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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7797 del Ruolo Contenzioso Generale dell'anno 2021
e vertente tra
C.F. , in persona del Curatore pro tempore Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa autorizzata dal G.D. del Tribunale di Napoli in data 11.01.2022, Parte_2 elettivamente domiciliato in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 13, presso lo studio dell'avv.
Francesca Picierno ( , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_1 allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in , via Consolare Latina n. 33, presso lo studio dell'avv. Carlo CP_1
Federico De Marco ( , che lo rappresenta e difende giusta Email_2
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: 2043 c.c. – risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate e recepite nell'ordinanza del 17.09.2024, con cui la causa è stata trattenuta in decisione
**********
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_3 convenuto in giudizio il per ottenerne la condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale subito, da quantificarsi in € 142.9019,85, per effetto della distruzione di beni di sua proprietà che insistevano su un terreno di proprietà del CP_1
1 A fondamento della domanda risarcitoria proposta, parte attrice ha dedotto, in particolare, che: a seguito della sentenza del 25.6.2015 del Tribunale di Napoli, dichiarativa del fallimento della la dott.ssa nominata curatrice con decreto del 26.2.2016 in Parte_1 Parte_2
sostituzione del dott. aveva eseguito i dovuti accertamenti presso i registri Persona_1
immobiliari, appurando che la società fallita era titolare del diritto di superficie su alcuni terreni siti nel Comune di : (i) terreno identificato al foglio 6, part. 86, consistenza 5 ettari 88 are e CP_1
28 centiare;
(ii) terreno identificato al foglio 6, part. 91, consistenza 34 are e 45 centiare;
(iii) terreno identificato al foglio 6, part. 95, consistenza 20 are e 47 centiare;
(iv) terreno identificato al foglio 6, part. 96, consistenza 22 are e 77 centiare;
il diritto di superficie era stato concesso alla fallita dal Comune di con determinazione n. 547 del 9.10.2012, a seguito CP_1 dell'espletamento di una procedura di gara, di cui la si era resa aggiudicataria al fine di Parte_1
provvedere alla progettazione, realizzazione, gestione e sfruttamento di un impianto fotovoltaico, per un periodo di venti anni decorrenti dall'entrata in esercizio;
il curatore aveva altresì proceduto, come per legge, all'accesso presso i terreni, ove erano stati rinvenuti una serie di beni di proprietà della fallita, inventariati con l'ausilio del cancelliere in data 22.01.2016, precisamente n. 3 cabine di trasformazione “Compact Station 1260kVA”, n. 6 inverter “Project PV.630MH”, numerose strutture in carpenteria metallica e le strutture portanti per la predisposizione al montaggio di pannelli fotovoltaici;
nell'ambito della procedura concorsuale, tali beni erano stati stimati dal perito all'uopo nominato, ing. , tenuto conto anche dello stato di conservazione, nel complessivo Per_2 importo di € 142.019,85; il diritto di superficie sui citati terreni era stato stimato da un altro perito, ing. , nell'importo di € 248.740,03; di conseguenza il curatore, nell'esercizio delle proprie Per_3 funzioni, aveva dato avvio alla liquidazione dell'attivo acquisito alla massa fallimentare, con la pubblicazione del relativo avviso di vendita, richiedendo altresì al Comune indicazioni sulla sorte del contratto di concessione (che non contemplava alcuna espressa risoluzione per l'ipotesi di fallimento della società aggiudicataria), senza ottenere alcun riscontro da parte dell'Ente locale;
nelle more dell'esperimento del tentativo di vendita, con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 22.01.2019, il Comune di aveva inaspettatamente notificato al curatore la CP_1
determinazione n. 545 del 16.10.2018, con la quale dichiarava risolto di diritto il contratto di concessione, a causa del venir meno della pubblica utilità sottesa all'opera pubblica “parco fotovoltaico”, in considerazione della mancata realizzazione dell'impianto; senza tener in alcun conto della persistente presenza, sui terreni, di beni di proprietà del , il aveva Parte_1 CP_1
illegittimamente chiesto alla società E-Distribuzione S.p.A. di procedere alla demolizione dei manufatti, come risulta dalla comunicazione ricevuta dal curatore il successivo 22.5.2019; recatosi in loco, il curatore aveva constatato l'avvenuta demolizione dei beni sopra citati, infatti l'intera area
2 era stata destinata alla costruzione di un centro di raccolta e distribuzione da parte di un'altra società divenuta proprietaria del terreno, la Vailog Colleferro s.r.l.
