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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai IGnori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. CA Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 546/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 144 del 16/26.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive, promossa da: con socio unico, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
RA De CA AJ, RA OL, CO De AZ, LE GG
e AN MO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. AN Paganuzzi ed Parte_2 elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 16.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione Parte_2 di Giudice del lavoro e, premesso di essere stata assunta da il Parte_1
18.11.2004 con contratto di lavoro a tempo pieno quale apprendista impiegata per il conseguimento della qualifica di addetta alle operazioni di vendita (con indicazione di inquadramento al 6° livello per i primi 24 mesi, al 5° per i successivi 24 mesi e conseguimento finale del 4° livello di impiegata addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita), evidenziava che la datrice di lavoro aveva errato nell'applicare l'istituto contrattuale degli scatti di anzianità, omettendo di considerare il periodo svolto in contratto di apprendistato.
Sebbene il C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi prevedesse, in tema di anzianità, che gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno di ingresso in azienda a prescindere dalla tipologia contrattuale in forza della quale inizia il rapporto di lavoro, la aveva riconosciuto l'anzianità di servizio utile Parte_1 alla maturazione degli scatti soltanto a decorrere dall'1.11.2007, data a partire dalla quale il contratto di lavoro aveva assunto la fisionomia ordinaria, non già dal
18.11.2004, data di assunzione.
La società il 13.7.2022 aveva riconosciuto espressamente l'omissione, dichiarando che avrebbe adeguato le date di maturazione degli scatti, e con il cedolino di quel mese aveva pagato la somma di € 700,00 a titolo di arretrati retributivi.
La lavoratrice, rivendicando sulla base dei valori indicati nel C.C.N.L.
l'importo di € (4.152,66 – 700,00=) € 3.452,66, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma … 1) previo accertamento - del diritto della ricorrente a maturare l'anzianità di servizio utile a conseguire gli scatti di anzianità a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro a norma degli articoli 184 e seguenti del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto in data 2/7/2004, nonché in forza della medesima disciplina contenuta nei successivi contratti collettivi (così come indicati in atti); - delle differenze retributive maturate a tale titolo;
condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma lorda di 3.452,66, oltre all'accantonamento del TFR maturato sulla somma di € 4.152,66, pari a €
307,60, a titolo di differenze retributive per scatti di anzianità, oltre alla rivalutazione monetaria e alla capitalizzazione degli interessi dal dovuto alla data della domanda, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda al saldo o la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia”.
Il Tribunale, nella resistenza di controparte, istruita la causa documentalmente, dato atto della richiesta della lavoratrice di decurtare l'importo
2 di € 160,00 (già percepito a titolo di superminimo, residuando un credito di €
3.292,66, oltre alla richiesta di accantonamento del t.f.r. maturato sul predetto importo), rilevava che la norma contrattuale di interpretazione autentica della disciplina degli scatti di anzianità (art. 112 C.C.N.L.), quand'anche idonea a escludere la maturazione degli scatti di anzianità durante il periodo di apprendistato, si sarebbe posta in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 della l. n. 25/1955, la cui efficacia era venuta meno in data successiva alla stipulazione del contratto, con l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
167/2011.
Il Tribunale respingeva infine l'eccezione secondo cui gli importi corrisposti da parte datoriale in eccedenza rispetto al minimo contrattuale a far data da luglio
2022 avrebbero dovuto essere dedotti dalla somma eventualmente riconosciuta alla ricorrente e ciò in applicazione della clausola, inserita nel contratto individuale di lavoro del 27.3.2006, secondo cui “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”. Tutti i C.C.N.L. che avevano regolato il rapporto lavorativo di cui è causa a far tempo dal 2006, infatti, avevano affermato il contrario principio della non riassorbibilità degli scatti di anzianità.
La società era allora condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a decorrere dal mese di dicembre 2007, data di maturazione del primo scatto di anzianità, non apparendo fondata l'eccezione di prescrizione, per un importo di € (4.152,66 – 700,00 – 160,00=) 3.292,66, oltre accessori di legge, nonché all'accantonamento del t.f.r. maturato sugli importi spettanti a tale titolo.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con rigetto delle originarie domande.
2.1. L'appellata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
La parte ha segnalato di aver tenuto poi conto, al momento di quantificare il proprio credito, dell'ulteriore importo percepito a titolo di superminimo successivamente alla domanda giudiziale, dal 15.3.2023 al 31.1.2024 (non essendo stato successivamente riconosciuto alcun ulteriore importo a tale titolo), riducendosi il credito rivendicato a € 3.132,66.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha equiparato il contratto di apprendistato con un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accomunando erroneamente l'aspetto relativo alla maturazione dell'anzianità di servizio (che l'art. 19 della l. n. 25/1955 riferisce anche al periodo di apprendistato) con la questione attinente alla relativa valorizzazione a fini economici, esclusa dal C.C.N.L. Alla stregua della previsione di cui all'art. 112, la disciplina degli scatti di anzianità è assunta quale “sistema
3 meramente convenzionale”, precisando la disposizione che “il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente”.
La società esclude poi l'operatività di un principio di parità di trattamento economico tra apprendisti e lavoratori ordinari.
Il motivo è infondato.
Premessa la riferibilità al rapporto dell'art. 19 della l. n. 55/1955 – punto non controverso –, vale evidenziare, riportando la linea argomentativa di Cass.,
20.10.2022, n. 30935, intervenuta su una vicenda decisa, nell'ambito di una serie di cause di oggetto affine, dalla Corte di Appello di Milano, che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla l. n. 25/1955, si configurava come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale il primo momento era contraddistinto da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito dal nesso tra l'attività lavorativa e la formazione professionale), mentre la seconda fase, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consisteva nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, sarebbe stata inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
Una tale modulazione bifasica del rapporto, lungi dall'essere incompatibile con la più articolata configurazione delle nuove forme di apprendistato compendiate nel d.lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 1, lett. a), b) e c)
(applicabile ratione temporis), era stata anzi ritenuta, siccome in essi ricorrente, in varie figure negoziali quali il contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. cit. (Cass., 3.8.2020, n. 16595), di formazione e lavoro (Cass., 26.1.2015, n. 1324) e di inserimento (Cass.,
25.9.2018, n. 22687; Cass., 4.3.2020, n. 6094.
Non poteva allora dubitarsi della vigenza dell'art. 19 della l. n. 25/1955
(“Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”) fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 167/2011.
4 Quanto poi alle locuzioni normative, con le quali il legislatore aveva designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio
(“computato” in essa: art. 3 del d.lgs. n. 276/2003; “considerato utile”: art. 19 cit.), si trattava di espressioni assolutamente equivalenti.
Un autorevole arresto della S.C., dopo aver specificamente indicato tra le
“plurime... norme che fanno (o hanno fatto) salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio... la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19 (recante la disciplina dell'apprendistato), che prevede che, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”, aveva ben chiarito che “è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma l'equiparazione posta dalla legge
(periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva”; sicché, “Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione” (Cass., S.U., 23.9.2010, n. 20074).
Una diversa interpretazione integrerebbe una “discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale ” (nella specie, austriaca) “che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età”
(così: Cass., 14.9.2015, n. 18045); nello stesso senso, è stato ritenuto che gli artt. 2
e 6, paragrafo 1, della direttiva citata debbano essere interpretati in senso ostativo ad una normativa nazionale (ancora austriaca), che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, computi i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporti simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che
5 prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell'avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, mantenendo in tal modo in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull'età (CGUE 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, OBB
Personenverkehr AG vs. ) e invece in senso non ostativo ad una Per_1 normativa nazionale (sempre austriaca), che, per porre fine ad una discriminazione basata sull'età (dipendente dall'applicazione di una normativa che computi, ai fini dell'inquadramento dei lavoratori di un'impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età), sopprima retroattivamente e nei confronti dell'insieme di tali lavoratori un simile limite di età, ma autorizzi esclusivamente il computo dell'esperienza acquisita presso imprese che operino nel medesimo settore economico (CGUE 14 marzo 2018 in causa C-482/16, vs. OBB Personenverkehr AG). CP_1
Il principio in discussione è stato recepito anche nel comparto del lavoro pubblico, e pertanto ormai a livello di sistema complessivo, essendo stato affermato che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE (relativa al principio di non discriminazione, secondo il cui comma 1, in particolare: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), di diretta applicazione, imponga al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio
2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314; con operatività del principio anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina).
Dunque, anche a voler sostenere che la norma contrattuale di interpretazione autentica sulla disciplina degli scatti di anzianità (art. 112 C.C.N.L.) richiamata dalla società convenuta escludesse la maturazione degli scatti di anzianità durante il periodo di apprendistato, tale norma si sarebbe posta in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 della l. n. 25/1955, la cui efficacia è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 167/2011.
6 Si noti, però, che l'art. 203 del C.C.N.L. del 30.7.2019 (riprendendo indicazioni di precedenti contratti) prevede che “L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti”.
Ed è corretto altresì valorizzare, come fa l'appellante, la previsione dell'art. 205 C.C.N.L. secondo cui “Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art.75 CCNL 18 marzo
1983)”, deroga espressa non riferibile all'istituto degli scatti.
La decisione del Tribunale di Parma è del tutto coerente con questi principi
(“Dunque, anche a voler sostenere che la norma contrattuale di interpretazione autentica sulla disciplina degli scatti di anzianità (art. 112 CCNL) richiamata dalla società convenuta escluda la maturazione degli scatti di anzianità durante il periodo di apprendistato, tale norma si porrebbe in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 L. n. 25 del 1955, la cui efficacia è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 167 del 2011”) e sul punto merita, pertanto, piena conferma.
4. Con il secondo motivo, la società impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha escluso l'applicabilità del principio di assorbimento, non essendovi ragione per escludere che le pacifiche erogazioni aggiuntive rispetto ai minimi contrattuali e comunque di miglior favore non potessero essere utilizzate, in via di compensazione, con quanto eventualmente dovuto dalla Società a titolo di differenze retributive per scatti di anzianità.
Lo stesso contratto individuale prevedeva, in riferimento alla retribuzione, che “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito
a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”, clausola riferibile non soltanto agli aumenti contrattuali nazionali ma anche aziendali, come quello erogato a decorrere da luglio 2022. Inoltre, l'art. 205 del C.C.N.L. esclude espressamente che gli scatti possano essere assorbiti da aumenti di merito, mentre la progressione di carriera nel corso del contratto di apprendistato “non può in alcun modo essere considerata quale una progressione di merito, quanto, invece un naturale percorso di formazione derivante dalla natura ontologica della tipologia del contratto. Senza dubbio, poi, ciò deve valere per i 20 euro mensili erogati da luglio 2022 in poi, che la Società ha riconosciuto espressamente agli ex-
7 apprendisti non certo come aumento di merito, bensì nell'ambito della specifica proposta contrattuale formulata con comunicazione di luglio 2022 ed accettata, per fatti concludenti – come si avrà modo di approfondire nel prosieguo – dalla
RA . Tali somme sono state corrisposte da nell'ambito Pt_2 Parte_1 di un preciso contesto (come si evince anche dalla relativa dicitura in busta paga)
e non devono pertanto in nessun caso essere confuse, come erroneamente fatto dal Tribunale di Parma, con generici superminimi individuali. Pertanto, erra il
Tribunale laddove ritiene che tali importi non debbano essere detratti da quanto eventualmente dovuto alla RA a titolo di differenze retributive per il Pt_2 periodo di apprendistato”.
Inoltre, la sentenza non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha confermato la correttezza dei conteggi di controparte, che non solo dava per scontata la debenza degli importi ma anche la non assorbibilità dei maggiori importi percepiti e, persino, la mancata prova del percepito, avendo dunque ritenuto sufficiente, il Giudice, un mero conteggio di parte, con inutilità al riguardo della prova.
La pronuncia sarebbe poi errata nella parte in cui il Giudice ha affermato che la società non aveva specificatamente contestato il conteggio avversario. Il
Tribunale avrebbe dovuto tener conto, peraltro, anche dei successivi pagamenti effettuati dalla Società dal momento del deposito del ricorso sino alla sentenza e non, invece, sino al deposito del ricorso.
Il motivo è infondato.
Nell'elaborazione dei conteggi la lavoratrice ha tenuto chiaramente conto dell'assorbimento delle somme riconosciutele a far data dal luglio 2022, in forza della determinazione aziendale del 13.7.20221 e per i periodi successivi non vengono richieste differenze retributive.
Per il periodo antecedente al luglio 2022 (e nei limiti della prescrizione quinquennale della quale gli stessi ricorrenti hanno tenuto conto, sia pur a ritroso dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012), va evidenziato, riprendendo la
8 motivazione resa dalla Corte di Appello di Milano, Sez. lavoro, nella sentenza del
24.7.2025, n. 129, che “né dal contratto di assunzione, né dalle buste paga precedenti al luglio 2022 risulta che la lavoratrice effettivamente fruisse di un superminimo assorbibile. L'eventuale, indimostrato e genericamente addotto unilaterale riconoscimento di altri trattamenti di miglior favore ai dipendenti (ad esempio in materia di entità delle maggiorazioni per lavoro festivo) non è, ad avviso del Collegio, circostanza che può comportare l'assorbimento dello scatto di anzianità, nemmeno considerando la clausola contrattuale invocata dall'appellante (e che si riferisce, per l'appunto, ad un trattamento “superiore al minimo”, cioè un superminimo, qui non sussistente)”.
La stessa comunicazione datoriale del 13.7.2022, nel dichiarare la volontà di riconoscere una tantum, con il cedolino del 2022, l'importo di € 700,00 lordi come differenze retributive a titolo (stando a quanto si comprende), di arretrati sugli scatti di anzianità, dava evidenza (v. quanto osservato circa il terzo motivo di appello) dell'assenza di una precedente corresponsione, in concreto, di un superminimo, voce che, se presente, non avrebbe condotto al riconoscimento di tale maggiore importo.
Ancora, la precisazione presente nel contratto individuale secondo cui “resta inteso che l'importo risultante in sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale” faceva riferimento, appunto, ad aumenti conseguibili nel tempo che nulla avevano a che vedere con l'attuale previsione degli scatti di anzianità.
Va poi ricordato che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur” (così Cass., 6.12.2017, n. 29236).
Nel caso di specie, l'appellante – che si duole della non corretta determinazione delle differenze retributive rivendicate per omessa applicazione del principio dell'assorbimento – avrebbe dovuto difendersi specificamente anche sul quantum, fornendo tempestivamente una indicazione alternativa degli importi dovuti;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Soltanto in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata la lavoratrice ha preteso la minor somma calcolata tenendo conto dei pagamenti effettuati a titolo di superminimo nel corso del giudizio di primo grado.
9 L'omessa considerazione dei versamenti da parte del primo Giudice non determina un vizio nella sentenza, considerando che il pagamento era richiesto senza ulteriori specificazioni temporali, dovendo quindi accertarsi la fondatezza della domanda alla data di instaurazione del giudizio. Né l'interessata, come appare, aveva invocato successivi pagamenti dinanzi al Tribunale.
4.1. Ferma restando quindi l'infondatezza del motivo, occorre in questa sede tener conto degli emolumenti pagati nelle more del giudizio di primo grado, con riduzione del credito, come indicato dalla stessa appellata, alla minor somma di a
€ 3.132,66.
5. Con il terzo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice avrebbe omesso di prendere in considerazione l'eccezione circa il valore contrattuale della lettera del luglio 2022 con la quale la parte stessa aveva
“riconosciuto” unilateralmente alla lavoratrice una novazione contrattuale, attribuendole uno scatto di anzianità non dovuto, un importo à forfait e un superminimo volti a compensare quanto non percepito per il mancato aumento collettivo derivante dagli scatti di anzianità.
Si trattava, precisa l'appellante, di una comunicazione con cui veniva proposta una soluzione per il futuro, senza alcun riconoscimento né effetto sul passato, in relazione agli scatti di anzianità nel periodo di apprendistato,
“formulando una proposta che, peraltro, la IG.ra , ha integralmente Pt_2 accettato. La comunicazione aziendale, infatti, deve essere considerata una proposta diretta a concludere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, che si è concluso per effetto del mancato rifiuto della Dipendente.
Tale modifica contrattuale, dunque – conclusosi secondo una delle modalità previste dal codice civile, non è una transazione con rinunce ai sensi dell'art.
2113 codice civile, bensì una novazione conclusa fra le parti intesa a diversamente regolare i loro rapporti patrimoniali, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Nessuna invalidità può pertanto ravvisarsi nel contratto validamente concluso ed eseguito”.
Il motivo è infondato.
Il testo della lettera del 13.7.2022 (v. la nota a piè di pagina n. 1) è, come già rilevato dalla menzionata sentenza della C.d.A. di Milano n. 129/2025, “quello di una mera comunicazione di una determinazione aziendale già unilateralmente assunta, non necessitante di accettazione e non sottoposta a condizione. Né dal testo della comunicazione, né dalla circostanza che essa giunga all'esito di pregresse rivendicazioni sindacali sulla materia in oggetto, può desumersi in alcun modo che – rimanendo meramente inerte e non opponendosi all'accredito delle somme menzionate – il dipendente destinatario rinunciasse al diritto di far valere i diritti azionati nel presente contenzioso. Anche a voler ipoteticamente
10 prescindere dai limiti posti dall'art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni, un simile effetto abdicativo non è assolutamente esplicitato dal datore di lavoro, che nella comunicazione che si è sopra riprodotta in alcun modo fa intendere che le somme menzionate dovessero intendersi erogate a tacitazione di ogni maggior pretesa che il dipendente potesse rivendicare”.
È anche appropriato evidenziare che, se la “proposta” avesse previsto anche una rinuncia del diritto da parte della lavoratrice, sarebbe stato incongruo richiamare la fattispecie di cui all'art. 1333 c.c., venendo invece in rilievo una transazione che, ai sensi dell'art. 1365 c.c., è un contratto a prestazioni corrispettive (le reciproche concessioni), cui non è riferibile lo schema effettuale di cui all'art. 1333 c.c.
6. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la maturazione della prescrizione, non decorrendo il termine in corso di rapporto in considerazione della rimodulazione del regime sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi introdotto dalla cd. Riforma
Fornero nel 2012.
Si tratterebbe di una tesi non condivisibile, tanto più a considerare gli esiti interpretativi raggiunti dalla C. Cost. che, con la sentenza n. 128/2024, “ha sancito principi fondamentali che fanno venire meno il presupposto su cui la
Corte di cassazione ha fondato la non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro. Si tratta di statuizioni determinanti che meritano di essere approfondite ed esaminate in dettaglio, al fine di superare definitivamente
l'orientamento di recente adottato, in modo del tutto errato, dalla Cassazione”.
