Ordinanza cautelare 5 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00684/2026REG.PROV.COLL.
N. 02198/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2023, proposto da
MA LO, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Renditiso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Pasetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5331/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. ID NT e udito l’avvocato Renditiso Giulio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’appello proposto avverso la sentenza del T.a.r. Campania – NA, sezione VII, n. 5331/2022.
2. L’unità immobiliare di proprietà della originaria ricorrente risulta costruita senza previo rilascio di titolo edilizio e paesaggistico.
L’istanza di “autorizzazione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47”, presentata al Comune di Sorrento con prot. n. 6501 - pratica n. 0433/L. 724/94 del 28 febbraio 1995, è stata accolta con decreto n. 32 del 19 febbraio 2013 relativamente al “solo edificio”; mentre, con decreto n. 33 in pari data, l’istanza è stata respinta “esclusivamente per il corpo di fabbrica aggiunto al prospetto o parte dell’edificio principale e per il manufatto ad uso deposito garage … in conformità al parere espresso dalla Soprintendenza per i B.A.P.S.A.E. di NA … che si intende … integralmente trascritto”.
3. Con la sentenza n. 3720 del 16 luglio 2013, il Tar ha respinto il ricorso proposto avverso tale provvedimento, ritenendo infondate le censure di difetto d’istruttoria e di motivazione.
4. Tale decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2046 del 3 aprile 2018.
5. Con successivo ricorso, MA LO ha impugnato l’ordinanza n. 248 del 23 luglio 2014, con la quale il Comune di Sorrento le ha ingiunto la demolizione dei corpi di fabbrica per i quali l’autorizzazione paesaggistica è stata respinta e – con motivi aggiunti – la successiva ordinanza n. 407 del 9 dicembre 2015, con la quale, accertata l’inottemperanza all’ordine di riduzione in pristino, le è stata irrogata la sanzione pecuniaria nell’importo massimo, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001.
6. All’esito del giudizio, con la sentenza qui appellata il ricorso è stato respinto.
7. Il Tar ha ritenuto che, quanto all’ordinanza di demolizione: non fossero state lese le garanzie partecipative della ricorrente per la mancata comunicazione di avvio del procedimento vertendosi in materia di attività vincolata; la sentenza di questo Tribunale n. 3720 del 16 luglio 2013, benché appellata, non risultava sospesa, sicché conservava esecutività al tempo dell’ingiunzione a demolire; non sussiste difetto di motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso; l’individuazione e la qualificazione giuridica (in termini di abusività) delle porzioni di edificio per le quali è stata disposta la demolizione sono state compiute, con il decreto comunale n. 33 del 19 febbraio 2013, sulla cui legittimità si è formato giudicato in forza della richiamata sentenza del Consiglio di Stato n. 2046 del 3 aprile 2018; l’intervento contestato non costituisce una ristrutturazione edilizia sine titulo di un edificio legittimamente realizzato (per la quale invoca il secondo comma dell’articolo 33 del D.P.R. n. 380 del 2001), bensì una porzione non sanabile di un edificio interamente abusivo, necessariamente soggetta alla sanzione demolitoria ai sensi dell’articolo 31 del medesimo Testo Unico.
Quanto all’ordinanza, impugnata con i motivi aggiunti, con cui è stata accertata l’inottemperanza e irrogata la sanzione pecuniaria il Tar ha ritenuto che: il termine per demolire risulta in ogni caso decorso in quanto benché il verbale d’inottemperanza rechi prot. n. 49536 del 20 novembre 2014, il provvedimento che irroga la sanzione è stato adottato il 9 dicembre 2015, né in tale intervallo di tempo la situazione è mutata (su questo, non vi è contestazione); l’estraneità della ricorrente alla realizzazione dei volumi dei quali si è ingiunta la demolizione non rileva in quanto la stessa è destinataria dell’ordine di demolizione; sono inammissibili per difetto di genericità le censure relative al fatto che il Comune non avesse ancora adottato alcun regolamento interno contenente i criteri per disciplinare e graduare l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dal c.d. decreto "salva Italia" e la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 31, comma 4-bis, in riferimento agli articoli 3, 25, comma 2, 97 e 118 della Costituzione; è inconferente la censura relativa alla mancata individuazione dettagliata dell’opera abusiva, con l’indicazione dei confini, dei dati catastali e di quelli risultanti dalla conservatoria dei registri immobiliari; l’irrogazione della sanzione pecuniaria non dev’essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento.
8. Avverso la predetta sentenza ha proposto il presente appello MA LO articolando tre motivi di gravame.
Con il primo motivo ha dedotto “ERROR IN JUDICANDO - ILLOGICITA’ ED ERRONEITA’ DELLA MOTIVAZIONE – CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI RICORSO - INESISTENZA DI UN PRECEDENTE GIUDICATO”.
Lamenta che il Tar avrebbe erroneamente ritenuto inammissibili i primi due motivi di ricorso, relativi al difetto di istruttoria e di motivazione.
Con il secondo motivo ha dedotto “ERROR IN JUDICANDO - ILLOGICITA’ MANIFESTA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE - OMESSA PRONUNCIA SUI MOTIVI DI RICORSO - VIOLAZIONE DELL’ART. 7 L. 241/90”.
Lamenta che diversamente da quanto ritenuto dal Tar sarebbe stata necessaria la comunicazione di avvio del procedimento in quanto una fase partecipativa prima dell’adozione dell’ordinanza impugnata avrebbe messo il ricorrente nelle condizioni di ottemperare all’ordine di demolizione.
Con il terzo motivo di appello ha dedotto: “ERRORES IN JUDICANDO - ILLEGITTIMITA’ DERIVATA”.
Deduce che l’eventuale accoglimento dell’appello, con riferimento all’ordinanza di demolizione, comporterà anche l’accoglimento dei motivi aggiunti e l’annullamento della sanzione pecuniaria di €. 20.000,00.
9. Il Comune di Sorrento parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
10. Con ordinanza n. 1342 del 2023 veniva respinta la domanda cautelare.
11. All’udienza di smaltimento del 3 dicembre 2025 la causa passava in decisione.
12. L’appello è infondato.
13. In relazione al primo motivo di appello, in linea di diritto va ricordato come l’ingiunzione di demolizione abbia natura di atto dovuto e rigorosamente vincolato e risulti sufficientemente motivato se contiene la descrizione delle opere abusive e le ragioni della loro abusività, non richiedendo alcuna ulteriore motivazione, basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; inoltre, il decorso del tempo non implica (infatti) un affidamento legittimo da parte dei proprietari dell'abuso, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi, cosa che non si verifica nel caso in cui le opere abusive non abbiano i titoli prescritti (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2025, n. 3695).
13.1 Nel caso di specie, se da un canto l’ordine di demolizione contiene una chiara descrizione delle opere abusive, sia in sé (corpo di fabbrica aggiunto al prospetto e manufatto garage) sia in relazione agli atti del procedimento di sanatoria (che ha avuto negativo in parte qua), da un altro canto le stesse opere risultano compiutamente indicate nell’ambito del giudizio conclusosi con le pronunce evocate (cfr. Consiglio di Stato n. 2046 del 3 aprile 2018 di rigetto dell’appello avverso Tar NA n. 372 del 2013).
Occorre quindi concludere che non c’è alcuna confusione nella descrizione delle opere da demolire: l’ordine di abbattimento non riguarda tutto l’edificio, bensì solamente il corpo di fabbrica adibito a garage, che non ha avuto il benestare della Soprintendenza.
14. In relazione al secondo motivo di appello, costituisce principio consolidato quello per cui l’ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. II, 16/04/2025, n. 3265).
15. Infine, in relazione al terzo motivo di appello assumono rilievo assorbente le considerazioni sin qui svolte; peraltro, il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, è atto vincolato, che consegue all'accertamento dell'inottemperanza al prodromico ordine demolitorio.
16. L’appello va pertanto respinto.
17. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre accessori dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di CA, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
ID NT, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID NT | NI Di CA |
IL SEGRETARIO