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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/11/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5269/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5269/2025 promossa da:
(d'ora in avanti , già Controparte_1 CP_1 Controparte_2 e ancor prima , Cod. Fisc. e P.IVA Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
, in persona della Dott.ssa , munita dei necessari poteri giusta procura a P.IVA_2 Persona_1 rogito notaio Dott.ssa di Milano rilasciata in data 2.08.2021 e Persona_2 registrata in data 3.08.2021, Rep. n. 7041 Racc. n. 4968 (doc. n. 01), con sede in Milano, Piazza Filippo Meda, 4, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario n.ro MI-2109611 del R.E.A., quotato presso il Controparte_5 Mercato Telematico Azionario gestito da rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 Andrea De Lucia (c.f. , pec: di CodiceFiscale_1 Email_1 Milano e dall'Avv. Francesco Ferlito di Firenze (c.f. ; pec: C.F._2
, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliato Email_2 in Firenze (FI), Via Puccinotti, n. 45, giusta delega prodotta con il ricorso ATTORE contro
Controparte_7 CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. rassegnando le CP_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, a norma degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nel merito e in via definitiva: accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 20335889/001 (già n. IF/335889), stipulato inter partes in data 13.05.2008, per effetto della comunicazione inviata da alla in data 27.03.2025 Controparte_5 Controparte_8 recapitata via pec in pari data e conseguentemente condannare la Controparte_8
(P.I. ), in persona del socio e legale rappresentante, sig.
[...] P.IVA_3 CP_8
con sede in Vicchio (FI), Località Rostolena, n. 9, per il titolo di cui è causa, a procedere al
[...] rilascio a favore del della seguente unità immobiliare sita nel comune di Vicchio Controparte_5 (FI), località il Piano, con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale pagina 1 di 4 ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso P.IVA_4 condominiale, proprietà , salvo se altri. Si precisa che la particella 538 deriva Controparte_4 al catasto fabbricati da tipo mappale n. 292295 del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; -foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538”.
A fondamento del ricorso ha allegato: che, con atto di compravendita Rep. n. 29546, Racc. n. 13584 a rogito notaio Dott. Notaio in Vicchio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Persona_3 Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 13.05.2008, acquistava dalla società Controparte_4 la piena proprietà della seguente unità immobiliare sita in comune di Parte_1 Vicchio (FI), località il Piano, con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso condominiale, P.IVA_4 proprietà salvo se altri. Si precisa che la particella 538 deriva al catasto Controparte_4 fabbricati da tipo mappale n. 292295 del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; -foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538 (doc. n. 02); che la suddetta unità immobiliare veniva concessa in locazione finanziaria alla Controparte_8
che ne aveva fatto richiesta;
che il corrispettivo del contratto di locazione
[...] finanziaria era stato pattuito, a carico della , in complessivi Euro 598.155,00 oltre Controparte_8 IVA, suddiviso in n. 216 rate mensili, di cui la prima di Euro 57.000,00 oltre IVA da corrispondersi alla data di sottoscrizione del contratto, e le successive di Euro 2.517,00 oltre IVA ciascuna;
che l'unità immobiliare veniva presa in consegna dall'utilizzatrice in data 13.5.2008; che, in data 25.5.2012, veniva fusa per incorporazione nella la quale Controparte_4 Controparte_3 subentrava nelle posizioni delle società partecipanti alla fusione ed in tutti i loro rapporti giuridici attivi e passivi , compresa quello di cui al contratto per cui è causa;
che, con atto in data 9.3.2015, la
[...]
veniva fusa per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa, con il subentro CP_3 conseguente;
che, infine, quest'ultima e la si sono fuse ai Controparte_9 pagina 2 di 4 sensi degli artt. 2501 e ss. c.c., con costituzione della nuova società CP_1 Controparte_1 con atto in data 13.12.2016, odierna ricorrente;
che, in corso di rapporto, la si era Controparte_8 resa inadempiente all'obbligazione di pagamento del canone di leasing a partire dalla scadenza Cont dell'1.9.2024, cosicchè , con raccomandata in data 27.3.2025, le aveva intimato l'anticipata risoluzione del contratto, avvalendosi della facoltà prevista dalla clausola 18.1 delle condizioni generali di contratto, nonché ai sensi dell'art. 1, co. 138 e ss. della legge n. 124/2017; che la convenuta conitnua tuttora ad occupare l'immobile.
