Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 18/03/2026, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00860/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2026, proposto da
SA DU, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Lo Presti, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, Via Genova n. 8 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC massimiliano.lopresti@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Presidenza della Regione Siciliana, Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domiciliano in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Francofonte, non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia
- del Decreto Presidenziale n. 588/GAB del 23 dicembre 2025, emesso dal Presidente della Regione Siciliana e notificato alla ricorrente il 24.12.2025, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Francofonte e si nominava il Commissario regionale;
- del D.A. n. 641/Serv. 3 del 28/11/2025 di nomina del Commissario ad acta ex art. 109- bis O.R.EE.LL.;
- della nota prot. n. 20988 del 28/11/2025 di diffida del Commissario ad acta al Consiglio Comunale notificata in data 28.11.2025;
- della nota pro. n. 20986 del 28/11/2025 di chiarimenti alla variazione di bilancio n. 38 del 26.11.2025;
- della nota prot. n. 20906 del 27.11.2025 del Sindaco del Comune di Francofonte;
- della nota prot. n. 20905 del 27/11/2025;
- della proposta di delibera consiglio comunale con allegati prot. n. 20652 del 24.11.2025 avente ad oggetto la variazione di bilancio n. 38 del 26.11.2025 notificata il 25.11.2025;
- della deliberazione commissariale n. 41 del 3 dicembre 2025;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. AN SE NT TO e uditi il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 27 gennaio 2026 e depositato in data 26 febbraio 2026 la deducente, consigliere comunale del Comune di Francofonte, ha avversato - chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia - gli atti in epigrafe, concernenti il procedimento amministrativo culminato nello scioglimento del Consiglio Comunale di Francofonte (decreto presidenziale n. 588/GAB del 23 dicembre 2025).
2. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, chiedendo il rigetto del proposto ricorso.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Francofonte.
3. Alla camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per le Amministrazioni regionali resistenti, preliminarmente, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm, ha rilevato possibili profili di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, in quanto controversia soggetta al rito accelerato di cui all’art. 119, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., e si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
Il difensore della parte ricorrente ha replicato al rilievo officioso evidenziando che il ricorso ha ad oggetto anche atti propedeutici al decreto di scioglimento, non rientranti nell’ambito dell’art. 141 T.U.E.L. e non soggetti al c.d. rito accelerato; in subordine, ha chiesto la rimessione in termini in relazione ai rilievi svolti dal Collegio.
L’Avvocatura erariale ha insistito in atti.
Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
5. Il ricorso è irricevibile per tardività del deposito.
5.1. Risulta che il proposto ricorso, notificato in data 27 gennaio 2026, è stato depositato in data 26 febbraio 2026, oltre il termine di quindici giorni, dimezzato (rispetto a quello previsto dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm.) in forza dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. (“ Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti […]”).
Invero, non può dubitarsi che il termine di deposito del ricorso sia un termine processuale, incluso fra quelli soggetti ad abbreviazione ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm., con espressa esclusione della notifica dei ricorsi di primo grado e delle altre eccezioni previste dalla disposizione citata, nella considerazione che, con il deposito, il ricorrente instaura il rapporto processuale fra le parti e l’Autorità giudiziaria, chiamata a decidere nel processo (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 21 novembre 2025, n. 20844).
5.2. La controversia in esame, infatti, rientra nella fattispecie di cui all’art. 119, comma 1, lett. e), secondo cui le disposizioni relative al “ rito abbreviato comune a determinate materie ” - art. 119 cod. proc. amm. - si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai “ provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento ” (disposizione così modificata dall'art. 1, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160).
Il rito accelerato ex art. 119 cod. proc. amm. ricomprende un insieme di contenziosi per i quali il Legislatore “ ha ritenuto di favorire, in deroga ai termini processuali ordinari, una più rapida tutela degli interessi pubblici in ambiti individuati ”; la ratio acceleratoria in questione è volta ad “ assicurare, in alcune materie, in ragione della rilevanza degli interessi coinvolti, una sollecita definizione del giudizio ” (cfr. T.A.R. Marche, sez. I, 22 gennaio 2018, n. 56; cfr. anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 giugno 2021, n. 3747).
5.3. Secondo condiviso orientamento giurisprudenziale “ i riti speciali sono stati introdotti per ragioni di interesse generale e, quindi, hanno applicazione oggettiva; il rito, pertanto, si impone obbiettivamente alla ricorrenza dei presupposti individuati dalla legge e nessuna rilevanza ha il comportamento processuale delle parti o del giudice ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4101).
Nel caso in esame, il contestato scioglimento riguarda l’organo elettivo-consiglio comunale del Comune di Francofonte (“ organo di governo ” dell’Ente locale: cfr. l’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e, dunque, assume rilevanza di ordine generale, tale da giustificare l’urgenza nella trattazione della controversia.
5.4. Deve inoltre evidenziarsi che la disciplina processuale prima richiamata contiene un riferimento - generale e omnicomprensivo - alle diverse fattispecie di “ scioglimento degli organi di governo degli enti locali ”, quale che sia la ragione posta a fondamento del provvedimento dissolutorio e la norma in concreto applicata.
Ne consegue che non può essere esclusa la vicenda in esame, caratterizzata dallo scioglimento dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 109- bis dell’O.R.E.L..
5.5. Inconferente è l’argomentazione difensiva circa l’avvenuta impugnazione – anche – degli atti propedeutici al decreto di scioglimento, in quanto, comunque, il consolidamento del decreto di scioglimento impugnato, stante l’irricevibilità del ricorso introduttivo del giudizio, rende priva di utilità la contestazione dei detti atti propedeutici, restando comunque fermo il disposto effetto dissolutorio dell’organo collegiale.
5.6. Il Collegio, infine, non ravvisa gli estremi per una rimessione in termini per errore scusabile.
L’art. 37 cod. proc. amm. prevede che il giudice può disporre, anche d’ufficio, la rimessione in termini per errore scusabile in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o per gravi impedimenti di fatto.
La giurisprudenza ha chiarito che nel processo amministrativo l’errore scusabile, di cui all’art. 37 cod. proc. amm., è beneficio con carattere eccezionale nella misura in cui si risolve in una deroga al principio di perentorietà dei termini processuali ed è quindi soggetto a regole di stretta interpretazione, giacché i termini processuali sono stabiliti dal Legislatore per ragioni di interesse generale e i relativi presupposti sono individuabili solo: nell’oscurità del quadro normativo, nelle oscillazioni della giurisprudenza, in comportamenti ambigui della pubblica amministrazione, nell’ordine del giudice di compiere un determinato adempimento processuale in violazione dei termini effettivamente previsti dalla legge, nel caso fortuito e nella forza maggiore (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 19 marzo 2025, n. 2266).
Orbene, nella vicenda in esame non risultano configurabili i presupposti dell’incertezza del quadro normativo, delle oscillazioni della giurisprudenza né gli ulteriori presupposti prima richiamati.
6. In conclusione, il ricorso è irricevibile per le ragioni sopra precisate.
7. L’esito in rito, su rilievo officioso della relativa questione, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NE AN ON, Presidente
AN SE NT TO, Consigliere, Estensore
Salvatore Accolla, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SE NT TO | NE AN ON |
IL SEGRETARIO