TAR Catania, sez. V, sentenza breve 18/03/2026, n. 860
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Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Tardività del deposito del ricorso

    Il Collegio ha rilevato che il ricorso, notificato in data 27 gennaio 2026, è stato depositato in data 26 febbraio 2026, oltre il termine di quindici giorni, dimezzato ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. La controversia rientra nell’ambito dell’art. 119, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., relativo ai provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali. L’impugnazione di atti propedeutici non rende ammissibile il ricorso tardivo. Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.

  • Inammissibile
    Tardività del deposito del ricorso

    Il Collegio ha rilevato che il ricorso, notificato in data 27 gennaio 2026, è stato depositato in data 26 febbraio 2026, oltre il termine di quindici giorni, dimezzato ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. La controversia rientra nell’ambito dell’art. 119, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., relativo ai provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali. L’impugnazione di atti propedeutici non rende ammissibile il ricorso tardivo. Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.

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    Tardività del deposito del ricorso

    Il Collegio ha rilevato che il ricorso, notificato in data 27 gennaio 2026, è stato depositato in data 26 febbraio 2026, oltre il termine di quindici giorni, dimezzato ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. La controversia rientra nell’ambito dell’art. 119, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., relativo ai provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali. L’impugnazione di atti propedeutici non rende ammissibile il ricorso tardivo. Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.

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    Il Collegio ha rilevato che il ricorso, notificato in data 27 gennaio 2026, è stato depositato in data 26 febbraio 2026, oltre il termine di quindici giorni, dimezzato ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. La controversia rientra nell’ambito dell’art. 119, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., relativo ai provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali. L’impugnazione di atti propedeutici non rende ammissibile il ricorso tardivo. Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.

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    Il Collegio ha rilevato che il ricorso, notificato in data 27 gennaio 2026, è stato depositato in data 26 febbraio 2026, oltre il termine di quindici giorni, dimezzato ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm. La controversia rientra nell’ambito dell’art. 119, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., relativo ai provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali. L’impugnazione di atti propedeutici non rende ammissibile il ricorso tardivo. Non sussistono i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. V, sentenza breve 18/03/2026, n. 860
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 860
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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