Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/04/2026, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01195/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Centro di Medicina Riabilitativa Dott.Ssa Annamaria Marchese S.a.s.,, Centro di Medicina Riabilitativa Ammannato S.r.l., Riabilitazione e Fisioterapia Cilia S.r.l., La Rinascente di IF NT ed LL NA & C. Sas, Fkt S.r.l., Centro di Fisiokinesiterapia S.a.s. di Quattrocchi Agostino, Centro Diagnostico per Immagine del Dott. Francesco Fiumara S.r.l.,, S.Stefano Uni.Lab. S.r.l., Genovese H.U.B., Laboratorio Bombara S.A.S, Medical Sistem Sas di SC NA & C, Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche Terme S.a.s. Dott. D. Imbesi & C. Sas, Azienda Sanitaria Pol. Kennedy S.R.L, La Diagnostica Soc. Consortile A Responsabilita’ Limitata, Laboratorio Diagnostico Dott.Ri Sebastiano e Claudio Canfora & C. S.r.l., Laboratorio Analisi Dott.Ssa Trifilò Gisella, Studio Diagnostico “Igea” Società Consortile A.R.L, Eva S.r.l., Il Cuore S.r.l. – Diagnostica e Prevenzione Cardiovascolare della Dott.Ssa Carmelina Signorino & C., Studio Odontoiatrico Galletta di Dario Letterio Galletta & C. S.A.S, Studio Odontoiatrico Lo Giudice di G. Lo Giudice & C. S.A.S, Odontomax Sas di DO Buda & C., E.C.A.S. S.r.l. di Polito D., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Nunziatina Starvaggi e Paolo Starvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp 1 Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, Asp 2 Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, Asp 3 Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, Asp 4 Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Asp 6 Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, Asp 7 Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Asp 8 Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, Asp 9 Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, non costituiti in giudizio;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute Dipartimento Regionale per la Pianificazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Natale Bonfiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Carmelo Saitta S.R.L, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
degli atti e dell’attività con cui l’Azienda sanitaria provinale di Messina ha concluso il procedimento per la contrattazione del budget 2022, all’esito del quale sono stati definiti gli importi da attribuire alle strutture specialistiche accreditate e contrattualizzate con il SSR per l’acquisto di prestazioni specialistiche da parte di ciascun operatore privato (e definitasi con la sottoscrizione del relativo contratto budget 2022 e contratto integrativo 2022); - del provvedimento definito “contratto integrativo per l’anno 2022 coma da D.A 516/2023”, sottoscritto dalle strutture ricorrenti con l’Azienda sanitaria provinciale di Messina, con il quale quest’ultima ha cosi disposto: “Premesso che le stesse superiori parti: • hanno già sottoscritto per l’anno 2022 in ossequio al D.A. (…), l’afferente convenzione annuale relativa alle prestazioni sanitarie da erogarsi nella branca di competenza (…), per l’importo complessivo di € (…) ; • e successivamente formalizzato anche l’accordo integrativo alla predetta convenzione in esito al sopravvenuto D.A. n.516 del 1° giugno 2023, per l’importo complessivo di € (…); Dato atto che: con riguardo soltanto al superiore accordo integrativo, in esito a ulteriori controlli e verifiche contabili condivisi anche con l’Assessorato Regionale della Salute, l’originario indicato valore negoziale deve essere modificato nei termini di cui alla presente scrittura privata, che annulla e sostituisce l’analoga precedente. Tutto ciò premesso, si conviene: a parziale modifica ed integrazione di quanto in citata originaria convenzione, per come modificata ed aggiornata in virtù del menzionato accordo integrativo, relativamente all’anno 2022, che restino confermati i relativi contenuti compatibili con le attuali manifestate volontà, ad eccezione esclusivamente di quelle clausole che hanno previsto l’importo negoziale complessivo di €. (…). - nonché di ogni atto consequenziale, successivo, o ad ogni modo connesso, anche non conosciuto al Decreto Assessoriale sopra indicato (ivi compresi i provvedimenti deliberativi adottati da ciascuna Azienda Sanitaria provinciale sulla applicazione del DA 516/2013, nonché dei contratti integrativi ove stipulati).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DI MEDICINA RIABILITATIVA DOTT.SSA ANNAMARIA MARCHESE S.A.S., il 28\8\2024 :
per la declaratoria di illegittimità
- delle note (di analogo contenuto) emesse dall’ASP di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C. Acquisizione Prestazioni Sanitarie, in data 29 maggio 2024, aventi ad oggetto: avvio procedimento di recupero relativo al conguaglio per l'anno 2022, con le quali l’Azienda ha disposto che:
“- nel rispetto di quest’ultimo Provvedimento Assessoriale, in data 23.3.2023 veniva sottoscritto il contratto per l’anno 2022, con cui tra l’altro veniva assegnato il budget definitivo di € (…) (al lordo degli oneri fiscali e previdenziali);
- a seguire si stipulava anche l’accordo integrativo “una tantum” alla predetta convenzione, in applicazione al sopravvenuto D.A. n. 516 del 1°.6.2023, per l’importo complessivo di € (…);
- in seguito ad ulteriori controlli e verifiche contabili, i cui esiti sono stati condivisi con l’Assessorato Regionale della Salute, il predetto accordo integrativo veniva rimodulato coerentemente alle indicazioni regionali poste e quindi rideterminato il suo valore in € (…) (piuttosto che quello originario di € (…), per essere sottoscritto tra le parti in data 7.3.2024, con effetto di sostituzione ed annullamento dell’analogo precedente.
