Ordinanza cautelare 7 febbraio 2025
Decreto presidenziale 20 settembre 2025
Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/03/2026, n. 4840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4840 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04840/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00049/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 49 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Dettori e Teresa Felicetti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, corso del Rinascimento n. 24, con domicilio digitale p.e.c., come da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p. t., Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le autonomie, in persona del rappresentante legale p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato;
nei confronti
-OMISSIS-, controinteressati, non costituiti in giudizio, nonché tutti i controinteressati ai quali il ricorso è stato notificato nelle forme semplificate, autorizzate da questo T.a.r., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari
dei seguenti atti: 1) la comunicazione, prot. n. 34895 datata 05.11.2024, del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per le Autonomie, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del mancato superamento della verifica finale sostenuta dalla ricorrente in data 5 novembre 2024, ricevuta via p.e.c. in pari data; 2) il verbale n. 17 datato 05.11.2024 della Commissione esaminatrice; 3) il decreto del Vice-Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 39601 del 12.12.2024, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari del “ Co.A 2021 – sessione ordinaria ”, unitamente alla relativa graduatoria; 3) il verbale della Commissione esaminatrice n. 33 del 12.12.2024; 4) il decreto prot. n. 1377 del 12.01.2024 del Vice Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, avente a oggetto il Regolamento didattico del corso-concorso; 5) il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 23.05.2024, relativamente ai criteri di valutazione e alle modalità di svolgimento della verifica finale; 6) ove occorra, le disposizioni del Vice Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 29058 del 20.09.2024, relative allo svolgimento in video-conferenza della verifica finale del “ Co.A 2021 ”; 7) la nota del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali dell’11.12.2024, in parte qua ; 8) per quanto possa occorre, il bando “ Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di quattrocentoquarantotto borsisti al corso-concorso selettivo di formazione – edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di trecentoquarantacinque Segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali ”; 9) gli atti presupposti e consequenziali ai suddetti atti, ivi compresi, ove occorra, il decreto del Vice Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, del 23.12.2024 di iscrizione all’albo nella fascia professionale “C” di 429 vincitori del concorso, unitamente all’allegato elenco; con riserva di successiva domanda risarcitoria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026, il dott. OR TI e uditi per le parti un difensore, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I - La ricorrente, in data 18.11.2021, presentava domanda di partecipazione (codice domanda A711070) al concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione - edizione 2021 per il conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di 345 Segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 24030 del 28.10.2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale – Concorsi ed esami – n. 89 del 09.11.2021.
In data 20.07.2022, la ricorrente svolgeva e superava le prove preselettive nella sede concorsuale di Napoli. A seguito del superamento di tali prove, a cui partecipava un numero complessivo di 5.282 candidati, in otto sedi decentrate e su due turni, la ricorrente rientrava nell’elenco dei candidati ammessi alle prove scritte, pubblicato in data 22.07.2022, alla posizione 872, con punti 51,25.
In data 23.11.2022, la ricorrente sosteneva le prove scritte presso la Nuova Fiera di Roma, riportando un punteggio rispettivamente di 7,25 punti alla prima prova e di 7,75 punti alla seconda prova, per un totale di punti 15. All’esito dello svolgimento di tali prove, la ricorrente rientrava nell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 23.06.2023.
In data 16.10.2023, la ricorrente sosteneva la prova orale del concorso, riportando un punteggio di 14,5/20.
In esito alle predette prove concorsuali, la ricorrente si collocava al 62simo posto della graduatoria di ammissione al corso-concorso, approvata con decreto del Vice Capo Dipartimento vicario del Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, n. 35764 del 15.12.2023, in virtù della riserva del trenta per cento dei posti, prevista dall’art. 1 comma 2 del bando (per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei Segretari comunali e provinciali e con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio).