Non si è costituita in giudizio la nonostante la Controparte_8 rituale notifica dle ricorso nei suoi confronti, di talchè, all'udienza dell'1.7.2025 è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il contratto di locazione finanziaria, stipulato tra la originaria concedente e la Controparte_4 in data 13.5.2008 è documentalmente provato, così Controparte_8 come documentalmente provati, a seguito degli atti di fusione per incorporazione prodotti in giudizio, devono ritenersi i successivi subentri nel rapporto, dal lato concedente, dapprima della , CP_3 poi del Banco Popolare Società Cooperativa e, infine, dell'odierna ricorrente, Controparte_1
[...]
Il suddetto contratto costituisce la fonte dell'obbligazione, a carico dell'utilizzatrice, di corrispondere il canone mensile di leasing nella misura ivi pattuita e, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente in ordine all'inadempimento di tale obbligazione a decorrere dall'1.9.2024 da parte della CP_8
, non avendo quest'ultima provato il fatto estintivo (ovvero l'adempimento della suddetta
[...] obbligazione), vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l'inadempimento deve ritenersi senz'altro dimostrato (mediante l'allegazione e produzione in giudizio del fatto costitutivo del diritto all'adempimento).
Legittimamente, pertanto, la parte concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita al punto 18.1 delle condizioni generali di contratto per il caso di mancato pagamento del canone (senza ulteriore specificazione), ed ha intimato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. e la restituzione dell'immobile, senza esito.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 20335889/001 (già n. IF/335889), stipulato inter partes in data 13.05.2008, e, conseguentemente, condannarsi la (P.I. Controparte_8
), in persona del socio e legale rappresentante, sig. con sede in Vicchio P.IVA_3 Controparte_8 (FI), Località Rostolena, n. 9, per il titolo di cui è causa, a procedere al rilascio immediato a favore del della seguente unità immobiliare sita nel comune di Vicchio (FI), località il Piano, Controparte_5 con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso condominiale, proprietà , salvo se P.IVA_4 Controparte_4 altri. Si precisa che la particella 538 deriva al catasto fabbricati da tipo mappale n. 292295 del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali pagina 3 di 4 diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; -foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 20335889/001 (già n. IF/335889), stipulato inter partes in data 13.05.2008, e, conseguentemente, CONDANNA la Controparte_8
(P.I. ), in persona del socio e legale rappresentante, sig. con sede in P.IVA_3 Controparte_8 Vicchio (FI), Località Rostolena, n. 9, per il titolo di cui è causa, a procedere al rilascio immediato a favore del della seguente unità immobiliare sita nel comune di Vicchio (FI), località Controparte_5 il Piano, con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso condominiale, proprietà P.IVA_4 Controparte_4
salvo se altri. Si precisa che la particella 538 deriva al catasto fabbricati da tipo mappale n. 292295
[...] del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; - foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538.
CONDANNA altresì la parte convenuta contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 1.241,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali.
Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5269/2025 promossa da:
(d'ora in avanti , già Controparte_1 CP_1 Controparte_2 e ancor prima , Cod. Fisc. e P.IVA Controparte_3 Controparte_4 P.IVA_1
, in persona della Dott.ssa , munita dei necessari poteri giusta procura a P.IVA_2 Persona_1 rogito notaio Dott.ssa di Milano rilasciata in data 2.08.2021 e Persona_2 registrata in data 3.08.2021, Rep. n. 7041 Racc. n. 4968 (doc. n. 01), con sede in Milano, Piazza Filippo Meda, 4, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, iscritto all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario n.ro MI-2109611 del R.E.A., quotato presso il Controparte_5 Mercato Telematico Azionario gestito da rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_6 Andrea De Lucia (c.f. , pec: di CodiceFiscale_1 Email_1 Milano e dall'Avv. Francesco Ferlito di Firenze (c.f. ; pec: C.F._2
, presso lo studio del quale ultimo è elettivamente domiciliato Email_2 in Firenze (FI), Via Puccinotti, n. 45, giusta delega prodotta con il ricorso ATTORE contro
Controparte_7 CONVENUTO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c. rassegnando le CP_1 Controparte_1 seguenti conclusioni: Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti avanti a sé, a norma degli artt. 281 decies e segg. c.p.c. nel merito e in via definitiva: accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 20335889/001 (già n. IF/335889), stipulato inter partes in data 13.05.2008, per effetto della comunicazione inviata da alla in data 27.03.2025 Controparte_5 Controparte_8 recapitata via pec in pari data e conseguentemente condannare la Controparte_8
(P.I. ), in persona del socio e legale rappresentante, sig.
