Decreto cautelare 17 aprile 2025
Ordinanza cautelare 8 maggio 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00378/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00411/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 411 del 2025, proposto da
RD EL, NI CO, rappresentati e difesi dagli avvocati Anna CO, RD Maruotti, Francesco G. Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza
alla sentenza del TAR Puglia, I Sez. di Lecce, 14 giugno 2024, n. 783, resa nel giudizio r.r n. 196/2024;
e per la declaratoria di nullità e/o l’annullamento:
- dell’atto del Comune di Fasano prot. n. 22053 del 14 aprile 2025, con il quale il Comune ha denegato il rilascio del titolo edilizio stagionale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto;
- dell’atto del Comune di Fasano prot. n. 122041 del 2 aprile 2025, con il quale il Comune ha comunicato la rimozione degli effetti della SCIA commerciale e, ove occorra, del relativo preavviso di rigetto;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
nonché per l’accertamento del diritto dei ricorrenti:
- al montaggio e al mantenimento delle strutture di cui al p.d.c. n. 156/2022, dal primo febbraio al 31 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO CU e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- i ricorrenti, in qualità di titolari di concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Fasano per lo svolgimento dell’attività di ristorazione sul litorale comunale, hanno proposto ricorso avverso i provvedimenti, come meglio indicati in epigrafe, a mezzo dei quali l’amministrazione ha denegato la richiesta di rilascio del titolo edilizio stagionale relativo all’anno 2025 per l’installazione dei manufatti funzionali all’esercizio della suddetta attività e dichiarato l’inefficacia della SCIA commerciale presentata dai ricorrenti sempre per i medesimi fini, deducendone la nullità per violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo TAR n. 783/2024 e, in subordine, chiedendone l’annullamento per violazione di legge;
- il Comune di Fasano si è costituito in giudizio per resistere al ricorso; la Regione Puglia, regolarmente intimata, non ha provveduto, invece, alla costituzione;
- con ordinanza n. 185/2025 questo TAR ha accolto la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso fine di “ consentire la prosecuzione dell’attività dei ricorrenti ”, rilevando la sussistenza sia del periculum in mora che del fumus di fondatezza delle censure prospettate, rilevando, in particolare, che “ … il Comune: - ha dedotto l’insufficienza della documentazione progettuale e la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica, pur trattandosi della richiesta di rinnovo di un titolo stagionale già precedentemente assentito e già munito di autorizzazione paesaggistica stagionale; - ha dato applicazione a una disposizione sopravvenuta (art. 87 delle NTA al PRG), che, tuttavia, anche alla luce di quanto emerso dalla discussione tra le parti, non sembra volta a regolare interventi su area demaniale (quale quello di che trattasi), ma unicamente su area privata; - si è limitato al mero richiamo a tale disposizione, senza indicare specifiche ragioni di incompatibilità tra il rilascio del titolo richiesto e quanto stabilito dalla normativa invocata ”;
- a esito dell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025 il Collegio, previo avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ha trattenuto la causa in decisione.
Considerato che:
- la tutela cautelare accordata con l’ordinanza n. 185/2025 ha consentito ai ricorrenti di svolgere la propria attività di impresa nel corso della stagione balneare 2025, ciò che vale a soddisfare l’interesse sostanziale attivato in giudizio;
- l’intervenuta proposizione della domanda anche nelle forme dell’ottemperanza non incide sul suddetto rilievo, in quanto, anche ove si ritenesse – per ipotesi – che i provvedimenti emessi dal Comune abbiano determinato la violazione del giudicato di cui alla sentenza di questo TAR n. 783/2024, tale violazione risulterebbe comunque circostanza alla stagione balneare 2025, essendo l’amministrazione intervenuta solo con riferimento ai titoli richiesti dai ricorrenti per tale limitato periodo temporale.
Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse al relativo accoglimento.
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO CA, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
IO CU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CU | IO CA |
IL SEGRETARIO