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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/08/2025, n. 855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 855 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]41/19 16100 NO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE RENATO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata in [...], il Parte_2 C.F._3
27/01/1955, residente in [...]17F/9 16031 SORI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE RENATO (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in NO il 01/02/1975 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
10/10/1995 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO il
01/02/1975 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il Signor si obbliga a versare alla Signora a titolo di Parte_1 Parte_2
assegno divorzile l'importo di € 1.200,00 mensili, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio,
e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT tenendo come base il numero indicizzato al mese di gennaio 2025.
L'assegno divorzile cesserà, senza bisogno di richiesta di modifica delle condizioni di cessazione degli effettivi civili del matrimonio e di relativa pronuncia giudiziale, con nuove nozze o con una stabile convivenza con altra persona della Signora Pt_2
Con tale pattuizione si estingue ogni altra precedente obbligazione del Dott. nei Pt_1
confronti della Signora ontenuta nel verbale di separazione consensuale di cui alla Pt_2 lett. e) delle premesse.
2) Oltre a quanto sopra, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi hanno concordato che il Dott. - previa Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e in ogni modo al vincolo matrimoniale, e/o a titolo di liquidazione e di sistemazione dei rapporti familiari -, con successivo atto notarile esecutivo del presente impegno, ceda e trasferisca alla Signora
[...]
la quale dichiara fin d'ora di accettare, la nuda proprietà delle quote di sua Parte_2
compartecipazione degli immobili infra descritti, riservandone per sé il relativo usufrutto generale vitalizio (v. doc. 8):
A) nel Comune di Genova, per la quota di comproprietà piena pari a ¼ (un quarto), gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, come segue:
A.1) Appartamento di civile abitazione, Dati identificativi: Comune di NO (D969R)
(GE) Sez. Urb. SAM Foglio 44 Particella 784 Subalterno 12 Indirizzo: VIA GIOVANNI
BATTISTA SASSO n. 10 Piano 2. Dati di classamento: Rendita: Euro 433,82, Zona censuaria
3, Categoria A/4c), Classe 4, Consistenza 6,0 vani. Dati di superficie: Totale: 104 m2 Totale escluse aree scoperte d): 102 m2
A.2) Appartamento di civile abitazione Dati identificativi: Comune di NO (D969R)
(GE), Sez. Urb. SAM Foglio 44 Particella 784 Subalterno 24 Indirizzo: VIA GIOVANNI
BATTISTA SASSO n. 10 Interno 28 Piano 5. Dati di classamento: Rendita: Euro 433,82, Zona censuaria 3, Categoria A/4c), Classe 4, Consistenza 6,0 vani. Dati di superficie: Totale: 106
m2 Totale escluse aree scoperte d): 106 m2 B) nel Comune di Genova, per la quota di comproprietà piena pari a 1/6 (un sesto), gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Genova come segue:
B.1) Negozio: Dati identificativi: Comune di NO (D969R) (GE) Sez. Urb. SAM Foglio
40 Particella 160 Subalterno 1 Indirizzo: VIA ANTONIO CANTORE n. 49R Piano T. Dati di classamento: Rendita: Euro 1.311,70, Zona censuaria 3, Categoria C/1a), Classe 7,
Consistenza 51 m2. Dati di superficie: Totale: 61 m2
B.2) Negozio: Dati identificativi: Comune di NO (D969R) (GE) Sez. Urb. SAM Foglio
40 Particella 159 Subalterno 1, Sez. Urb. SAM Foglio 40 Particella 160 Subalterno 29
Indirizzo: VIA ANTONIO CANTORE n. 57R Piano T. Dati di classamento: Rendita: Euro
6.530,08, Zona censuaria 3, Categoria C/1a), Classe 8, Consistenza 218 m2. Dati di superficie:
Totale: 219 m2
3) I trasferimenti immobiliari sopra indicati saranno esenti da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa in quanto elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti si impegnano a effettuare ogni ulteriore necessaria attività che si rendesse necessaria al trasferimento e all'opponibilità ai terzi dei predetti diritti sui beni, in particolare alla stipula degli atti notarili conseguenti.
Le future spese di gestione dei predetti immobili di ordinaria e straordinaria amministrazione saranno a carico dell'usufruttuario, Signor Pt_1
4) A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in assenza di figli minori, il fondo patrimoniale di cui alla lettera b) delle premesse si scioglierà ai sensi dell'art. 171 c.c. senza necessità di ulteriori formalità, con conseguente venir meno del vincolo a suo tempo impresso sui beni ivi conferiti.
5) Con quanto convenuto ai punti 1), 2) che precedono è pertanto pattuito e concordato che la Signora ulla avrà più a pretendere dal Signor viceversa, avuto riguardo Pt_2 Pt_1
al cessato rapporto coniugale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1975, Numero 59, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NO
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]41/19 16100 NO ITALIA ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE RENATO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e lo difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nata in [...], il Parte_2 C.F._3
27/01/1955, residente in [...]17F/9 16031 SORI ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. SPECIALE RENATO (C.F.
