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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/03/2025, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - sez. II civile, G.O. avv. Cosimo Calvi, ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
Nella causa civile iscritta al n. 5049/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 21.03.2025, tra
rappresentati e difesi dall'avv. avv. Massimo Parte_1 Parte_2
Cavuoto in virtù mandato alle liti in atti
OPPONENTI CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Elena CP_1
Frascino in virtù mandato alle liti in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione al d.i. n. ing. 78/2022 (R.G. n. 2470/2022)
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009. In via preliminare, deve darsi atto dell'assolvimento dell'onere di esperimento della mediazione, procedimento previsto quale condizione di procedibilità prevista con D.Lgs. n. 28/2010. Ciò posto, passando all' esame del merito della vicenda, dalla analisi delle allegazioni delle parti e dall' istruttoria documentale è emerso quanto segue: gli opponenti hanno posto a base dell'opposizione la contestazione della titolarità attiva/ legittimazione attiva della società opposta per non avere dato prova della avvenuta cessione del credito;
in particolare, hanno eccepito la sussistenza della prova della cessione del credito azionato in monitorio, scaturente dal contratto di finanziamento personale n. 5058174 sottoscritto il 28/09/2005, con il quale i sigg.ri Parte_3
e avevano chiesto alla SS S.p.A., l'importo di € 8.486,56; credito ceduto in Parte_4 data 28/10/2008 da SS S.p.A. a credito poi ancora ceduto da Controparte_2 Controparte_3
(società incorporata nel 2014 in nel 2016) a , che a sua volta nel Controparte_2 Controparte_4
2019, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, lo aveva ceduto alla società . CP_1
Tanto premesso, l' opposta ha dato prova della titolarità attiva del rapporto controverso, con riferimento alle prime due cessioni, con la produzione delle comunicazioni di avvenuta cessione e gli estratti conto di SS e (che parte opponente non ha mai contestato di avere CP_3 ricevuto); si tratta di cessioni del credito non in blocco, pertanto disciplinate dalla norma di cui all' art. 1264 Codice Civile, secondo cui “la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata”. Con riferimento alla terza cessione, invece, (trattasi questa di cessione di crediti cartolarizzati ex art. 58 TUB), con la produzione della
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 02-02-2019 nonché con la lista dei crediti ceduti, fra i quali compare il credito identificato con il numero di sofferenza 032862995 ndg ed il codice fiscale dell'opponente, oltre alla notificazione della cessione, avvenuta a norma dell'art.1264 c.c. ai debitori in data
1/04/2019. Pure tenendo conto che l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale può non essere sufficiente a provare l'attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti;
il Tribunale ritiene che, dal quadro indiziario complessivo, emerge in modo evidente la titolarità del credito in capo alla cessionaria. Nel caso di specie tale quadro è dato della ampiezza cronologica ed oggettiva della cessione, della pacifica inerenza temporale del finanziamento in questione al complesso dei rapporti cartolarizzati, nonché, sotto il profilo passivo, all'espressamente riconosciuto subentro dell'opponente all'originaria mutuataria. Inoltre, deve tenersi in debito conto della materiale detenzione del titolo, che deve essere valutata nell' ottica dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116).
Le spese, che si liquidano in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, sez. II civile, Giudice Onorario avv. Cosimo Calvi, definitivamente pronunciando in funzione di giudice monocratico di primo grado, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide: 1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n ing. 78/2022 (R.G. n. 2470/2022) e condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dell' opposta, della somma di € 5.857,69 oltre interessi e spese come ingiunti nel suddetto decreto;
2) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida, in applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022
(compensi medi, scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00), in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, come per Legge.
Lecce, 22.03.2025
Il Giudice Onorario
Avv. Cosimo Calvi