Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 165
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Sentenza 20 febbraio 2026

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  • Accolto
    Domanda nuova in appello

    La Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità, poiché nel ricorso di primo grado la società aveva chiesto la 'riconciliazione delle dichiarazioni', mentre con l'atto di appello ha introdotto la richiesta di annullamento della cartella di pagamento, configurando un mutamento del petitum non consentito in sede di gravame ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/92.

  • Rigettato
    Violazione art. 18, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. n. 546/92

    La Corte, pur dichiarando inammissibile l'appello per la domanda nuova, esamina nel merito la questione e ritiene la condotta della società sfavorevole, in quanto il credito d'imposta R&S è stato utilizzato in compensazione prima di essere dichiarato nella dichiarazione integrativa ultrannuale, impedendo i controlli dell'amministrazione finanziaria.

  • Rigettato
    Presenza di motivi di impugnazione nel ricorso di primo grado

    La Corte, pur dichiarando inammissibile l'appello per la domanda nuova, esamina nel merito la questione e ritiene la condotta della società sfavorevole, in quanto il credito d'imposta R&S è stato utilizzato in compensazione prima di essere dichiarato nella dichiarazione integrativa ultrannuale, impedendo i controlli dell'amministrazione finanziaria.

  • Rigettato
    Inapplicabilità della disciplina dell'integrativa ultrannuale ai crediti d'imposta R&S

    La Corte respinge questa tesi, affermando che l'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998 non distingue tra diversi tipi di crediti e che, anche se il quadro DI non prevedesse specifici codici tributo per i crediti R&S, ciò non esclude l'applicabilità della disciplina, ma impone al contribuente di utilizzare gli strumenti dichiarativi disponibili per evidenziare il credito e consentirne il controllo. Inoltre, la società non ha prodotto la documentazione attestante la spettanza del credito d'imposta R&S.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 165
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 165
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

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