In data 02.01.2024, veniva comunicato ai partecipanti che la legge 30.12.2023 n. 213, all’art. 1, commi 366 e 367, aveva stabilito l’organizzazione, da parte del Ministero dell’Interno, di una sessione straordinaria del “ Co.A 2021 ”, alla quale venivano ammessi i candidati con punteggio minimo di idoneità previsto dal bando di concorso, ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non collocati nella posizione utile secondo l’ordine della relativa graduatoria. In data 16.01.2024, veniva pubblicato il decreto prot. n. 1377 del 12.01.2024 del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, avente a oggetto il Regolamento didattico del corso-concorso.
In data 15.03.2024 veniva pubblicato il decreto prot. 0009824 di pari data di nomina dei componenti della commissione esaminatrice per lo svolgimento della verifica intermedia e dell’esame finale.
Dal 24.01.2024 al 10.07.2024, la ricorrente frequentava il corso di formazione tenuto dall’Albo segretari, erogato tramite piattaforma telematica denominata “ Campus Virtuale ”, contemplante 192 ore di lezioni frontali suddivise in vari moduli e 18 lezioni asincrone e consentiva un massimo di assenze per 38,24 ore, pena l’esclusione dal concorso.
La ricorrente frequentava le lezioni sincrone, per un totale di 177,50 ore, e tutte le 18 lezioni asincrone, completando le relative verifiche di apprendimento.
In data 14.05.2024, la medesima sosteneva con esito positivo la prevista verifica intermedia obbligatoria, consistente nella predisposizione di un elaborato sintetico, di massimo 900 parole, con oggetto un unico argomento - conseguendo la valutazione di “ adeguatezza ”, come da verbale n. 4 del 30.05.2024. In data 11.04.2024, veniva pubblicato l’estratto del verbale della Commissione esaminatrice n. 1 del 09.04.2024, relativamente a criteri di valutazione e modalità di svolgimento della verifica intermedia prevista per la sessione ordinaria e la sessione straordinaria del “ Co.A 2021 ”. In data 15.05.2024, veniva pubblicato il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 15274 del 10.05.2024, relativo all’assegnazione ai partecipanti delle sedi del tirocinio. In data 24.05.2024, veniva pubblicato l’estratto del verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 23.05.2024, relativamente ai criteri di valutazione e alle modalità di svolgimento della verifica finale (tesi e colloquio). In data 21.06.2024 veniva pubblicato l’elenco dei componenti della Commissione d’esame. Lungo la durata del corso, la ricorrente svolgeva anche il tirocinio previsto dal bando presso il Comune di Corbara (Sa), dal 24.07.2024 al 23.09.2024, e veniva ammessa alla prova finale. In data 19.09.2024, era pubblicato l’estratto del verbale della Commissione esaminatrice n. 7 del 18.09.2024, relativamente alla convocazione alla verifica finale dei partecipanti alla “ sessione ordinaria ” e il relativo calendario delle sedute d’esame. In data 23.09.2024, venivano pubblicate le disposizioni del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 29058 del 20.09.2024, relative allo svolgimento in videoconferenza della verifica finale del “ Co.A 2021 ”. In data 30.09.2024, la ricorrente consegnava la tesi dal titolo “ Etica, anticorruzione e legalità. Riflessioni sul Piano del Comune di Corbara (SA) ”, la quale constava di 4.992 parole (5.000 era il numero di parole massimo consentito) e 9 allegati. In data 03.10.2024, erano pubblicati gli elenchi dei corsisti ammessi alla verifica finale del corso-concorso, sessione ordinaria e sessione straordinaria, tra i quali rientrava la ricorrente.