Ferma restando la piena idoneità di regimi sanzionatori differenti dalla reintegrazione nel posto di lavoro a tutelare il diritto al lavoro, rileva la parte che, stando alla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 e poi al diritto vivente successivamente consolidato, il metus del lavoratore (la sua inferiorità psicologica) è stato esplicitamente collegato al timore di un licenziamento ritorsivo tale da indurre il lavoratore a non esercitare un proprio diritto. Ciò che, però, “serve a disinnescare il metus, è solo la garanzia che un licenziamento per ritorsione o rappresaglia sia adeguatamente sanzionato con la reintegrazione effettiva nel posto di lavoro, che è poi quanto sancito dall'art. 18,
1° co., Stat. Lav.”.
Il motivo è infondato.
Tutti i rapporti di lavoro oggetto di causa sono regolati, quanto alla materia del licenziamento, dalla legge n. 92/2012.
Quanto, in particolare, alla rilevanza esclusiva che sul tema presenterebbe il tema del metus, la S.C. ha escluso con la pronuncia del 6.9.2022 n. 26246 che il problema riguardi soltanto la natura della tutela concedibile e la possibilità di
11 ricorrere allo strumento reintegratorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. Lav. Tale argomento, infatti, “rivela come l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del "caso per caso", rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema)”, laddove il riferimento all'incertezza che sostiene la soluzione adottata va riferita alla “mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata”.
Da tale principio, anche attesa la funzione nomofilattica della Suprema
Corte di Cassazione, non vi è ragione di discostarsi, nemmeno alla luce della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'appellante
(resa in una materia differente, a diversi fini, e dalle cui motivazioni non discendono argomenti di per sé idonei a far ritenere superato l'arresto della giurisprudenza di legittimità nella specifica materia che viene in rilievo in questa sede), continuando la relativa ratio, infatti, ad essere ripresa e sostenuta in sede di legittimità (v. Cass., 7.10.2025, n. 26958: “Si può quindi ammettere con la giurisprudenza più recente di legittimità che ai soci lavoratori di cooperativa si applichi il regime di decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, nei termini declinati da Cass.26246/2022 per l'esistenza dei medesimi presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus come conseguenza di una situazione di mancanza di certezza della tutela comportante una condizione di stabilità del rapporto”).
Considerando che la l. n. 92/2012 è entrata in vigore il 12.7.2012, possono ritenersi prescritti i crediti di lavoro esigibili anteriormente al 12.7.2007, mentre, nel caso di specie, il primo scatto di anzianità è maturato successivamente.
7. L'appello va pertanto respinto, ridotto l'importo del credito a € 3.132,66 per effetto della compensazione del dovuto con gli importi pagati a titolo di superminimo assorbibile durante il giudizio di primo grado, con conferma della sentenza impugnata.
Premesso che ai fini dell'accantonamento del t.f.r. vanno considerati gli importi erogati a titolo di scatti di anzianità, senza tener conto di compensazione con diverse voci di credito, occorre rilevare che la lavoratrice non ha impugnato la pronuncia nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto l'accantonamento del t.f.r. maturato sugli importi “spettanti a tale titolo”, espressione chiarita dal riferimento, compiuto nella motivazione, a “tale somma “, ovvero a € 3.292,66, non potendo
12 quindi seguirsi l'indicazione per cui l'accantonamento dovrebbe compiersi sulla somma di € 4.152,66.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accertato il credito spettante in €
3.132,66: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata; dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso in Bologna il 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. CA Mascini dott.ssa Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Care Colleghe e cari Colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La Società intende rivedere tale decisione. Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti/00) lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 (settecento/00) lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part-time secondo l'attuale parametro orario. Per ogni eventuale domanda e/o necessità di chiarimento, Vi chiediamo di rivolgerVi esclusivamente alla Direzione Risorse Umane, in particolare a , referente del tuo Testimone_1 punto vendita …”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai IGnori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. CA Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 546/2024 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Parma n. 144 del 16/26.2.2024, non notificata;
avente ad oggetto: differenze retributive, promossa da: con socio unico, rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1
RA De CA AJ, RA OL, CO De AZ, LE GG
e AN MO ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e difesa dall'avv. AN Paganuzzi ed Parte_2 elettivamente domiciliata nel suo studio in Milano – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 16.10.2025, udita la relazione della causa, sentite le parti e viste le conclusioni come in atti trascritte, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1 Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione Parte_2 di Giudice del lavoro e, premesso di essere stata assunta da il Parte_1
18.11.2004 con contratto di lavoro a tempo pieno quale apprendista impiegata per il conseguimento della qualifica di addetta alle operazioni di vendita (con indicazione di inquadramento al 6° livello per i primi 24 mesi, al 5° per i successivi 24 mesi e conseguimento finale del 4° livello di impiegata addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita), evidenziava che la datrice di lavoro aveva errato nell'applicare l'istituto contrattuale degli scatti di anzianità, omettendo di considerare il periodo svolto in contratto di apprendistato.
Sebbene il C.C.N.L. Terziario Distribuzione e Servizi prevedesse, in tema di anzianità, che gli scatti di anzianità decorrono dal primo giorno di ingresso in azienda a prescindere dalla tipologia contrattuale in forza della quale inizia il rapporto di lavoro, la aveva riconosciuto l'anzianità di servizio utile Parte_1 alla maturazione degli scatti soltanto a decorrere dall'1.11.2007, data a partire dalla quale il contratto di lavoro aveva assunto la fisionomia ordinaria, non già dal
18.11.2004, data di assunzione.
La società il 13.7.2022 aveva riconosciuto espressamente l'omissione, dichiarando che avrebbe adeguato le date di maturazione degli scatti, e con il cedolino di quel mese aveva pagato la somma di € 700,00 a titolo di arretrati retributivi.