Su tale scorta, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “(1) accertare e dichiarare la responsabilità del per aver distrutto beni di proprietà del Controparte_1
attore, procurando un gravissimo danno alla procedura fallimentare, alla quale sono Parte_1 stati sottratti beni stimati ad un valore di € 142.019,85; (2) conseguentemente, condannare il
al pagamento, in favore del attore, dell'importo di € 142.019,85, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
(3) condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”.
Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendone il rigetto. In particolare, ha esposto il convenuto che la era titolare di Parte_1
diritto reale di superficie, in forza di determinazione n. 547/2012, su di un lotto di terreno in territorio di , Località Via Palianense, Km. 1,500, censito in Catasto Terreni al Foglio 6, CP_1
sul quale avrebbe dovuto realizzare un impianto fotovoltaico;
sennonché, la concessionaria si era resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti verso il e, poi, era stata CP_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 171/2015; il aveva chiesto CP_1
l'insinuazione al passivo fallimentare per il credito pari agli oneri concessori nonché ad altri costi (il prezzo dell'area su cui sarebbe dovuto sorgere l'impianto, che il aveva acquistato dalla CP_1
SPL s.r.l. e di cui la si era accollata il pagamento) che, in base alla concessione, la Parte_1
società avrebbe dovuto corrispondere;
la domanda era stata accolta solo in parte, su proposta del
Curatore che riteneva cessato il rapporto concessorio;
con determina n. 545/2018 il Comune aveva quindi semplicemente preso atto dell'avvenuta risoluzione della concessione, affermata dalla
Curatela stessa sin dal 2016; il terreno era poi stato retrocesso alla SPL s.r.l., come da accordi raggiunti con quest'ultima a seguito del giudizio che la SPL s.r.l. aveva intrapreso verso il Comune
e la lamentando il mancato pagamento del prezzo;
dunque, non solo il Parte_1 CP_1
non aveva mai avuto la materiale disponibilità dell'area ma, nel 2018, l'aveva ritrasferita alla SPL
s.r.l., che per accessione (art. 936 c.c.) era divenuta proprietaria anche delle opere e dei beni di terzi ivi presenti, che non era stati né distrutti né occultati ma erano verosimilmente ancora presenti sul terreno;
alcuna responsabilità poteva pertanto essergli ascritta, dovendo al più rispondere della presunta distruzione la società divenuta nuova proprietaria del terreno.
Il ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_1
Tribunale di Velletri, • Accertato e dato atto, che fra le parti non intercorse mai alcun fatto o atto ascrivibile a responsabilità aquiliana, e che invece intercorsero rapporti obbligatori e contrattuali di diritto pubblico, nel merito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, motivazione ed
3 argomentazione, rigettare la domanda proposta dalla Parte_4 contro il perché manifestamente infondata in fatto e diritto;
• con vittoria di Controparte_1
spese di lite, da commisurarsi per compenso di avvocato e rimborso forfettario delle spese generali, ex DM 55/2014, oltre CPA ed IVA”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 settembre
2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**********
La domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 CP_1
è infondata e va respinta per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
[...]
Giova premettere che l'attrice ha correttamente prospettato la riconducibilità dell'azione risarcitoria proposta all'art. 2043 c.c. anziché alla disciplina della responsabilità da inadempimento
(artt. 1218 e ss. c.c.): il , infatti, assume di aver patito un danno patrimoniale, pari alla Parte_1
perdita economica subita a seguito della presunta demolizione, da parte del Comune di , CP_1
di alcuni beni di sua proprietà lasciati sul terreno ubicato in Località Via Palianense, Km. 1,500, di cui la in bonis è stata concessionaria fino al 2018 (anno di emanazione della Parte_1
determina comunale n. 545 di risoluzione di diritto del rapporto concessorio, la cui legittimità è stata finanche confermata dal TAR Lazio, v. doc. 9 di parte convenuta). Dunque, la Curatela si duole di un preteso atto illecito del , del tutto avulso dal preesistente rapporto Controparte_1
concessorio; anche da un punto di vista temporale, peraltro, la condotta di demolizione dei beni sarebbe stata compiuta a maggio del 2019 (doc. 8), ovvero diversi mesi dopo rispetto all'intervenuto scioglimento del contratto (determina n. 545/2018, comunicata alla curatrice il 22.01.2019).