Dunque le somme contrattuali previste complessivamente, tramite i due citati accordi negoziali, in favore di DE TA sommano ad € (..), come da seguente prospetto riepilogativo, laddove segnalato a margine finale anche l’importo da recuperare in quanto indebitamente già riconosciuto” (cfr. allegato 1);
2. delle note emesse (di analogo contenuto) dall’ASP di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C. Acquisizione Prestazioni Sanitarie in data 27 giugno 2024, aventi ad oggetto: “Procedimento di recupero relativo al conguaglio per l’anno 2022. Riscontro p.e.c. del 7.6.2024. (cfr. allegato n. 2).
3. delle note (di analogo contenuto) ed emesse dall’ASP di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C. Acquisizione Prestazioni Sanitarie, in data 7 luglio 2024, aventi ad oggetto: definizione del procedimento di recupero relativo al conguaglio per l'anno 2022”, con le quali l’Asp di Messina ha definito detto procedimento, invitando le strutture sanitarie ( ricorrenti) “a versare alle casse aziendali, mediante accredito l’importo accertato, entro e non oltre giorni 10 dal ricevimento della presente”, avendo cura di precisare che “in caso di mancato relativo versamento nei termini sopraindicati, si procederà alla regolarizzazione delle relative partite, attraverso apposita compensazione a valere sul prossimo maturato convenzionale” (cfr. allegato 3). - nonché di ogni atto consequenziale, successivo, o ad ogni modo connesso, anche non conosciuto al Decreto Assessoriale sopra indicato (ivi compresi i provvedimenti deliberativi adottati da ciascuna Azienda Sanitaria provinciale sulla applicazione del DA 516/2013, nonché dei contratti integrativi ove stipulati).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CENTRO DI MEDICINA RIABILITATIVA DOTT.SSA ANNAMARIA MARCHESE S.A.S., il 2\12\2024 :
per la declaratoria di illegittimità- nella parte di interesse
- della Determinazione n. 7306 del 09 settembre 2024 dell’Asp di Messina Dipartimento Risorse Tecnologiche e Finanziarie U.O.C Acquisizioni Prestazioni Sanitarie avente ad oggetto:” liquidazione dei corrispettivi delle prestazioni delle strutture convenzionate esterne relative a luglio 2024 per euro 2.675.119,42 (regione) ed € 56498,08 (fuori regione)” laddove dispone al punto n. 5. “Di prendere atto della Deliberazione n. 3118/DG del 13/8/2024, con la quale è stato definito il procedimento per il recupero delle indebite differenze economiche già erogate a valere sui conguagli 2022, con cui questa ASP ha disposto l'azione di recupero consequenziale, operando per i convenzionati esterni che non si sono adeguati al provvedimento finale dei rispettivi procedimenti, complessivamente quantificate in € 281.973,90, di cui al seguente prospetto nei termini e alle condizioni meglio ivi esposte”;
nonché di ogni atto consequenziale, successivo, o ad ogni modo connesso, anche non conosciuto al Decreto Assessoriale sopra indicato (ivi compresi i provvedimenti deliberativi adottati da ciascuna Azienda Sanitaria provinciale sulla applicazione del DA 516/2013, nonché dei contratti integrativi ove stipulati).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. DR AN e uditi per le parti resistenti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato il 6 maggio 2024 e depositato il 5 giugno 2024, Centro di Medicina Riabilitativa Dott.ssa Annamaria Marchese s.a.s. e le altre strutture indicate in epigrafe, accreditate e convenzionate con il SSR per l’erogazione di prestazioni ambulatoriali in diverse branche specialistiche, hanno impugnato i contratti da ciascuna rispettivamente sottoscritti con l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina nel mese di marzo 2024 (in attuazione del D.A. n. 516/2023: docc. 2 e 3 di parte ricorrente), con i quali, all’esito di “ ulteriori controlli e verifiche contabili ” espletati dall’ASP e condivisi con l’Amministrazione Regionale, sono stati ridotti gli importi integrativi del budget stanziato per l’anno 2022 già concessi con precedenti contratti modificativi del luglio 2023, del pari attuativi del D.A. n. 516/2023, finalizzati alla ripartizione dei fondi ricavati da economie di spesa maturate nel medesimo anno 2022.
Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
1. Illegittimità del procedimento amministrativo. Difetto di motivazione. Eccesso di potere, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’operato amministrativo dell’ASP di Messina. Violazione dei principi di cui alla l. n. 241/1990 , in quanto la sopravvenuta riduzione dell’importo integrativo del budget per il 2022 si fonderebbe su motivazione generica e oscura: inidonea a far comprendere l’iter logico-giuridico percorso dall’Amministrazione.
2. Violazione del legittimo affidamento delle strutture ricorrenti. Modifica retroattiva ; con cui si lamenta la lesione dell’affidamento ingenerato dalla prima pattuizione integrativa, modificata retroattivamente in peius a distanza di tempo e nel difetto di adeguata istruttoria.
3. Vizio di illegittimità derivata dalla illegittimità del DA 516/2023: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 ; atteso che il decreto assessoriale presupposto e, di riflesso, gli atti applicativi impugnati non rispetterebbero i criteri normativi per la determinazione del budget: quali gli obiettivi di salute e i requisiti qualitativi del servizio.
4. Illegittimità derivata: illegittimità dei DDAA di determinazione degli aggregati di spesa, per avere l’amministrazione regionale errato nella assegnazione del budget 2022, avendo le AA.SS. PP attribuito alle strutture sanitaria accreditate metà del budget in misura corrispondente al budget 2019. Errata determinazione del budget 2019. Errata quantificazione delle risorse residuate. Lesione del legittimo affidamento ; a mezzo del quale si deduce che l’illegittimità del budget 2022, a sua volta -in tesi- viziato dall’errata determinazione del budget 2019 (oggetto di annullamento giurisdizionale), inficerebbe la correttezza del calcolo delle economie e la legittimità della loro ripartizione.
5. Difetto di istruttoria. Violazione degli articoli 7, 9 e 10 della legge n. 241 del 1990. Mancata partecipazione dei soggetti interessi al procedimento. Mancata valutazione e difetto di motivazione in relazione ai criteri soggettivi di qualità, sui quali si fonda la determinazione del budget di spesa aggiuntiva per ogni singolo soggetto erogatore, conseguente violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990. Violazione del principio della previa determinazione dei criteri, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 co. 4 della legge regionale n. 5 del 2009 ; a mezzo del quale si lamenta la violazione delle garanzie procedimentali e la mancata valutazione di criteri qualitativi soggettivi nella distribuzione delle risorse aggiuntive.
6. Violazione del principio della previa determinazione dei criteri, contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 25 co. 4 della legge regionale n. 5 del 2009 ; volto a stigmatizzare la lacunosità del D.A. 516/2023 in ordine alle modalità di distribuzione delle economie, con conseguente rischio di applicazioni disomogenee.
