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Sentenza 14 agosto 2024
Sentenza 14 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/08/2024, n. 32597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32597 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ON RA nata a [...] il [...], procuratrice speciale e legale rappresentante LOCAM GESTIONI SRL, mandataria LOCAM NPL SECURITIZAZION SRL;
ON RA nata a [...] il [...], procuratrice speciale e legale rappresentante LOCAM GESTIONI SRL, mandataria e procuratrice speciale MARMAROLE SP S. r. I.; PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA mandataria RED SEA SP SRL EL SP SRL - con riferimento al patrimonio "MASSA 3" DELLA SOCIETA' MAREA S.R.L. EL SP SRL - con riferimento al patrimonio "MASSA 1" DELLA SOCIETA' VILLAGGIO TERTENIA S.R.L. avverso il decreto del 10/10/2023 del TRIBUNALE di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori, l'avv. GIOVANNI PERLASCA per RE Sea SP srl, rappresentata da Prelios Credit Solutions spa, mandataria di Prelios Credit Servicing s.p.a. e l'avv. ANDREA LUCCITTI per NE SP srl, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32597 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ER TO, quale legale rappresentante della società unipersonale Localm Gestioni srl, come mandataria e procuratrice di LO NPL Securitization s.r.l. e di RM spv s.r.I., nonché NE SP srl., rappresentata da RU Italy spa - in relazione alla Massa 1 - Villaggio IA srl., ed alla Massa 3 - Marea srl.; RE Sea SP srl, rappresentata da Prelios Credit Solutions spa, mandataria di Prelios Credit Servicíng s.p.a. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso decreto in epigrafe con il quale, nel procedimento di prevenzione n. 13/21 Mis. prev. ai danni di IL AN, il Tribunale di L'Aquila ha rigettato i ricorsi in opposizione alle esclusioni dallo stato passivo proposti dai predetti ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. Igs. 159 del 2011. 2. Le opposizioni proposte da ER TO per la LO Gestioni srl - quale mandataria sia di RM SP srl che di LO NPL Securitizazion s.r.l. - sono state rigettate in quanto si è ritenuto che i diritti di credito delle società istanti debbano ritenersi pregiudicati dalla confisca di prevenzione in quanto si è riconosciuto: a) trattarsi di crediti strumentali all'attività illecita del preposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (art. 52 co. 1 lett. b, prima parte D.Lgs n. 152/2011); b) non essere stato assolto l'onere di provare la buona fede e l'inconsapevole affidamento del ricorrente (art. 52 co. 1 lett. b, seconda parte D.Lgs n. 152/2011). 2.1. Il ricorso di ER TO per la LO Gestioni srl - quale mandataria di RM SP srl, con riferimento al punto sub a) deduce: 2.1.1. violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza dì un nesso di strumentalità tra il credito originario - sorto il 29/4/2009 - e l'attività illecita del preposto. 2.1.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell' art. 52 co. 1 lett. b, D. Lgs n. 152/2011. Deduce la ricorrente che non è onere del creditore opponente dimostrare l'assenza di strumentalità tra il credito originario e l'attività illecita del preposto e che, comunque, tale strumentalità è stata riconosciuta valutando non già la condotta che ha dato origine al credito, bensì le vicende successive alla sua cessione da parte dell'originario creditore. Erroneamente, pertanto, si è riconosciuto il nesso di strumentalità del credito sorto il 12/5/2011 con soggetti diversi dal preposto (i soci della società Villaggio IA srl, che in data 11/5/2015 avrebbero comunicato alle banche finanziatrici di aver ceduto le quote sociali al IL) sulla considerazione che il ricorrente avrebbe omesso di intraprendere tempestivamente azioni esecutive a tutela del credito così consentendo al proposto di continuare a disporre del bene nella consapevolezza di un potenziale suo utilizzo per finalità illecite. La parte ricorrente deduce, pertanto, che si è invertito l'onere della prova sulla strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del preposto e si sono sovrapposti i due requisiti della strumentalità e della mancanza di buona fede ed affidamento. 2 2.2. Con riferimento al mancato assolvimento dell'onere di provare la buona fede e l'inconsapevole affidamento del ricorrente - di cui sopra, al punto sub b) - la difesa della TO deduce: 2.2.1. la violazione di legge per mancanza e contraddittorietà della motivazione;
