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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pesaro, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pesaro |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
FEDERICO GUIDO, Relatore
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Goffredo Mameli 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PS0066647
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento in autotutela (prot.n.PS0088134) con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'annullamento del precedente avviso di accertamento ed ha rideterminato il classamento dell'immobile del contribvuente attribuendo ad esso la classe n. 6 in luogo della classe n.8, con una rendita di 1.202,05 €. Il contribuente deduce l'illegittimità dell'atto per vizi di carattere procedurale e nel merito l'errata applicazione del metodo comparativo.L'Ufficio, costituitosi, resiste, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 6 bis l.212 del 2000, lamentando l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale.
La censura è infondata.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C. qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria che intenda discostarsi dalla relativa proposta non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito.(Cass.
4752 del 2021).La relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio
2012 - garantisce infatti pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita da parte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima, ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale (Cass.18169 del 2025).
Con il secondo motivo, si denuncia l' illegittimità dell'atto per omessa o carente motivazione, in violazione dell'art. 7 l.212/2000 e dell'art. 1, comma 162 l.296 del 2006.
Pure tale doglianza è destituita di fondamento.
Nell'avviso di accertamento impugnato risultano specificati sia i riferimenti normativi che hanno determinato l'azione di accertamento che la metodologia comparativa adottata.
Nell'atto risultano riportati gli elementi posti a fondamento della rideterminazione del classamento, nonchè
l'indicazione degli immobili presi a confronto.
Orbene secondo il consolidato indirizzo della S.C. in tema di classamento di immobili, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo – censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verifica fattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili, discenda da una diversa valutazione dell'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato.
Nel caso di specie, l'Ufficio , confermando gli elementi di fatto indicati dal contribuente li ha riesaminati e rivalutati con riferimento alla categoria , che è stata confermata, consistenza, anch'essa confermata, classe che è stata invece modificata con corrispondente variazione della rendita.
Con il terzo motivo, la contribuente contesta il metodo comparativo utilizzato dall'ufficio, deducendo che il nuovo classamento appare del tutto arbitrario e privo di riscontri.
Il motivo non è fondato.
Come già evidenziato l'Ufficio ha proceduto a sopralluogo, verificando in via diretta le condizioni dell'immobile ed ha effettuato la comparazione con altre unità aventi caratteristiche analoghe a quello oggetto del presente giudizio
L'immobile, edificato in data anteriore al 1942, risulta situato in area comunale di pregio, in zona a traffico limitato, si sviluppa su tre piani ed è composto da più unità destinate ad abitazione, negozi e magazzini.
Esso è stato inoltre oggetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con modifica nella distribuzione degli spazi interni (ancora in itinere).
L'Agenzia, considerato che il classamento automatico per immobili situati nella medesima via (Indirizzo_1, nel centro storico di Pesaro, al fg. 67) per abitazioni in condizioni ordinarie di manutenzione, impianti e finiture prevede la classe n.8, effettuato il sopralluogo in data 17.11.2025 e rilevate alcune caratteristiche che influivano in modo negativo sulla redditività dell'immobile, ha rettificato la classe originaria (8), attribuendo all'immobile la classe n.6.
Tale valutazione appare conforme a diritto, dovendo ritenersi congrua la classe attribuita e la rendita attribuita: essa è fondata sul sopralluogo e sulla constatazione diretta delle caretteristiche dell'immobile, oltre che sull'accertamento comparativo e non appare adeguatamente contraddetta dai generici rilievi della contribuente.
Il rigetto dei primi tre motivi e la conseguente legittimità del classamento, assorbe il quarto motivo che deduce la responsabilità aggravata della P.A.
Considerata la controvertibilità delle questioni posta a fondamento del ricorso, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESARO Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
GASPARINI GIACOMO, Presidente
FEDERICO GUIDO, Relatore
GIUBILARO SIMONETTA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 307/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pesaro-Urbino - Via Goffredo Mameli 9 61100 Pesaro PU
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025PS0066647
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'avviso di accertamento in autotutela (prot.n.PS0088134) con il quale l'Agenzia delle Entrate ha disposto l'annullamento del precedente avviso di accertamento ed ha rideterminato il classamento dell'immobile del contribvuente attribuendo ad esso la classe n. 6 in luogo della classe n.8, con una rendita di 1.202,05 €. Il contribuente deduce l'illegittimità dell'atto per vizi di carattere procedurale e nel merito l'errata applicazione del metodo comparativo.L'Ufficio, costituitosi, resiste, chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia l'illegittimità dell'atto impositivo per violazione dell'art. 6 bis l.212 del 2000, lamentando l'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale.