La lavoratrice, rivendicando sulla base dei valori indicati nel C.C.N.L.
l'importo di € (4.152,66 – 700,00=) € 3.452,66, rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parma … 1) previo accertamento - del diritto della ricorrente a maturare l'anzianità di servizio utile a conseguire gli scatti di anzianità a decorrere dall'inizio del rapporto di lavoro a norma degli articoli 184 e seguenti del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi sottoscritto in data 2/7/2004, nonché in forza della medesima disciplina contenuta nei successivi contratti collettivi (così come indicati in atti); - delle differenze retributive maturate a tale titolo;
condannare la in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma lorda di 3.452,66, oltre all'accantonamento del TFR maturato sulla somma di € 4.152,66, pari a €
307,60, a titolo di differenze retributive per scatti di anzianità, oltre alla rivalutazione monetaria e alla capitalizzazione degli interessi dal dovuto alla data della domanda, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria come per legge dalla domanda al saldo o la diversa somma anche superiore ritenuta di giustizia”.
Il Tribunale, nella resistenza di controparte, istruita la causa documentalmente, dato atto della richiesta della lavoratrice di decurtare l'importo
2 di € 160,00 (già percepito a titolo di superminimo, residuando un credito di €
3.292,66, oltre alla richiesta di accantonamento del t.f.r. maturato sul predetto importo), rilevava che la norma contrattuale di interpretazione autentica della disciplina degli scatti di anzianità (art. 112 C.C.N.L.), quand'anche idonea a escludere la maturazione degli scatti di anzianità durante il periodo di apprendistato, si sarebbe posta in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 della l. n. 25/1955, la cui efficacia era venuta meno in data successiva alla stipulazione del contratto, con l'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n.
167/2011.
Il Tribunale respingeva infine l'eccezione secondo cui gli importi corrisposti da parte datoriale in eccedenza rispetto al minimo contrattuale a far data da luglio
2022 avrebbero dovuto essere dedotti dalla somma eventualmente riconosciuta alla ricorrente e ciò in applicazione della clausola, inserita nel contratto individuale di lavoro del 27.3.2006, secondo cui “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”. Tutti i C.C.N.L. che avevano regolato il rapporto lavorativo di cui è causa a far tempo dal 2006, infatti, avevano affermato il contrario principio della non riassorbibilità degli scatti di anzianità.
La società era allora condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a decorrere dal mese di dicembre 2007, data di maturazione del primo scatto di anzianità, non apparendo fondata l'eccezione di prescrizione, per un importo di € (4.152,66 – 700,00 – 160,00=) 3.292,66, oltre accessori di legge, nonché all'accantonamento del t.f.r. maturato sugli importi spettanti a tale titolo.
2. La società ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con rigetto delle originarie domande.
2.1. L'appellata si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
La parte ha segnalato di aver tenuto poi conto, al momento di quantificare il proprio credito, dell'ulteriore importo percepito a titolo di superminimo successivamente alla domanda giudiziale, dal 15.3.2023 al 31.1.2024 (non essendo stato successivamente riconosciuto alcun ulteriore importo a tale titolo), riducendosi il credito rivendicato a € 3.132,66.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha equiparato il contratto di apprendistato con un normale rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, accomunando erroneamente l'aspetto relativo alla maturazione dell'anzianità di servizio (che l'art. 19 della l. n. 25/1955 riferisce anche al periodo di apprendistato) con la questione attinente alla relativa valorizzazione a fini economici, esclusa dal C.C.N.L. Alla stregua della previsione di cui all'art. 112, la disciplina degli scatti di anzianità è assunta quale “sistema
3 meramente convenzionale”, precisando la disposizione che “il sistema contrattuale non ha, comunque, inteso determinare una coincidenza tra maturazione dell'anzianità di servizio e maturazione degli scatti, e ciò anche in momenti non iniziali del rapporto di lavoro, come è dimostrato dalla apposizione di un limite al numero degli scatti stessi, numero variato nel tempo ma pur sempre sussistente”.
La società esclude poi l'operatività di un principio di parità di trattamento economico tra apprendisti e lavoratori ordinari.
Il motivo è infondato.
Premessa la riferibilità al rapporto dell'art. 19 della l. n. 55/1955 – punto non controverso –, vale evidenziare, riportando la linea argomentativa di Cass.,
20.10.2022, n. 30935, intervenuta su una vicenda decisa, nell'ambito di una serie di cause di oggetto affine, dalla Corte di Appello di Milano, che il contratto di apprendistato, anche nel regime normativo previsto dalla l. n. 25/1955, si configurava come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale il primo momento era contraddistinto da una causa mista (aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito dal nesso tra l'attività lavorativa e la formazione professionale), mentre la seconda fase, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consisteva nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato: con la conseguenza che, in caso di licenziamento intervenuto nel corso del periodo di formazione, sarebbe stata inapplicabile la disciplina relativa al licenziamento ante tempus nel rapporto di lavoro a tempo determinato.
Una tale modulazione bifasica del rapporto, lungi dall'essere incompatibile con la più articolata configurazione delle nuove forme di apprendistato compendiate nel d.lgs. n. 276 del 2003, art. 47, comma 1, lett. a), b) e c)
(applicabile ratione temporis), era stata anzi ritenuta, siccome in essi ricorrente, in varie figure negoziali quali il contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. cit. (Cass., 3.8.2020, n. 16595), di formazione e lavoro (Cass., 26.1.2015, n. 1324) e di inserimento (Cass.,
25.9.2018, n. 22687; Cass., 4.3.2020, n. 6094.
Non poteva allora dubitarsi della vigenza dell'art. 19 della l. n. 25/1955
(“Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”) fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 167/2011.
4 Quanto poi alle locuzioni normative, con le quali il legislatore aveva designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio
(“computato” in essa: art. 3 del d.lgs. n. 276/2003; “considerato utile”: art. 19 cit.), si trattava di espressioni assolutamente equivalenti.
Un autorevole arresto della S.C., dopo aver specificamente indicato tra le
“plurime... norme che fanno (o hanno fatto) salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio... la L. 19 gennaio 1955, n. 55, art. 19 (recante la disciplina dell'apprendistato), che prevede che, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore”, aveva ben chiarito che “è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma l'equiparazione posta dalla legge
(periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva”; sicché, “Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione” (Cass., S.U., 23.9.2010, n. 20074).