2.2.2. la violazione di legge per erronea applicazione dell' art. 52 co. 1 lett. b, D. Lgs n. 152/2011): La ricorrente si duole che il requisito della buona fede sia stato negato non già con riferimento all'operazione negoziale che ha dato origine al credito, bensì sulla base di una valutazione relativa alle vicende successive alla sua cessione, senza considerare che le sezioni unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018 Rv. 272978) riconoscono la possibilità di dimostrare uno stato di buona fede del cessionario perfino quando la cessione del credito è successiva al sequestro. Nel caso in esame, invece, benché il sequestro sia stato successivo alla cessione del credito, si è ritenuta la mala fede del cedente e della cessionaria sulla base di meccanismi meramente presuntivi, quali la violazione degli obblighi documentali imposti all'istituto di credito al momento della concessione del finanziamento (pag. 11 del provvedimento), senza considerare che non vi è alcuna prova che al momento della erogazione del prestito (23/4/2009) la società fosse riferibile al preposto, subentrato solo nel 2015, e senza considerare la giurisprudenza che richiede una prova della mala fede più pregnante, in caso di sensibile scarto temporale tra erogazione del credito e manifestazione di pericolosità del debitore. Evidenzia, altresì, la ricorrente che la cessionaria ha effettuato un acquisto di crediti in blocco, secondo le modalità di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, e, sebbene questa non sia circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, comunque si tratta di circostanza che non consente di pretendere dal cessionario la stessa diligenza richiesta al cessionario di un unico credito. Il provvedimento impugnato, inoltre, non considera che al momento della cessione del credito della RM SP (30/11/2017) i beni del Villaggio IA srl erano stati dissequestrati e, pertanto, si poteva ben ritenere che il IL non fosse soggetto pericoloso e che, comunque, la società ed i suoi beni non avessero alcun collegamento con una sua eventuale attività illecita, né vi sono stati contatti di alcun tipo tra la cessionaria ed il IL. Soprattutto, viene indicato come assorbente il rilievo che il giudizio inerente alla buona fede è stato effettuato dal Tribunale in considerazione della mancanza di azioni esecutive e, pertanto, sulla base dì una valutazione relativa alle vicende successive alla cessione del credito anziché sulla base di una valutazione riferita alla posizione del cedente con riferimento al rapporto negoziale che ha dato origine al credito. 3. Il ricorso di ER TO per la Localm Gestioni srl - quale mandataria di LO NPL Securitizazion s.r.l. - propone gli stessi motivi del precedente, salvo considerare anche che l'atto di erogazione del mutuo era del 12/11/2011, e comunque in favore di società non riconducibile al preposto. Il 30/11/2017 LO spa aveva, poi, acquistato i crediti dalla Cassa Rurale di Trento 3 e poi in data 20/2/2018 aveva ceduto un portafoglio crediti - tra i quali quello di cui si tratta - alla LO NPL Securitizazion s.r.l. - Anche in questo caso viene dedotta una non consentita sovrapposizione tra il requisito del nesso di strumentalità e quello dell'assenza di elementi dimostrativi della buona fede. Si evidenzia che la strumentalità del credito all'attività illecita del preposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego è stata riconosciuta sul mero rilievo che l'aver omesso la società cessionaria di porre in essere azioni esecutive a garanzia del credito avrebbe "di fatto consentito al preposto di continuare a disporre del bene immobile nella consapevolezza di un potenziale utilizzo per finalità illecite". Anche con riferimento alla LO NPL Securitizazion s.r.I., infine, si rileva che non si è considerato che non vi sono stati contatti di alcun tipo tra l'istituto cedente, la prima e la seconda cessionaria del credito ed il proposto IL. Soprattutto, si ribadisce che il giudizio inerente alla buona fede è stato effettuato dal Tribunale sulla base dì una valutazione relativa alle vicende successive alla cessione del credito anziché sulla base di una valutazione riferita alla posizione del cedente con riferimento al rapporto negoziale che ha dato origine al credito. 4. I due ricorsi presentati nell'interesse di NE SP srl., rappresentata da Intrunn Italy spa (uno relativo alla Massa 1 - Villaggio IA srl., l'altro relativo alla Massa 3 - Marea srl.) si fondano su tre motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge per essere state erroneamente sovrapposte le due distinte condizioni previste dall' art. 52 co. 1 lett. b, D. Lgs n. 152/2011), costituite dalla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e dalla buona fede del creditore, e per essere stato erroneamente posto a carico del creditore l'onere probatorio in tema di "strumentalità". 4.2. Vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sotto un triplice profilo: a) quanto alla dimostrazione del nesso di strumentalità; b) quanto alla dimostrazione della buona fede;