), che la rappresenta e la difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 29/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in NO il 01/02/1975 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da verbale di separazione omologato in data
10/10/1995 dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in NO il
01/02/1975 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) Il Signor si obbliga a versare alla Signora a titolo di Parte_1 Parte_2
assegno divorzile l'importo di € 1.200,00 mensili, somma che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese a decorrere dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di divorzio,
e che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT tenendo come base il numero indicizzato al mese di gennaio 2025.
L'assegno divorzile cesserà, senza bisogno di richiesta di modifica delle condizioni di cessazione degli effettivi civili del matrimonio e di relativa pronuncia giudiziale, con nuove nozze o con una stabile convivenza con altra persona della Signora Pt_2
Con tale pattuizione si estingue ogni altra precedente obbligazione del Dott. nei Pt_1
confronti della Signora ontenuta nel verbale di separazione consensuale di cui alla Pt_2 lett. e) delle premesse.
2) Oltre a quanto sopra, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi hanno concordato che il Dott. - previa Parte_1 dichiarazione di equità da parte del Tribunale e a titolo di liquidazione in un'unica soluzione, a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitoria, avente causa o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e in ogni modo al vincolo matrimoniale, e/o a titolo di liquidazione e di sistemazione dei rapporti familiari -, con successivo atto notarile esecutivo del presente impegno, ceda e trasferisca alla Signora
[...]
la quale dichiara fin d'ora di accettare, la nuda proprietà delle quote di sua Parte_2
compartecipazione degli immobili infra descritti, riservandone per sé il relativo usufrutto generale vitalizio (v. doc. 8):
A) nel Comune di Genova, per la quota di comproprietà piena pari a ¼ (un quarto), gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Genova, come segue:
A.1) Appartamento di civile abitazione, Dati identificativi: Comune di NO (D969R)
(GE) Sez. Urb. SAM Foglio 44 Particella 784 Subalterno 12 Indirizzo: VIA GIOVANNI
BATTISTA SASSO n. 10 Piano 2. Dati di classamento: Rendita: Euro 433,82, Zona censuaria
3, Categoria A/4c), Classe 4, Consistenza 6,0 vani. Dati di superficie: Totale: 104 m2 Totale escluse aree scoperte d): 102 m2
A.2) Appartamento di civile abitazione Dati identificativi: Comune di NO (D969R)
(GE), Sez. Urb. SAM Foglio 44 Particella 784 Subalterno 24 Indirizzo: VIA GIOVANNI
BATTISTA SASSO n. 10 Interno 28 Piano 5. Dati di classamento: Rendita: Euro 433,82, Zona censuaria 3, Categoria A/4c), Classe 4, Consistenza 6,0 vani. Dati di superficie: Totale: 106
m2 Totale escluse aree scoperte d): 106 m2 B) nel Comune di Genova, per la quota di comproprietà piena pari a 1/6 (un sesto), gli immobili censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Genova come segue:
B.1) Negozio: Dati identificativi: Comune di NO (D969R) (GE) Sez. Urb. SAM Foglio
40 Particella 160 Subalterno 1 Indirizzo: VIA ANTONIO CANTORE n. 49R Piano T. Dati di classamento: Rendita: Euro 1.311,70, Zona censuaria 3, Categoria C/1a), Classe 7,
Consistenza 51 m2. Dati di superficie: Totale: 61 m2
B.2) Negozio: Dati identificativi: Comune di NO (D969R) (GE) Sez. Urb. SAM Foglio
40 Particella 159 Subalterno 1, Sez. Urb. SAM Foglio 40 Particella 160 Subalterno 29
Indirizzo: VIA ANTONIO CANTORE n. 57R Piano T. Dati di classamento: Rendita: Euro
6.530,08, Zona censuaria 3, Categoria C/1a), Classe 8, Consistenza 218 m2. Dati di superficie:
Totale: 219 m2
3) I trasferimenti immobiliari sopra indicati saranno esenti da ogni imposizione fiscale e da ogni altra imposta o tassa in quanto elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti si impegnano a effettuare ogni ulteriore necessaria attività che si rendesse necessaria al trasferimento e all'opponibilità ai terzi dei predetti diritti sui beni, in particolare alla stipula degli atti notarili conseguenti.
Le future spese di gestione dei predetti immobili di ordinaria e straordinaria amministrazione saranno a carico dell'usufruttuario, Signor Pt_1
4) A seguito della cessazione degli effetti civili del matrimonio, in assenza di figli minori, il fondo patrimoniale di cui alla lettera b) delle premesse si scioglierà ai sensi dell'art. 171 c.c. senza necessità di ulteriori formalità, con conseguente venir meno del vincolo a suo tempo impresso sui beni ivi conferiti.
5) Con quanto convenuto ai punti 1), 2) che precedono è pertanto pattuito e concordato che la Signora ulla avrà più a pretendere dal Signor viceversa, avuto riguardo Pt_2 Pt_1
al cessato rapporto coniugale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 1975, Numero 59, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238; Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba