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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/02/2026, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 908/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE IM IO BATTISTA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4723/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500005298000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: solleva eccezione di tardività della costituzione di parte resistente e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta che viene espressamente disconosciuta perchè in copia e priva di attestazione di conformità all'originale; chiede, inoltre, di essere autorizzato al deposito di memorie per precisare l'importo che viene richiesto a titolo di interessi;
chiede, ancora, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'A.E. di Pescara
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie difese, insiste nel rigetto del ricorso ed evidenzia come la costituzione non sia tardiva in quanto preceduta da memorie. Relativamente alla documentazione precisa che l'attewstazione di conformità è stataeffettuata cumulativamente sul foliario. Si oppone alla richiesta di deposito di memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata dell'11/09/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 09/10/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato il Preavviso di Fermo Amministrativo n.
10080202500005298000, fascicolo n. 2025/000021216, notificato il 16/06/2025, riferito al presunto mancato pagamento di una pluralità di Cartelle di Pagamento, non precisate, contenenti iscrizioni a ruolo emesse da
Enti diversi per la riscossione di “ IVA per gli anni 2014 e 2015, IRPEF per gli anni 2013 e 2015, nonché
Imposta Sostitutiva Locazione Immobili uso abitativo-cedolare secca anno 2020, e Contributi alla Cassa forense per gli anni, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018”, per complessivi € 17.626,90.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stati notificati né le Cartelle di Pagamento, né gli
Avvisi di Accertamento, ivi richiamati;
- Mancata notifica dell'atto presupposto alla Cartella esattoriale n. 10020220014408087000 di € 1.409,18 notificata il 09/11/2022, non essendo stata questa preceduta dall'Avviso Bonario;
- Insussistenza della pretesa in riferimento alla Cartella esattoriale n. 10020230032239915000, notificata il
26/01/2024, impugnata in quanto riferita ad un presunto mancato/carente versamento dell'imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo per l'anno 2020 ed annullata con sentenza n. 76/2025;
- Nullità dell'Avviso di Accertamento n. 250TEXM001145, di € 5.488,79, trattandosi di atto emesso da Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente per territorio;
- Illegittimità delle sanzioni irrogate, in quanto riferite ad atti prodromici mai notificati;
- Intervenuta Decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, essendo stati violati i termini per la emissione delle Cartelle di Pagamento;
- Illegittimità della procedura di fermo amministrativo, in quanto riferito ad un bene strumentale dell'attività del ricorrente;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 16/10/2025, versando in atti copiosa documentazione attestante la regolare notifica di tutti gli atti sottesi a quello impugnato, ha concluso per il rigetto del ricorso, insistendo nelle conclusioni con le Memorie illustrative depositate il 02/02/2026 con le quali ha pure richiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. L'Avv. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 09/01/2026, considerato che tra gli atti sottesi a quello impugnato rientra l'Avviso di Accertamento n. 250TEXM001145, di € 5.488,79, emesso dal
Centro Operativo di Pescara, dunque da ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente, ai fini del rispetto del contraddittorio e per garantire la piena difesa in relazione alla validità e legittimità degli atti presupposti, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Pescara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio in via preliminare che la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'utilizzo di formule di stile come quelle utilizzate, nonché di formule analoghe, non sono utili ad estendere l'impugnazione nei confronti di atti non specificatamente enunciati, quali appunto le generiche Cartelle di Pagamento richiamate di cui non è stato riportato neanche il numero e la data di presunta notifica.
Ad avviso del Collegio il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure;
ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Dal ricorso non si evince in alcun modo, chiaramente ed inequivocabilmente, quali ruoli il ricorrente abbia voluto contestare, per quale importo presuntivamente non pagato, chi sono gli Enti creditori, con la conseguenza che l'eccezione di mancata notifica delle Cartelle di Pagamento deve essere dichiarata inammissibile o, quanto meno, l'attenzione di questo Collegio deve essere rivolta esclusivamente alle censure rivolte agli atti espressamente richiamati, vale a dire:
- la Cartella esattoriale n. 100 2022 00144080 87 000, notificata il 09/11/2022, contenente iscrizioni a ruolo emesse dall'Agenzia delle Entrate D.P. Salerno – Ufficio di Pagani, per la riscossione di Imposta Sostitutiva
Regime Forfettario, sanzioni ed interessi per l'anno 2018, per complessivi € 1.418,36, “non essendo stata questa preceduta dall'Avviso Bonario”;
- la Cartella esattoriale n. 100 2023 00322399 15 000, notificata il 26/01/2024, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate D.P. Salerno – Ufficio di Pagani, in quanto riferita ad un presunto mancato/ carente versamento dell'imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo per l'anno 2020 ed annullata con sentenza n. 76/2025;
- l'Avviso di Accertamento n. 250TEXM001145, notificato il 27/06/2018, emesso dal Centro Operativo di
Pescara a seguito dell'omesso versamento di Irpef, Addizionali, sanzioni ed interessi per complessivi
€ 5.488,79, “trattandosi di atto emesso da Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente per territorio”.