c) quanto alla rilevanza del sequestro dell'anno 2015, revocato nell'anno 2017, per quell che concerne Villaggio IA srl., e quanto alla rilevanza della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2018, quanto alla Marea srl. 4.3. Violazione di legge, con riferimento all'art. 59 comma 8 D. Lgs n. 152/2011, per non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l'opposizione, senza considerare che il divieto previsto dalla predetta norma riguarda solo i documenti nuovi prodotti all'udienza fissata per la verifica dei crediti. 5. Il ricorso presentato da RE Sea SP srl, rappresentata da Prelios Credit Solutions spa, mandataria di Prelios Credit Servicing s.p.a. si fonda su cinque motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. art. 59 comma 8 D.Lgs n. 152/2011, per non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l'opposizione: si tratta di censura sovrapponibile al terzo motivo dell'impugnazione proposta da NE SP srl. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto provata la "strumentalità" del credito ed irrilevante lo scarto temporale tra l'insorgenza di questo, nel 2007, l'ingresso del IL nella società e nella sua gestione, nel 2015, e 4 l'emergenza della pericolosità sociale del preposto, con il sequestro da questo subito nel 2021. Ad avviso del ricorrente, invece, proprio tale scarto temporale costituirebbe la prova della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del preposto. 5.3. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della buona fede e dell'affidamento in capo alla cedente ed al cessionario del credito. 5.4. Vizio di motivazione e violazione di legge per essere stati ignorati i criteri fissati dall'art. 52 terzo comma D.Lgs n. 152/2011, ai fini della sussistenza della buona fede 5.5. Vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata equiparata una presunta negligenza della ricorrente nella gestione dei rapporti alla collusione della creditrice con il proposto. 6. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, con articolata requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 7. Con memorie di replica, rispettivamente in date 07/05/2024 e 08/05/2024, l'avv. OV LA per RE Sea spv s.r.l. e l'avv. Andrea Luccitti per NE SP srl hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e meritevoli di accoglimento. 2. Va premesso che in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge. (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, Rv. 284106). 3. Tanto premesso, deve in primo luogo riconoscersi la fondatezza dei motivi di ricorso - il terzo motivo dei ricorsi nell'interesse di NE SP srl. ed il primo motivo del ricorso di RE Sea SP s.r1. - con i quali si contesta non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l'opposizione, perché erroneamente ritenuti tardivamente prodotti. E' lo stesso provvedimento impugnato, infatti, a riconoscere che i ricorrenti hanno "depositato nuove allegazioni soltanto in sede di opposizione e quindi successivamente alla verifica dello stato passivo", e deve pertanto riconoscersi la tempestività di tale produzione, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, sono producibili al momento della proposizione del ricorso in opposizione allo stato passivo, da parte dei creditori esclusi, i documenti attestanti la sussistenza del credito, in assenza di alcuna ipotesi di decadenza contenuta nell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 19847 del 28/03/2023, Rv. 284707), in quanto il divieto di cui all'art. 59, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riguarda i soli documenti nuovi prodotti all'udienza fissata per la verifica dei crediti. (Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Rv. 283626). 5 All'omessa valutazione di tali tempestive produzioni consegue, di per sé, l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione alle posizioni dei predetti ricorrenti. 4. Sono anche fondati, però, i motivi di ricorso con i quali anche gli altri ricorrenti rilevano essere state erroneamente sovrapposte le due distinte condizioni previste dall' art. 52 co. 1 lett. b), D.Lgs n. 152/2011, costituite dalla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e dalla buona fede del creditore, ed essere stato anche erroneamente posto a carico del creditore l'onere probatorio in ordine al primo di tali requisiti. In materia di misure di prevenzione patrimoniali, invece, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (cfr. Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017 Rv. 272232; in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva negato l'iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l'omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito né, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento). L'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, infatti, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, "a meno che" - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079). La Corte, con tale pronuncia, ha precisato che del requisito della strumentalità il tribunale deve fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e dalle cointeressenze del proposto, ricostruendo l'operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua fìnalizzazione illecita. Con riferimento alle opposizioni proposte nell'interesse di Localm Gestioni - RM, e di Localm Gestioni srl - quale mandataria di LO NPL Securitizazion s.r.l. - il decreto impugnato, invece, non ha in alcun modo soddisfatto tale esigenza, limitandosi a riconoscere la strumentalità del credito sulla base soltanto di comportamenti