CGT2
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 87/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
IL TA, LA
BAX ANGELO, IC
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 934/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-pronuncia sentenza n. 37/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez.
1 e pubblicata il 24/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 682617 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Lucca con cui lo stesso procedeva a recuperare la maggiore imposta dovuta per l'anno 2018 a seguito del mancato riconoscimento della condizione di inagibilità degli immobili siti in via Indirizzo_1, catastalmente rappresentati al Fg129 part. 255 sub 2 e 3, consistenti in un fondo commerciale (C1) al piano terra e un appartamento (A3) al piano primo di un più ampio fabbricato.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio specificando che l'avviso di accertamento non era il primo notificatogli e che vi erano già state delle decisioni;
in particolare richiamava la sentenza n. 333/2020; chiedeva, infine, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune replicando alle eccezioni;
precisava: che la sentenza 333/2020 aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento 2014-2015 per difetto di motivazione senza valutare il merito;
che, con riguardo all'avviso di accertamento 2017, la parte aveva presentato accertamento con adesione, pendente il giudizio per gli anni 2014-2015 concluso con sentenza 333/2020 confermata in appello;
pertanto, aveva proceduto in autotutela all'annullamento.
Replicava la parte evidenziando che il Comune si era basato solo sulle pratiche amministrative in suo possesso.
La Corte di giustizia di primo grado rigettava il ricorso condannando ad euro 555,00 di spese.
Appella il contribuente per erroneità della sentenza in fatto e in diritto richiamando, sostanzialmente, quanto già dedotto in primo grado;
richiama giurisprudenza costituzionale e ribadisce che lo stato d'inagibilità esiste da sempre;
chiede CTU e sospensione della sentenza.
Controdeduce il Comune contestando puntualmente le eccezioni.
La parte ha presentato memoria di replica alle controdeduzione insistendo per la CTU.
Controreplica il Comune confermando quanto già dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare infondato e deve essere rigettato.
La Corte osserva che la sentenza di primo grado deve essere confermata alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti. Dalla lettura degli stessi, infatti si rileva che fin dal 2009 il contribuente ha dichiarato la condizione di inagibilità degli immobile a mezzo di autocertificazione;
il Comune ha proceduto alla doverosa verifica avendo presente la normativa di riferimento in materia di inagibilità (art. 1 comma 747 lett. b) L. 160/2019 già art. 1 comma 3 lett. B D.L. 201/2011; art. 12 Regolamento Comunale IMU approvato con delibera consiglio comunale n. 45 del 6.8.2020 già art. 6 reg. com. approvato con delibera n. 50 del 3.9.2012) e dalla documentazione presentata dal contribuente riferita all'annualità in esame. Risulta, inoltre, che fin dal 2000 si sono verificate questioni condominiali sfociate in una causa civile tra il contribuente ed il proprietario dell'abitazione del piano superiore;
nell'ambito di tale procedimento il IC disponeva una CTU che concludeva con l'indicazione di due tipologie di interventi: lavori di consolidamento del solaio dell'immobile della parte al primo piano ed eliminazione delle perdite dalla colonna di scarico dell'appartamento sovrastante nel fondo commerciale della parte. A seguito della CTU il contribuente presentava nel 2016 la SCIA n.
905/2016 per lavori di modifica e completamento della D.I.A. per opere di straordinaria manutenzione, con riguardo al consolidamento del solaio, peraltro non conclusi. Con riferimento all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua, ugualmente il CTU parlava di intervento di straordinaria manutenzione o anche di edilizia libera. Agli atti è stata, altresì, allegata dalla parte la relazione del geometra Nominativo_1 del 3.2.2020 che nel richiamare la
SCIA n. 905/2016 riferisce la conclusione dei lavori disposti nel procedimento civile evidenziando che le due unità immobiliari erano "in fase di sistemazione, intesa come esecuzione dei lavori minimi per consentire l'offerta in locazione o in vendita". La tipologia d'interventi descritta induce a ritenere che non ricorrono i presupposti per ritenere l'inagibilità delle unità immobiliari al fine di ottenere la riduzione del 50% dell'imposta come prevista dalla normativa sia primaria che regolamentare. E che gli interventi previsti siano da considerare di straordinaria manutenzione se non di edilizia libera è confermato dal risultato del confronto instaurato dall'Ente con il Responsabile dell'Edilizia Privata. Per poter riconoscere, infatti, lo stato d'inagibilità di un immobile la legge richiede che siano necessari interventi di restauro e risanamento conservativo odi ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. c), d), f) DPR 6..2001). Né appare utile alla tesi di parte contribuente la presentazione di una nuova pratica edilizia nel 2025 finalizzata ad interventi di restauro e risanamento conservativo che potrà avere eventualmente efficacia per il futuro. Circa poi la produzione della perizia di parte redatta dall'architetto Nominativo_2 considerando che la stessa è stata introdotta, per stessa ammissione della parte, oltre lo spirare dei termini ex art. 32 D.lgs 546/1992, senza che il Ric_1 giustificasse il ritardo: il richiamo che il contribuente fa alla sentenza 36/2025 Corte
Costituzionale non appare pertinente in quanto il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto l'art. 58 comma 3 D.lgs 546/1992, divieto di introdurre nel giudizio nuovi documenti istruttori;
viceversa, nel caso de quo l'ammissibilità della perizia tecnica va valutata alla luce del comma
1 dell'art. 58 che impone alla parte che non abbia prodotto tempestivamente in primo grado un atto di giustificare l'impossibilità. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante ad € 650,00di spese.
Firenze 15.1.2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRECO CARLO, Presidente
IL TA, LA
BAX ANGELO, IC
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 934/2025 depositato il 18/08/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lucca
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-pronuncia sentenza n. 37/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado LUCCA sez.
1 e pubblicata il 24/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 682617 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 54/2026 depositato il 30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 ricorreva avverso l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Lucca con cui lo stesso procedeva a recuperare la maggiore imposta dovuta per l'anno 2018 a seguito del mancato riconoscimento della condizione di inagibilità degli immobili siti in via Indirizzo_1, catastalmente rappresentati al Fg129 part. 255 sub 2 e 3, consistenti in un fondo commerciale (C1) al piano terra e un appartamento (A3) al piano primo di un più ampio fabbricato.
Il contribuente eccepiva l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio specificando che l'avviso di accertamento non era il primo notificatogli e che vi erano già state delle decisioni;
in particolare richiamava la sentenza n. 333/2020; chiedeva, infine, la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune replicando alle eccezioni;
precisava: che la sentenza 333/2020 aveva accolto il ricorso avverso gli avvisi di accertamento 2014-2015 per difetto di motivazione senza valutare il merito;
che, con riguardo all'avviso di accertamento 2017, la parte aveva presentato accertamento con adesione, pendente il giudizio per gli anni 2014-2015 concluso con sentenza 333/2020 confermata in appello;
pertanto, aveva proceduto in autotutela all'annullamento.
Replicava la parte evidenziando che il Comune si era basato solo sulle pratiche amministrative in suo possesso.
La Corte di giustizia di primo grado rigettava il ricorso condannando ad euro 555,00 di spese.
Appella il contribuente per erroneità della sentenza in fatto e in diritto richiamando, sostanzialmente, quanto già dedotto in primo grado;
richiama giurisprudenza costituzionale e ribadisce che lo stato d'inagibilità esiste da sempre;
chiede CTU e sospensione della sentenza.
Controdeduce il Comune contestando puntualmente le eccezioni.
La parte ha presentato memoria di replica alle controdeduzione insistendo per la CTU.
Controreplica il Comune confermando quanto già dedotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello appare infondato e deve essere rigettato.
La Corte osserva che la sentenza di primo grado deve essere confermata alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti. Dalla lettura degli stessi, infatti si rileva che fin dal 2009 il contribuente ha dichiarato la condizione di inagibilità degli immobile a mezzo di autocertificazione;
il Comune ha proceduto alla doverosa verifica avendo presente la normativa di riferimento in materia di inagibilità (art. 1 comma 747 lett. b) L. 160/2019 già art. 1 comma 3 lett. B D.L. 201/2011; art. 12 Regolamento Comunale IMU approvato con delibera consiglio comunale n. 45 del 6.8.2020 già art. 6 reg. com. approvato con delibera n. 50 del 3.9.2012) e dalla documentazione presentata dal contribuente riferita all'annualità in esame. Risulta, inoltre, che fin dal 2000 si sono verificate questioni condominiali sfociate in una causa civile tra il contribuente ed il proprietario dell'abitazione del piano superiore;
nell'ambito di tale procedimento il IC disponeva una CTU che concludeva con l'indicazione di due tipologie di interventi: lavori di consolidamento del solaio dell'immobile della parte al primo piano ed eliminazione delle perdite dalla colonna di scarico dell'appartamento sovrastante nel fondo commerciale della parte. A seguito della CTU il contribuente presentava nel 2016 la SCIA n.
905/2016 per lavori di modifica e completamento della D.I.A. per opere di straordinaria manutenzione, con riguardo al consolidamento del solaio, peraltro non conclusi. Con riferimento all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua, ugualmente il CTU parlava di intervento di straordinaria manutenzione o anche di edilizia libera. Agli atti è stata, altresì, allegata dalla parte la relazione del geometra Nominativo_1 del 3.2.2020 che nel richiamare la
SCIA n. 905/2016 riferisce la conclusione dei lavori disposti nel procedimento civile evidenziando che le due unità immobiliari erano "in fase di sistemazione, intesa come esecuzione dei lavori minimi per consentire l'offerta in locazione o in vendita". La tipologia d'interventi descritta induce a ritenere che non ricorrono i presupposti per ritenere l'inagibilità delle unità immobiliari al fine di ottenere la riduzione del 50% dell'imposta come prevista dalla normativa sia primaria che regolamentare. E che gli interventi previsti siano da considerare di straordinaria manutenzione se non di edilizia libera è confermato dal risultato del confronto instaurato dall'Ente con il Responsabile dell'Edilizia Privata. Per poter riconoscere, infatti, lo stato d'inagibilità di un immobile la legge richiede che siano necessari interventi di restauro e risanamento conservativo odi ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione (art. 3 comma 1 lett. c), d), f) DPR 6..2001). Né appare utile alla tesi di parte contribuente la presentazione di una nuova pratica edilizia nel 2025 finalizzata ad interventi di restauro e risanamento conservativo che potrà avere eventualmente efficacia per il futuro. Circa poi la produzione della perizia di parte redatta dall'architetto Nominativo_2 considerando che la stessa è stata introdotta, per stessa ammissione della parte, oltre lo spirare dei termini ex art. 32 D.lgs 546/1992, senza che il Ric_1 giustificasse il ritardo: il richiamo che il contribuente fa alla sentenza 36/2025 Corte
Costituzionale non appare pertinente in quanto il giudizio costituzionale ha avuto ad oggetto l'art. 58 comma 3 D.lgs 546/1992, divieto di introdurre nel giudizio nuovi documenti istruttori;
viceversa, nel caso de quo l'ammissibilità della perizia tecnica va valutata alla luce del comma
1 dell'art. 58 che impone alla parte che non abbia prodotto tempestivamente in primo grado un atto di giustificare l'impossibilità. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana rigetta l'appello e condanna l'appellante ad € 650,00di spese.
Firenze 15.1.2026