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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/10/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.04.2024 al n. 1986 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio– cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in IG (Na) alla via G. Marconi 84 presso lo studio dall'Avv.
AN AN CC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in IG (NA) alla via Materdomini 126 presso lo studio dell'Avv.
NC LO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza cartolare del 06.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.04.2024 la NO premesso di aver contratto matrimonio, Parte_1 con il signor il 02.06.2002 a IG (NA) (n. 6– Parte II – serie A- Ufficio 1 Controparte_1 CP_
- anno 2002) e che dalla loro unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...], e
, nato a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data CP_3
24.06.2015, la sentenza n. 2119/2015 di separazione personale dei coniugi, poi riformata dalla Corte
d'Appello di Napoli con la sentenza n. 285/2016 resa in data 15.01.2016. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'affido esclusivo del minore con collocazione presso la madre, assegnazione CP_3 della casa coniugale, contributo al mantenimento della prole da porre a carico del resistente nella misura di € 600,00 mensili con l'ordine di rimessa diretta al datore di lavoro del signor , oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, revoca CP_ dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e del primogenito , e di disporsi, a proprio carico, assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 250,00 mensili. CP_3
Ascoltate le parti, il Giudice designato, all'udienza del 06.10.2025, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Tanto brevemente in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 2119/2015 emessa dal Tribunale di Nola di separazione personale dei coniugi, poi riformata dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n.
285/2016 resa in data 15.01.2016. Quanto ai provvedimenti accessori, in primo luogo, occorre osservare che , nel corso del CP_3 giudizio, è divenuto maggiorenne, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori. CP_ Il figlio , inoltre, lavora come personale ATA a Brescia, come riferito dalla ricorrente in sede di comparizione delle parti, mentre in passato ha lavorato presso il supermercato . Ne deriva che CP_4
CP_
ben può ritenersi utilmente inserito nel mercato del lavoro e, quindi, economicamente indipendente. Va, per tal via, revocato l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al CP_ mantenimento del figlio .
Quanto al figlio , invece, è pacifico che questi è studente universitario, vive presso la casa CP_3 familiare ove la madre, la quale svolge attività lavorativa saltuaria a Milano, ritorna regolarmente ogni fine settimana. Da quanto precede deriva, innanzitutto, che va confermata l'assegnazione della casa familiare sita in IG alla via Cortagna p.co delle Vittorie alla NO . Parte_1
CP_ Quanto al mantenimento dovuto in favore del figlio , occorre analizzare la posizione economica delle parti.
Al riguardo si evidenzia che: 1) il resistente è un dipendente della banca ma Controparte_5 ha dichiarato di non percepire alcuna retribuzione in quanto in aspettativa essendo ricoverato da tempo, a causa delle sue problematiche di salute, presso la struttura Serapide S.p.A. di Pozzuoli.
non ha prodotto la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta;
2) la ricorrente ha CP_6 dichiarato di lavorare a Milano presso un CPA e dichiara un reddito annuo di circa 3.000,00. È comunque abile e capace al lavoro.
Orbene, preso atto dei redditi dichiarati dalle parti e da quanto dedotto ed emerso in corso di causa, considerato che il resistente non ha documentato la propria condizione reddituale - patrimoniale, considerate le presumibili maggiori esigenze economiche del figlio , ora studente CP_3 universitario, si stima congruo porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio versando alla NO , entro il 20 di ogni mese e CP_3 Parte_1 con decorrenza dal mese di ottobre 2025, la somma pari ad euro 300,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della prole richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di
Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Va, invece, rigettata la domanda dell'ordine diretto al terzo formulata dalla ricorrente atteso che la stessa ben può agire per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 473 bis 37
c.p.c..
Nulla va disposto in favore della ricorrente a titolo di assegno divorzile non essendo stata formulata specifica domanda sul punto. Va altresì revocato, stante il nuovo status di divorziati, l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente.
Nulla per le spese stante la natura della controversia e la soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 02.06.2002 a IG (NA) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di IG (NA) all'atto n. 6– Parte II – serie A – Ufficio 1 - anno 2002);
b) assegna la casa familiare sita in IG alla via Cortagna p.co delle Vittorie alla NO
; Parte_1
c) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
versando alla NO , entro il 20 di ogni mese e con decorrenza dal mese CP_3 Parte_1 di ottobre 2025, la somma pari ad euro 300,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie del figlio , spese individuate e regolamentate in conformità al protocollo tra il CP_3
Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
e) rigettata la domanda dell'ordine di pagamento diretto al terzo formulata dalla ricorrente;
f) revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente;
CP_ g) revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio .
h) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore
Dr.ssa Claudia Ummarino Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta il 16.04.2024 al n. 1986 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto: divorzio– cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in IG (Na) alla via G. Marconi 84 presso lo studio dall'Avv.
AN AN CC, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in IG (NA) alla via Materdomini 126 presso lo studio dell'Avv.