dell'ultimo cessionario, a distanza di anni dal momento in cui è sorto il credito, momento molto antecedente l'ingresso del preposto AN IL nella società Villaggio IA s.r.l. Soprattutto, dal provvedimento impugnato non emerge un accertamento della strumentalità del credito ceduto rispetto all'attività illecita del preposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, giacché il Tribunale di L'Aquila appare presupporre una sorta di inversione dell'onere 6 della prova, laddove ha ritenuto che, invece, "ai fini dell'ammissione del credito garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro sul bene sottoposto a confisca, occorre dimostrare la non strumentalità del credito all'attività illecita e la buona fede al momento della costituzione del credito nonché l'atteggiamento prudente e diligente del cessionario del credito durante l'operazione negoziale..." (pag. 3 del decreto impugnato). 4.1. Per quanto concerne l'opposizione proposta nell'interesse di Localm Gestioni - RM, invece, è pacifico che il mutuo è stato erogato sin dal 23/4/2009 in favore dei soci della società Villaggio IA srl, soggetti non riconducibili al preposto che, in data 11/5/2015, divenuto legale rappresentante della società, comunicava alle banche finanziatrici l'acquisto delle quote sociali. Il provvedimento impugnato ha evidenziato che il 2/9/2015 il IL veniva tratto in arresto perché ritenuto partecipe ad una organizzazione dedita alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta, ed il 21/9/2015 era stato trascritto decreto di sequestro in danno del predetto e delle sue società, con vincolo anche sulle quote societarie e sul complesso aziendale della Villaggio IA s.r.l. , ed ha quindi ritenuto che al 30/11/2017 l'istituto cedente e la società cessionaria sarebbero state "perfettamente consapevoli della caratura del proposto", tanto che l'istituto bancario cedente in data 18/9/2015 aveva formalizzato l'SOS alla Banca d'Italia, dando atto della "grave situazione riscontrata" e da quel momento avrebbero omesso di avviare qualsiasi azione giudiziaria a tutela, pur consapevoli del rischio di insolvenza del preposto e della società ad esso riconducibile (pag. 19). In tal modo, però, ritenendo non essere stata dimostrata dall'opponente la non strumentalità del preesistente credito all'attività illecita del IL, il provvedimento impugnato si è limitato a valorizzare la mancanza di prova della buona fede del creditore cedente e del cessionario al momento della cessione dei crediti in blocco. 4.2. Analogamente, quanto al ricorso della Localm Gestioni srl - quale mandataria di LO NPL Securitizazion s.r.l. - si è evidenziato che l'atto di erogazione del mutuo in favore di società non riconducibile al preposto era stata effettuata il 12/11/2011, che il 30/11/2017 LO spa aveva, poi, acquistato i crediti dalla Cassa Rurale di Trento, ed in data 20/2/2018 aveva ceduto un portafoglio crediti - tra i quali quello di cui si tratta - alla LO NPL Securitizazion s.r.l. Anche in tal caso, però, il provvedimento impugnato ha addebitato alla ricorrente la mancata produzione dì documentazione volta a dimostrare la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del preposto. Ha, quindi, evidenziato le negligenze della banca cedente e delle cessionarie del credito che dal 30/11/2017 sino al febbraio 2022 non si erano in alcun modo attivate per l'avvio di azioni giudiziarie a loro tutela, omissione che non consentiva di "riitenere sussistente la buona fede e l'inconsapevole affidamento da parte della Cedente Cassa Rurale di Trento Credito Cooperativo e della cessionaria LO NPL Securitizazion s.r.l. nonché della mandataria e procuratrice speciale LO Gestioni s.r.l. ", in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dinanzi ricordata, secondo la quale solo in caso di riconosciuta sussistenza della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del preposto 7 incombe sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079 cit.). 5. Il decreto impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo giudizio che, anche sulla base dell'esame dei documenti depositati tempestivamente da NE SP srl. e da RE Sea SP s.r1. con l'opposizione allo stato passivo, con riferimento alle posizioni di tutti i ricorrenti si uniformi al principio di diritto dinanzi richiamato, secondo il quale per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
ON RA nata a [...] il [...], procuratrice speciale e legale rappresentante LOCAM GESTIONI SRL, mandataria e procuratrice speciale MARMAROLE SP S. r. I.; PRELIOS CREDIT SOLUTIONS SPA mandataria RED SEA SP SRL EL SP SRL - con riferimento al patrimonio "MASSA 3" DELLA SOCIETA' MAREA S.R.L. EL SP SRL - con riferimento al patrimonio "MASSA 1" DELLA SOCIETA' VILLAGGIO TERTENIA S.R.L. avverso il decreto del 10/10/2023 del TRIBUNALE di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
