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Sentenza 16 marzo 2026
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00233/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00663 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00233/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2025, proposto da OL Di Fede, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in
Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ducato e Luca Vazzano, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 14.10.2024, disponibile sul sito istituzionale della stessa N. 00233/2025 REG.RIC.
(www.unipa.it) a far data dal 27.11.2024, di cui al verbale CdA n. 18/2024, contraddistinto in calce dal n. 1338/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio: 1234/2024 - Numero protocollo: 165995/2024 identificata come segue: “Categoria: Categoria Suppletivo. 10/24 Programmazione del fabbisogno di personale docente del Dipartimento Me.Pre.C.C. - anno 2024.
Ufficio/i istruzione: Settore Programmazione risorse umane e monitoraggio della spesa”, nella parte in cui il suddetto organo deliberativo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate;
- della delibera adottata dallo stesso C.d.A. nella seduta del 20.11.2024, osteso alla ricorrente in data 17/1/2025 di cui al Verbale CdA n. 20/2024, contraddistinto in calce dal n. 1340/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio:
1356/2024 - Numero protocollo: 196344/2024 identificata come segue: “Categoria:
Approvazione verbale della seduta precedente. 03/01 Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2024. Ufficio/i istruzione: Settore
Organi collegiali ed elezioni – SEVOC”, nella parte in cui viene ratificato il contenuto della suddetta delibera del 14.10.2024, in parte qua;
- della delibera del Consiglio del Dipartimento Me.Pre.C.C. del 27.06.2024 “n. rep.
35/2004 – 11/02 Programmazione annuale 2024 del reclutamento dei Ricercatori e dei
Professori: a. Motivazione della programmazione annuale del reclutamento”, nella parte in cui il suddetto organo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate; N. 00233/2025 REG.RIC.
- del conforme parere della Scuola di Medicina e Chirurgia reso nella seduta dell'11.10.2024;
- del conforme parere del Senato Accademico;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali;
…con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. UI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, professoressa universitaria di II fascia, titolare di ASN di I fascia, domanda l'annullamento:
- della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 14.10.2024, disponibile sul sito istituzionale della stessa
(www.unipa.it) a far data dal 27.11.2024, di cui al verbale CdA n. 18/2024, contraddistinto in calce dal n. 1338/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio: 1234/2024 - Numero protocollo: 165995/2024 identificata come segue: “Categoria: Categoria Suppletivo. 10/24 Programmazione del fabbisogno di personale docente del Dipartimento Me.Pre.C.C. - anno 2024.
Ufficio/i istruzione: Settore Programmazione risorse umane e monitoraggio della spesa”, nella parte in cui il suddetto organo deliberativo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha N. 00233/2025 REG.RIC.
deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate;
- della delibera adottata dallo stesso C.d.A. nella seduta del 20.11.2024, osteso alla ricorrente in data 17/1/2025 di cui al Verbale CdA n. 20/2024, contraddistinto in calce dal n. 1340/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio:
1356/2024 - Numero protocollo: 196344/2024 identificata come segue: “Categoria:
Approvazione verbale della seduta precedente. 03/01 Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2024. Ufficio/i istruzione: Settore
Organi collegiali ed elezioni – SEVOC”, nella parte in cui viene ratificato il contenuto della suddetta delibera del 14.10.2024, in parte qua;
- della delibera del Consiglio del Dipartimento Me.Pre.C.C. del 27.06.2024 “n. rep.
35/2004 – 11/02 Programmazione annuale 2024 del reclutamento dei Ricercatori e dei
Professori: a. Motivazione della programmazione annuale del reclutamento”, nella parte in cui il suddetto organo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate;
- del conforme parere della Scuola di Medicina e Chirurgia reso nella seduta dell'11.10.2024;
- del conforme parere del Senato Accademico;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali;
…con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 49/2012 - eccesso di potere per difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; N. 00233/2025 REG.RIC.
b) violazione e falsa applicazione della delibera del c.d.a. del 19.01.2024 avente ad oggetto la programmazione strategica e della delibera del c.d.a dell'08.06.2023 avente ad oggetto “programmazione di professori di i fascia (procedure ex art. 24, comma 6, legge 240/2010) e rtt – anno 2023” - eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa amministrazione.
2.- Si costituiva l'Università degli Studi di Palermo, con memoria di stile.
3.- Le parti, nel corso del giudizio, depositavano documenti.
