Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 141
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione norme sul procedimento (art. 48 ter comma 3 D.Lgs. 546/92)

    La Corte ha ritenuto che la conciliazione giudiziale non ha natura novativa e che l'effetto estintivo si verifica solo con il perfezionamento della conciliazione, che include il pagamento di tutte le rate. L'intimazione di pagamento è un atto esecutivo basato su un titolo definitivo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione del provvedimento impugnato

    La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di un atto autonomamente impugnabile, poiché l'intimazione di pagamento fa seguito a un avviso di accertamento definitivo non impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 141
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 141
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

    Testo completo