In data 05.11.2024, la ricorrente sosteneva, a mezzo piattaforma virtuale, la verifica finale del concorso. Dopo diversi problemi di collegamento, nei quali dall’aula virtuale veniva riferito di non sentire l’audio della ricorrente candidata, quest’ultima, identificatasi, esponeva i contenuti della tesina e rispondeva alla domanda (n. 15) formulata dalla Commissione. Alla ricorrente, in seguito alla predetta verifica finale, veniva recapitata una p.e.c., nella quale si comunicava il mancato superamento della prova finale, giusta verbale n. 17 della Commissione esaminatrice, con l’indicazione dei seguenti punteggi: punteggio tesi 6, punteggio colloquio 7, punteggio complessivo 13, inferiore al punteggio di 21/30, integrante il punteggio minimo previsto per superare la prova.
In data 26.11.2024, la ricorrente presentava istanza di autotutela con contestuale richiesta di accesso ai documenti, cui seguiva la nota dell’Amministrazione dell’11.12.2024, nella quale nulla si diceva in ordine all’autotutela, mentre veniva accordato – in data 20.12.2024 – l’accesso ad alcuni dei documenti richiesti.
In data 18.12.2024, al fine di comprendere le modalità di valutazione delle prove della stessa sostenute la ricorrente presentava nuova istanza di accesso, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, alla quale l’Amministrazione non dava riscontro.
In data 12.12.2024 veniva pubblicato il decreto del Vice Capo Dipartimento vicario, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 39601 di pari data, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari del “ Co.A 2021 – sessione ordinaria ”, unitamente alla relativa graduatoria. Sempre in data 12.12.2024, venivano pubblicate le istruzioni per l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali e provinciali, quale disciplinata dall’articolo 13, comma 9, del D.P.R. n. 465/1997, unitamente all’elenco dei posti disponibili e al modello delle preferenze.
La ricorrente insorge, con il ricorso notificato e depositato il 02.01.2025, per impugnare gli atti in epigrafe indicati. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 09.05.1994 n. 487, Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; violazione del D.P.R. 04.12.1997 n. 465, Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 15.05.1997 n. 127; violazione del D.P.R. 16.04.2013 n. 70, Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione ; violazione del Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15.04.2021 del Dipartimento della funzione pubblica; violazione e falsa applicazione del bando di concorso; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, disparità di trattamento, illogicità manifesta, contraddittorietà tra atti; 2) in via subordinata, illegittime modalità di valutazione della prova finale; illegittimi criteri di valutazione della tesi e del colloquio; 3) istanza, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., di accesso documentale.
Si costituisce l’Amministrazione intimata, per resistere nel giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 895 del 07.02.2025, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., è fissato il merito della causa.
Con decreto presidenziale n. 3244 del 20.09.2025, è ordinata l’integrazione del contraddittorio, nelle forme semplificate. Parte ricorrente ne dà esecuzione.
All’udienza del 02.12.2025, la causa è rinviata d’ufficio, non risultando rispettati i termini di costituzione e difesa per i controinteressati, nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio.
All’udienza pubblica del 10 marzo 2026, la causa è trattenuta in decisione.
II – L’istanza di accesso documentale della ricorrente ha carattere meramente esplorativo e, pertanto, non può essere accolta.
Invero, con la nota dell’11.12.2024, l’Amministrazione resistente ha fornito alla ricorrente tutta la documentazione di interesse (i verbali della Commissione n. 3 del 23.05.2024, n. 4 del 30.05.2024 e n. 17 del 05.11.2024, nonché l’elenco dei nominativi dei soggetti che hanno assistito alla seduta del 05.11.2024, in cui si è svolta la prova finale della ricorrente).
Non si comprende quale interesse abbia la ricorrente ad accedere alle copie delle tesi presentate dai corsisti che hanno riportato un punteggio superiore a sei, nonché ai verbali della Commissione in cui è riportata l’attività di valutazione delle tesi degli altri candidati. Infatti, la valutazione della tesi, nel caso di specie, è avvenuta in sede di prova orale, attenendo precipuamente alla discussione di essa da parte del candidato, sicché un’eventuale valutazione comparativa degli elaborati scritti non servirebbe a stabilire la qualità della prestazione dialettica di ciascun candidato nella prova orale.