Premesso quanto sopra, occorre ancora rilevare che il Preavviso di Fermo Amministrativo è un atto autonomamente impugnabile ma laddove, come nel caso di specie, l'atto presupposto recante la richiesta di pagamento del tributo sia diventato definitivo, essendo stato notificato e non impugnato entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dell'atto presupposto, che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimo (Cass. n. 701/2014; n. 13138/2018).
Ne consegue che le eccezioni sollevate dal ricorrente (mancata notifica avviso bonario, incompetenza territoriale dell'ufficio emittente il ruolo) potevano essere fatte valere solo impugnando la cartella e/o l'avviso di accertamento a suo tempo ricevuto. Quanto al presunto annullamento della Cartella di Pagamento in sede contenziosa, dalla produzione documentale prodotta si evince che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la sentenza aveva confermato sia la cartella di pagamento relativa all'imposta sostitutiva su locazione immobili ad uso abitativo
(cd. Cedolare secca) relativa all'anno di imposta 2018, sia l'avviso di accertamento n. 250TEXM001145.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposti, per come provato dal Concessionario e non contestato dal ricorrente, anche l'eccezione sulle sanzioni devono essere respinte.
Quanto alla ulteriore eccezione, osserva il Collegio che il ricorrente non ha provato che il veicolo oggetto del fermo abbia funzione di bene strumentale, non essendo stata depositata documentazione volta a dimostrare le effettive esigenze operative nell'ambito dell'attività professionale.
La giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa.
In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Nessuna prova documentale è stata prodotta, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 06/02/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Giovanni Battista De Simone
(firma digitale) (firma digitale)
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DE IM IO BATTISTA, Presidente
CHIANURA PIETRO VITO, AT
TEORA VINCENZO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4723/2025 depositato il 09/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 10080202500005298000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 473/2026 depositato il
09/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: solleva eccezione di tardività della costituzione di parte resistente e la conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta che viene espressamente disconosciuta perchè in copia e priva di attestazione di conformità all'originale; chiede, inoltre, di essere autorizzato al deposito di memorie per precisare l'importo che viene richiesto a titolo di interessi;
chiede, ancora, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'A.E. di Pescara
Resistente/Appellato: si riporta alle proprie difese, insiste nel rigetto del ricorso ed evidenzia come la costituzione non sia tardiva in quanto preceduta da memorie. Relativamente alla documentazione precisa che l'attewstazione di conformità è stataeffettuata cumulativamente sul foliario. Si oppone alla richiesta di deposito di memorie.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata dell'11/09/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 09/10/2025, l'Avv. Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, ha impugnato il Preavviso di Fermo Amministrativo n.
10080202500005298000, fascicolo n. 2025/000021216, notificato il 16/06/2025, riferito al presunto mancato pagamento di una pluralità di Cartelle di Pagamento, non precisate, contenenti iscrizioni a ruolo emesse da
Enti diversi per la riscossione di “ IVA per gli anni 2014 e 2015, IRPEF per gli anni 2013 e 2015, nonché
Imposta Sostitutiva Locazione Immobili uso abitativo-cedolare secca anno 2020, e Contributi alla Cassa forense per gli anni, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2018”, per complessivi € 17.626,90.
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Mancata notifica degli atti presupposti, non essendo mai stati notificati né le Cartelle di Pagamento, né gli
Avvisi di Accertamento, ivi richiamati;
- Mancata notifica dell'atto presupposto alla Cartella esattoriale n. 10020220014408087000 di € 1.409,18 notificata il 09/11/2022, non essendo stata questa preceduta dall'Avviso Bonario;
- Insussistenza della pretesa in riferimento alla Cartella esattoriale n. 10020230032239915000, notificata il
26/01/2024, impugnata in quanto riferita ad un presunto mancato/carente versamento dell'imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo per l'anno 2020 ed annullata con sentenza n. 76/2025;
- Nullità dell'Avviso di Accertamento n. 250TEXM001145, di € 5.488,79, trattandosi di atto emesso da Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente per territorio;
- Illegittimità delle sanzioni irrogate, in quanto riferite ad atti prodromici mai notificati;
- Intervenuta Decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, essendo stati violati i termini per la emissione delle Cartelle di Pagamento;
- Illegittimità della procedura di fermo amministrativo, in quanto riferito ad un bene strumentale dell'attività del ricorrente;
chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 16/10/2025, versando in atti copiosa documentazione attestante la regolare notifica di tutti gli atti sottesi a quello impugnato, ha concluso per il rigetto del ricorso, insistendo nelle conclusioni con le Memorie illustrative depositate il 02/02/2026 con le quali ha pure richiesto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario. L'Avv. Ricorrente_1, con proprie Memorie Illustrative depositate il 09/01/2026, considerato che tra gli atti sottesi a quello impugnato rientra l'Avviso di Accertamento n. 250TEXM001145, di € 5.488,79, emesso dal
Centro Operativo di Pescara, dunque da ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente, ai fini del rispetto del contraddittorio e per garantire la piena difesa in relazione alla validità e legittimità degli atti presupposti, ha chiesto l'autorizzazione a chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Pescara.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Collegio in via preliminare che la giurisprudenza ha da tempo affermato che l'utilizzo di formule di stile come quelle utilizzate, nonché di formule analoghe, non sono utili ad estendere l'impugnazione nei confronti di atti non specificatamente enunciati, quali appunto le generiche Cartelle di Pagamento richiamate di cui non è stato riportato neanche il numero e la data di presunta notifica.