lette le conclusioni del PG, nella persona del Sostituto Procuratore Generale LUIGI ORSI, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori, l'avv. GIOVANNI PERLASCA per RE Sea SP srl, rappresentata da Prelios Credit Solutions spa, mandataria di Prelios Credit Servicing s.p.a. e l'avv. ANDREA LUCCITTI per NE SP srl, che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 32597 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 15/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. ER TO, quale legale rappresentante della società unipersonale Localm Gestioni srl, come mandataria e procuratrice di LO NPL Securitization s.r.l. e di RM spv s.r.I., nonché NE SP srl., rappresentata da RU Italy spa - in relazione alla Massa 1 - Villaggio IA srl., ed alla Massa 3 - Marea srl.; RE Sea SP srl, rappresentata da Prelios Credit Solutions spa, mandataria di Prelios Credit Servicíng s.p.a. hanno proposto distinti ricorsi per cassazione avverso decreto in epigrafe con il quale, nel procedimento di prevenzione n. 13/21 Mis. prev. ai danni di IL AN, il Tribunale di L'Aquila ha rigettato i ricorsi in opposizione alle esclusioni dallo stato passivo proposti dai predetti ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. Igs. 159 del 2011. 2. Le opposizioni proposte da ER TO per la LO Gestioni srl - quale mandataria sia di RM SP srl che di LO NPL Securitizazion s.r.l. - sono state rigettate in quanto si è ritenuto che i diritti di credito delle società istanti debbano ritenersi pregiudicati dalla confisca di prevenzione in quanto si è riconosciuto: a) trattarsi di crediti strumentali all'attività illecita del preposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (art. 52 co. 1 lett. b, prima parte D.Lgs n. 152/2011); b) non essere stato assolto l'onere di provare la buona fede e l'inconsapevole affidamento del ricorrente (art. 52 co. 1 lett. b, seconda parte D.Lgs n. 152/2011). 2.1. Il ricorso di ER TO per la LO Gestioni srl - quale mandataria di RM SP srl, con riferimento al punto sub a) deduce: 2.1.1. violazione di legge per mancanza di motivazione con riferimento alla sussistenza dì un nesso di strumentalità tra il credito originario - sorto il 29/4/2009 - e l'attività illecita del preposto. 2.1.2. Violazione di legge per erronea applicazione dell' art. 52 co. 1 lett. b, D. Lgs n. 152/2011. Deduce la ricorrente che non è onere del creditore opponente dimostrare l'assenza di strumentalità tra il credito originario e l'attività illecita del preposto e che, comunque, tale strumentalità è stata riconosciuta valutando non già la condotta che ha dato origine al credito, bensì le vicende successive alla sua cessione da parte dell'originario creditore. Erroneamente, pertanto, si è riconosciuto il nesso di strumentalità del credito sorto il 12/5/2011 con soggetti diversi dal preposto (i soci della società Villaggio IA srl, che in data 11/5/2015 avrebbero comunicato alle banche finanziatrici di aver ceduto le quote sociali al IL) sulla considerazione che il ricorrente avrebbe omesso di intraprendere tempestivamente azioni esecutive a tutela del credito così consentendo al proposto di continuare a disporre del bene nella consapevolezza di un potenziale suo utilizzo per finalità illecite. La parte ricorrente deduce, pertanto, che si è invertito l'onere della prova sulla strumentalità del credito rispetto alle attività illecite del preposto e si sono sovrapposti i due requisiti della strumentalità e della mancanza di buona fede ed affidamento. 2 2.2. Con riferimento al mancato assolvimento dell'onere di provare la buona fede e l'inconsapevole affidamento del ricorrente - di cui sopra, al punto sub b) - la difesa della TO deduce: 2.2.1. la violazione di legge per mancanza e contraddittorietà della motivazione;
2.2.2. la violazione di legge per erronea applicazione dell' art. 52 co. 1 lett. b, D. Lgs n. 152/2011): La ricorrente si duole che il requisito della buona fede sia stato negato non già con riferimento all'operazione negoziale che ha dato origine al credito, bensì sulla base di una valutazione relativa alle vicende successive alla sua cessione, senza considerare che le sezioni unite di questa Corte di cassazione (Sez. U, n. 29847 del 31/05/2018 Rv. 272978) riconoscono la possibilità di dimostrare uno stato di buona fede del cessionario perfino quando la cessione del credito è successiva al sequestro. Nel caso in esame, invece, benché il sequestro sia stato successivo alla cessione del credito, si è ritenuta la mala fede del cedente e della cessionaria sulla base di meccanismi meramente presuntivi, quali la violazione degli obblighi documentali imposti all'istituto di credito al momento della concessione del finanziamento (pag. 11 del provvedimento), senza considerare che non vi è alcuna prova che al momento della erogazione del prestito (23/4/2009) la società fosse riferibile al preposto, subentrato solo nel 2015, e senza considerare la giurisprudenza che richiede una prova della mala fede più pregnante, in caso di sensibile scarto temporale tra erogazione del credito e manifestazione di pericolosità del debitore. Evidenzia, altresì, la ricorrente che la cessionaria ha effettuato un acquisto di crediti