In questa sede giurisdizionale, non gioverebbe un confronto di qualità tra gli elaborati scritti degli altri corsisti e quello della ricorrente, anche perché, in ogni caso, questo T.a.r. non potrebbe sostituire le proprie valutazioni a quelle della Commissione concorsuale; se lo facesse, estenderebbe al merito dell’attività amministrativa il sindacato giurisdizionale (cfr.: Cons. Stato, sez. IV, 28 novembre 2012, n. 6037; T.a.r. Roma - Lazio, sez. III, 9 gennaio 2013, n. 147; T.a.r. Puglia Lecce, sez. I, 12 maggio 2011, n. 1591; Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218; sez. V, 9 marzo 2012, n. 1347; sez. VI, 1 marzo 2005, n. 815).
Ad ogni buon conto, il diniego di accesso documentale, opposto dall’Amministrazione resistente alla ricorrente, è congruamente giustificato in ragione del fatto che l’istanza integra un controllo generalizzato sull’azione amministrativa e riguarda “ un numero cospicuo di documenti ed informazioni ”, per i quali non è provato in alcun modo l’interesse all’ostensione.
III - Il ricorso, ad ogni modo, è parzialmente fondato, stante l’attendibilità di alcuni dei motivi articolati in via subordinata.
IV – Mette conto precisare, in via preliminare, che i motivi articolati in via principale sono da ritenersi non meritevoli di favorevole scrutinio.
IV.1 - A tenore dell’art. 1, ultimo comma, del bando concorsuale, di cui al decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali (M.I., prot. n. 24030) del 28.10.2021, il superamento del corso-concorso è necessario per ottenere l’abilitazione, ai fini dell’iscrizione nell’Albo dei Segretari comunali.
L’art. 1, comma 825, della legge 29.12.2022 n. 197 autorizza il Ministero dell'Interno, in relazione al detto concorso, ad iscrivere all’Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche i borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, al termine del corso-concorso selettivo di formazione.
Ne consegue che il mancato superamento del corso-concorso preclude sia l’abilitazione sia l’iscrizione all’Albo dei Segretari comunali.
IV.2 - Il bando concorsuale demanda a un successivo Regolamento didattico le modalità di svolgimento del tirocinio e della prova finale del corso-concorso.
Con provvedimento prot. n. 1377 del 12.01.2024, il Regolamento in effetti è stato approvato. Esso prevede, in particolare, all’art. 9, che: a) la verifica finale dell’apprendimento consiste “ nella discussione di una tesi dinnanzi alla commissione esaminatrice ed in un colloquio sul programma didattico, sulla base della quale si dà luogo alla predisposizione delle due graduatorie finali, l’una per la sessione ordinaria e l’altra per la sessione straordinaria del Co.A 2021 ”; b) la verifica finale si debba svolgere in videoconferenza; c) la tesi oggetto di discussione consista in un elaborato individuale di massimo 5.000 parole, rispondente a caratteri di originalità e unicità e relativo a un argomento o caso indicato dal Segretario affidatario, affrontato durante il tirocinio e rientrante nelle tematiche oggetto del programma didattico.
All’art. 10, il citato Regolamento didattico prevede altresì che: a) “ La valutazione della discussione della tesi finale è espressa in trentesimi (/30) e concorre fino ad un massimo di dieci trentesimi (10/30) alla valutazione finale ”; b) “ La valutazione ottenuta nel colloquio sul programma didattico è espressa in trentesimi (/30) e concorre fino ad un massimo di venti trentesimi (20/30) alla valutazione finale ”; c) “ Per il conseguimento dell’idoneità il corsista deve ottenere una valutazione finale che, rapportata al punteggio complessivo risultante dai punteggi ottenuti nella discussione della tesi finale e nel colloquio sul programma didattico, non deve essere inferiore a ventuno trentesimi (21/30) ”.