Pertanto, a dispetto di quanto sostenuto da parte convenuta, la domanda va ricondotta alla disciplina della responsabilità aquiliana.
Ne consegue che incombe sulla parte attrice, pretesa danneggiata, l'onere di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale: l'atto doloso o colposo,
l'evento lesivo, il nesso causale tra il primo e il secondo, le conseguenze pregiudizievoli patite.
Nel caso concreto, tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto da parte del
Parte_3 Parte_1
Per prima cosa, non risulta sufficientemente provata proprio la condotta di avvenuta demolizione/distruzione dei beni della Parte_1
4 Il Fallimento ha dato prova soltanto del fatto che, alla data dell'accesso al sito da parte del
Curatore e del Cancelliere (22.01.2016, cfr. verbale di inventario, doc. 3 di parte attrice), erano presenti sul fondo che aveva in concessione, ubicato nel Comune di , n. 3 cabine di CP_1 trasformazione “Compact Station 1260kVA”, n. 6 inverter “Project PV.630MH numerose strutture in carpenteria metallica e le strutture portanti per la predisposizione al montaggio di pannelli fotovoltaici.
Si è poi limitata a dedurre: 1) di aver pubblicato l'avviso di vendita di tali beni, al prezzo stimato da apposito perito di € 142.019,85 (v. perizia dell'ing. , doc. 4); 2) che nelle more Per_2
della procedura competitiva di vendita, precisamente il 22.05.2019, aveva ricevuto da un impiegato della società E-Distribuzione S.p.A. la notizia che il Comune di aveva ordinato la CP_1
demolizione delle opere presenti sul terreno (doc. 8); 3) che il Curatore si era allora nuovamente recato in loco ma le era stato impedito l'accesso dalla Vailog Colleferro s.r.l., nuova “proprietaria” del sito, che vi stava realizzando un impianto di raccolta e distribuzione;
ad ogni modo, era riuscita a constatare che i propri beni erano sostanzialmente andati distrutti (v. doc. 9, foto scattate dal
Curatore).
Tali circostanze sono tuttavia state contestate sin dalla comparsa di costituzione e risposta dal , che ha dedotto di non aver mai avuto la materiale disponibilità dei beni e Controparte_1
di non averli quindi né distrutti né demoliti ma di essersi limitato a richiedere a E-Distribuzione
S.p.A. la disalimentazione di una cabina elettrica in vista della retrocessione del terreno in favore della SPL s.r.l., originaria proprietaria.
A fronte delle contestazioni e deduzioni del convenuto, era onere di parte attrice fornire rigorosa prova della condotta distruttiva dei beni asseritamente realizzata dal Comune di , CP_1
invece il non ha articolato mezzi istruttori, limitandosi a ribadire la propria ricostruzione Parte_1
in fatto e a richiamare il contenuto dell'e-mail trasmessa il 22.05.2019 da un addetto di E-
Distribuzione S.p.A. (doc. 8).
Sennonché, dal citato documento si ricava semplicemente che “il Comune di ci CP_1
ha intimato di disalimentare la cabina elettrica entro venerdì prossimo per poterla demolire, visto che è stata realizzata sulla Sua proprietà, ma non siamo certi della legittimità della richiesta essendo in corso una procedura fallimentare da Lei curata”.
Anche a voler prescindere dalla scarsa efficacia probatoria dell'e-mail proveniente da un semplice dipendente della società E-Distribuzione S.p.A., non v'è chi non veda come la stessa dimostri, al più, che il (ben quattro mesi dopo che il era stato già Controparte_1 Parte_1
reso edotto della risoluzione di diritto della concessione, doc. 7) abbia richiesto a E-Distribuzione
S.p.A. la disalimentazione di una singola cabina elettrica (nessun cenno si fa, nell'e-mail, agli altri
5 beni la cui perdita viene in questa sede lamentata dal , che pretenderebbe di addossarla al Parte_1
. CP_1
Che tale cabina sia successivamente stata concretamente disalimentata e demolita e che ciò sia avvenuto, ad opera di E-Distribuzione S.p.A. e proprio per volontà del , è Controparte_1 una circostanza soltanto allegata, contestata dall'Ente convenuto e non dimostrata dall'attrice, che ne era onerata (art. 2697 c.c.); la Curatela ha prodotto delle fotografie (doc. 9), che ritraggono un terreno con un cantiere in corso e non provano in alcun modo che in una non meglio precisata data successiva al 22.05.2019 i beni di sua proprietà siano stati effettivamente demoliti.