[...] P.IVA_3 CP_8
con sede in Vicchio (FI), Località Rostolena, n. 9, per il titolo di cui è causa, a procedere al
[...] rilascio a favore del della seguente unità immobiliare sita nel comune di Vicchio Controparte_5 (FI), località il Piano, con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale pagina 1 di 4 ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso P.IVA_4 condominiale, proprietà , salvo se altri. Si precisa che la particella 538 deriva Controparte_4 al catasto fabbricati da tipo mappale n. 292295 del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; -foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538”.
A fondamento del ricorso ha allegato: che, con atto di compravendita Rep. n. 29546, Racc. n. 13584 a rogito notaio Dott. Notaio in Vicchio, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Persona_3 Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, in data 13.05.2008, acquistava dalla società Controparte_4 la piena proprietà della seguente unità immobiliare sita in comune di Parte_1 Vicchio (FI), località il Piano, con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso condominiale, P.IVA_4 proprietà salvo se altri. Si precisa che la particella 538 deriva al catasto Controparte_4 fabbricati da tipo mappale n. 292295 del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; -foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538 (doc. n. 02); che la suddetta unità immobiliare veniva concessa in locazione finanziaria alla Controparte_8
che ne aveva fatto richiesta;
che il corrispettivo del contratto di locazione
[...] finanziaria era stato pattuito, a carico della , in complessivi Euro 598.155,00 oltre Controparte_8 IVA, suddiviso in n. 216 rate mensili, di cui la prima di Euro 57.000,00 oltre IVA da corrispondersi alla data di sottoscrizione del contratto, e le successive di Euro 2.517,00 oltre IVA ciascuna;
che l'unità immobiliare veniva presa in consegna dall'utilizzatrice in data 13.5.2008; che, in data 25.5.2012, veniva fusa per incorporazione nella la quale Controparte_4 Controparte_3 subentrava nelle posizioni delle società partecipanti alla fusione ed in tutti i loro rapporti giuridici attivi e passivi , compresa quello di cui al contratto per cui è causa;
che, con atto in data 9.3.2015, la
[...]
veniva fusa per incorporazione nel Banco Popolare Società Cooperativa, con il subentro CP_3 conseguente;
che, infine, quest'ultima e la si sono fuse ai Controparte_9 pagina 2 di 4 sensi degli artt. 2501 e ss. c.c., con costituzione della nuova società CP_1 Controparte_1 con atto in data 13.12.2016, odierna ricorrente;
che, in corso di rapporto, la si era Controparte_8 resa inadempiente all'obbligazione di pagamento del canone di leasing a partire dalla scadenza Cont dell'1.9.2024, cosicchè , con raccomandata in data 27.3.2025, le aveva intimato l'anticipata risoluzione del contratto, avvalendosi della facoltà prevista dalla clausola 18.1 delle condizioni generali di contratto, nonché ai sensi dell'art. 1, co. 138 e ss. della legge n. 124/2017; che la convenuta conitnua tuttora ad occupare l'immobile.
Non si è costituita in giudizio la nonostante la Controparte_8 rituale notifica dle ricorso nei suoi confronti, di talchè, all'udienza dell'1.7.2025 è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita documentalmente.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il contratto di locazione finanziaria, stipulato tra la originaria concedente e la Controparte_4 in data 13.5.2008 è documentalmente provato, così Controparte_8 come documentalmente provati, a seguito degli atti di fusione per incorporazione prodotti in giudizio, devono ritenersi i successivi subentri nel rapporto, dal lato concedente, dapprima della , CP_3 poi del Banco Popolare Società Cooperativa e, infine, dell'odierna ricorrente, Controparte_1
[...]