IV.3 – Invero, non si ravvisa alcun contrasto né contraddizione tra quanto previsto dal bando di concorso e quanto previsto dal Regolamento didattico. Viceversa, è proprio il bando a precisare che il mancato superamento del corso-concorso è ostativo all’abilitazione e all’iscrizione del corsista nell’Albo dei Segretari comunali.
IV.4 - Non vi è neppure alcun contrasto tra il citato Regolamento didattico e le previsioni del D.P.R. n 487/1994, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. Invero, quella disciplina, avente carattere sussidiario e residuale, non contiene disposizioni dissonanti con il citato Regolamento didattico del concorso in argomento.
IV.5 - Non vi è neanche contrasto tra il Regolamento didattico e le previsioni del D.P.R. n. 465/1997, recante il Regolamento generale in materia di ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127 . Invero, neppure quella disciplina – a quanto consta - contiene disposizioni in contrasto con il citato Regolamento didattico del concorso.
Non è riscontrabile, nella procedura in esame, alcuna violazione del D.P.R. 16.04.2013 n. 70 ( Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione ). Infatti, l’art. 5, comma 4, del D.P.R. n. 79/2013 prevede espressamente che soltanto gli allievi che superano l’esame finale del corso-concorso siano assegnati alle Amministrazioni di destinazione.
IV.6 - Non può essere qui valutata la dedotta violazione dell’art. 17, comma 78, della legge 15.05.1997 n. 127, atteso che tale normativa risulta abrogata dal d.lgs. 18.08.2000 n. 267.
IV.7 - Il Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15.04.2021 del Dipartimento della Funzione pubblica non costituisce parametro di valutazione per giudicare della legittimità del Regolamento didattico n. 1377 del 12.01.2024; se anche fosse, quel Protocollo non afferma, in alcun punto, che il mancato superamento della prova finale di un corso-concorso per l’accesso alle carriere pubbliche non sia pregiudizievole per l’accesso medesimo.
IV.8 - Inconferenti sono, altresì, le FAQ relative al corso-concorso, pubblicate dall’Amministrazione in data 11.01.2024, non avendo esse alcuna valenza regolamentare; peraltro, è del tutto irrilevante il fatto che esse non menzionino il mancato superamento della prova finale tra le cause di esclusione; ed è irrilevante che le FAQ abbiano precisato che: a) la prova finale consiste “ nella discussione di una tesi e in una prova orale e si svolge a conclusione del corso-concorso e del tirocinio ”; b) “ Le informazioni relative ai criteri ed alle modalità di espletamento della prova finale, stabiliti dalla commissione esaminatrice, saranno fornite durante il corso-concorso ”.
V – Ciò precisato, il Collegio ritiene che alcuni dei motivi articolati in via subordinata dalla ricorrente (non tutti) sono meritevoli di favorevole scrutinio.
VI – In primo luogo, si passano in rassegna le censure che devono essere disattese.
VI.1 - Invero, i criteri di valutazione e le modalità di svolgimento della verifica finale (tesi e colloquio) sono stati correttamente indicati con il verbale della Commissione esaminatrice n. 3 del 23.05.2024.
VI.2 - Il Regolamento non è affatto poco chiaro nella previsione di cui all’art. 9, dove è stabilito che la prova finale si articoli in due momenti: a) la “ discussione di una tesi dinnanzi alla Commissione ”; b) il “ colloquio sul programma didattico ”.
La prova in questione è una prova orale con due oggetti differenti: la discussione della tesi e la risposta a domanda del programma didattico.
Il Regolamento non prevede espressamente una valutazione dell’elaborato scritto della tesi, solo un giudizio sulla discussione di questa. Ciò non è affatto in contrasto con quanto previsto nel verbale n. 3 della Commissione, nella parte in cui postula che vi sia una valutazione della tesi come elaborato scritto; infatti, la valutazione sulla discussione della tesi implica e assorbe anche la valutazione dell’elaborato scritto, oggetto della discussione.
