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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 28/11/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 3532/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di CE -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3532/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 1.700,00 netti al mese circa con l'Avv. Laura Massaro presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 25.189,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Rita Sofia Tiengo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AD SI (RO) il 5.9.2020 (anno 2020, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 23.6.2021 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza del figlio minore;
2) l'immobile adibito a casa coniugale viene ceduto come in premessa;
Atteso il trasferimento dalla casa coniugale, la Sig.ra si impegna a spostare Pt_1 la residenza, intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità;
3) La gestione del figlio minore è stata di seguito concordata tenendo Per_1 presente la quotidianità dello stesso, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano.
4) Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra il figlio e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita del figlio nel rispetto dei ruoli genitoriali.
5) il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e condivise scelte educative, così da consentire a una corretta, serena ed Per_1 equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorrà intraprendere.
6) In ragione della collocazione presso la madre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita del figlio, il padre terrà con sé con le seguenti modalità: Per_1
- nella settimana in cui lo vede il fine settimana, il lunedì e il giovedì nell'orario 17/21 con riaccompagnamento presso la madre;
- nella settimana in cui non lo vede il fine settimana, poiché il lunedì è giorno immediatamente successivo al rientro dal weekend paterno, il mercoledì e il venerdì negli stessi orari con riaccompagnamento presso la madre. b) il weekend: ogni 15 giorni dal sabato mattina ore 10.00 (o uscita da scuola) alla domenica sera ore 19.00 con riaccompagnamento presso la madre. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive del figlio, anche se non di
2 pertinenza. In caso ci sia necessità di anticipare l'orario di inizio della visita del weekend, saranno le parti a concordare via via tale circostanza. c) vacanze estive: otto giorni, di cui consecutivi massimo quattro. A partire dai sei anni di età quindici giorni, di cui consecutivi otto;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi;
Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore. Con cura di ripartizione del mese di agosto tra la prima e seconda quindicina. d) Una settimana durante il periodo natalizio, di cui consecutivi quattro giorni , tra Natale e Capodanno (23 – 30 Dicembre) o tra Capodanno ed Epifania (30 Dicembre
- 6 gennaio); i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione del figlio nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del giorno di Natale con il figlio;
il genitore che avrà con sé il figlio in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. Per il Natale 2025 starà con la madre nel periodo 23-30 con pranzo di Natale compreso. Per_1
Gli anni a seguire in alternanza. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto di di poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del Per_1 compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo alternando negli anni le parti della giornata, così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto il figlio nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore che non ha con sé il figlio, al contatto telefonico quotidiano;
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
3 l) il genitore che non ha con sé il minore, potrà chiamare o video chiamare tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora sia impegnato in qualche attività o Per_1 comunque, entro il mattino successivo alle 09.00; 7) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra a partire dal mese di Parte_2 Pt_1
Agosto 2025 entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno complessivo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) aggiornato annualmente ed automaticamente su base Istat;
ciò in ragione dell'intervenuto accordo sull' assegno Unico che verrà integralmente percepito dalla Sig.ra con onere del Sig. a Pt_1 Parte_2 sottoscrivere idonea documentazione. Le detrazioni fiscali si intendono al 50%. 7) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo del minore regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti con le seguenti precisazioni:
-la mensa scolastica viene considerata spesa straordinaria al 50%;
-scuola paritaria al 50% per il figlio sino a conclusione del ciclo;
-centri estivi parrocchiali o similari al 50% nel territorio di residenza o limitrofo nel limite di euro 70 a settimana;
Tutte le spese straordinarie - sia che non necessitino di preventivo accordo tra i genitori, sia che siano state concordate – qualora vengano sostenute per intero da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del 50%, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare l'immediato diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita del minore, le spese di natura straordinaria che necessitano invece di preventivo accordo, dovranno essere concordate tra i genitori, indipendentemente da chi se ne accolla la spesa: qualora la spesa straordinaria non sia stata concordata, il genitore che se ne assume l'onere non potrà pretendere alcun rimborso. La spesa si intenderà approvata se a seguito di comunicazione scritta in via anticipata, non verrà comunicato formale dissenso sempre per iscritto nel termine di giorni 15 contenente motivazione del diniego. La rifusione delle spese come sopra, avverrà con cadenza mensile, a fine mese, dietro presentazione di pezza giustificativa da parte del genitore che ha anticipato la spesa, necessaria anche ai fini della detrazione fiscale.
8) I genitori si impegnano a far mantenere al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per il minore anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
4 10) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà il figlio all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che il minore sia in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati (località, nome della struttura e numero telefonico, compagnia aerea e numero del volo).
11) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti del minore a renderne questo ultimo partecipe in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere il figlio nella quotidianità.
12) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità connesse alla gestione e alla serena crescita del figlio minore, con ulteriore impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
13) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Confessione, Comunione e Cresima) i genitori concorderanno in merito alla possibilità che un genitore festeggi a pranzo e l'altro a cena, alternandosi nei tre eventi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa
5 sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3532/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a AD SI (RO) il Parte_2
5.9.2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD SI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 28 novembre 2025
Il Presidente estensore
OL Di CE
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE DI ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa OL Di CE -Presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -Giudice- dott. Nicola Del Vecchio -Giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento di separazione consensuale n. 3532/2025 R.V.G. promosso ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c.
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente a [...] professione: lavoratrice dipendente reddito: euro 1.700,00 netti al mese circa con l'Avv. Laura Massaro presso cui ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente a [...] professione: lavoratore dipendente reddito: euro 25.189,00 netti nell'anno d'imposta 2024 con l'Avv. Rita Sofia Tiengo presso cui ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio a AD SI (RO) il 5.9.2020 (anno 2020, Numero 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1)
in regime patrimoniale di separazione dei beni
1 e dalla cui unione è nato il figlio il 23.6.2021 Per_1
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
1) i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove ritenga, fatto salvo quanto previsto relativamente al cambio di residenza del figlio minore;
2) l'immobile adibito a casa coniugale viene ceduto come in premessa;
Atteso il trasferimento dalla casa coniugale, la Sig.ra si impegna a spostare Pt_1 la residenza, intendendosi diversamente al 50% gli importi TARI fino all'espletamento della formalità;
3) La gestione del figlio minore è stata di seguito concordata tenendo Per_1 presente la quotidianità dello stesso, la distanza tra le abitazioni dei genitori e i lavori che li occupano.
4) Si stabilisce un calendario settimanale dei contatti tra il figlio e i genitori, considerando tutti i giorni della settimana, compresi i weekend. Si specificano eventuali variazioni dell'organizzazione durante il periodo estivo. Il calendario di coordinazione dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore corrisponde alla gestione condivisa della crescita del figlio nel rispetto dei ruoli genitoriali.
5) il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Per_1 anagrafica presso la madre. Eventuali cambi di residenza debbono essere comunicati nel termine di trenta giorni. I genitori eserciteranno in pari misura la responsabilità genitoriale, quindi, salva la semplice quotidianità, le decisioni di interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno dei genitori provvederà ad assumerle, nei periodi di permanenza del figlio presso di sé, senza necessità di interpellare l'altro genitore, fatte comunque salve le esigenze di natura medica. In ogni caso, i genitori dovranno mantenere coerenti e condivise scelte educative, così da consentire a una corretta, serena ed Per_1 equilibrata crescita, impegnandosi altresì a promuovere e stimolare le attività sportive e ludiche che vorrà intraprendere.
6) In ragione della collocazione presso la madre, salvi diversi accordi tra i genitori anche di variazione calendariale in considerazione della crescita del figlio, il padre terrà con sé con le seguenti modalità: Per_1
- nella settimana in cui lo vede il fine settimana, il lunedì e il giovedì nell'orario 17/21 con riaccompagnamento presso la madre;
- nella settimana in cui non lo vede il fine settimana, poiché il lunedì è giorno immediatamente successivo al rientro dal weekend paterno, il mercoledì e il venerdì negli stessi orari con riaccompagnamento presso la madre. b) il weekend: ogni 15 giorni dal sabato mattina ore 10.00 (o uscita da scuola) alla domenica sera ore 19.00 con riaccompagnamento presso la madre. Viene comunque prevista la possibilità per i genitori di accompagnare e partecipare, nel corso del week-end, alle manifestazioni e gare sportive del figlio, anche se non di
2 pertinenza. In caso ci sia necessità di anticipare l'orario di inizio della visita del weekend, saranno le parti a concordare via via tale circostanza. c) vacanze estive: otto giorni, di cui consecutivi massimo quattro. A partire dai sei anni di età quindici giorni, di cui consecutivi otto;
i periodi di vacanza estivi verranno reciprocamente comunicati entro il 31 Maggio di ogni anno, avendo cura entrambi di consentire, nei periodi di propria pertinenza, la comunicazione telefonica e di videochiamata all'altro genitore, avendo modo comunque di rispettare il godimento del periodo di ferie, fatte salve esigenze particolari o diversi accordi;
Qualora uno dei genitori non comunichi all'altro il periodo di vacanza prescelto entro il 31 maggio dell'anno di riferimento, la sua successiva scelta andrà a cadere nei giorni liberi rispetto al periodo indicato dall'altro genitore. Con cura di ripartizione del mese di agosto tra la prima e seconda quindicina. d) Una settimana durante il periodo natalizio, di cui consecutivi quattro giorni , tra Natale e Capodanno (23 – 30 Dicembre) o tra Capodanno ed Epifania (30 Dicembre
- 6 gennaio); i genitori potranno, di comune accordo, decidere una diversa regolamentazione della gestione del figlio nel periodo natalizio, purché entro il termine del 30 Novembre di ogni anno;
indipendentemente dal calendario delle festività, viene assicurato ad entrambi i genitori il diritto di condividere o il pranzo o la cena del giorno di Natale con il figlio;
il genitore che avrà con sé il figlio in tale periodo , consentirà quindi il prelievo per tale momento conviviale. Per il Natale 2025 starà con la madre nel periodo 23-30 con pranzo di Natale compreso. Per_1
Gli anni a seguire in alternanza. e) tre giorni durante il periodo pasquale comprendendosi ad anni alterni l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, a seconda del calendario scolastico;
i genitori avranno cura di dividere equamente i giorni di vacanza ulteriori che dovessero risultare dal medesimo calendario;
f) le rimanenti festività, anche scolastiche, che cadano infrasettimanalmente, verranno equamente ripartite tra i genitori alternandole tra loro di anno in anno, indipendentemente dal calendario delle visite sopra formalizzato, così come i ponti che cadano annualmente, avendo cura di alternarsi;
Ad anni alterni verranno suddivise le vacanze di carnevale da lunedì a mercoledì; In ogni caso, indipendentemente dal calendario visite e /o vacanze, viene assicurato il diritto di di poter stare con ciascuno dei genitori nei giorni del Per_1 compleanno degli stessi e proprio, in modo che possano trascorrere del tempo alternando negli anni le parti della giornata, così come per la festa del papà e della mamma per un momento conviviale;
restano fatti salvi eventuali e successivi diversi accordi che potranno intervenire in proposito tra le parti;
g) al termine dei periodi di vacanza (festività, ponti, vacanze estive), la calendarizzazione ordinaria riprenderà con il genitore che non ha avuto il figlio nel periodo di riferimento. h) durante i periodi di vacanza con un genitore, il diritto di visita dell'altro è da intendersi sospeso, fermo restando il diritto del genitore che non ha con sé il figlio, al contatto telefonico quotidiano;
i) in caso di malattia le eventuali visite non godute verranno recuperate dal genitore cui sarebbero spettate;
3 l) il genitore che non ha con sé il minore, potrà chiamare o video chiamare tra le 19.30 e le 21.30 con impegno dell'altro genitore di far richiamare per un momento esclusivo di conversazione, qualora sia impegnato in qualche attività o Per_1 comunque, entro il mattino successivo alle 09.00; 7) Il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra a partire dal mese di Parte_2 Pt_1
Agosto 2025 entro il giorno 28 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, un assegno complessivo di euro 350,00 (trecentocinquanta/00) aggiornato annualmente ed automaticamente su base Istat;
ciò in ragione dell'intervenuto accordo sull' assegno Unico che verrà integralmente percepito dalla Sig.ra con onere del Sig. a Pt_1 Parte_2 sottoscrivere idonea documentazione. Le detrazioni fiscali si intendono al 50%. 7) I genitori divideranno tra loro al 50% le spese straordinarie di carattere medico e sanitario, scolastiche, sportive, ludico-ricreative e culturali che si renderanno necessarie nell'interesse esclusivo del minore regolate come da protocollo del Tribunale di Padova che si ritiene per letto e conosciuto dalle parti con le seguenti precisazioni:
-la mensa scolastica viene considerata spesa straordinaria al 50%;
-scuola paritaria al 50% per il figlio sino a conclusione del ciclo;
-centri estivi parrocchiali o similari al 50% nel territorio di residenza o limitrofo nel limite di euro 70 a settimana;
Tutte le spese straordinarie - sia che non necessitino di preventivo accordo tra i genitori, sia che siano state concordate – qualora vengano sostenute per intero da uno dei due genitori, dovranno essere rimborsate a quest'ultimo nella misura del 50%, con obbligo del genitore che le ha, di volta in volta, anticipate, di esibire valida ricevuta per poter rivendicare l'immediato diritto al rimborso da parte dell'altro genitore. Al fine di evitare divergenze educative in ordine alla crescita del minore, le spese di natura straordinaria che necessitano invece di preventivo accordo, dovranno essere concordate tra i genitori, indipendentemente da chi se ne accolla la spesa: qualora la spesa straordinaria non sia stata concordata, il genitore che se ne assume l'onere non potrà pretendere alcun rimborso. La spesa si intenderà approvata se a seguito di comunicazione scritta in via anticipata, non verrà comunicato formale dissenso sempre per iscritto nel termine di giorni 15 contenente motivazione del diniego. La rifusione delle spese come sopra, avverrà con cadenza mensile, a fine mese, dietro presentazione di pezza giustificativa da parte del genitore che ha anticipato la spesa, necessaria anche ai fini della detrazione fiscale.
8) I genitori si impegnano a far mantenere al figlio un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, impegnandosi altresì a dar cura, educazione ed istruzione ed a far conservare nei periodi di tempo così come sopra disciplinati, rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
9) Entrambi i genitori si impegnano ad autorizzare il rilascio del documento d'identità proprio e per il minore anche validi per l'espatrio, provvedendo alle formalità burocratiche a tal fine necessarie.
4 10) I viaggi all'estero nelle settimane di pertinenza, dovranno essere comunicati all'altro genitore con congruo anticipo (almeno tre settimane): in tal caso, il genitore che porterà il figlio all'estero avrà l'obbligo di assicurarsi che il minore sia in possesso di tutti i necessari documenti di identità e sanitari validi per l'espatrio nonché di adeguata copertura assicurativa. In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a fornire le informazioni in ordine ai luoghi di villeggiatura frequentati (località, nome della struttura e numero telefonico, compagnia aerea e numero del volo).
11) In caso di nuove relazioni affettive dei genitori, gli stessi si impegnano nei confronti del minore a renderne questo ultimo partecipe in modo graduale, secondo il naturale gradimento e solo qualora la relazione assuma carattere di stabilità, avendo comunque cura di comunicare all'altro genitore le determinazioni di tale natura in via anticipata qualora siano idonee a coinvolgere il figlio nella quotidianità.
12) I genitori si impegnano reciprocamente al dialogo in ragione delle necessità connesse alla gestione e alla serena crescita del figlio minore, con ulteriore impegno ad evitare atteggiamenti conflittuali e/o scarsamente collaborativi.
13) Per quanto riguarda i sacramenti religiosi (Confessione, Comunione e Cresima) i genitori concorderanno in merito alla possibilità che un genitore festeggi a pranzo e l'altro a cena, alternandosi nei tre eventi.
Ragioni della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30.10.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno altresì chiesto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473bis. 51, comma terzo, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Gli atti sono stati comunicati ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M.
La domanda avente ad oggetto la separazione personale dei ricorrenti merita accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la conformità degli accordi alla legge e ritenuto che la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio , minore Per_1
d'età, non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale dello stesso, reputa
5 sussistenti i presupposti di legge per la omologazione degli accordi raggiunti dai coniugi.
Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nel procedimento n. 3532/2025 R.V.G.,
- dichiara la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
i quali hanno contratto matrimonio a AD SI (RO) il Parte_2
5.9.2020, e li autorizza a vivere separati;
- manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AD SI (RO), affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso a Rovigo, il 28 novembre 2025
Il Presidente estensore
OL Di CE
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