in blocco, secondo le modalità di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993, e, sebbene questa non sia circostanza decisiva ai fini della prova della buona fede, comunque si tratta di circostanza che non consente di pretendere dal cessionario la stessa diligenza richiesta al cessionario di un unico credito. Il provvedimento impugnato, inoltre, non considera che al momento della cessione del credito della RM SP (30/11/2017) i beni del Villaggio IA srl erano stati dissequestrati e, pertanto, si poteva ben ritenere che il IL non fosse soggetto pericoloso e che, comunque, la società ed i suoi beni non avessero alcun collegamento con una sua eventuale attività illecita, né vi sono stati contatti di alcun tipo tra la cessionaria ed il IL. Soprattutto, viene indicato come assorbente il rilievo che il giudizio inerente alla buona fede è stato effettuato dal Tribunale in considerazione della mancanza di azioni esecutive e, pertanto, sulla base dì una valutazione relativa alle vicende successive alla cessione del credito anziché sulla base di una valutazione riferita alla posizione del cedente con riferimento al rapporto negoziale che ha dato origine al credito. 3. Il ricorso di ER TO per la Localm Gestioni srl - quale mandataria di LO NPL Securitizazion s.r.l. - propone gli stessi motivi del precedente, salvo considerare anche che l'atto di erogazione del mutuo era del 12/11/2011, e comunque in favore di società non riconducibile al preposto. Il 30/11/2017 LO spa aveva, poi, acquistato i crediti dalla Cassa Rurale di Trento 3 e poi in data 20/2/2018 aveva ceduto un portafoglio crediti - tra i quali quello di cui si tratta - alla LO NPL Securitizazion s.r.l. - Anche in questo caso viene dedotta una non consentita sovrapposizione tra il requisito del nesso di strumentalità e quello dell'assenza di elementi dimostrativi della buona fede. Si evidenzia che la strumentalità del credito all'attività illecita del preposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego è stata riconosciuta sul mero rilievo che l'aver omesso la società cessionaria di porre in essere azioni esecutive a garanzia del credito avrebbe "di fatto consentito al preposto di continuare a disporre del bene immobile nella consapevolezza di un potenziale utilizzo per finalità illecite". Anche con riferimento alla LO NPL Securitizazion s.r.I., infine, si rileva che non si è considerato che non vi sono stati contatti di alcun tipo tra l'istituto cedente, la prima e la seconda cessionaria del credito ed il proposto IL. Soprattutto, si ribadisce che il giudizio inerente alla buona fede è stato effettuato dal Tribunale sulla base dì una valutazione relativa alle vicende successive alla cessione del credito anziché sulla base di una valutazione riferita alla posizione del cedente con riferimento al rapporto negoziale che ha dato origine al credito. 4. I due ricorsi presentati nell'interesse di NE SP srl., rappresentata da Intrunn Italy spa (uno relativo alla Massa 1 - Villaggio IA srl., l'altro relativo alla Massa 3 - Marea srl.) si fondano su tre motivi di impugnazione: 4.1. Violazione di legge per essere state erroneamente sovrapposte le due distinte condizioni previste dall' art. 52 co. 1 lett. b, D. Lgs n. 152/2011), costituite dalla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e dalla buona fede del creditore, e per essere stato erroneamente posto a carico del creditore l'onere probatorio in tema di "strumentalità". 4.2. Vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, sotto un triplice profilo: a) quanto alla dimostrazione del nesso di strumentalità; b) quanto alla dimostrazione della buona fede;
c) quanto alla rilevanza del sequestro dell'anno 2015, revocato nell'anno 2017, per quell che concerne Villaggio IA srl., e quanto alla rilevanza della procedura esecutiva immobiliare n. 10/2018, quanto alla Marea srl. 4.3. Violazione di legge, con riferimento all'art. 59 comma 8 D. Lgs n. 152/2011, per non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l'opposizione, senza considerare che il divieto previsto dalla predetta norma riguarda solo i documenti nuovi prodotti all'udienza fissata per la verifica dei crediti. 5. Il ricorso presentato da RE Sea SP srl, rappresentata da Prelios Credit Solutions spa, mandataria di Prelios Credit Servicing s.p.a. si fonda su cinque motivi di impugnazione: 5.1. Violazione di legge, con riferimento all'art. art. 59 comma 8 D.Lgs n. 152/2011, per non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l'opposizione: si tratta di censura sovrapponibile al terzo motivo dell'impugnazione proposta da NE SP srl. 5.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere il provvedimento impugnato ritenuto provata la "strumentalità" del credito ed irrilevante lo scarto temporale tra l'insorgenza di questo, nel 2007, l'ingresso del IL nella società e nella sua gestione, nel 2015, e 4 l'emergenza della pericolosità sociale del preposto, con il sequestro da questo subito nel 2021. Ad avviso del ricorrente, invece, proprio tale scarto temporale costituirebbe la prova della non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del preposto. 