VI.3 - In nessun modo, risulta sbilanciato o sproporzionato il rapporto - di cui all’art. 10 del citato Regolamento didattico - tra la valutazione della tesi finale (che vale fino a un massimo di 10/30) e la valutazione del colloquio sul programma didattico (che vale fino a un massimo di 20/30). Anche se nei 10 punti della tesi è compresa sia la valutazione sull’elaborato scritto, sia quella sulla discussione dello stesso, ciò non significa che l’interrogazione su uno dei molteplici argomenti del programma didattico non possa o non debba avere maggior impatto ponderale nella valutazione conclusiva della prova. Si tratta di una scelta di metodo valutativo, insuscettibile di valutazioni ab intrinseco .
VII – Ciò detto, si deve considerare che, nel verbale n. 3, la Commissione esaminatrice, visti i propri precedenti verbali n. 1 e n. 2, rispettivamente del 9 aprile e del 14 maggio 2024, ha stabilito criteri, tempi e modalità della verifica finale, richiamando l’art. 9 del Regolamento (decreto prot. n. 0001377 del 12.01.2024) e prevedendo, tra l’altro, che: a) la tesi sarebbe stata valutata sulla base della chiarezza espositiva e della correttezza giuridica, della comprensione del testo, dell’approfondimento dell’argomento, dell’analisi dell’evoluzione della giurisprudenza, della dottrina e della più recente legislazione intervenuta sulla materia trattata; b) la tesi avrebbe dovuto contenere l’indicazione della soluzione pragmatica o delle diverse soluzioni pragmatiche prospettate nell’elaborato rispetto al caso trattato; c) sulla base dei suddetti criteri, la Commissione avrebbe attribuito un punteggio complessivo espresso in trentesimi non superiore a 10/30 (da 0 a 3 per un elaborato insufficiente, da 4 a 5 per un elaborato mediocre, 6 per un elaborato sufficiente, 7 per un elaborato discreto, da 8 a 9 per un elaborato buono, 10 per un elaborato ottimo).
VII.1 – Orbene, la Commissione, con il verbale n. 17 del 05.11.2024, si limita ad attribuire il punteggio di 5 (cinque) alla discussione della tesi, senza specificare se essa abbia fatto difetto nella chiarezza espositiva, nella correttezza giuridica, nella comprensione del testo, nell’approfondimento dell’argomento, nell’analisi dell’evoluzione di giurisprudenza, dottrina e legislazione, ovvero se essa non abbia offerto la giusta soluzione pragmatica rispetto al caso trattato.
Stante la molteplicità dei criteri che la Commissione ha adottato, vincolando sé stessa, per la valutazione della prova orale, la mera indicazione del voto complessivo non può ritenersi adeguata, né può integrare la congrua motivazione di un giudizio di insufficienza.
VII.2 – Nel medesimo verbale n. 17 del 05.11.2024, in merito al colloquio orale – indicato come interdisciplinare – la Commissione, preso atto di quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento, ha stabilito che: a) il colloquio si sarebbe svolto mediante l’estrazione di n. 1 domanda da sorteggiare tra una pluralità di domande predisposte dalla Commissione, immediatamente prima di ciascuna sessione; b) la valutazione del colloquio sarebbe avvenuta secondo precisi criteri (chiarezza ed efficacia espositiva; conoscenza degli argomenti, adeguatezza del linguaggio tecnico e correttezza giuridica; capacità di prospettare soluzioni idonee alla concreta risoluzione dei problemi trattati; capacità di elaborare, durante il colloquio, i collegamenti interdisciplinari relativamente all’argomento prospettato); c) sulla base di detti criteri, la Commissione avrebbe attribuito al colloquio finale un punteggio massimo, espresso in trentesimi, non superiore a 20/30 (da 0 a 5, insufficiente; da 6 a 11, mediocre; da 12 a 13, sufficiente; 14, discreto; da 15 a 17, buono; da 18 a 20, ottimo); d) per il conseguimento dell’idoneità, il corsista avrebbe dovuto ottenere una valutazione finale che, rapportata al punteggio complessivo risultante dai punteggi ottenuti nella discussione della tesi finale e nel colloquio sul programma didattico, non sia inferiore a ventuno trentesimi (21/30).
