Articolo 19 della Legge 9 marzo 1989, n. 88
Articolo 18Articolo 20
Versione
28 marzo 1989
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Versione
2 giugno 1991
Art. 19. (Conferimento di incarichi professionali). 1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilita' ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto puo' deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso e stabilito dal comitato esecutivo. 2. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. (( In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unita', e' consentita sempreche' la cessazione del servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquiennio precedente l'assunzione predetta)) . 3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non puo' superare le venticinque unita'.
Entrata in vigore il 2 giugno 1991
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