli accertamenti per erronea applicazione del sistema Nominativo_1 avendo l'AF assunto come basi dati errati avendo assunto come riferimento dell'attività della società il territorio di Milano anziché quello di
Bergamo con la conseguenza di applicare un criterio basato su presupposti non corretti in quanto diversa era la effettiva sede operativa ,dato che incide sulla redditività media e sulle rimanenze;
-nullità degli accertamenti per violazione dell'articolo 53 della Costituzione per la omessa /erronea stima da parte dell'AF delle componenti negative dei costi in sede di accertamento induttivo puro avendo calcolato i costi in modo errato computandoli in euro 568.990.
Tale dato risultava falsato perché dipendente dal computo delle rimanenze che risultavano elevate in quanto era stata acquisito da parte della società ricorrente nel 2016 un ramo d'azienda da altra società (Società_1) che presentava rimanenze di magazzino rilevanti dovute a pezzi di ricambio obsoleti (€ 202.043,29) mai utilizzati in quanto difficilmente commerciabili con conseguente crescita delle rimanenze iniziali fisse;
inoltre l'amministrazione finanziaria non aveva considerato per quanto riguarda i ricavi stimati in euro 818.705 che gli stessi comprendevano componenti determinati da vendite, servizi e provvigioni con conseguente stima errata quanto alla valutazione degli stessi rispetto alle rimanenze.
-deduceva in subordine la violazione dell' art. 12 D.Lgs. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico in relazione ai due avvisi di accertamento notificati lo stesso giorno per lo stesso comportamento
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese:
Deduceva in sintesi :
-che la Ricorrente_1 S.R.L., costituita nel 2015, ed operativa dal 12/12/2016 con attività di officina riparazione autoveicoli era stata sottoposta a controllo in quanto presentava una redditività molto bassa con incidenza delle rimanenze sui ricavi valutata come anomala presentando dal bilancio 2016 rimanenze finali per € 218.682 con variazione di € 16.639 mentre nel 2018 le rimanenze finali erano salite a € 633.121,
i ricavi erano indicati in € 818.705 con incidenza delle rimanenze sui ricavi pari al 77,33%;
- a seguito della mancata risposta al questionario inviato il 19/07/2024 l'AF aveva proceduto con accertamento induttivo ex art. 39, co. 2, lett. d-bis DPR 600/73 utilizzando l'applicativo Nominativo_1 ed operando confronto con 15 società analoghe da cui risultava una media incidenza rimanenze sui ricavi pari al 7,86%.
Ricalcolava pertanto le rimanenze corrette in € 64.350,21 con la differenza di € 568.770,79 considerato il costo del venduto e accertando ricavi presunti in € 1.326.942,25 (applicando il ricarico del 133,30%) con conseguente IVA non versata per € 291.927,24 e reddito imponibile IRES/IRAP per € 758.171,46;
- la corretta applicazione dell' articolo 39 DPR 600/73 e la legittimità dell' accertamento induttivo operato a seguito della mancata risposta al questionario rilevando che la norma consentiva un uso parziale dei dati di bilancio;
- l'applicativo Nominativo_1 era stato correttamente utilizzato operando un raffronto basato sulla sede legale sita in Milano e comunque il contribuente non aveva in alcun modo provato l'incidenza della diversa collocazione territoriale della sede operativa in Bergamo sull'entità dei dati utilizzati dalla amministrazione finanziaria;
- i documenti prodotti in ordine all'acquisto di ramo d'azienda non sono da considerarsi processualmente utilizzabili in quanto oggetti di produzione tardiva solo in fase di giudizio e mai prodotti in sede di contraddittorio con l'amministrazione finanziaria ( Cass. 29434/2024, 14707/2023, 26201/2023 ): rilevava che pure considerando l'entità di giacenze di magazzino per pezzi di ricambio obsoleti a seguito della acquisizione del ramo d'azienda l'incidenza delle rimanenze sui ricavi restava comunque anomala posto che sottraendo il valore di € 202.043,29 di magazzino indicato come obsoleto l' incidenza delle rimanenze rimaneva al
52,65% contro una media del 7,86%;
-deduceva la correttezza del calcolo dei costi e l' insussistenza di profili di violazione dei principio costituzionale di capacità contributiva dettato dall'articolo 53 della Costituzione.
Parte ricorrente depositava successivamente memorie integrative in vista della prima udienza con le quali richiamava le considerazioni circa l'invalida utilizzazione da parte dell'AF del metodo per la determinazione dei ricavi. Ribadiva la rilevanza della erronea utilizzazione dell'applicativo Nominativo_1 avendo l'AF utilizzato il dato di partenza di un ambito territoriale diverso da quella ove era collocata la sede operativa dell'impresa in quanto a Bergamo la redditività di tale attività economica risultava di gran lunga inferiore a quella di
Milano .