A monte, dunque, non è proprio provato l'atto, doloso o colposo, della distruzione dei beni che erano di proprietà della anzi, è più che plausibile che E-Distribuzione S.p.A. Parte_1
abbia disalimentato la singola cabina, non che si sia occupata – non rientrando affatto tra le sue attività – della successiva “demolizione” di manufatti di proprietà di terzi dopo averne ricevuto diffida dal (che anzi, per parte sua, ha più volte affermato che i beni sono ancora presenti, CP_1
anzi abbandonati, sul terreno).
Ammesso e non concesso che la distruzione di tutti i beni vi sia effettivamente stata, non è provato che ciò sia imputabile proprio al . Controparte_1
A tale ultimo proposito non può omettersi di evidenziare che la stessa parte attrice ha ammesso che, quando il curatore ha tentato di accedere al terreno in epoca successiva alla comunicazione di E-Distribuzione S.p.A., in loco è stata rinvenuta altra società divenutane
“proprietaria”, la Vailog Colleferro s.r.l.
Lo smaltimento delle cose rimaste sul fondo ben potrebbe, allora, essere stato effettuato dalla Vailog Colleferro s.r.l., che ha impedito al Curatore di accedere al sito, oppure dalla SPL s.r.l.
(come eccepito dal convenuto), alla quale il ha dovuto retrocedere il terreno, Controparte_1
in forza di determina del 28.01.2019 (come si legge nella sentenza del TAR Lazio emessa tra le odierne parti, doc. 9 di parte convenuta) e che plausibilmente lo ha a propria volta trasferito alla
Vailog Colleferro s.r.l.
Né si può addebitare al una qualche responsabilità per il fatto di aver retrocesso la CP_1 proprietà del terreno quando ancora vi erano i beni della Curatela: quest'ultima, infatti, sin dal 2016 aveva inventariato tutti i beni, li aveva fatti stimare e aveva manifestato al Comune di considerare revocata la concessione (tanto da proporre al G.D. un'ammissione soltanto parziale del Comune al passivo fallimentare per il credito vantato per oneri concessori, v. doc. depositati dal convenuto); anziché asportare le cose di sua proprietà dal terreno – di cui essa stessa non si riteneva più concessionaria al punto da non sentirsi obbligata al pagamento di altri oneri concessori – le ha ivi abbandonate per anni, fino a maggio 2019, senza custodia.
6 Il , al fine di assolvere correttamente al proprio onere probatorio, avrebbe potuto Parte_1 articolare prove orali o richiedere un ordine giudiziale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti del convenuto o addirittura del terzo E-Distribuzione S.p.A., per ottenere l'esibizione della “diffida” con cui il avrebbe intimato alla E-Distribuzione S.p.A. la “demolizione” dei Controparte_1
propri manufatti.
In difetto di adeguata prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, la domanda di risarcimento del danno del nei confronti del Parte_1 Controparte_1
va perciò respinta.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022); precisamente, si applicheranno i medi, previsti per lo scaglione compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 (in ragione del petitum) alle fasi di studio e introduttiva e i minimi alle fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della controversia e il carattere ripetitivo delle difese svolte nel coso del giudizio e negli scritti conclusionali.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del Controparte_1
15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Velletri, 9 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Ferreri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7797 del Ruolo Contenzioso Generale dell'anno 2021
e vertente tra
C.F. , in persona del Curatore pro tempore Parte_1 P.IVA_1
dott.ssa autorizzata dal G.D. del Tribunale di Napoli in data 11.01.2022, Parte_2 elettivamente domiciliato in Napoli, via Francesco Caracciolo n. 13, presso lo studio dell'avv.