Ancora una volta, dal verbale n. 17 del 05.11.2024, non è dato evincere quale sia la ragione dell’attribuzione di un punteggio di 7 (sette) alla risposta resa dalla ricorrente alla domanda sorteggiata n. 15 ( le incompatibilità e le inconferibilità degli amministratori locali ). Non si comprende, cioè se sia mancata la chiarezza o l’efficacia espositiva, ovvero la conoscenza dell’argomento, l’adeguatezza del linguaggio tecnico, la correttezza giuridica, la capacità di prospettare soluzioni idonee alla concreta risoluzione del problema trattato, la capacità di elaborare, durante il colloquio, collegamenti interdisciplinari relativamente all’argomento prospettato.
Peraltro, il riferimento alle “ inconferibilità degli amministratori locali ”, contenuto nella domanda sorteggiata, parrebbe persino equivoco e fuorviante, come dedotto dalla ricorrente, poiché l’istituto dell’inconferibilità, a rigore, non riguarda la carica degli amministratori locali (che sono eletti o nominati), bensì gli incarichi conferibili ai dirigenti pubblici; di tale insidia del quesito la Commissione esaminatrice avrebbe dovuto tener conto nella sua valutazione negativa della risposta; non è ben chiaro se l’abbia fatto, il che riporta all’esigenza di esplicitare meglio il giudizio.
VII.3 - È vero che, stando a una consolidata giurisprudenza, il voto numerico attribuito alle prove di un concorso pubblico esprime il giudizio tecnico discrezionale della Commissione esaminatrice, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni; e che la motivazione espressa in forma numerica è da ritenersi fungibile con la motivazione descrittiva, trattandosi di due forme di espressione, sintetica e analitica, delle ragioni del particolare giudizio espresso (cfr., ex multiis : T.a.r. Lazio Roma II, 28.09.2018 n. 9646). Ma è altresì vero che la votazione numerica, attribuita alle prove di un concorso pubblico, deve sintetizzare il giudizio tecnico della Commissione, consentendo di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate, in relazione ai criteri valutativi adottati (cfr.: T.a.r. Lazio Roma I-quater 26.05.2021 n. 6344).
Ciò è ancor più vero se si considera che qui non si tratta propriamente dell’esito di un pubblico concorso, bensì della valutazione finale di un corso-concorso, vale a dire di un percorso di formazione, all’esito del quale il giudizio di idoneità del candidato deve tener conto di tutto l’ iter formativo svolto (cioè dell’assiduità nella frequenza delle lezioni, del superamento degli esami intermedi, della diligenza nella condotta tenuta, dell’avvenuto superamento con buoni voti delle prove concorsuali di accesso al corso); soprattutto, deve altresì esplicitare nel dettaglio il modo in cui i criteri valutativi sono stati applicati.
In tale fattispecie, un singolo voto numerico all’esito della prova finale non può bastare, se non è meglio specificato quali siano le manchevolezze nella preparazione o nell’esposizione dialettica o nella condotta generale del candidato, durante lo svolgimento del corso e della prova finale.
Ciò anche in considerazione del fatto che il sindacato del Giudice amministrativo in ordine a tali valutazioni, è costituito dalle figure sintomatiche dell’arbitrarietà, dell’irragionevolezza e dell’irrazionalità del giudizio valutativo, ma tale sindacato non può affatto esprimersi se manca qualsivoglia riferimento al modo in cui il giudizio è stato articolato, in base ai criteri, e si è sviluppato portando all’attribuzione di un voto di insufficienza.