All'udienza odierna previa riunione dei ricorsi all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti in questa sede sono infondati e vanno respinti.
Gli atti di accertamenti impugnati in questa sede risultano legittimi e correttamente motivati. Quanto alla correttezza del metodo accertativo applicato si rileva che l'articolo 39 comma 2 lettera 2 bis DPR 600/1973 prevede che l'AF possa determinare il reddito di impresa con metodo induttivo quando il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32 1° comma numeri 3 e 4 DPR 600-
1973 o dell'articolo 51 2° comma numeri 3 e 4 del DPR 633-1972.
Nel caso specifico in primo luogo non è contestato che la società ricorrente non abbia risposto al questionario inviato dall AF e la giustificazione invero generica allegata in sede di ricorsi di non aver ricevuto la pec non risulta provata e non è comunque rilevante in questa sede.
L'amministrazione finanziaria ha quindi validamente proceduto all'accertamento mediante utilizzazione del metodo induttivo.
Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla illegittima utilizzazione di un metodo induttivo “misto” avendo l'AF secondo il ricorrente dichiarato di utilizzare il metodo di induttivo puro ed applicando in realtà un metodo analitico- induttivo sono fondate le controdeduzioni sul punto dell'amministrazione finanziaria.
Il richiamato articolo 39 al comma 2 DPR 600/1973 specifica che in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con facoltà di prescindere in tutto e in parte dalle risultanze bilancio dalle scritture contabili in quanto esistenti o di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera
D) del precedente comma.
La norma non esclude che l'AF possa pertanto utilizzare nell'ambito di accertamento con metodo induttivo almeno in parte i dati del bilancio o delle altre scritture contabili avendo solo la facoltà e non certo l'obbligo di prescindere dagli stessi. Quanto alle censure in ordine alle modalità di utilizzazione dell'applicativo Nominativo_1 lo stesso risulta essere stato correttamente utilizzato operando un raffronto basato sulla sede legale della società sita in Milano e comunque il contribuente si è limitato ad allegare in termini generici una diversa redditività nelle attività svolte dalle imprese del medesimo settore della ricorrente nell'ambito territoriale di Bergamo rispetto alla redditività nel territorio di Milano ma non ha in alcun modo provato l'incidenza della diversa collocazione territoriale della sede operativa in Bergamo sulla dimensione e consistenza dei dati utilizzati dall'AF.
Ugualmente fondati sono i motivi esposti dall'AF a sostegno del criterio di computo dell'entità delle rimanenze finali.
Come visto la società ricorrente deduce che una parte delle stesse si riferisce a rimanenze di magazzino costituite da pezzi di ricambio obsoleti acquisiti dalla società ricorrente a seguito di acquisizione di un ramo d'azienda da altra società.
A prescindere dalle considerazioni dell'AF circa la tardività della produzione dei documenti relativi a tale cessione d'azienda si osserva in primo luogo che non risulta in alcun modo dimostrata dalla ricorrente la reale obsolescenza e non commerciabilità di tali pezzi di ricambio entrati in magazzino a seguito della acquisizione del ramo di azienda di altra società .
In ogni caso pur dando per accertata tale caratteristica dei beni acquisiti ( dato che non è stato al contrario adeguatamente provato) e scomputando l'entità di giacenze di magazzino per tali pezzi di ricambio asseritamente obsoleti l'incidenza delle rimanenze sui ricavi risulterebbe comunque anomala dal momento che sottraendo il valore di € 202.043,29 di magazzino acquisito in sede di acquisizione di azienda indicato come obsoleto l' incidenza delle rimanenze risulterebbe comunque anomala essendo pari al 52,65% contro una media del 7,86%.
Da ultimo si devono ritenere correttamente computate le sanzioni con riferimento ai singoli avvisi di accertamento.
Alla soccombenza segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 6000,00 comprensive della fase sospensiva.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 S.r.l. alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate lquidate in complessivi euro 6.000,0. Milano, 26 novembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente
IO GI EN Di ET
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
AR CL, EL
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1505/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103525/2024 IRES-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D03R103525/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 1507/2025 depositato il 28/03/2025 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D06R103517/2024 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4362/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto dedotto agli atti di causa e insistono per le conclusioni ivi rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 Srl rappresentata e difesa come in atti proponeva distinti ricorsi, riuniti in questa sede per connessione oggettiva e soggettiva, avverso due avvisi di accertamento notificati Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II Milano.
Un primo avviso di accertamento veniva notificato il 23.01.2025 in relazione all'anno di imposta 2018 per un importo complessivo di € 449.882,76 per maggiore IRES dovuta per € 181.961,00, per maggiore IRAP dovuta per euro € 29.881,00 oltre a sanzioni per € 190.657,80 e interessi per 47.382,96.
Un secondo avviso di accertamento notificato in pari data accertava una maggiore IVA dovuta per l'anno
2018 per euro 690.417.
Si deduceva in sintesi da parte della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese:
-nullità degli accertamenti per violazione dell' art. 39 DPR 600/73 in quanto, premesso che la mancata risposta al questionario era dovuta alla mancata visione della relativa PEC, l'AF aveva dichiarato di utilizzare il metodo induttivo puro ma aveva in realtà applicato il metodo analitico-induttivo focalizzato sulle rimanenze risultanti in bilancio;
-nullità degli accertamenti per erronea applicazione del sistema Nominativo_1 avendo l'AF assunto come basi dati errati avendo assunto come riferimento dell'attività della società il territorio di Milano anziché quello di
Bergamo con la conseguenza di applicare un criterio basato su presupposti non corretti in quanto diversa era la effettiva sede operativa ,dato che incide sulla redditività media e sulle rimanenze;
-nullità degli accertamenti per violazione dell'articolo 53 della Costituzione per la omessa /erronea stima da parte dell'AF delle componenti negative dei costi in sede di accertamento induttivo puro avendo calcolato i costi in modo errato computandoli in euro 568.990.
Tale dato risultava falsato perché dipendente dal computo delle rimanenze che risultavano elevate in quanto era stata acquisito da parte della società ricorrente nel 2016 un ramo d'azienda da altra società (Società_1) che presentava rimanenze di magazzino rilevanti dovute a pezzi di ricambio obsoleti (€ 202.043,29) mai utilizzati in quanto difficilmente commerciabili con conseguente crescita delle rimanenze iniziali fisse;
inoltre l'amministrazione finanziaria non aveva considerato per quanto riguarda i ricavi stimati in euro 818.705 che gli stessi comprendevano componenti determinati da vendite, servizi e provvigioni con conseguente stima errata quanto alla valutazione degli stessi rispetto alle rimanenze.
-deduceva in subordine la violazione dell' art. 12 D.Lgs. 472/1997 per mancata applicazione del cumulo giuridico in relazione ai due avvisi di accertamento notificati lo stesso giorno per lo stesso comportamento
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Milano mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese:
Deduceva in sintesi :
-che la Ricorrente_1 S.R.L., costituita nel 2015, ed operativa dal 12/12/2016 con attività di officina riparazione autoveicoli era stata sottoposta a controllo in quanto presentava una redditività molto bassa con incidenza delle rimanenze sui ricavi valutata come anomala presentando dal bilancio 2016 rimanenze finali per € 218.682 con variazione di € 16.639 mentre nel 2018 le rimanenze finali erano salite a € 633.121,
i ricavi erano indicati in € 818.705 con incidenza delle rimanenze sui ricavi pari al 77,33%;
- a seguito della mancata risposta al questionario inviato il 19/07/2024 l'AF aveva proceduto con accertamento induttivo ex art. 39, co. 2, lett. d-bis DPR 600/73 utilizzando l'applicativo Nominativo_1 ed operando confronto con 15 società analoghe da cui risultava una media incidenza rimanenze sui ricavi pari al 7,86%.
Ricalcolava pertanto le rimanenze corrette in € 64.350,21 con la differenza di € 568.770,79 considerato il costo del venduto e accertando ricavi presunti in € 1.326.942,25 (applicando il ricarico del 133,30%) con conseguente IVA non versata per € 291.927,24 e reddito imponibile IRES/IRAP per € 758.171,46;
- la corretta applicazione dell' articolo 39 DPR 600/73 e la legittimità dell' accertamento induttivo operato a seguito della mancata risposta al questionario rilevando che la norma consentiva un uso parziale dei dati di bilancio;
- l'applicativo Nominativo_1 era stato correttamente utilizzato operando un raffronto basato sulla sede legale sita in Milano e comunque il contribuente non aveva in alcun modo provato l'incidenza della diversa collocazione territoriale della sede operativa in Bergamo sull'entità dei dati utilizzati dalla amministrazione finanziaria;
- i documenti prodotti in ordine all'acquisto di ramo d'azienda non sono da considerarsi processualmente utilizzabili in quanto oggetti di produzione tardiva solo in fase di giudizio e mai prodotti in sede di contraddittorio con l'amministrazione finanziaria ( Cass. 29434/2024, 14707/2023, 26201/2023 ): rilevava che pure considerando l'entità di giacenze di magazzino per pezzi di ricambio obsoleti a seguito della acquisizione del ramo d'azienda l'incidenza delle rimanenze sui ricavi restava comunque anomala posto che sottraendo il valore di € 202.043,29 di magazzino indicato come obsoleto l' incidenza delle rimanenze rimaneva al
52,65% contro una media del 7,86%;
-deduceva la correttezza del calcolo dei costi e l' insussistenza di profili di violazione dei principio costituzionale di capacità contributiva dettato dall'articolo 53 della Costituzione.
