CASS
Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/07/2025, n. 26913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26913 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZA OL nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 11/12/2024 udita la relazione del Consigliere Lucia Aielli udita la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore Generale Alfredo Pompeo Viola ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del'avv. Roberto Brizio per la costituita parte civile NG UR il quale si è riportato alle conclusioni scritte ed ha depositato nota spese;
udite le conclusioni dell'avv. Emmanuele Serlenga difensore di ZA OL I quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino che aveva condannato l'odierna ricorrente alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di appropriazione indebita, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024, con il 1 3,0 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26913 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 11/07/2025 riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito, ha ridotto la pena inflitta a mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa mantenendo ferme le statuizioni civili. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite difensore il quale con il primo e secondo motivo, tra loro connessi, ha dedotto: 2.1.violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. per non avere la Corte d'appello sottoposto le dichiarazioni della persona offesa ad un penetrante vaglio di attendibilità intrinseca posto che la UR, costituita parte civile, avendo mentito in merito alle proprie condizioni di disagio economico, così da beneficiare dell'assegnazione di un alloggio popolare a canone calmierato, sarebbe soggetto moralmente riprovevole e dunque non credibile quanto all'affidamento della somma di euro 57.000,00 alla ZA;
inoltre, secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero omesso di valutare la mancata giustificazione della UR sull'origine della somma di denaro affidata in custodia alla ZA e sul mancato rinvenimento della stessa presso la ZA. 2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) laddove la Corte d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero corroborate dalla testimonianza di OL LV il quale, in realtà, non assistette alla consegna del denaro dalla UR alla ZA, come affermato in sentenza, ma riferì che l'imputata gli disse che la UR le aveva consegnato un "pacchettino". 2.3.Con il successivo motivo la ricorrente lamenta, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che i testi IC, BA e CA avessero confermato la circostanza dell'avvenuta consegna dei 57.000 euro (dalla UR alla ZA) essendosi invece limitati a riportare circostanze a loro riferite dalla p.o. 2.4.Con quinto motivo la ricorrente si duole della mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avuto riguardo alla pregnanza probatoria attribuita dal giudice di merito agli SMS intervenuti tra le due donne, dai quali, a parere della difesa, si evinceva che la ZA contestava il fatto di essere in possesso della somma rivendicata dalla UR. 2.5. Infine, con il sesto motivo, la ricorrente chiede l'annullamento delle statuizioni civili, non essendo stato dimostrato che la somma consegnata alla ZA fosse perfettamente corrispondente a quella proveniente dall'ex libretto del IC cui la UR aveva in precedenza affidato la somma in custodia, come affermato in sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi reiterativi di doglianze già proposte in grado di appello ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, oltre che manifestamente infondati. 2 At 2.1 primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente atteso che entrambi contestano la violazione delle norme, in particolare degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., riguardanti il giudizio di attendibilità della persona offesa. Sulla verifica di attendibilità della persona offesa è noto che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi) (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). Sul punto si osserva che la Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha sottoposto a rigoroso vaglio critico le dichiarazioni della persona offesa NG UR, costituita parte civile ritenendole, innanzi tutto, intrinsecamente altamente credibili avendo la p.o. riferito di avere consegnato la somma di euro 57.000,00 alla ZA a lei legata, all'epoca, da un sentimento di amicizia, senza farle sottoscrivere alcun documento proprio per il timore che emergendo tale consistente disponibilità economica, potesse perdere l'assegnazione dell'alloggio popolare. Ebbene, non si comprende come questo dato valorizzato dalla difesa in termini di riprovevolezza morale rispetto alla problematica degli alloggi popolari, possa inficiare la credibilità della p.o. che ha riferito di un fatto privato e che nella sua ottica ha plausibilmente giustificato l'affidamento "in bianco" della somma all'amica per la paura, da un lato, di perdere l'alloggio popolare e dall'altro di custodire in mani sicure "i propri risparmi di una vita". 