5.3. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della buona fede e dell'affidamento in capo alla cedente ed al cessionario del credito. 5.4. Vizio di motivazione e violazione di legge per essere stati ignorati i criteri fissati dall'art. 52 terzo comma D.Lgs n. 152/2011, ai fini della sussistenza della buona fede 5.5. Vizio di motivazione e violazione di legge per essere stata equiparata una presunta negligenza della ricorrente nella gestione dei rapporti alla collusione della creditrice con il proposto. 6. Il pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Orsi, con articolata requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. 7. Con memorie di replica, rispettivamente in date 07/05/2024 e 08/05/2024, l'avv. OV LA per RE Sea spv s.r.l. e l'avv. Andrea Luccitti per NE SP srl hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e meritevoli di accoglimento. 2. Va premesso che in tema di impugnazioni di misure di prevenzione patrimoniali, il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59, comma 9, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27, stesso decreto, che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge. (Sez. 6, n. 525 del 11/11/2022, Rv. 284106). 3. Tanto premesso, deve in primo luogo riconoscersi la fondatezza dei motivi di ricorso - il terzo motivo dei ricorsi nell'interesse di NE SP srl. ed il primo motivo del ricorso di RE Sea SP s.r1. - con i quali si contesta non essere state valutati né ritenuti ammissibili i documenti depositati con l'opposizione, perché erroneamente ritenuti tardivamente prodotti. E' lo stesso provvedimento impugnato, infatti, a riconoscere che i ricorrenti hanno "depositato nuove allegazioni soltanto in sede di opposizione e quindi successivamente alla verifica dello stato passivo", e deve pertanto riconoscersi la tempestività di tale produzione, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di confisca di prevenzione e tutela dei terzi, sono producibili al momento della proposizione del ricorso in opposizione allo stato passivo, da parte dei creditori esclusi, i documenti attestanti la sussistenza del credito, in assenza di alcuna ipotesi di decadenza contenuta nell'art. 59, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Sez. 6, n. 19847 del 28/03/2023, Rv. 284707), in quanto il divieto di cui all'art. 59, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, riguarda i soli documenti nuovi prodotti all'udienza fissata per la verifica dei crediti. (Sez. 2, n. 24311 del 01/04/2022, Rv. 283626). 5 All'omessa valutazione di tali tempestive produzioni consegue, di per sé, l'annullamento del provvedimento impugnato in relazione alle posizioni dei predetti ricorrenti. 4. Sono anche fondati, però, i motivi di ricorso con i quali anche gli altri ricorrenti rilevano essere state erroneamente sovrapposte le due distinte condizioni previste dall' art. 52 co. 1 lett. b), D.Lgs n. 152/2011, costituite dalla strumentalità del credito rispetto all'attività illecita e dalla buona fede del creditore, ed essere stato anche erroneamente posto a carico del creditore l'onere probatorio in ordine al primo di tali requisiti. In materia di misure di prevenzione patrimoniali, invece, per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede (cfr. Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017 Rv. 272232; in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto dell'opposizione allo stato passivo che aveva negato l'iscrizione del credito derivante da un contratto di mutuo ipotecario vantato da un istituto bancario, ritenendone non provata la buona fede per l'omessa acquisizione, in fase istruttoria, della dichiarazione dei redditi del mutuatario e dei garanti, senza alcuna valutazione in ordine al nesso di strumentalità del credito né, nella prospettiva della buona fede del creditore, della circostanza che la pericolosità del proposto si era manifestata a notevole distanza di tempo dalla concessione del finanziamento). L'art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche a seguito delle modifiche operate dall'art. 20 legge 17 ottobre 2017, n. 161, infatti, esclude ogni pregiudizio dei diritti di credito dei terzi preesistenti al sequestro, "a meno che" - come recita il nuovo testo della disposizione - non risulti accertata la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, solo in tal caso incombendo sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079). La Corte, con tale pronuncia, ha precisato che del requisito della strumentalità il tribunale deve fornire analitica dimostrazione, muovendo dalla condotta e dalle cointeressenze del proposto, ricostruendo l'operazione negoziale da cui il credito è sorto e segnalando gli indicatori in fatto che consentono di pervenire alla ritenuta sua fìnalizzazione illecita. Con riferimento alle opposizioni proposte nell'interesse di Localm Gestioni - RM, e di Localm Gestioni srl - quale mandataria di LO