La censura è infondata.
Secondo il consolidato indirizzo della S.C. qualora per la determinazione della rendita catastale il contribuente si sia avvalso della c.d. procedura DOCFA, l'Amministrazione finanziaria che intenda discostarsi dalla relativa proposta non è tenuta, in assenza di disposizioni in tal senso, ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale, senza che ciò contrasti con gli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, posto che un tale obbligo sussiste soltanto per i tributi armonizzati, ma non anche per quelli non armonizzati, per i quali non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo vincolo generalizzato, sicché esso ricorre soltanto per le ipotesi per le quali risulti specificamente sancito.(Cass.
4752 del 2021).La relativa disciplina - contenuta nel d.m. 19 aprile 1994, n. 701, richiamato dal d.m. 26 luglio
2012 - garantisce infatti pienamente la partecipazione e l'interlocuzione del contribuente nella fase anteriore all'emissione dell'atto di classamento ed attribuzione della rendita da parte dell'Amministrazione finanziaria, di modo che quest'ultima, ove intenda discostarsi dalla proposta, non è tenuta ad attivare preventivamente il contraddittorio endo-procedimentale (Cass.18169 del 2025).
Con il secondo motivo, si denuncia l' illegittimità dell'atto per omessa o carente motivazione, in violazione dell'art. 7 l.212/2000 e dell'art. 1, comma 162 l.296 del 2006.
Pure tale doglianza è destituita di fondamento.
Nell'avviso di accertamento impugnato risultano specificati sia i riferimenti normativi che hanno determinato l'azione di accertamento che la metodologia comparativa adottata.
Nell'atto risultano riportati gli elementi posti a fondamento della rideterminazione del classamento, nonchè
l'indicazione degli immobili presi a confronto.
Orbene secondo il consolidato indirizzo della S.C. in tema di classamento di immobili, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo – censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all'esito della verifica fattane d'ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degli immobili, discenda da una diversa valutazione dell'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza e della rendita del fabbricato.
Nel caso di specie, l'Ufficio , confermando gli elementi di fatto indicati dal contribuente li ha riesaminati e rivalutati con riferimento alla categoria , che è stata confermata, consistenza, anch'essa confermata, classe che è stata invece modificata con corrispondente variazione della rendita.
Con il terzo motivo, la contribuente contesta il metodo comparativo utilizzato dall'ufficio, deducendo che il nuovo classamento appare del tutto arbitrario e privo di riscontri.
Il motivo non è fondato.
Come già evidenziato l'Ufficio ha proceduto a sopralluogo, verificando in via diretta le condizioni dell'immobile ed ha effettuato la comparazione con altre unità aventi caratteristiche analoghe a quello oggetto del presente giudizio
L'immobile, edificato in data anteriore al 1942, risulta situato in area comunale di pregio, in zona a traffico limitato, si sviluppa su tre piani ed è composto da più unità destinate ad abitazione, negozi e magazzini.
Esso è stato inoltre oggetto di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, con modifica nella distribuzione degli spazi interni (ancora in itinere).
L'Agenzia, considerato che il classamento automatico per immobili situati nella medesima via (Indirizzo_1, nel centro storico di Pesaro, al fg. 67) per abitazioni in condizioni ordinarie di manutenzione, impianti e finiture prevede la classe n.8, effettuato il sopralluogo in data 17.11.2025 e rilevate alcune caratteristiche che influivano in modo negativo sulla redditività dell'immobile, ha rettificato la classe originaria (8), attribuendo all'immobile la classe n.6.
Tale valutazione appare conforme a diritto, dovendo ritenersi congrua la classe attribuita e la rendita attribuita: essa è fondata sul sopralluogo e sulla constatazione diretta delle caretteristiche dell'immobile, oltre che sull'accertamento comparativo e non appare adeguatamente contraddetta dai generici rilievi della contribuente.
Il rigetto dei primi tre motivi e la conseguente legittimità del classamento, assorbe il quarto motivo che deduce la responsabilità aggravata della P.A.
Considerata la controvertibilità delle questioni posta a fondamento del ricorso, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.