Ad avviso del Collegio il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicarne l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure;
ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa.
Dal ricorso non si evince in alcun modo, chiaramente ed inequivocabilmente, quali ruoli il ricorrente abbia voluto contestare, per quale importo presuntivamente non pagato, chi sono gli Enti creditori, con la conseguenza che l'eccezione di mancata notifica delle Cartelle di Pagamento deve essere dichiarata inammissibile o, quanto meno, l'attenzione di questo Collegio deve essere rivolta esclusivamente alle censure rivolte agli atti espressamente richiamati, vale a dire:
- la Cartella esattoriale n. 100 2022 00144080 87 000, notificata il 09/11/2022, contenente iscrizioni a ruolo emesse dall'Agenzia delle Entrate D.P. Salerno – Ufficio di Pagani, per la riscossione di Imposta Sostitutiva
Regime Forfettario, sanzioni ed interessi per l'anno 2018, per complessivi € 1.418,36, “non essendo stata questa preceduta dall'Avviso Bonario”;
- la Cartella esattoriale n. 100 2023 00322399 15 000, notificata il 26/01/2024, contenente l'iscrizione a ruolo emessa dall'Agenzia delle Entrate D.P. Salerno – Ufficio di Pagani, in quanto riferita ad un presunto mancato/ carente versamento dell'imposta sostitutiva locazione immobili ad uso abitativo per l'anno 2020 ed annullata con sentenza n. 76/2025;
- l'Avviso di Accertamento n. 250TEXM001145, notificato il 27/06/2018, emesso dal Centro Operativo di
Pescara a seguito dell'omesso versamento di Irpef, Addizionali, sanzioni ed interessi per complessivi
€ 5.488,79, “trattandosi di atto emesso da Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente incompetente per territorio”.
Premesso quanto sopra, occorre ancora rilevare che il Preavviso di Fermo Amministrativo è un atto autonomamente impugnabile ma laddove, come nel caso di specie, l'atto presupposto recante la richiesta di pagamento del tributo sia diventato definitivo, essendo stato notificato e non impugnato entro i termini di legge, possono essere fatti valere solo vizi del preavviso stesso e non già quelli propri dell'atto presupposto, che potevano e dovevano dedursi in sede di ricorso avverso quest'ultimo (Cass. n. 701/2014; n. 13138/2018).
Ne consegue che le eccezioni sollevate dal ricorrente (mancata notifica avviso bonario, incompetenza territoriale dell'ufficio emittente il ruolo) potevano essere fatte valere solo impugnando la cartella e/o l'avviso di accertamento a suo tempo ricevuto. Quanto al presunto annullamento della Cartella di Pagamento in sede contenziosa, dalla produzione documentale prodotta si evince che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, la sentenza aveva confermato sia la cartella di pagamento relativa all'imposta sostitutiva su locazione immobili ad uso abitativo
(cd. Cedolare secca) relativa all'anno di imposta 2018, sia l'avviso di accertamento n. 250TEXM001145.
Attesa la regolare notifica degli atti presupposti, per come provato dal Concessionario e non contestato dal ricorrente, anche l'eccezione sulle sanzioni devono essere respinte.
Quanto alla ulteriore eccezione, osserva il Collegio che il ricorrente non ha provato che il veicolo oggetto del fermo abbia funzione di bene strumentale, non essendo stata depositata documentazione volta a dimostrare le effettive esigenze operative nell'ambito dell'attività professionale.
La giurisprudenza ha chiarito che un bene è da considerarsi strumentale all'attività professionale o d'impresa svolta allorquando esista uno stretto rapporto di correlazione tra il bene ed il suo utilizzatore nell'espletamento della sua attività lavorativa.
In altre parole, il fermo amministrativo del bene mobile registrato non deve pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività lavorativa del contribuente.
La dimostrazione della strumentalità del bene grava, naturalmente, sul contribuente che intende evitare l'iscrizione del fermo amministrativo.
A tal fine egli dovrà produrre le prove documentali volte a dimostrare il legame tra il bene mobile sottoposto a fermo amministrativo e l'attività di impresa o professionale esercitata quali, ad esempio, la copia della fattura di acquisto del mezzo, i libri contabili, il registro dei beni ammortizzabili (o registro degli acquisti) ove sia verificabile la presenza del veicolo quale bene ammortizzabile o già ammortizzato.
Nessuna prova documentale è stata prodotta, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno,
RESPINGE
il ricorso e condanna Parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre oneri accessori, se dovuti, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Salerno, 06/02/2026
Il AT Il Presidente
Dr. Pietro Vito Chianura Dott. Giovanni Battista De Simone
(firma digitale) (firma digitale)