Art. 19. (Conferimento di incarichi professionali). 1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilita' ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto puo' deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso e stabilito dal comitato esecutivo. 2. E' fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale gia' alle dipendenze dello stesso Istituto. (( In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unita', e' consentita sempreche' la cessazione del servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquiennio precedente l'assunzione predetta)) . 3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non puo' superare le venticinque unita'.
Versione
28 marzo 1989
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Versione
2 giugno 1991
2 giugno 1991
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Livorno, sentenza 30/10/2025, n. 480Provvedimento: N. R.G. 965/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 18:40, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 965/2023 promossa da: Parte_1 (C.F. P.IVA_1 ), con il patrocinio dell'avv. DR IO, elettivamente domiciliato in Via del Toro n 55100 Lucca ITALIA presso il difensore avv. DR IO PARTE RICORRENTE Contro Controparte_1 [...] (C.F. P.IVA_2 ), con il …Leggi di più...
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