Francesca Picierno ( , che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti Email_1 allegata all'atto di citazione;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in , via Consolare Latina n. 33, presso lo studio dell'avv. Carlo CP_1
Federico De Marco ( , che lo rappresenta e difende giusta Email_2
procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: 2043 c.c. – risarcimento del danno
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate e recepite nell'ordinanza del 17.09.2024, con cui la causa è stata trattenuta in decisione
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Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha Parte_3 convenuto in giudizio il per ottenerne la condanna, ai sensi dell'art. 2043 c.c., Controparte_1
al risarcimento del danno patrimoniale subito, da quantificarsi in € 142.9019,85, per effetto della distruzione di beni di sua proprietà che insistevano su un terreno di proprietà del CP_1
1 A fondamento della domanda risarcitoria proposta, parte attrice ha dedotto, in particolare, che: a seguito della sentenza del 25.6.2015 del Tribunale di Napoli, dichiarativa del fallimento della la dott.ssa nominata curatrice con decreto del 26.2.2016 in Parte_1 Parte_2
sostituzione del dott. aveva eseguito i dovuti accertamenti presso i registri Persona_1
immobiliari, appurando che la società fallita era titolare del diritto di superficie su alcuni terreni siti nel Comune di : (i) terreno identificato al foglio 6, part. 86, consistenza 5 ettari 88 are e CP_1
28 centiare;
(ii) terreno identificato al foglio 6, part. 91, consistenza 34 are e 45 centiare;
(iii) terreno identificato al foglio 6, part. 95, consistenza 20 are e 47 centiare;
(iv) terreno identificato al foglio 6, part. 96, consistenza 22 are e 77 centiare;
il diritto di superficie era stato concesso alla fallita dal Comune di con determinazione n. 547 del 9.10.2012, a seguito CP_1 dell'espletamento di una procedura di gara, di cui la si era resa aggiudicataria al fine di Parte_1
provvedere alla progettazione, realizzazione, gestione e sfruttamento di un impianto fotovoltaico, per un periodo di venti anni decorrenti dall'entrata in esercizio;
il curatore aveva altresì proceduto, come per legge, all'accesso presso i terreni, ove erano stati rinvenuti una serie di beni di proprietà della fallita, inventariati con l'ausilio del cancelliere in data 22.01.2016, precisamente n. 3 cabine di trasformazione “Compact Station 1260kVA”, n. 6 inverter “Project PV.630MH”, numerose strutture in carpenteria metallica e le strutture portanti per la predisposizione al montaggio di pannelli fotovoltaici;
nell'ambito della procedura concorsuale, tali beni erano stati stimati dal perito all'uopo nominato, ing. , tenuto conto anche dello stato di conservazione, nel complessivo Per_2 importo di € 142.019,85; il diritto di superficie sui citati terreni era stato stimato da un altro perito, ing. , nell'importo di € 248.740,03; di conseguenza il curatore, nell'esercizio delle proprie Per_3 funzioni, aveva dato avvio alla liquidazione dell'attivo acquisito alla massa fallimentare, con la pubblicazione del relativo avviso di vendita, richiedendo altresì al Comune indicazioni sulla sorte del contratto di concessione (che non contemplava alcuna espressa risoluzione per l'ipotesi di fallimento della società aggiudicataria), senza ottenere alcun riscontro da parte dell'Ente locale;
nelle more dell'esperimento del tentativo di vendita, con comunicazione trasmessa a mezzo pec in data 22.01.2019, il Comune di aveva inaspettatamente notificato al curatore la CP_1
determinazione n. 545 del 16.10.2018, con la quale dichiarava risolto di diritto il contratto di concessione, a causa del venir meno della pubblica utilità sottesa all'opera pubblica “parco fotovoltaico”, in considerazione della mancata realizzazione dell'impianto; senza tener in alcun conto della persistente presenza, sui terreni, di beni di proprietà del , il aveva Parte_1 CP_1
illegittimamente chiesto alla società E-Distribuzione S.p.A. di procedere alla demolizione dei manufatti, come risulta dalla comunicazione ricevuta dal curatore il successivo 22.5.2019; recatosi in loco, il curatore aveva constatato l'avvenuta demolizione dei beni sopra citati, infatti l'intera area
2 era stata destinata alla costruzione di un centro di raccolta e distribuzione da parte di un'altra società divenuta proprietaria del terreno, la Vailog Colleferro s.r.l.