4.- Con memoria del 5.2.2026, l'Ateneo resistente concludeva per: i) l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione n. 10/24 del 14/10/2024; ii) l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato; iii) l'infondatezza del ricorso nel merito ed il conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
5.- Con memoria del 16.02.2026, parte ricorrente contestava le asserzioni difensive formulate ex adverso, insistendo nelle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo.
6.- All'udienza pubblica del 10.03.2026, il difensore dell'Ateneo resistente rinunciava all'eccezione di irricevibilità del ricorso precedentemente proposta.
All'esito della discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
7.1- Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (avanzata dall'Università resistente), atteso che dall'articolazione in giudizio della domanda (non aver utilizzato le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, non aver bandito posizioni di I fascia) e dalla consistenza del provvedimento impugnato non si rilevano controinteressati facilmente individuabili.
Peraltro, la stessa difesa dell'Università deduce (pag. 13 della memoria conclusiva) che il residuo dei punti organico inutilizzati “sono stati riassegnati alla N. 00233/2025 REG.RIC.
programmazione dipartimentale 2025” e non indica con precisione alcun soggetto che, a proprio avviso, rivestisse la qualità di controinteressato.
Conseguentemente, si procede all'esame del ricorso nel merito.
Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge n. 240 /2010 “2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi
i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.”.
Il Dlgs n. 49/2012, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 Legge
240/2010, all'art. 4, rubricato “Programmazione triennale del personale”, dispone che
“1. Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato. 2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui N. 00233/2025 REG.RIC.
agli articoli 5 e 7. (..) 4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione,
e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero
e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6, è condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.”.
L'Università degli Studi di Palermo si è dotata di un “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” il cui art. 2, rubricato “Pianificazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli”, stabilisce che “1. Ciascun Dipartimento, in base alla assegnazione dello specifico anno di programmazione e alla previsione delle risorse disponibili per il reclutamento nel triennio, adotta i seguenti atti di pianificazione e programmazione del personale: a. delibera motivata di pianificazione triennale generale ed eventuali aggiornamenti annuali, con indicazione delle annualità; b. delibera motivata di programmazione annuale del reclutamento; c. delibera di richiesta di copertura di posizioni adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di
Amministrazione. (..) 7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, delibera la programmazione annuale sulla base delle richieste dei
Dipartimenti, acquisito anche il parere di competenza della Scuola di Medicina e
Chirurgia, ove previsto.”.
Nel caso di cui al presente giudizio:
- con delibera n. 11/02 del 27/06/2024 il Dipartimento Me.Pre.C.C. ha deliberato la proposta di programmazione annuale 2024 in ordine al reclutamento del personale docente di afferenza; N. 00233/2025 REG.RIC.
- con delibera adottata in data 07/10/2024, il Consiglio della Scuola di Medicina e
Chirurgia ha espresso parere favorevole alla proposta di programmazione sul reclutamento del personale docente deliberata dal Dipartimento Me.Pre.C.C.;
- con delibera n. 12/04 adottata nella seduta del 14/10/2024, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione della citata proposta;
- con delibera n. 10/24, addotta nella seduta del 14/10/2024 e pubblicata sul sito web dell'Università il 27/11/2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di reclutamento formulata dal Dipartimento Me.Pre.C.C. con delibera n.
11/02.
Osserva il Collegio che:
- a seguito del previsto iter istruttorio (richiamato dall'Ateneo resistente nella memoria di replica del 5.2.2026, pagg. 10-12), il Consiglio di Amministrazione ha adottato la “Programmazione del fabbisogno di personale docente del
Dipartimento Me.Pre.C.C. – anno 2024”;
- tale delibera, espressione di una lata discrezionalità di carattere programmatorio, risulta motivata sulla base di una valutazione generale delle priorità strategiche
(con riferimento al complessivo fabbisogno di Ateneo) e dei vincoli assunzionali esistenti;
- il potere programmatorio è stato declinato, in maniera non irragionevole né incoerente (avuto riguardo al perimetro del sindacato estrinseco del giudice amministrativo, sotto la lente dell'eccesso di potere) sulla base dei seguenti principi cardine: i) rafforzare la ricerca e l'alta formazione nelle aree a produzione scientifica critica o con performance VQR inferiori alla media; ii) valorizzare le aree virtuose per continuità e qualità della ricerca, con significativa presenza su
IRIS; iii) sostenere settori strategici per l'alta formazione, anche ai fini dell'attivazione o del mantenimento delle Scuole di Specializzazione di area medica; iiii) consolidare aree caratterizzate da investimenti pregressi e intensa N. 00233/2025 REG.RIC.
attività didattico-scientifica; iiiii) garantire supporto ai poli territoriali di Trapani,
Agrigento e Caltanissetta, al precipuo scopo di riequilibrare la piramide accademica, privilegiando il reclutamento di giovani ricercatori (RTT e RTDb) e il consolidamento del corpo docente di II fascia, in un'ottica di sostenibilità e continuità didattico-assistenziale;
- in altri termini, l'amministrazione, in sede di pianificazione, ha esercitato la propria discrezionalità nel rispetto delle esigenze complessive dell'Ateneo, di tal che non appare irragionevole la destinazione di punti organico verso altri settori scientifico- disciplinari;
- sono, dunque, condivisibili le affermazioni della difesa dell'Università nella parte in cui afferma che: “Come emerge chiaramente dalle tabelle riportate a pag. 7 della delibera del CdA, il Dipartimento, in attuazione della flessibilità tra i canali di reclutamento, proponeva lo spostamento di 0,135 punti organico (dei 0,45 assegnati al canale professori reclutabili ex art. 18 comma 1 e/o ex art. 24 comma
6 L. 240/2010) per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 4 L. 240/2010, utilizzando altresì 0,08, dei 0,315 (=0,45-0,135) punti organico disponibili, per coprire il saldo negativo connesso alla chiamata di un Professore Associato
(KA RT) effettuata nel corso del 2023. A seguito di tale spostamento, sono residuati 0,235 (=0,315-0,08) punti organico che non erano utilizzabili per la chiamata di un posto di professore ordinario, considerato che tale posizione ne richiedeva 0,30, ma che sono stati riassegnati alla programmazione dipartimentale
2025. Nessun punto organico, pertanto, è stato sprecato o irrimediabilmente perso.
Il riferimento circa una presunta violazione dell'art. 4 del Dlgs n. 49/2012 risulta essere aspecifico e per nulla circostanziato. In ordine, invece, alla asserita violazione della delibera del CdA del 19/01/2024 si rileva che una mera intenzione manifestata in calce alla stessa risulti priva di quella portata precettiva utile a N. 00233/2025 REG.RIC.
determinare l'illegittimità invocata dalla ricorrente e a vincolare le successive determinazioni espresse in tale ambito dal medesimo CdA.”;
- inoltre, non può rilevarsi alcun tentativo di integrazione postuma della motivazione in giudizio, in ragione del fatto che le circostanze sopra descritte emergono dagli atti impugnati, rispetto ai quali l'amministrazione ha svolto una mera opera di esplicitazione in chiave difensiva;
- da ultimo, come emerso in sede di discussione orale, anche ove la frazione di punti organico fosse stata destinata alla chiamata di un posto di professore di I fascia, non risulta agli atti alcuna specifica previsione di destinazione delle risorse al settore di pertinenza della ricorrente e il raggiungimento del bene della vita richiesto sarebbe in ogni caso stato mediato dall'esecuzione di una selezione pubblica, di tal che la sua posizione si sarebbe caratterizzata come mera aspettativa a concorrere alla procedura.
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente respinto (anche sotto il profilo risarcitorio).
8.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00233/2025 REG.RIC.
AL NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
UI MO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI MO AL NO
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 16/03/2026
N. 00663 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00233/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2025, proposto da OL Di Fede, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, elettivamente domiciliata in
Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Ducato e Luca Vazzano, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 14.10.2024, disponibile sul sito istituzionale della stessa N. 00233/2025 REG.RIC.
(www.unipa.it) a far data dal 27.11.2024, di cui al verbale CdA n. 18/2024, contraddistinto in calce dal n. 1338/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio: 1234/2024 - Numero protocollo: 165995/2024 identificata come segue: “Categoria: Categoria Suppletivo. 10/24 Programmazione del fabbisogno di personale docente del Dipartimento Me.Pre.C.C. - anno 2024.