NC LO, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
N O N C H E '
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola;
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter cpc depositate per l'udienza cartolare del 06.10.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 16.04.2024 la NO premesso di aver contratto matrimonio, Parte_1 con il signor il 02.06.2002 a IG (NA) (n. 6– Parte II – serie A- Ufficio 1 Controparte_1 CP_
- anno 2002) e che dalla loro unione erano nati due figli: , nato a [...] il [...], e
, nato a [...] il [...], esponeva che il Tribunale di Nola aveva emesso, in data CP_3
24.06.2015, la sentenza n. 2119/2015 di separazione personale dei coniugi, poi riformata dalla Corte
d'Appello di Napoli con la sentenza n. 285/2016 resa in data 15.01.2016. Sulla scorta delle predette deduzioni, il ricorrente instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'affido esclusivo del minore con collocazione presso la madre, assegnazione CP_3 della casa coniugale, contributo al mantenimento della prole da porre a carico del resistente nella misura di € 600,00 mensili con l'ordine di rimessa diretta al datore di lavoro del signor , oltre CP_1 il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva il resistente, il quale instava per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, conferma dell'assegnazione della casa familiare in favore della ricorrente, revoca CP_ dell'assegno di mantenimento in favore della ricorrente e del primogenito , e di disporsi, a proprio carico, assegno di mantenimento per il figlio nella misura di € 250,00 mensili. CP_3
Ascoltate le parti, il Giudice designato, all'udienza del 06.10.2025, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa al collegio per la decisione.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Tanto brevemente in fatto, va preliminarmente evidenziato che il pubblico ministero è stato tempestivamente informato del deposito del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. Il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento e la sentenza adottata all'esito dello stesso. Ed infatti, con riferimento all'articolo 70 c.p.c., deve evidenziarsi che l'intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutti i casi previsti dalla legge non richiede che un rappresentante di detto ufficio partecipi alle udienze istruttorie o renda conclusioni in occasione della rimessione della causa al collegio, ma postula esclusivamente che l'ufficio medesimo sia informato del processo al fine di poter in esso esercitare i poteri attribuiti all'ordinamento (cfr. Cass. Civ.
1982/4093; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 11915/1998; Cass. Civ. n. 13062/2000).
Ciò premesso, va certamente accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso più di un anno dal giorno in cui i ricorrenti sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto, lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti. È stata altresì prodotta la sentenza n. 2119/2015 emessa dal Tribunale di Nola di separazione personale dei coniugi, poi riformata dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n.
285/2016 resa in data 15.01.2016. Quanto ai provvedimenti accessori, in primo luogo, occorre osservare che , nel corso del CP_3 giudizio, è divenuto maggiorenne, per cui nulla va disposto in merito ad affido, collocazione e regolamentazione dei tempi di permanenza con i genitori. CP_ Il figlio , inoltre, lavora come personale ATA a Brescia, come riferito dalla ricorrente in sede di comparizione delle parti, mentre in passato ha lavorato presso il supermercato . Ne deriva che CP_4
CP_
ben può ritenersi utilmente inserito nel mercato del lavoro e, quindi, economicamente indipendente. Va, per tal via, revocato l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al CP_ mantenimento del figlio .
Quanto al figlio , invece, è pacifico che questi è studente universitario, vive presso la casa CP_3 familiare ove la madre, la quale svolge attività lavorativa saltuaria a Milano, ritorna regolarmente ogni fine settimana. Da quanto precede deriva, innanzitutto, che va confermata l'assegnazione della casa familiare sita in IG alla via Cortagna p.co delle Vittorie alla NO . Parte_1
CP_ Quanto al mantenimento dovuto in favore del figlio , occorre analizzare la posizione economica delle parti.
Al riguardo si evidenzia che: 1) il resistente è un dipendente della banca ma Controparte_5 ha dichiarato di non percepire alcuna retribuzione in quanto in aspettativa essendo ricoverato da tempo, a causa delle sue problematiche di salute, presso la struttura Serapide S.p.A. di Pozzuoli.
non ha prodotto la documentazione reddituale e patrimoniale richiesta;
2) la ricorrente ha CP_6 dichiarato di lavorare a Milano presso un CPA e dichiara un reddito annuo di circa 3.000,00. È comunque abile e capace al lavoro.
Orbene, preso atto dei redditi dichiarati dalle parti e da quanto dedotto ed emerso in corso di causa, considerato che il resistente non ha documentato la propria condizione reddituale - patrimoniale, considerate le presumibili maggiori esigenze economiche del figlio , ora studente CP_3 universitario, si stima congruo porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio versando alla NO , entro il 20 di ogni mese e CP_3 Parte_1 con decorrenza dal mese di ottobre 2025, la somma pari ad euro 300,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo, oltre il 50% delle spese straordinarie a favore della prole richiamandosi, in proposito, il protocollo tra il Tribunale di
Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021.
Va, invece, rigettata la domanda dell'ordine diretto al terzo formulata dalla ricorrente atteso che la stessa ben può agire per il pagamento diretto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 473 bis 37
c.p.c..
Nulla va disposto in favore della ricorrente a titolo di assegno divorzile non essendo stata formulata specifica domanda sul punto. Va altresì revocato, stante il nuovo status di divorziati, l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente.
Nulla per le spese stante la natura della controversia e la soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
il 02.06.2002 a IG (NA) (trascritto nel registro degli atti di matrimonio Controparte_1 del Comune di IG (NA) all'atto n. 6– Parte II – serie A – Ufficio 1 - anno 2002);
b) assegna la casa familiare sita in IG alla via Cortagna p.co delle Vittorie alla NO
; Parte_1
c) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio Controparte_1
versando alla NO , entro il 20 di ogni mese e con decorrenza dal mese CP_3 Parte_1 di ottobre 2025, la somma pari ad euro 300,00, importo rivalutabile annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo;
d) pone a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% ciascuno, l'obbligo di contribuire alle spese straordinarie del figlio , spese individuate e regolamentate in conformità al protocollo tra il CP_3
Tribunale di Nola e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola del 20.5.2021;
e) rigettata la domanda dell'ordine di pagamento diretto al terzo formulata dalla ricorrente;
f) revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento della ricorrente;
CP_ g) revoca l'obbligo posto a carico del resistente di contribuire al mantenimento del figlio .
h) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 10.10.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dr.ssa Federica Girfatti) (dr.ssa Vincenza Barbalucca)