NPL Securitizazion s.r.l. - il decreto impugnato, invece, non ha in alcun modo soddisfatto tale esigenza, limitandosi a riconoscere la strumentalità del credito sulla base soltanto di comportamenti dell'ultimo cessionario, a distanza di anni dal momento in cui è sorto il credito, momento molto antecedente l'ingresso del preposto AN IL nella società Villaggio IA s.r.l. Soprattutto, dal provvedimento impugnato non emerge un accertamento della strumentalità del credito ceduto rispetto all'attività illecita del preposto o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, giacché il Tribunale di L'Aquila appare presupporre una sorta di inversione dell'onere 6 della prova, laddove ha ritenuto che, invece, "ai fini dell'ammissione del credito garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro sul bene sottoposto a confisca, occorre dimostrare la non strumentalità del credito all'attività illecita e la buona fede al momento della costituzione del credito nonché l'atteggiamento prudente e diligente del cessionario del credito durante l'operazione negoziale..." (pag. 3 del decreto impugnato). 4.1. Per quanto concerne l'opposizione proposta nell'interesse di Localm Gestioni - RM, invece, è pacifico che il mutuo è stato erogato sin dal 23/4/2009 in favore dei soci della società Villaggio IA srl, soggetti non riconducibili al preposto che, in data 11/5/2015, divenuto legale rappresentante della società, comunicava alle banche finanziatrici l'acquisto delle quote sociali. Il provvedimento impugnato ha evidenziato che il 2/9/2015 il IL veniva tratto in arresto perché ritenuto partecipe ad una organizzazione dedita alla commissione di delitti di bancarotta fraudolenta, ed il 21/9/2015 era stato trascritto decreto di sequestro in danno del predetto e delle sue società, con vincolo anche sulle quote societarie e sul complesso aziendale della Villaggio IA s.r.l. , ed ha quindi ritenuto che al 30/11/2017 l'istituto cedente e la società cessionaria sarebbero state "perfettamente consapevoli della caratura del proposto", tanto che l'istituto bancario cedente in data 18/9/2015 aveva formalizzato l'SOS alla Banca d'Italia, dando atto della "grave situazione riscontrata" e da quel momento avrebbero omesso di avviare qualsiasi azione giudiziaria a tutela, pur consapevoli del rischio di insolvenza del preposto e della società ad esso riconducibile (pag. 19). In tal modo, però, ritenendo non essere stata dimostrata dall'opponente la non strumentalità del preesistente credito all'attività illecita del IL, il provvedimento impugnato si è limitato a valorizzare la mancanza di prova della buona fede del creditore cedente e del cessionario al momento della cessione dei crediti in blocco. 4.2. Analogamente, quanto al ricorso della Localm Gestioni srl - quale mandataria di LO NPL Securitizazion s.r.l. - si è evidenziato che l'atto di erogazione del mutuo in favore di società non riconducibile al preposto era stata effettuata il 12/11/2011, che il 30/11/2017 LO spa aveva, poi, acquistato i crediti dalla Cassa Rurale di Trento, ed in data 20/2/2018 aveva ceduto un portafoglio crediti - tra i quali quello di cui si tratta - alla LO NPL Securitizazion s.r.l. Anche in tal caso, però, il provvedimento impugnato ha addebitato alla ricorrente la mancata produzione dì documentazione volta a dimostrare la non strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del preposto. Ha, quindi, evidenziato le negligenze della banca cedente e delle cessionarie del credito che dal 30/11/2017 sino al febbraio 2022 non si erano in alcun modo attivate per l'avvio di azioni giudiziarie a loro tutela, omissione che non consentiva di "riitenere sussistente la buona fede e l'inconsapevole affidamento da parte della Cedente Cassa Rurale di Trento Credito Cooperativo e della cessionaria LO NPL Securitizazion s.r.l. nonché della mandataria e procuratrice speciale LO Gestioni s.r.l. ", in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, dinanzi ricordata, secondo la quale solo in caso di riconosciuta sussistenza della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita del preposto 7 incombe sul creditore, ai fini dell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza in buona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del 18/05/2023, Rv. 285079 cit.). 5. Il decreto impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione, per nuovo giudizio che, anche sulla base dell'esame dei documenti depositati tempestivamente da NE SP srl. e da RE Sea SP s.r1. con l'opposizione allo stato passivo, con riferimento alle posizioni di tutti i ricorrenti si uniformi al principio di diritto dinanzi richiamato, secondo il quale per escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito sorto anteriormente al sequestro, il tribunale è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, salvo che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di L'Aquila, in diversa composizione. Così deliberato in camera di consiglio, il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente