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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 07/01/2026, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 141/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AR FR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11294/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFCCON5000062021 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21604/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli le richiedeva il pagamento, a titolo di socio unico,nonchè di liquidatore della società Società_1 SRL in liquidazione, della somma complessiva di euro 125.808,06, comprensiva di imposta, sanzioni e interessi.
L'intimazione di pagamento scaturiva dalla decadenza dal beneficio della rateazione concesso in virtù di conciliazione giudiziale intervenuta tra l'Agenzia delle Entrate e la società suindicata, in relazione all'avviso di accertamento n. TF503AC02473/2020, che prevedeva il pagamento delle somme dovute in otto rate trimestrali. Di tali rate, la Società_1 S.r.l. aveva corrisposto solo le prime cinque. La ricorrente deduceva:1)la violazione delle norme sul procedimento ed in particolare dell'art.48 ter comma
3 del D.Lg.s 546/92 che,prevede che le ulteriori somme dovute, in caso di decadenza dalla rateazione conseguente a conciliazione giudiziale,debbano essere obbligatoriamente riscosse attraverso l'iscrizione a ruolo delle residue somme e la notifica della cartella di pagamento attribuendo,in tale prospettiva, carattere novativo alla conciliazione giudiziale sostituendosi la medesima alla pretesa originariamente azionata;
2)il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non essendo indivuate le ragioni a fondamento della pretesa impositiva venendo in rilievo un debito della società e non susssistendo, nè i presupposti per l'insorgenza della responsabilità personale del liquidatore,suscettibile di rispondere solo per fatto proprio, nè del socio,deducendo che l'art.comma 3 dell'art.36 circoscrive la responsabilità del medesimo all'ipotesi di distribuzione di denaro e/o assegnazione di beni da parte della società,a suo favore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'infondatezza del ricorso,evidenziando la natura esecutiva dell'intimazione impugnata,in quanto fondata su un titolo definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non introducendo l'atto impugnato una nuova pretesa tributaria limitandosi il medesimo a sollecitare il pagamento di somme già definitivamente accertate e dovute, in forza di un titolo esecutivo.Al riguardo giova evidenziare che,la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48, vigente ratione temporis, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della Legge n. 311/2004, comporta, solo in astratto, l'estinzione della pretesa fiscale originaria, e la sua sostituzione con una certa e concordata atteso che l'effetto estintivo può verificarsi esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata, secondo le modalità previste dall'art. 48 del Dlgs. n.
546/1992, poiché solo in tale ipotesi il verbale di conciliazione può costituire titolo per la riscossione(cfr ex multis Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14951/2019, che esclude che l'accordo concluso dalle parti abbia un effetto novativo proprio perché, in concreto, mai onorato e cass.ordinanza 188845 del 30 giugno 2021 che rispetto ad una fattispecie similare prevede che la pronunzia di estinzione del giudizio adottata a seguito della conciliazione ,senza che questa sia stata perfezionata,è affetta da nullità processuale)
Depone peraltro a sostegno di tale assunto la circostanza che la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale, ed in particolare non ha la natura di novazione, ma ha natura di fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall'identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia con la conseguenza che solo nel momento in cui la conciliazione si perfeziona, col pagamento di tutte le rate, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere.
Da tale premessa consegue che il ricorso risulta inammissibile per difetto di un atto autonomamente impugnabile, non potendosi dopo la notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata,che fa seguito ad un avviso di accertamento precedentemente notificato e non impugnato e quindi da ritenersi definitivo, dedursi ulteriori ragioni per rimettere in discussione un titolo esecutivo ormai definitivo.
Le spese devono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
AR FR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11294/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TFCCON5000062021 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21604/2025 depositato il
09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento in epigrafe indicata, con la quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli le richiedeva il pagamento, a titolo di socio unico,nonchè di liquidatore della società Società_1 SRL in liquidazione, della somma complessiva di euro 125.808,06, comprensiva di imposta, sanzioni e interessi.
L'intimazione di pagamento scaturiva dalla decadenza dal beneficio della rateazione concesso in virtù di conciliazione giudiziale intervenuta tra l'Agenzia delle Entrate e la società suindicata, in relazione all'avviso di accertamento n. TF503AC02473/2020, che prevedeva il pagamento delle somme dovute in otto rate trimestrali. Di tali rate, la Società_1 S.r.l. aveva corrisposto solo le prime cinque. La ricorrente deduceva:1)la violazione delle norme sul procedimento ed in particolare dell'art.48 ter comma
3 del D.Lg.s 546/92 che,prevede che le ulteriori somme dovute, in caso di decadenza dalla rateazione conseguente a conciliazione giudiziale,debbano essere obbligatoriamente riscosse attraverso l'iscrizione a ruolo delle residue somme e la notifica della cartella di pagamento attribuendo,in tale prospettiva, carattere novativo alla conciliazione giudiziale sostituendosi la medesima alla pretesa originariamente azionata;
2)il difetto di motivazione del provvedimento impugnato non essendo indivuate le ragioni a fondamento della pretesa impositiva venendo in rilievo un debito della società e non susssistendo, nè i presupposti per l'insorgenza della responsabilità personale del liquidatore,suscettibile di rispondere solo per fatto proprio, nè del socio,deducendo che l'art.comma 3 dell'art.36 circoscrive la responsabilità del medesimo all'ipotesi di distribuzione di denaro e/o assegnazione di beni da parte della società,a suo favore.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, eccependo l'infondatezza del ricorso,evidenziando la natura esecutiva dell'intimazione impugnata,in quanto fondata su un titolo definitivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile non introducendo l'atto impugnato una nuova pretesa tributaria limitandosi il medesimo a sollecitare il pagamento di somme già definitivamente accertate e dovute, in forza di un titolo esecutivo.Al riguardo giova evidenziare che,la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48, vigente ratione temporis, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della Legge n. 311/2004, comporta, solo in astratto, l'estinzione della pretesa fiscale originaria, e la sua sostituzione con una certa e concordata atteso che l'effetto estintivo può verificarsi esclusivamente nel caso in cui la fattispecie conciliativa si sia perfezionata, secondo le modalità previste dall'art. 48 del Dlgs. n.
546/1992, poiché solo in tale ipotesi il verbale di conciliazione può costituire titolo per la riscossione(cfr ex multis Corte di Cassazione, Ordinanza n. 14951/2019, che esclude che l'accordo concluso dalle parti abbia un effetto novativo proprio perché, in concreto, mai onorato e cass.ordinanza 188845 del 30 giugno 2021 che rispetto ad una fattispecie similare prevede che la pronunzia di estinzione del giudizio adottata a seguito della conciliazione ,senza che questa sia stata perfezionata,è affetta da nullità processuale)
Depone peraltro a sostegno di tale assunto la circostanza che la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale, ed in particolare non ha la natura di novazione, ma ha natura di fattispecie a formazione progressiva caratterizzata dall'identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia con la conseguenza che solo nel momento in cui la conciliazione si perfeziona, col pagamento di tutte le rate, si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere.
Da tale premessa consegue che il ricorso risulta inammissibile per difetto di un atto autonomamente impugnabile, non potendosi dopo la notifica dell'intimazione di pagamento in questa sede impugnata,che fa seguito ad un avviso di accertamento precedentemente notificato e non impugnato e quindi da ritenersi definitivo, dedursi ulteriori ragioni per rimettere in discussione un titolo esecutivo ormai definitivo.
Le spese devono essere compensate, in ragione della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.