7. Violazione del principio del legittimo affidamento. Assegnazione tardiva del budget 2022. Violazione delle aspettative delle strutture ricorrenti ad avere un budget equale al budget 2019 ; con cui si ribadisce, sotto altro profilo, la lesione dell’affidamento causata dalla tardiva definizione dei tetti di spesa per il 2022, che ha indotto le strutture a programmare la propria attività sulla base dei valori dell’anno 2019.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti, notificato il 29 luglio 2024 e depositato il 28 agosto 2024, e con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato il giorno 8 novembre 2024 e depositato il 2 dicembre 2024, alcuni degli originari ricorrenti hanno impugnato, rispettivamente, le note dell’ASP di Messina del 29 maggio, 27 giugno e 7 luglio 2024, con le quali è stato avviato e definito il procedimento di recupero del conguaglio per l’anno 2022 e la Determinazione n. 7306 del 9 settembre 2024, con cui l’ASP di Messina ha dato concreta attuazione al recupero, mediante compensazione delle somme contestate con i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel mese di luglio 2024. I due ricorsi in aggiunzione sono affidati alle seguenti, collimanti, ragioni di doglianza:
I. Violazione delle disposizioni normative sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90. Difetto del contraddittorio. Difetto di partecipazione effettiva al procedimento amministrativo. Difetto di motivazione sui motivi di censura dedotti dalle strutture ricorrenti ; teso a censurare la violazione delle garanzie procedimentali e l’insufficienza della motivazione a fronte delle controdeduzioni svolte.
II. Violazione dei principi sul legittimo affidamento. Legittima aspettativa delle strutture ricorrenti sulla spettanza dei crediti maturati per prestazioni rese nell’anno 2022, regolarmente notulate, rimborsate e mai contestate dall’ASP di Messina sino ad oggi. Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza sottesi all’esercizio dell’azione amministrativa ; in quanto la retroattività dell’azione di recupero rispetto a prestazioni rese e remunerate due anni prima violerebbe i principi di proporzionalità e ragionevolezza.
III. Illegittimità del recupero mediante compensazione per un credito che, nel caso per cui si controverte, non è né liquido, né certo e né esigibile. Insussistenza del potere autoritativo della ASP di Messina ; con cui si eccepisce la carenza dei presupposti di liquidità, certezza ed esigibilità del credito necessari per la validità della compensazione e la non configurabilità di un potere autoritativo in un rapporto avente natura paritetica.
IV. Vizio di illegittimità derivata dalla illegittimità del da 516/2023: violazione e falsa applicazione dell’art. 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 che caratterizza il decreto assessoriale, V. Illegittimità derivata: illegittimità dei DD.AA. di determinazione degli aggregati di spesa, per avere l’amministrazione regionale errato nella assegnazione del budget 2022, avendo le AA.SS.PP. attribuito alle strutture sanitarie accreditate metà del budget in misura corrispondente al budget 2019. Errata determinazione del budget 2019. Errata quantificazione delle risorse residuate. Lesione del legittimo affidamento, e VI. Violazione del principio del legittimo affidamento. Assegnazione tardiva del budget 2022. Violazione delle aspettative delle strutture ricorrenti ad avere un budget uguale al budget 2019 ; a mezzo dei quali sono rispettivamente censurati, in via derivata, i vizi già prospettati nel ricorso introduttivo avverso gli atti presupposti.
Si è costituita in giudizio l’ASP di Messina, che, con documenti e memoria depositata il 23 febbraio 2026, si è opposta all’accoglimento del ricorso per: i) difetto di giurisdizione del giudice amministrativo atteso che, dibattendosi di pretese patrimoniali derivanti da un rapporto paritetico, la controversia apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario; ii) inammissibilità del ricorso collettivo e cumulativo, per asserita disomogeneità delle posizioni soggettive allegate e potenziale conflittualità d’interessi tra le ricorrenti nella ripartizione delle risorse; iii) non integrità del contraddittorio, per la mancata notifica del ricorso a tutte le altre strutture sanitarie accreditate che potrebbero avere interesse alla ripartizione del medesimo aggregato di spesa; iv) genericità riguardo all’oggetto del ricorso, ai sensi degli artt. 40 e 44 cod. proc. amm., per la mancata specificazione delle norme violate e degli importi concretamente contestati; v) temerarietà del gravame, avendo l’ASP agito in pedissequa attuazione del D.A. n. 516/2023.
Nella stessa data del 23 febbraio 2026 anche parte ricorrente ha depositato memoria e con atto depositato il 5 marzo 2026 ha replicato alle eccezioni della parte intimata.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026 l’Assessorato Regionale della Salute ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e la causa è stata posta in decisione.
RI
- Capo I
Attesa la sua rilevanza prioritaria (cfr. Cons. Stato Ad. Plen. n. 5/2015) dev’essere vagliata in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario opposta dall’ASP di Messina.
L’eccezione è fondata per le considerazioni che seguono.
1) Occorre in primo luogo ricordare che la giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la prospettazione compiuta dalle parti, quanto il petitum sostanziale, che va identificato in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass. Civ., Sez. Unite 28 agosto 2025 n. 24074; Cass. Civ., Sez. Unite, 31 luglio 2018, n. 20350; Cass. Civ., Sez. Unite, 26 giugno 2019, n. 17123; C.G.A.R.S., sez. giurisd., 20 ottobre 2025 n. 779; e per la giurisprudenza di questa Sezione: T.A.R. Sicilia – Catania, 19 gennaio 2026 n. 154).
1.1) Ciò posto, dispone l’art. 133 comma 1, lett. c) cod. proc. amm. che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “ in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, ed alla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di pubblica utilità ”.
Nondimeno, alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale fin dalla sentenza n. 204/2004 (e, successivamente, con le sentenze nn. 191/2006 e 140/2007), affinché possa configurarsi la giurisdizione amministrativa esclusiva occorre pur sempre che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come qualsiasi “ litigante privato ”, e che oggetto di causa sia comunque la contestazione dell’esercizio, ancorché in via mediata, di un potere pubblico (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite 17 marzo 2025, n. 7152 e C.G.A.R.S., sez. giurisd., 12 settembre 2025 n. 697). Con il corollario che “ Non è quindi la generica inerenza dell’oggetto della controversia a una <<materia>> tra quelle elencate nell’art. 133, cod. proc. amm., a far radicare la giurisdizione esclusiva, ma la contestazione delle modalità di esercizio del potere concretamente esercitato dalla pubblica amministrazione in quella materia ” (C.G.A.R.S. n. 697/2025 cit. che richiama Cass. Civ. Sez. Unite 3 luglio 2023, n. 18669).
1.2) Con riferimento al citato art. 133 comma 1, lett. c) cod. proc. amm., e con più specifico riguardo ai rapporti tra amministrazioni sanitarie e strutture private accreditate, è stato precisato che in tale ambito la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rimane limitata alla verifica dell’azione autoritativa concernente la fissazione e la ripartizione dei tetti di spesa, rispetto alla quale il conflitto tra amministrazione e operatore sanitario privato si configura secondo il binomio potere-interesse legittimo (Cass. Civ., Sez. Unite, 16 ottobre 2019, n. 26206). Sono, invece, devolute al giudice ordinario le controversie relative ai rapporti di debito e credito tra l’amministrazione e la struttura privata che eroga il servizio sanitario e quelle afferenti alla contestazione di atti aventi natura essenzialmente paritetica, che conseguono all’esercizio dei poteri pianificatori e programmatori ( ex multis , Cons. Stato, Sez. III, 30 ottobre 2019, n. 7426).
1.3) Alla categoria degli atti aventi natura paritetica deve ricondursi anche il contratto per la regolamentazione delle prestazioni sanitarie concluso ex art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502 del 1992, che, come affermato dalla Corte regolatrice della giurisdizione, “ è a tutti gli effetti un contratto di diritto privato che non concorre alla determinazione dell’azione autoritativa della P.A., bensì si pone a valle di essa recependo -quale contenuto vincolato- il budget fissato dagli atti amministrativi di programmazione ” (Cass. Civ., Sez. Unite, 28 agosto 2025, n. 24074). Neppure la circostanza che -come nella vicenda in oggetto- l’avversata modifica contrattuale sia stata introdotta a seguito di un provvedimento amministrativo incide sulla natura della controversia, atteso che questa “ continua a collocarsi "a valle" del provvedimento, riguardando, nella sostanza, l'esistenza del credito dell'amministrazione in ragione di criteri previamente definiti ed accettati dalla ricorrente in sede di sottoscrizione degli accordi con la ASL ” (ancora Cass. Civ., Sez. Unite, 28 agosto 2025, n. 24074 cit.).
2) Declinando nel concreto i descritti postulati interpretativi, emerge come la controversia esuli dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Dagli atti di causa si ricava, infatti, che:
- il gravame ha per oggetto pattuizioni negoziali sottoscritte nel 2024 -modificative di precedenti accordi del 2023- incidenti sull’integrazione del budget per l’anno 2022 (ricorso introduttivo) e i conseguenti atti di recupero delle somme asseritamente erogate in eccedenza dall’ASP (primo e secondo ricorso per motivi aggiunti); e dunque atti scevri, secondo la giurisprudenza richiamata e condivisa, di natura autoritativa;
- le predette pattuizioni, peraltro accettate dalle ricorrenti, rimandano espressamente al D.A. n. 516 del 1° giugno 2023 avente ad oggetto l’assegnazione di budget aggiuntivo per il 2022, che, quanto all’ASP di Messina, risulta già predeterminato in quella stessa sede nella misura complessiva di Euro 1.796.555,00 (doc. 3, pag. 4 di parte ricorrente e pag. 5 del ricorso introduttivo);
- nel medesimo D.A. n. 516/2023 -che, secondo allegazione di parte ricorrente, è stato da questa impugnato innanzi al T.A.R. Sicilia – Palermo nel giudizio - sono altresì del pari predefiniti i criteri metodologici di assegnazione dell’integrazione, imposti alle singole ASP, così descritti:
“ 1. calcolare la variazione tra il budget 2022 (risorse di cui ai rispettivi decreti assessoriali con i quali sono stati determinati gli aggregati provinciali e regionali per branca per la specialistica ambulatoriale da privato per l’anno 2022) e il minor importo tra il budget e la produzione 2019 per singola struttura;
2. selezionare le strutture che mostrano le variazioni negative di cui al punto 1;
3. redistribuire le somme attribuite con il presente provvedimento in misura proporzionale ai valori determinati al punto 1 e limitatamente al campione di strutture identificato al punto 2;
4. assegnare le somme aggiuntive in applicazione dei precedenti punti avendo cura di verificare che l’effettiva produzione erogata nell’anno 2022 non sia inferiore al budget 2022 ” (ancora doc. 3 cit., pagg. 4 e 5);
- l’avversata riduzione delle integrazioni riconosciute nel 2023 fa seguito “ ad ulteriori controlli e verifiche contabili ” espletati dall’ASP di Messina; che, per loro natura, non implicano la spendita di poteri discrezionali, ma si concretano in operazioni di ricalcolo delle retribuzioni spettanti a ciascun operatore sanitario privato;
- le stesse strutture ricorrenti, sia pure limitatamente agli atti di recupero gravati con il primo e il secondo atto di aggiunzione, riconoscono del resto la natura privatistica del rapporto allorché deducono che: “ Nella fattispecie, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa occorre “escludere la spendita di poteri autoritativi della p.a. (...) trattandosi di atti che attengono al rapporto convenzionale paritario esistente tra i ricorrenti e l'Amministrazione” (Sul punto, cfr. Sentenza n. 1730/2015, Tar Palermo) ” (pag. 9 del primo ricorso per motivi aggiunti).
La controversia azionata risulta, così, rientrare nell’ambito della giurisdizione ordinaria, non venendo in rilievo, nel caso di specie, un profilo legato all’esercizio, da parte della pubblica amministrazione, di poteri discrezionali, bensì una mera rideterminazione della remunerazione delle prestazioni effettuate dai soggetti privati accreditati, all’interno di un rapporto di credito-debito di cui può essere accertato il diritto nelle sue voci costitutive, sulla base di elementi di calcolo certi o determinabili con una semplice operazione di interpretazione dei disposti regolanti la concreta fattispecie.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario presso il quale l’odierno giudizio potrà essere riassunto, ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2 cod. proc. amm. (“ Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ”) e al quale spetterà vagliare anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva opposta dall’amministrazione regionale: subordinata rispetto a quella di difetto di giurisdizione (cfr. ancora Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2015 cit.).
- Capo II
L’esito in rito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite; fatta salva l’irripetibilità del contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario con gli effetti di cui all’art. 11 comma 2 cod. proc. amm.
Spese di lite compensate; fatta salva l’irripetibilità del contributo unificato che rimane a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PP IO, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR AN, Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| DR AN | PP IO |
IL SEGRETARIO