Deve, cioè, applicarsi alla fattispecie non già la giurisprudenza che si è formata sull’adeguatezza della votazione numerica nei giudizi sui candidati dei concorsi pubblici, bensì la giurisprudenza che si sta da tempo formando in ordine all’adeguatezza della motivazione nella valutazione dei discenti negli istituti scolastici pubblici, laddove si è stabilito che la motivazione del giudizio di inidoneità deve essere personalizzata e dedicata, dovendosi in concreto indicare le ragioni per le quali, avuto riguardo alla posizione dello studente candidato, non possa valutarsi con favore l’esito finale del percorso di studi (cfr., ex multiis : Cons. Stato VI, 18.06.2020 n. 3906; Idem, n. 638/2021; C.G.A. Sicilia 04.11.2024 n. 862).
VII – È irragionevole, per non dire ingiusto, che un candidato superi le prove del concorso pubblico, partecipi al corso con assiduità di frequenza, superi le prove intermedie, completi il tirocinio e poi venga giudicato inidoneo alla verifica finale del corso, con un secco voto di insufficienza espresso in numeri, senza alcuna ulteriore esplicitazione del giudizio negativo, laddove – per altro verso - si pretende che i docenti delle scuole pubbliche diano esaustiva motivazione della bocciatura degli studenti, nelle materie curriculari.
Come già affermato, la giurisprudenza cui fare riferimento orientativo per il caso di specie è proprio quella sulle valutazioni degli studenti nelle scuole pubbliche (non quella sui concorsi), per almeno tre ordini ragioni: 1) il corso da Segretario comunale e provinciale è, in effetti, attività didattico-formativa (cioè scuola di formazione); 2) la sufficienza del voto numerico ha senso nei concorsi pubblici con migliaia di partecipanti (perché non si può onerare la P.A. di esplicitare per esteso il giudizio su ciascuno, dilatando oltremodo i tempi della procedura); ha meno senso in un corso di formazione al quale si ha accesso mediante concorso pubblico; qui è corretto e ragionevole, stante il numero limitato dei partecipanti al corso, pretendere dalla Commissione esaminatrice, oltre al voto numerico, un giudizio esteso ed esplicito, ancorché sintetico, che faccia riferimento al modo in cui sono stati applicati i parametri e i criteri che la Commissione si è data per giudicare; 3) in assenza di un giudizio valutativo completo ed esplicito, espresso in forma narrativa, non sarebbe possibile valutare, in sede giurisdizionale, neppure ab extrinseco , la ragionevolezza della valutazione, né la sua coerenza con i criteri e i parametri prestabiliti.
È da ritenersi, dunque, insufficiente la votazione numerica attribuita alla ricorrente, per la discussione della tesi e per la risposta sulla domanda relativa alle discipline di studio.
VIII – Deve essere, pertanto, annullato il decreto del Vice-Capo Dipartimento, Direttore centrale per le Autonomie, prot. n. 39601 del 12.12.2024, di approvazione della graduatoria finale degli aventi diritto all’iscrizione all’Albo segretari del “ Co.A 2021 – sessione ordinaria ”, unitamente alla graduatoria e a tutti gli atti valutativi presupposti, limitatamente alla parte in cui escludono la ricorrente dall’elenco degli aventi diritto.
L’Amministrazione resistente potrà rideterminarsi sulla valutazione finale del corso, sottoponendo la ricorrente a nuova prova orale, mediante una Commissione in diversa composizione, consentendo la discussione della stessa tesi già scritta dalla ricorrente e la risposta a nuova domanda sorteggiata, salvi gli ulteriori provvedimenti adottabili all’esito della reiterata prova orale.
IX - In conclusione, il ricorso è accolto, nei sensi di cui alla motivazione. Le spese di causa, stante la particolarità e la novità del caso, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, come da motivazione.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
OR TI, Presidente, Estensore
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
Dario Aragno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OR TI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.