Una diversa interpretazione integrerebbe una “discriminazione vietata, come si desume dalla pronuncia della Corte di giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, che, seppure sotto il profilo della discriminazione per l'età, ha ritenuto contrastante con gli artt. 1, 2 e 6 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000,
2000/78/CE, sulla parità di trattamento in materia di lavoro, una disciplina nazionale ” (nella specie, austriaca) “che, proprio al fine degli scatti di anzianità, escludeva la formazione acquisita dal lavoratore prima dei diciotto anni di età”
(così: Cass., 14.9.2015, n. 18045); nello stesso senso, è stato ritenuto che gli artt. 2
e 6, paragrafo 1, della direttiva citata debbano essere interpretati in senso ostativo ad una normativa nazionale (ancora austriaca), che, per porre fine a una discriminazione fondata sull'età, computi i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporti simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che
5 prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell'avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi, mantenendo in tal modo in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull'età (CGUE 28 gennaio 2015, in causa C-417/13, OBB
Personenverkehr AG vs. ) e invece in senso non ostativo ad una Per_1 normativa nazionale (sempre austriaca), che, per porre fine ad una discriminazione basata sull'età (dipendente dall'applicazione di una normativa che computi, ai fini dell'inquadramento dei lavoratori di un'impresa nella tabella salariale, solo i periodi di attività maturati dopo i diciotto anni di età), sopprima retroattivamente e nei confronti dell'insieme di tali lavoratori un simile limite di età, ma autorizzi esclusivamente il computo dell'esperienza acquisita presso imprese che operino nel medesimo settore economico (CGUE 14 marzo 2018 in causa C-482/16, vs. OBB Personenverkehr AG). CP_1
Il principio in discussione è stato recepito anche nel comparto del lavoro pubblico, e pertanto ormai a livello di sistema complessivo, essendo stato affermato che la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE (relativa al principio di non discriminazione, secondo il cui comma 1, in particolare: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”), di diretta applicazione, imponga al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio
2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n. 17314; con operatività del principio anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina).
Dunque, anche a voler sostenere che la norma contrattuale di interpretazione autentica sulla disciplina degli scatti di anzianità (art. 112 C.C.N.L.) richiamata dalla società convenuta escludesse la maturazione degli scatti di anzianità durante il periodo di apprendistato, tale norma si sarebbe posta in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 della l. n. 25/1955, la cui efficacia è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 167/2011.
6 Si noti, però, che l'art. 203 del C.C.N.L. del 30.7.2019 (riprendendo indicazioni di precedenti contratti) prevede che “L'anzianità di servizio decorre dal giorno in cui il lavoratore è entrato a far parte dell'azienda, quali che siano le mansioni ad esso affidate. Sono fatti salvi criteri diversi di decorrenza dell'anzianità espressamente previsti per singoli istituti contrattuali, ai fini della maturazione dei relativi diritti”.
Ed è corretto altresì valorizzare, come fa l'appellante, la previsione dell'art. 205 C.C.N.L. secondo cui “Nel quadro convenzionale sopra evidenziato, si inserisce pure l'esplicita previsione della possibilità di introdurre deroghe espressamente previste per singoli istituti contrattuali al principio della decorrenza dell'anzianità dal giorno dell'assunzione (art.75 CCNL 18 marzo
1983)”, deroga espressa non riferibile all'istituto degli scatti.
La decisione del Tribunale di Parma è del tutto coerente con questi principi
(“Dunque, anche a voler sostenere che la norma contrattuale di interpretazione autentica sulla disciplina degli scatti di anzianità (art. 112 CCNL) richiamata dalla società convenuta escluda la maturazione degli scatti di anzianità durante il periodo di apprendistato, tale norma si porrebbe in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 19 L. n. 25 del 1955, la cui efficacia è venuta meno soltanto in data successiva alla stipulazione del contratto per cui è causa, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 167 del 2011”) e sul punto merita, pertanto, piena conferma.
4. Con il secondo motivo, la società impugna la sentenza nella parte in cui il Giudice ha escluso l'applicabilità del principio di assorbimento, non essendovi ragione per escludere che le pacifiche erogazioni aggiuntive rispetto ai minimi contrattuali e comunque di miglior favore non potessero essere utilizzate, in via di compensazione, con quanto eventualmente dovuto dalla Società a titolo di differenze retributive per scatti di anzianità.
Lo stesso contratto individuale prevedeva, in riferimento alla retribuzione, che “l'importo risultante in eccedenza sul minimo contrattuale Le viene attribuito
a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale”, clausola riferibile non soltanto agli aumenti contrattuali nazionali ma anche aziendali, come quello erogato a decorrere da luglio 2022. Inoltre, l'art. 205 del C.C.N.L. esclude espressamente che gli scatti possano essere assorbiti da aumenti di merito, mentre la progressione di carriera nel corso del contratto di apprendistato “non può in alcun modo essere considerata quale una progressione di merito, quanto, invece un naturale percorso di formazione derivante dalla natura ontologica della tipologia del contratto. Senza dubbio, poi, ciò deve valere per i 20 euro mensili erogati da luglio 2022 in poi, che la Società ha riconosciuto espressamente agli ex-
7 apprendisti non certo come aumento di merito, bensì nell'ambito della specifica proposta contrattuale formulata con comunicazione di luglio 2022 ed accettata, per fatti concludenti – come si avrà modo di approfondire nel prosieguo – dalla
RA . Tali somme sono state corrisposte da nell'ambito Pt_2 Parte_1 di un preciso contesto (come si evince anche dalla relativa dicitura in busta paga)
e non devono pertanto in nessun caso essere confuse, come erroneamente fatto dal Tribunale di Parma, con generici superminimi individuali. Pertanto, erra il
Tribunale laddove ritiene che tali importi non debbano essere detratti da quanto eventualmente dovuto alla RA a titolo di differenze retributive per il Pt_2 periodo di apprendistato”.
Inoltre, la sentenza non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha confermato la correttezza dei conteggi di controparte, che non solo dava per scontata la debenza degli importi ma anche la non assorbibilità dei maggiori importi percepiti e, persino, la mancata prova del percepito, avendo dunque ritenuto sufficiente, il Giudice, un mero conteggio di parte, con inutilità al riguardo della prova.
La pronuncia sarebbe poi errata nella parte in cui il Giudice ha affermato che la società non aveva specificatamente contestato il conteggio avversario. Il
Tribunale avrebbe dovuto tener conto, peraltro, anche dei successivi pagamenti effettuati dalla Società dal momento del deposito del ricorso sino alla sentenza e non, invece, sino al deposito del ricorso.
Il motivo è infondato.