Il suddetto contratto costituisce la fonte dell'obbligazione, a carico dell'utilizzatrice, di corrispondere il canone mensile di leasing nella misura ivi pattuita e, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente in ordine all'inadempimento di tale obbligazione a decorrere dall'1.9.2024 da parte della CP_8
, non avendo quest'ultima provato il fatto estintivo (ovvero l'adempimento della suddetta
[...] obbligazione), vertendosi in tema di responsabilità contrattuale, l'inadempimento deve ritenersi senz'altro dimostrato (mediante l'allegazione e produzione in giudizio del fatto costitutivo del diritto all'adempimento).
Legittimamente, pertanto, la parte concedente si è avvalsa della clausola risolutiva espressa pattuita al punto 18.1 delle condizioni generali di contratto per il caso di mancato pagamento del canone (senza ulteriore specificazione), ed ha intimato la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c. e la restituzione dell'immobile, senza esito.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 20335889/001 (già n. IF/335889), stipulato inter partes in data 13.05.2008, e, conseguentemente, condannarsi la (P.I. Controparte_8
), in persona del socio e legale rappresentante, sig. con sede in Vicchio P.IVA_3 Controparte_8 (FI), Località Rostolena, n. 9, per il titolo di cui è causa, a procedere al rilascio immediato a favore del della seguente unità immobiliare sita nel comune di Vicchio (FI), località il Piano, Controparte_5 con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso condominiale, proprietà , salvo se P.IVA_4 Controparte_4 altri. Si precisa che la particella 538 deriva al catasto fabbricati da tipo mappale n. 292295 del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali pagina 3 di 4 diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; -foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: ACCOGLIE il ricorso e, per l'effetto, ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto locazione finanziaria n. 20335889/001 (già n. IF/335889), stipulato inter partes in data 13.05.2008, e, conseguentemente, CONDANNA la Controparte_8
(P.I. ), in persona del socio e legale rappresentante, sig. con sede in P.IVA_3 Controparte_8 Vicchio (FI), Località Rostolena, n. 9, per il titolo di cui è causa, a procedere al rilascio immediato a favore del della seguente unità immobiliare sita nel comune di Vicchio (FI), località Controparte_5 il Piano, con accesso da via della Resistenza, n.c. 2 e più precisamente: unità immobiliare ad uso laboratorio con accesso da piazzale, vano scala, ingresso e ascensore condominiali, della superficie complessiva di catastali mq 349, costituita – detta unità – da un locale ad uso laboratorio, due uffici, refettorio, due spogliatoi e due servizi igienici, oltre disimpegni. Al catasto fabbricati del Comune di Vicchio tale bene risulta così censito: -foglio 81, particella 538, subalterno 2, categoria C/3, classe 4, consistenza mq 349, superficie catastale mq. 369, R.C. euro 2.090,82, giusta denuncia di variazione presentata all'Agenzia del Territorio di Firenze in data 30 gennaio 2006 protocollo FI0018732, derivata a sua volta da dichiarazione di costruzione presentata dall'Agenzia del Territorio di Firenze in data 14.12.2004 protocollo F . A confini: ingresso condominiale, proprietà P.IVA_4 Controparte_4
salvo se altri. Si precisa che la particella 538 deriva al catasto fabbricati da tipo mappale n. 292295
[...] del 16.11.2004 dall'originale particella 538 a catasto terreni. Nella vendita sono compresi i proporzionali diritti di comproprietà sulle parti comuni dell'edificio come per legge e destinazione nonché sul piazzale d'ingresso, sul vano scala d'accesso al piano primo, sull'ascensore e sull'ingresso posto al piano primo. I suddetti beni comuni sono individuati al catasto fabbricati del Comune di Vicchio come segue: -foglio 81, particella 539, subalterno 4, piazzale ed ingresso al piano terreno a servizio dei subalterni 1,2 e 3 dello stesso foglio e particella del subalterno 2 della particella 538; - foglio 81, particella 539, subalterno 5, scala, ascensore e corridoio a servizio dei subalterni 2 e 3 dello stesso foglio nonché del subalterno 2 della particella 538.
CONDANNA altresì la parte convenuta contumace a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 4.217,00 per compensi ed in Euro 1.241,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00
% per spese generali.
Firenze, 10 novembre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
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