Art. 2.
Le domande intese ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello stato disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive modificazioni, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da personale di cui al precedente articolo 1, rispettivamente al Ministero degli affari esteri, da parte del personale amministrativo e al Ministero della sanita', da parte del personale sanitario.
Le domande intese ad ottenere l'inquadramento nelle corrispondenti categorie del personale civile non di ruolo dell'Amministrazione dello stato disciplinato dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 , dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207 , e successive modificazioni, dovranno essere presentate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge da personale di cui al precedente articolo 1, rispettivamente al Ministero degli affari esteri, da parte del personale amministrativo e al Ministero della sanita', da parte del personale sanitario.