Su tale scorta, parte attrice ha rassegnato le seguenti conclusioni: “(1) accertare e dichiarare la responsabilità del per aver distrutto beni di proprietà del Controparte_1
attore, procurando un gravissimo danno alla procedura fallimentare, alla quale sono Parte_1 stati sottratti beni stimati ad un valore di € 142.019,85; (2) conseguentemente, condannare il
al pagamento, in favore del attore, dell'importo di € 142.019,85, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi dal dovuto al soddisfo;
(3) condannare il al pagamento delle Controparte_1 spese del presente giudizio, oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”.
Si è costituito in giudizio il , contestando la domanda attorea e Controparte_1
chiedendone il rigetto. In particolare, ha esposto il convenuto che la era titolare di Parte_1
diritto reale di superficie, in forza di determinazione n. 547/2012, su di un lotto di terreno in territorio di , Località Via Palianense, Km. 1,500, censito in Catasto Terreni al Foglio 6, CP_1
sul quale avrebbe dovuto realizzare un impianto fotovoltaico;
sennonché, la concessionaria si era resa gravemente inadempiente rispetto agli obblighi assunti verso il e, poi, era stata CP_1
dichiarata fallita dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 171/2015; il aveva chiesto CP_1
l'insinuazione al passivo fallimentare per il credito pari agli oneri concessori nonché ad altri costi (il prezzo dell'area su cui sarebbe dovuto sorgere l'impianto, che il aveva acquistato dalla CP_1
SPL s.r.l. e di cui la si era accollata il pagamento) che, in base alla concessione, la Parte_1
società avrebbe dovuto corrispondere;
la domanda era stata accolta solo in parte, su proposta del
Curatore che riteneva cessato il rapporto concessorio;
con determina n. 545/2018 il Comune aveva quindi semplicemente preso atto dell'avvenuta risoluzione della concessione, affermata dalla
Curatela stessa sin dal 2016; il terreno era poi stato retrocesso alla SPL s.r.l., come da accordi raggiunti con quest'ultima a seguito del giudizio che la SPL s.r.l. aveva intrapreso verso il Comune
e la lamentando il mancato pagamento del prezzo;
dunque, non solo il Parte_1 CP_1
non aveva mai avuto la materiale disponibilità dell'area ma, nel 2018, l'aveva ritrasferita alla SPL
s.r.l., che per accessione (art. 936 c.c.) era divenuta proprietaria anche delle opere e dei beni di terzi ivi presenti, che non era stati né distrutti né occultati ma erano verosimilmente ancora presenti sul terreno;
alcuna responsabilità poteva pertanto essergli ascritta, dovendo al più rispondere della presunta distruzione la società divenuta nuova proprietaria del terreno.
Il ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: “Piaccia al Controparte_1
Tribunale di Velletri, • Accertato e dato atto, che fra le parti non intercorse mai alcun fatto o atto ascrivibile a responsabilità aquiliana, e che invece intercorsero rapporti obbligatori e contrattuali di diritto pubblico, nel merito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, motivazione ed
3 argomentazione, rigettare la domanda proposta dalla Parte_4 contro il perché manifestamente infondata in fatto e diritto;
• con vittoria di Controparte_1
spese di lite, da commisurarsi per compenso di avvocato e rimborso forfettario delle spese generali, ex DM 55/2014, oltre CPA ed IVA”.
Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente.
All'esito, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17 settembre
2024, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 CP_1
è infondata e va respinta per i motivi che di seguito si vanno ad esporre.
[...]
Giova premettere che l'attrice ha correttamente prospettato la riconducibilità dell'azione risarcitoria proposta all'art. 2043 c.c. anziché alla disciplina della responsabilità da inadempimento
(artt. 1218 e ss. c.c.): il , infatti, assume di aver patito un danno patrimoniale, pari alla Parte_1
perdita economica subita a seguito della presunta demolizione, da parte del Comune di , CP_1
di alcuni beni di sua proprietà lasciati sul terreno ubicato in Località Via Palianense, Km. 1,500, di cui la in bonis è stata concessionaria fino al 2018 (anno di emanazione della Parte_1
determina comunale n. 545 di risoluzione di diritto del rapporto concessorio, la cui legittimità è stata finanche confermata dal TAR Lazio, v. doc. 9 di parte convenuta). Dunque, la Curatela si duole di un preteso atto illecito del , del tutto avulso dal preesistente rapporto Controparte_1
concessorio; anche da un punto di vista temporale, peraltro, la condotta di demolizione dei beni sarebbe stata compiuta a maggio del 2019 (doc. 8), ovvero diversi mesi dopo rispetto all'intervenuto scioglimento del contratto (determina n. 545/2018, comunicata alla curatrice il 22.01.2019).
Pertanto, a dispetto di quanto sostenuto da parte convenuta, la domanda va ricondotta alla disciplina della responsabilità aquiliana.
Ne consegue che incombe sulla parte attrice, pretesa danneggiata, l'onere di fornire la prova rigorosa di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale: l'atto doloso o colposo,
l'evento lesivo, il nesso causale tra il primo e il secondo, le conseguenze pregiudizievoli patite.
Nel caso concreto, tale onere probatorio non è stato adeguatamente assolto da parte del
Parte_3 Parte_1
Per prima cosa, non risulta sufficientemente provata proprio la condotta di avvenuta demolizione/distruzione dei beni della Parte_1
4 Il Fallimento ha dato prova soltanto del fatto che, alla data dell'accesso al sito da parte del
Curatore e del Cancelliere (22.01.2016, cfr. verbale di inventario, doc. 3 di parte attrice), erano presenti sul fondo che aveva in concessione, ubicato nel Comune di , n. 3 cabine di CP_1 trasformazione “Compact Station 1260kVA”, n. 6 inverter “Project PV.630MH numerose strutture in carpenteria metallica e le strutture portanti per la predisposizione al montaggio di pannelli fotovoltaici.
Si è poi limitata a dedurre: 1) di aver pubblicato l'avviso di vendita di tali beni, al prezzo stimato da apposito perito di € 142.019,85 (v. perizia dell'ing. , doc. 4); 2) che nelle more Per_2
della procedura competitiva di vendita, precisamente il 22.05.2019, aveva ricevuto da un impiegato della società E-Distribuzione S.p.A. la notizia che il Comune di aveva ordinato la CP_1
demolizione delle opere presenti sul terreno (doc. 8); 3) che il Curatore si era allora nuovamente recato in loco ma le era stato impedito l'accesso dalla Vailog Colleferro s.r.l., nuova “proprietaria” del sito, che vi stava realizzando un impianto di raccolta e distribuzione;
ad ogni modo, era riuscita a constatare che i propri beni erano sostanzialmente andati distrutti (v. doc. 9, foto scattate dal
Curatore).
Tali circostanze sono tuttavia state contestate sin dalla comparsa di costituzione e risposta dal , che ha dedotto di non aver mai avuto la materiale disponibilità dei beni e Controparte_1
di non averli quindi né distrutti né demoliti ma di essersi limitato a richiedere a E-Distribuzione
S.p.A. la disalimentazione di una cabina elettrica in vista della retrocessione del terreno in favore della SPL s.r.l., originaria proprietaria.
A fronte delle contestazioni e deduzioni del convenuto, era onere di parte attrice fornire rigorosa prova della condotta distruttiva dei beni asseritamente realizzata dal Comune di , CP_1
invece il non ha articolato mezzi istruttori, limitandosi a ribadire la propria ricostruzione Parte_1
in fatto e a richiamare il contenuto dell'e-mail trasmessa il 22.05.2019 da un addetto di E-
Distribuzione S.p.A. (doc. 8).
Sennonché, dal citato documento si ricava semplicemente che “il Comune di ci CP_1
ha intimato di disalimentare la cabina elettrica entro venerdì prossimo per poterla demolire, visto che è stata realizzata sulla Sua proprietà, ma non siamo certi della legittimità della richiesta essendo in corso una procedura fallimentare da Lei curata”.
Anche a voler prescindere dalla scarsa efficacia probatoria dell'e-mail proveniente da un semplice dipendente della società E-Distribuzione S.p.A., non v'è chi non veda come la stessa dimostri, al più, che il (ben quattro mesi dopo che il era stato già Controparte_1 Parte_1
reso edotto della risoluzione di diritto della concessione, doc. 7) abbia richiesto a E-Distribuzione
S.p.A. la disalimentazione di una singola cabina elettrica (nessun cenno si fa, nell'e-mail, agli altri
5 beni la cui perdita viene in questa sede lamentata dal , che pretenderebbe di addossarla al Parte_1
. CP_1
Che tale cabina sia successivamente stata concretamente disalimentata e demolita e che ciò sia avvenuto, ad opera di E-Distribuzione S.p.A. e proprio per volontà del , è Controparte_1 una circostanza soltanto allegata, contestata dall'Ente convenuto e non dimostrata dall'attrice, che ne era onerata (art. 2697 c.c.); la Curatela ha prodotto delle fotografie (doc. 9), che ritraggono un terreno con un cantiere in corso e non provano in alcun modo che in una non meglio precisata data successiva al 22.05.2019 i beni di sua proprietà siano stati effettivamente demoliti.
A monte, dunque, non è proprio provato l'atto, doloso o colposo, della distruzione dei beni che erano di proprietà della anzi, è più che plausibile che E-Distribuzione S.p.A. Parte_1
abbia disalimentato la singola cabina, non che si sia occupata – non rientrando affatto tra le sue attività – della successiva “demolizione” di manufatti di proprietà di terzi dopo averne ricevuto diffida dal (che anzi, per parte sua, ha più volte affermato che i beni sono ancora presenti, CP_1
anzi abbandonati, sul terreno).
Ammesso e non concesso che la distruzione di tutti i beni vi sia effettivamente stata, non è provato che ciò sia imputabile proprio al . Controparte_1
A tale ultimo proposito non può omettersi di evidenziare che la stessa parte attrice ha ammesso che, quando il curatore ha tentato di accedere al terreno in epoca successiva alla comunicazione di E-Distribuzione S.p.A., in loco è stata rinvenuta altra società divenutane
“proprietaria”, la Vailog Colleferro s.r.l.
Lo smaltimento delle cose rimaste sul fondo ben potrebbe, allora, essere stato effettuato dalla Vailog Colleferro s.r.l., che ha impedito al Curatore di accedere al sito, oppure dalla SPL s.r.l.
(come eccepito dal convenuto), alla quale il ha dovuto retrocedere il terreno, Controparte_1
in forza di determina del 28.01.2019 (come si legge nella sentenza del TAR Lazio emessa tra le odierne parti, doc. 9 di parte convenuta) e che plausibilmente lo ha a propria volta trasferito alla
Vailog Colleferro s.r.l.
Né si può addebitare al una qualche responsabilità per il fatto di aver retrocesso la CP_1 proprietà del terreno quando ancora vi erano i beni della Curatela: quest'ultima, infatti, sin dal 2016 aveva inventariato tutti i beni, li aveva fatti stimare e aveva manifestato al Comune di considerare revocata la concessione (tanto da proporre al G.D. un'ammissione soltanto parziale del Comune al passivo fallimentare per il credito vantato per oneri concessori, v. doc. depositati dal convenuto); anziché asportare le cose di sua proprietà dal terreno – di cui essa stessa non si riteneva più concessionaria al punto da non sentirsi obbligata al pagamento di altri oneri concessori – le ha ivi abbandonate per anni, fino a maggio 2019, senza custodia.
6 Il , al fine di assolvere correttamente al proprio onere probatorio, avrebbe potuto Parte_1 articolare prove orali o richiedere un ordine giudiziale ai sensi dell'art. 210 c.p.c., nei confronti del convenuto o addirittura del terzo E-Distribuzione S.p.A., per ottenere l'esibizione della “diffida” con cui il avrebbe intimato alla E-Distribuzione S.p.A. la “demolizione” dei Controparte_1
propri manufatti.
In difetto di adeguata prova di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano, la domanda di risarcimento del danno del nei confronti del Parte_1 Controparte_1
va perciò respinta.
Le spese di lite seguono l'integrale soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 (aggiornati dal d.m. 147/2022); precisamente, si applicheranno i medi, previsti per lo scaglione compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00 (in ragione del petitum) alle fasi di studio e introduttiva e i minimi alle fasi istruttoria e decisoria, stante la natura documentale della controversia e il carattere ripetitivo delle difese svolte nel coso del giudizio e negli scritti conclusionali.
p.q.m.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda proposta dal nei confronti del Parte_1 CP_1
;
[...]
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, che si liquidano in € 9.142,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario del Controparte_1
15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Velletri, 9 gennaio 2025.
Il Giudice dott.ssa Federica Ferreri
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