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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/02/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – IV Sezione Civile - nella persona del G.o.p.,
dott.ssa Maddalena Natale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5355 del R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: “impugnativa di delibera condominiale”, riservata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.01.2025 e vertente
TRA
(c.f.: ), rapp.ta e difesa, giusta procura allegata Parte_1 C.F._1
all'atto di citazione per impugnazione di delibera assembleare ex art. 1137 c.c., dall'avv. Carlo
Vitaliano ed elettivamente domiciliata in Volla (NA), alla via Rossi, n. 30
(attrice)
E
(c.f.: ), sito in Caserta alla via Petrarca n. 44, in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore p.t., rapp.to e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente il 19.10.2022, dagli avv. Osvaldo Bellocchio e
Dario Bellocchio ed elettivamente domiciliato in San Benedetto, fraz. di Caserta (CE), alla via San
Nicola, P.co Rosa
(convenuto)
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 29.01.2025 riportandosi ai rispettivi atti e scritti difensivi.
FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c., così come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Ai fini della decisione, pertanto, è sufficiente ricordare che, con atto di citazione ritualmente notificato, - sulla premessa di essere proprietaria di un'unità immobiliare Parte_1
all'interno del sito in Caserta (CE), alla via Petrarca, n. 44 - Controparte_1
conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, il suddetto al Controparte_1
fine di sentir accertare e dichiarare la nullità/annullabilità della delibera adottata dall'assemblea il
26.05.2022, in seconda convocazione, relativamente al punto n. 1 dell'o.d.g., con condanna del al pagamento delle spese e competenze di giudizio. CP_1
In particolare, l'attrice deduceva che la delibera, oggetto della presente impugnazione, era invalida perchè affetta da eccesso di potere, in quanto con essa l'adunanza si era limitata a reiterare quanto già deciso nella precedente deliberazione del 24.03.2022 - che essa pur aveva impugnata per difetto di quorum deliberativo - e, quindi, posta in essere al fine di eludere la definizione del giudizio già
pendente, con refusione delle spese di giudizio.
Con comparsa depositata telematicamente il 19.10.2022, si costituiva in giudizio il
[...]
in persona dell'amm.re p.t., il quale, contestava energicamente la domanda CP_1
attorea, sia quanto a ricostruzione dei fatti storici, sia nel merito, ritenendola infondata e chiedendone l'integrale reietto, con refusione delle spese di giudizio.
Nel corso del giudizio, venivano richiesti e concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c.; di poi, su concorde richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per la decisione ex art. 281 sexies
c.p.c.
Nelle more, la causa veniva smistata sul ruolo della scrivente che, all'udienza del 29.1.2025, la riservava in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto: la domanda formulata dall'attrice va rigettata per le ragioni che brevemente si andranno ad illustrare.
L'istante, invero, ha impugnato il punto n. 1 dell'O.d.g. della delibera del 22.05.2022 che così
recita: “ratifica delibera assunta nel corso dell'assemblea del 24/03/22 di cui all'O.d.g. nr.1:
autorizzazione all'Amministratore a sottoscrivere nuova polizza assicurativa con
[...]
per un premio annuo di euro 3.300,00, alle condizioni di polizza allegate al verbale CP_2
assemblea del 24/03/2022”, lamentando sostanzialmente che l'adunanza, nell'adottarla, sia incorsa nel vizio di eccesso di potere poiché si è limitata a “ratificare” quanto già approvato nella precedente deliberazione, così da eludere la definizione di giudizio già pendente.
Giova preliminarmente evidenziare che, essendo precluso al giudice di sindacare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dalle impugnate delibere, ci si dovrà limitare, solo a valutare se la delibera sia o meno il risultato del legittimo esercizio dei poteri discrezionali dell'assemblea
(cfr. Cass. n. 18039/2023, Cass. n. 10199/2012; Cass. n. 14560/2004)
Va osservato che - anche con riferimento all'eccesso di potere - il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea, quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi ad un riscontro di legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può effettivamente abbracciare anche l'eccesso di potere, purché la causa della deliberazione risulti - sulla base di un apprezzamento di fatto del relativo contenuto, che spetta al giudice di merito - falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'articolo 1137 del codice civile non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea (ex multis, Cass.
ord. n. 12932/2022).
In sintesi, il sindacato del giudice in materia non può estendersi al merito, all'opportunità o all'equità della deliberazione, essendogli preclusa la possibilità di interferire sulla libera valutazione dell'assemblea che è organo sovrano della volontà dei condomini.
Occorre, altresì, precisare che l'annullabilità di una delibera per eccesso di potere è configurabile solo quando la causa della decisione risulti deviata dal suo modo di essere e sia intesa a realizzare finalità diverse da quelle del condominio, ovvero, in caso di delibera che arrechi addirittura grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (di recente, Trib. Roma del 23
novembre 2022).
Nel caso di specie, il controllo richiesto dall'attrice all'autorità giudiziaria non attiene invero al legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea dispone, ma alla opportunità e convenienza della decisione, atteso che la scelta di derogare all'individuazione di due preventivi differenti di polizza assicurativa posti all'attenzione dell'assemblea nella precedente adunanza, non appare né in grado di produrre un grave pregiudizio alla cosa comune, stante il suo evidente contenuto positivo, né
intesa a realizzare finalità diverse da quelle del Condominio.
La delibera in esame risulta, invero, adottata dall'assemblea condominiale in conformità della legge, in sostituzione di quella adottata nel precedente mese di marzo, al precipuo e unico fine di rimuovere l'iniziale causa di invalidità (carenza di quorum deliberativo) eccepita dalla medesima
. Pt_1
Alla luce dei principi ut supra esposti, la domanda attorea va reietta e, pertanto, la delibera assembleare del 26.05.2022 quivi impugnata è pienamente valida ed efficace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 sotto la cui vigenza si è
esaurita l'attività processuale e difensiva, tenuto conto dello scaglione di riferimento della controversia, concretamente rapportati alla natura delle questioni trattate ed all' attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, IV Sezione Civile, nella persona del G.o.p., dott.ssa Maddalena Natale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti del sito in Caserta (CE), alla via Petrarca, n. 44, in persona Controparte_1
dell'amministratore p.t., disattesa ed assorbita ogni diversa istanza e conclusione, così provvede:
1) rigetta l'impugnativa proposta dall'attrice;
2) condanna l'attrice al pagamento delle spese di giudizio in favore del convenuto
[...]
in persona dell'amm.re p.t., che liquida in € 3.809,00 per compenso CP_1
professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese forfetarie del 15%, come per legge, che distrae in favore degli avv.ti Osvaldo e Dario Bellocchio, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in S. Maria C.V., lì 6.02.2025
Il Gop
(dott.ssa Maddalena Natale)