3.Parimenti generici e manifestamente infondati sono i motivi terzo e quarto con il quali si contesta la valenza probatoria delle testimonianze rese da OL, IC, BA e CA che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, hanno riscontrato ab externo le dichiarazioni della UR per ciò che concerne il modus operandi della stessa in ordine alla all'affidamento in custodia della somma di denaro ( in precedenza consegnata a IC), pur in assenza di documento scritto e in ordine alla consegna di "un pacchettino" dalla UR alla ZA, riferita dal teste BA, a nulla rilevando il mancato rinvenimento del denaro nella disponibilità dell'imputata, in esito a perquisizione, potendo la ricorrente, dato il decorso del tempo rispetto alla richiesta di restituzione, avere affidato il denaro ad altri, averlo occultato in altri luoghi o addirittura usato per esigenze personali ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). 4.In ogni caso, ha pertinentemente rimarcato la Corte di appello, le dichiarazioni accusatorie della parte civile, sono corroborate dagli SMS scambiati tra le due donne che dimostrano in maniera oggettiva la volontà della UR di rientrare in possesso del denaro e quella della 3 A-gb ZA di non volerlo restituire, dapprima "tergiversando" circa l'incontro con la p.o. e poi non rispondendo più alla diffida ( cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso che pretende di attribuire agli SMS un diverso significato probatorio assumendo che la UR avesse inviato detti messaggi, pretestuosamente, per precostituirsi le prove, non poggia su alcun fondamento e, per quel che qui interessa, si pone al di fuori del sindacato di legittimità in quanto, attraverso la veste del vizio di motivazione, intende sollecitare la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Ed invero, come ripetutamente affermato da questa Corte il vizio di "travisamento della prova", ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva, circostanze queste non rilevate nel caso di specie. 5.Del pari inammissibile è il motivo con il quale si contesta la quantificazione del danno patito dalla parte civile posto che il motivo non è stato proposto in appello ove l'imputata si è limitata a chiedere la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale. 6.Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso, l' 11 luglio 2025 Il consigliere estensore Il presidente
udite le conclusioni del'avv. Roberto Brizio per la costituita parte civile NG UR il quale si è riportato alle conclusioni scritte ed ha depositato nota spese;
udite le conclusioni dell'avv. Emmanuele Serlenga difensore di ZA OL I quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Torino con la sentenza indicata in epigrafe in parziale riforma della sentenza del Gup del Tribunale di Torino che aveva condannato l'odierna ricorrente alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 800,00 di multa per il delitto di appropriazione indebita, preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 46 del 22 marzo 2024, con il 1 3,0 Penale Sent. Sez. 2 Num. 26913 Anno 2025 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 11/07/2025 riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione per il rito, ha ridotto la pena inflitta a mesi quattro di reclusione ed euro 500,00 di multa mantenendo ferme le statuizioni civili. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata tramite difensore il quale con il primo e secondo motivo, tra loro connessi, ha dedotto: 2.1.violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.) in relazione all'art. 533 cod. proc. pen. per non avere la Corte d'appello sottoposto le dichiarazioni della persona offesa ad un penetrante vaglio di attendibilità intrinseca posto che la UR, costituita parte civile, avendo mentito in merito alle proprie condizioni di disagio economico, così da beneficiare dell'assegnazione di un alloggio popolare a canone calmierato, sarebbe soggetto moralmente riprovevole e dunque non credibile quanto all'affidamento della somma di euro 57.000,00 alla ZA;
inoltre, secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero omesso di valutare la mancata giustificazione della UR sull'origine della somma di denaro affidata in custodia alla ZA e sul mancato rinvenimento della stessa presso la ZA. 2.2. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ( art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) laddove la Corte d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa fossero corroborate dalla testimonianza di OL LV il quale, in realtà, non assistette alla consegna del denaro dalla UR alla ZA, come affermato in sentenza, ma riferì che l'imputata gli disse che la UR le aveva consegnato un "pacchettino". 