Nell'elaborazione dei conteggi la lavoratrice ha tenuto chiaramente conto dell'assorbimento delle somme riconosciutele a far data dal luglio 2022, in forza della determinazione aziendale del 13.7.20221 e per i periodi successivi non vengono richieste differenze retributive.
Per il periodo antecedente al luglio 2022 (e nei limiti della prescrizione quinquennale della quale gli stessi ricorrenti hanno tenuto conto, sia pur a ritroso dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012), va evidenziato, riprendendo la
8 motivazione resa dalla Corte di Appello di Milano, Sez. lavoro, nella sentenza del
24.7.2025, n. 129, che “né dal contratto di assunzione, né dalle buste paga precedenti al luglio 2022 risulta che la lavoratrice effettivamente fruisse di un superminimo assorbibile. L'eventuale, indimostrato e genericamente addotto unilaterale riconoscimento di altri trattamenti di miglior favore ai dipendenti (ad esempio in materia di entità delle maggiorazioni per lavoro festivo) non è, ad avviso del Collegio, circostanza che può comportare l'assorbimento dello scatto di anzianità, nemmeno considerando la clausola contrattuale invocata dall'appellante (e che si riferisce, per l'appunto, ad un trattamento “superiore al minimo”, cioè un superminimo, qui non sussistente)”.
La stessa comunicazione datoriale del 13.7.2022, nel dichiarare la volontà di riconoscere una tantum, con il cedolino del 2022, l'importo di € 700,00 lordi come differenze retributive a titolo (stando a quanto si comprende), di arretrati sugli scatti di anzianità, dava evidenza (v. quanto osservato circa il terzo motivo di appello) dell'assenza di una precedente corresponsione, in concreto, di un superminimo, voce che, se presente, non avrebbe condotto al riconoscimento di tale maggiore importo.
Ancora, la precisazione presente nel contratto individuale secondo cui “resta inteso che l'importo risultante in sul minimo contrattuale Le viene attribuito a titolo di differenza assorbibile sui futuri aumenti derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale ed aziendale” faceva riferimento, appunto, ad aumenti conseguibili nel tempo che nulla avevano a che vedere con l'attuale previsione degli scatti di anzianità.
Va poi ricordato che “Nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al “quantum” sussiste anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della loro quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, dovendosi escludere una generale incompatibilità tra il sostenere la propria estraneità al momento genetico del rapporto e il difendersi sul “quantum debeatur” (così Cass., 6.12.2017, n. 29236).
Nel caso di specie, l'appellante – che si duole della non corretta determinazione delle differenze retributive rivendicate per omessa applicazione del principio dell'assorbimento – avrebbe dovuto difendersi specificamente anche sul quantum, fornendo tempestivamente una indicazione alternativa degli importi dovuti;
cosa che, nel caso di specie, non è avvenuta.
Soltanto in data successiva alla pronuncia della sentenza impugnata la lavoratrice ha preteso la minor somma calcolata tenendo conto dei pagamenti effettuati a titolo di superminimo nel corso del giudizio di primo grado.
9 L'omessa considerazione dei versamenti da parte del primo Giudice non determina un vizio nella sentenza, considerando che il pagamento era richiesto senza ulteriori specificazioni temporali, dovendo quindi accertarsi la fondatezza della domanda alla data di instaurazione del giudizio. Né l'interessata, come appare, aveva invocato successivi pagamenti dinanzi al Tribunale.
4.1. Ferma restando quindi l'infondatezza del motivo, occorre in questa sede tener conto degli emolumenti pagati nelle more del giudizio di primo grado, con riduzione del credito, come indicato dalla stessa appellata, alla minor somma di a
€ 3.132,66.
5. Con il terzo motivo, la società censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice avrebbe omesso di prendere in considerazione l'eccezione circa il valore contrattuale della lettera del luglio 2022 con la quale la parte stessa aveva
“riconosciuto” unilateralmente alla lavoratrice una novazione contrattuale, attribuendole uno scatto di anzianità non dovuto, un importo à forfait e un superminimo volti a compensare quanto non percepito per il mancato aumento collettivo derivante dagli scatti di anzianità.
Si trattava, precisa l'appellante, di una comunicazione con cui veniva proposta una soluzione per il futuro, senza alcun riconoscimento né effetto sul passato, in relazione agli scatti di anzianità nel periodo di apprendistato,
“formulando una proposta che, peraltro, la IG.ra , ha integralmente Pt_2 accettato. La comunicazione aziendale, infatti, deve essere considerata una proposta diretta a concludere un contratto con obbligazioni a carico del solo proponente, che si è concluso per effetto del mancato rifiuto della Dipendente.
Tale modifica contrattuale, dunque – conclusosi secondo una delle modalità previste dal codice civile, non è una transazione con rinunce ai sensi dell'art.
2113 codice civile, bensì una novazione conclusa fra le parti intesa a diversamente regolare i loro rapporti patrimoniali, nell'ambito della loro autonomia negoziale. Nessuna invalidità può pertanto ravvisarsi nel contratto validamente concluso ed eseguito”.
Il motivo è infondato.
Il testo della lettera del 13.7.2022 (v. la nota a piè di pagina n. 1) è, come già rilevato dalla menzionata sentenza della C.d.A. di Milano n. 129/2025, “quello di una mera comunicazione di una determinazione aziendale già unilateralmente assunta, non necessitante di accettazione e non sottoposta a condizione. Né dal testo della comunicazione, né dalla circostanza che essa giunga all'esito di pregresse rivendicazioni sindacali sulla materia in oggetto, può desumersi in alcun modo che – rimanendo meramente inerte e non opponendosi all'accredito delle somme menzionate – il dipendente destinatario rinunciasse al diritto di far valere i diritti azionati nel presente contenzioso. Anche a voler ipoteticamente
10 prescindere dai limiti posti dall'art. 2113 c.c. in materia di rinunce e transazioni, un simile effetto abdicativo non è assolutamente esplicitato dal datore di lavoro, che nella comunicazione che si è sopra riprodotta in alcun modo fa intendere che le somme menzionate dovessero intendersi erogate a tacitazione di ogni maggior pretesa che il dipendente potesse rivendicare”.
È anche appropriato evidenziare che, se la “proposta” avesse previsto anche una rinuncia del diritto da parte della lavoratrice, sarebbe stato incongruo richiamare la fattispecie di cui all'art. 1333 c.c., venendo invece in rilievo una transazione che, ai sensi dell'art. 1365 c.c., è un contratto a prestazioni corrispettive (le reciproche concessioni), cui non è riferibile lo schema effettuale di cui all'art. 1333 c.c.
6. Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la maturazione della prescrizione, non decorrendo il termine in corso di rapporto in considerazione della rimodulazione del regime sanzionatorio contro i licenziamenti illegittimi introdotto dalla cd. Riforma
Fornero nel 2012.
Si tratterebbe di una tesi non condivisibile, tanto più a considerare gli esiti interpretativi raggiunti dalla C. Cost. che, con la sentenza n. 128/2024, “ha sancito principi fondamentali che fanno venire meno il presupposto su cui la
Corte di cassazione ha fondato la non decorrenza della prescrizione in corso di rapporto di lavoro. Si tratta di statuizioni determinanti che meritano di essere approfondite ed esaminate in dettaglio, al fine di superare definitivamente
l'orientamento di recente adottato, in modo del tutto errato, dalla Cassazione”.
Ferma restando la piena idoneità di regimi sanzionatori differenti dalla reintegrazione nel posto di lavoro a tutelare il diritto al lavoro, rileva la parte che, stando alla motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 63/1966 e poi al diritto vivente successivamente consolidato, il metus del lavoratore (la sua inferiorità psicologica) è stato esplicitamente collegato al timore di un licenziamento ritorsivo tale da indurre il lavoratore a non esercitare un proprio diritto. Ciò che, però, “serve a disinnescare il metus, è solo la garanzia che un licenziamento per ritorsione o rappresaglia sia adeguatamente sanzionato con la reintegrazione effettiva nel posto di lavoro, che è poi quanto sancito dall'art. 18,
1° co., Stat. Lav.”.
Il motivo è infondato.
Tutti i rapporti di lavoro oggetto di causa sono regolati, quanto alla materia del licenziamento, dalla legge n. 92/2012.
Quanto, in particolare, alla rilevanza esclusiva che sul tema presenterebbe il tema del metus, la S.C. ha escluso con la pronuncia del 6.9.2022 n. 26246 che il problema riguardi soltanto la natura della tutela concedibile e la possibilità di
11 ricorrere allo strumento reintegratorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, St. Lav. Tale argomento, infatti, “rivela come l'individuazione del regime di stabilità sopravvenga ad una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, all'esito di un accertamento in giudizio, e quindi necessariamente ex post: così affidandone l'identificazione, o meno, al criterio del "caso per caso", rimesso di volta in volta al singolo accertamento giudiziale (stigmatizzato al superiore p.to 6, in fine, per essere fonte di massima incertezza e di destabilizzazione del sistema)”, laddove il riferimento all'incertezza che sostiene la soluzione adottata va riferita alla “mancanza dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e soprattutto di una loro tutela adeguata”.
Da tale principio, anche attesa la funzione nomofilattica della Suprema
Corte di Cassazione, non vi è ragione di discostarsi, nemmeno alla luce della motivazione della sentenza della Corte Costituzionale richiamata dall'appellante
(resa in una materia differente, a diversi fini, e dalle cui motivazioni non discendono argomenti di per sé idonei a far ritenere superato l'arresto della giurisprudenza di legittimità nella specifica materia che viene in rilievo in questa sede), continuando la relativa ratio, infatti, ad essere ripresa e sostenuta in sede di legittimità (v. Cass., 7.10.2025, n. 26958: “Si può quindi ammettere con la giurisprudenza più recente di legittimità che ai soci lavoratori di cooperativa si applichi il regime di decorrenza dalla prescrizione dalla fine del rapporto, nei termini declinati da Cass.26246/2022 per l'esistenza dei medesimi presupposti di fatto relativi all'esistenza del metus come conseguenza di una situazione di mancanza di certezza della tutela comportante una condizione di stabilità del rapporto”).
Considerando che la l. n. 92/2012 è entrata in vigore il 12.7.2012, possono ritenersi prescritti i crediti di lavoro esigibili anteriormente al 12.7.2007, mentre, nel caso di specie, il primo scatto di anzianità è maturato successivamente.
7. L'appello va pertanto respinto, ridotto l'importo del credito a € 3.132,66 per effetto della compensazione del dovuto con gli importi pagati a titolo di superminimo assorbibile durante il giudizio di primo grado, con conferma della sentenza impugnata.
Premesso che ai fini dell'accantonamento del t.f.r. vanno considerati gli importi erogati a titolo di scatti di anzianità, senza tener conto di compensazione con diverse voci di credito, occorre rilevare che la lavoratrice non ha impugnato la pronuncia nella parte in cui il Giudice ha riconosciuto l'accantonamento del t.f.r. maturato sugli importi “spettanti a tale titolo”, espressione chiarita dal riferimento, compiuto nella motivazione, a “tale somma “, ovvero a € 3.292,66, non potendo
12 quindi seguirsi l'indicazione per cui l'accantonamento dovrebbe compiersi sulla somma di € 4.152,66.
8. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Occorre dare atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, accertato il credito spettante in €
3.132,66: rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in €
1.500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata; dà atto dell'integrale rigetto dell'appello, ai fini del disposto dell'art. 13, comma 1 – quater, del DPR n. 115/ 2002.
Così deciso in Bologna il 16.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. CA Mascini dott.ssa Marcella Angelini
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Care Colleghe e cari Colleghi, a seguito di approfondita analisi interna abbiamo rilevato che la nostra Società, negli anni passati, in forza di un'interpretazione del CCNL, non ha considerato il periodo formativo in apprendistato per la maturazione dello scatto di anzianità. La Società intende rivedere tale decisione. Quindi, Vi comunichiamo che riconosceremo a tutti i collaboratori coinvolti: a) a decorrere dal cedolino di luglio 2022 lo scatto di anzianità al tempo non riconosciuto ed un superminimo assorbibile di € 20,00 (venti/00) lordi mensili;
b) nel solo cedolino di luglio 2022 un importo una tantum di € 700,00 (settecento/00) lordi come differenze retributive. Gli importi sopra descritti saranno riproporzionati per i collaboratori part-time secondo l'attuale parametro orario. Per ogni eventuale domanda e/o necessità di chiarimento, Vi chiediamo di rivolgerVi esclusivamente alla Direzione Risorse Umane, in particolare a , referente del tuo Testimone_1 punto vendita …”.