Parte ricorrente depositava successivamente memorie integrative in vista della prima udienza con le quali richiamava le considerazioni circa l'invalida utilizzazione da parte dell'AF del metodo per la determinazione dei ricavi. Ribadiva la rilevanza della erronea utilizzazione dell'applicativo Nominativo_1 avendo l'AF utilizzato il dato di partenza di un ambito territoriale diverso da quella ove era collocata la sede operativa dell'impresa in quanto a Bergamo la redditività di tale attività economica risultava di gran lunga inferiore a quella di
Milano .
All'udienza odierna previa riunione dei ricorsi all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti in questa sede sono infondati e vanno respinti.
Gli atti di accertamenti impugnati in questa sede risultano legittimi e correttamente motivati. Quanto alla correttezza del metodo accertativo applicato si rileva che l'articolo 39 comma 2 lettera 2 bis DPR 600/1973 prevede che l'AF possa determinare il reddito di impresa con metodo induttivo quando il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32 1° comma numeri 3 e 4 DPR 600-
1973 o dell'articolo 51 2° comma numeri 3 e 4 del DPR 633-1972.
Nel caso specifico in primo luogo non è contestato che la società ricorrente non abbia risposto al questionario inviato dall AF e la giustificazione invero generica allegata in sede di ricorsi di non aver ricevuto la pec non risulta provata e non è comunque rilevante in questa sede.
L'amministrazione finanziaria ha quindi validamente proceduto all'accertamento mediante utilizzazione del metodo induttivo.
Con riferimento al motivo di ricorso relativo alla illegittima utilizzazione di un metodo induttivo “misto” avendo l'AF secondo il ricorrente dichiarato di utilizzare il metodo di induttivo puro ed applicando in realtà un metodo analitico- induttivo sono fondate le controdeduzioni sul punto dell'amministrazione finanziaria.
Il richiamato articolo 39 al comma 2 DPR 600/1973 specifica che in deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito di impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza con facoltà di prescindere in tutto e in parte dalle risultanze bilancio dalle scritture contabili in quanto esistenti o di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera
D) del precedente comma.
La norma non esclude che l'AF possa pertanto utilizzare nell'ambito di accertamento con metodo induttivo almeno in parte i dati del bilancio o delle altre scritture contabili avendo solo la facoltà e non certo l'obbligo di prescindere dagli stessi. Quanto alle censure in ordine alle modalità di utilizzazione dell'applicativo Nominativo_1 lo stesso risulta essere stato correttamente utilizzato operando un raffronto basato sulla sede legale della società sita in Milano e comunque il contribuente si è limitato ad allegare in termini generici una diversa redditività nelle attività svolte dalle imprese del medesimo settore della ricorrente nell'ambito territoriale di Bergamo rispetto alla redditività nel territorio di Milano ma non ha in alcun modo provato l'incidenza della diversa collocazione territoriale della sede operativa in Bergamo sulla dimensione e consistenza dei dati utilizzati dall'AF.
Ugualmente fondati sono i motivi esposti dall'AF a sostegno del criterio di computo dell'entità delle rimanenze finali.
Come visto la società ricorrente deduce che una parte delle stesse si riferisce a rimanenze di magazzino costituite da pezzi di ricambio obsoleti acquisiti dalla società ricorrente a seguito di acquisizione di un ramo d'azienda da altra società.
A prescindere dalle considerazioni dell'AF circa la tardività della produzione dei documenti relativi a tale cessione d'azienda si osserva in primo luogo che non risulta in alcun modo dimostrata dalla ricorrente la reale obsolescenza e non commerciabilità di tali pezzi di ricambio entrati in magazzino a seguito della acquisizione del ramo di azienda di altra società .
In ogni caso pur dando per accertata tale caratteristica dei beni acquisiti ( dato che non è stato al contrario adeguatamente provato) e scomputando l'entità di giacenze di magazzino per tali pezzi di ricambio asseritamente obsoleti l'incidenza delle rimanenze sui ricavi risulterebbe comunque anomala dal momento che sottraendo il valore di € 202.043,29 di magazzino acquisito in sede di acquisizione di azienda indicato come obsoleto l' incidenza delle rimanenze risulterebbe comunque anomala essendo pari al 52,65% contro una media del 7,86%.
Da ultimo si devono ritenere correttamente computate le sanzioni con riferimento ai singoli avvisi di accertamento.
Alla soccombenza segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in euro 6000,00 comprensive della fase sospensiva.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti. Condanna Ricorrente_1 S.r.l. alla rifusione delle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate lquidate in complessivi euro 6.000,0. Milano, 26 novembre 2025 Il Giudice relatore Il Presidente
IO GI EN Di ET