2.3.Con il successivo motivo la ricorrente lamenta, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avendo la Corte d'appello erroneamente ritenuto che i testi IC, BA e CA avessero confermato la circostanza dell'avvenuta consegna dei 57.000 euro (dalla UR alla ZA) essendosi invece limitati a riportare circostanze a loro riferite dalla p.o. 2.4.Con quinto motivo la ricorrente si duole della mancanza, illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.) avuto riguardo alla pregnanza probatoria attribuita dal giudice di merito agli SMS intervenuti tra le due donne, dai quali, a parere della difesa, si evinceva che la ZA contestava il fatto di essere in possesso della somma rivendicata dalla UR. 2.5. Infine, con il sesto motivo, la ricorrente chiede l'annullamento delle statuizioni civili, non essendo stato dimostrato che la somma consegnata alla ZA fosse perfettamente corrispondente a quella proveniente dall'ex libretto del IC cui la UR aveva in precedenza affidato la somma in custodia, come affermato in sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile perché fondato su motivi reiterativi di doglianze già proposte in grado di appello ed ivi superate con argomentazioni logico giuridiche ineccepibili, oltre che manifestamente infondati. 2 At 2.1 primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente atteso che entrambi contestano la violazione delle norme, in particolare degli artt. 533 e 192 cod. proc. pen., riguardanti il giudizio di attendibilità della persona offesa. Sulla verifica di attendibilità della persona offesa è noto che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. (In motivazione la Corte ha altresì precisato come, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi) (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Rv. 253214). Sul punto si osserva che la Corte d'appello, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, ha sottoposto a rigoroso vaglio critico le dichiarazioni della persona offesa NG UR, costituita parte civile ritenendole, innanzi tutto, intrinsecamente altamente credibili avendo la p.o. riferito di avere consegnato la somma di euro 57.000,00 alla ZA a lei legata, all'epoca, da un sentimento di amicizia, senza farle sottoscrivere alcun documento proprio per il timore che emergendo tale consistente disponibilità economica, potesse perdere l'assegnazione dell'alloggio popolare. Ebbene, non si comprende come questo dato valorizzato dalla difesa in termini di riprovevolezza morale rispetto alla problematica degli alloggi popolari, possa inficiare la credibilità della p.o. che ha riferito di un fatto privato e che nella sua ottica ha plausibilmente giustificato l'affidamento "in bianco" della somma all'amica per la paura, da un lato, di perdere l'alloggio popolare e dall'altro di custodire in mani sicure "i propri risparmi di una vita". 3.Parimenti generici e manifestamente infondati sono i motivi terzo e quarto con il quali si contesta la valenza probatoria delle testimonianze rese da OL, IC, BA e CA che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, hanno riscontrato ab externo le dichiarazioni della UR per ciò che concerne il modus operandi della stessa in ordine alla all'affidamento in custodia della somma di denaro ( in precedenza consegnata a IC), pur in assenza di documento scritto e in ordine alla consegna di "un pacchettino" dalla UR alla ZA, riferita dal teste BA, a nulla rilevando il mancato rinvenimento del denaro nella disponibilità dell'imputata, in esito a perquisizione, potendo la ricorrente, dato il decorso del tempo rispetto alla richiesta di restituzione, avere affidato il denaro ad altri, averlo occultato in altri luoghi o addirittura usato per esigenze personali ( cfr. pag. 4 della sentenza impugnata e pag. 5 della sentenza di primo grado). 4.In ogni caso, ha pertinentemente rimarcato la Corte di appello, le dichiarazioni accusatorie della parte civile, sono corroborate dagli SMS scambiati tra le due donne che dimostrano in maniera oggettiva la volontà della UR di rientrare in possesso del denaro e quella della 3 A-gb ZA di non volerlo restituire, dapprima "tergiversando" circa l'incontro con la p.o. e poi non rispondendo più alla diffida ( cfr. penultima pagina della sentenza impugnata). Il motivo di ricorso che pretende di attribuire agli SMS un diverso significato probatorio assumendo che la UR avesse inviato detti messaggi, pretestuosamente, per precostituirsi le prove, non poggia su alcun fondamento e, per quel che qui interessa, si pone al di fuori del sindacato di legittimità in quanto, attraverso la veste del vizio di motivazione, intende sollecitare la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Ed invero, come ripetutamente affermato da questa Corte il vizio di "travisamento della prova", ricorre solo nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva, circostanze queste non rilevate nel caso di specie. 5.Del pari inammissibile è il motivo con il quale si contesta la quantificazione del danno patito dalla parte civile posto che il motivo non è stato proposto in appello ove l'imputata si è limitata a chiedere la sospensione della condanna al pagamento della provvisionale. 6.Alla luce di quanto complessivamente esposto deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre alla condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Così deciso, l' 11 luglio 2025 Il consigliere estensore Il presidente