Ufficio/i istruzione: Settore Programmazione risorse umane e monitoraggio della spesa”, nella parte in cui il suddetto organo deliberativo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate;
- della delibera adottata dallo stesso C.d.A. nella seduta del 20.11.2024, osteso alla ricorrente in data 17/1/2025 di cui al Verbale CdA n. 20/2024, contraddistinto in calce dal n. 1340/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio:
1356/2024 - Numero protocollo: 196344/2024 identificata come segue: “Categoria:
Approvazione verbale della seduta precedente. 03/01 Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2024. Ufficio/i istruzione: Settore
Organi collegiali ed elezioni – SEVOC”, nella parte in cui viene ratificato il contenuto della suddetta delibera del 14.10.2024, in parte qua;
- della delibera del Consiglio del Dipartimento Me.Pre.C.C. del 27.06.2024 “n. rep.
35/2004 – 11/02 Programmazione annuale 2024 del reclutamento dei Ricercatori e dei
Professori: a. Motivazione della programmazione annuale del reclutamento”, nella parte in cui il suddetto organo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate; N. 00233/2025 REG.RIC.
- del conforme parere della Scuola di Medicina e Chirurgia reso nella seduta dell'11.10.2024;
- del conforme parere del Senato Accademico;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali;
…con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il dott. UI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, professoressa universitaria di II fascia, titolare di ASN di I fascia, domanda l'annullamento:
- della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Palermo nella seduta del 14.10.2024, disponibile sul sito istituzionale della stessa
(www.unipa.it) a far data dal 27.11.2024, di cui al verbale CdA n. 18/2024, contraddistinto in calce dal n. 1338/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio: 1234/2024 - Numero protocollo: 165995/2024 identificata come segue: “Categoria: Categoria Suppletivo. 10/24 Programmazione del fabbisogno di personale docente del Dipartimento Me.Pre.C.C. - anno 2024.
Ufficio/i istruzione: Settore Programmazione risorse umane e monitoraggio della spesa”, nella parte in cui il suddetto organo deliberativo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha N. 00233/2025 REG.RIC.
deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate;
- della delibera adottata dallo stesso C.d.A. nella seduta del 20.11.2024, osteso alla ricorrente in data 17/1/2025 di cui al Verbale CdA n. 20/2024, contraddistinto in calce dal n. 1340/2024, avente ad oggetto l'approvazione della proposta Numero repertorio:
1356/2024 - Numero protocollo: 196344/2024 identificata come segue: “Categoria:
Approvazione verbale della seduta precedente. 03/01 Approvazione verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 14/10/2024. Ufficio/i istruzione: Settore
Organi collegiali ed elezioni – SEVOC”, nella parte in cui viene ratificato il contenuto della suddetta delibera del 14.10.2024, in parte qua;
- della delibera del Consiglio del Dipartimento Me.Pre.C.C. del 27.06.2024 “n. rep.
35/2004 – 11/02 Programmazione annuale 2024 del reclutamento dei Ricercatori e dei
Professori: a. Motivazione della programmazione annuale del reclutamento”, nella parte in cui il suddetto organo, senza alcuna motivazione, ha omesso di utilizzare le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, ha deliberato di non bandire posizioni di I fascia ai sensi di nessuna delle norme sopra citate;
- del conforme parere della Scuola di Medicina e Chirurgia reso nella seduta dell'11.10.2024;
- del conforme parere del Senato Accademico;
- nonché degli atti tutti presupposti, connessi e conseguenziali;
…con richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti in ragione dell'illegittimità dell'azione amministrativa.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della 241/1990 - violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del d. lgs. n. 49/2012 - eccesso di potere per difetto di motivazione - eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; N. 00233/2025 REG.RIC.
b) violazione e falsa applicazione della delibera del c.d.a. del 19.01.2024 avente ad oggetto la programmazione strategica e della delibera del c.d.a dell'08.06.2023 avente ad oggetto “programmazione di professori di i fascia (procedure ex art. 24, comma 6, legge 240/2010) e rtt – anno 2023” - eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti provvedimenti della stessa amministrazione.
2.- Si costituiva l'Università degli Studi di Palermo, con memoria di stile.
3.- Le parti, nel corso del giudizio, depositavano documenti.
4.- Con memoria del 5.2.2026, l'Ateneo resistente concludeva per: i) l'irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione n. 10/24 del 14/10/2024; ii) l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato; iii) l'infondatezza del ricorso nel merito ed il conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
5.- Con memoria del 16.02.2026, parte ricorrente contestava le asserzioni difensive formulate ex adverso, insistendo nelle argomentazioni di cui al ricorso introduttivo.
6.- All'udienza pubblica del 10.03.2026, il difensore dell'Ateneo resistente rinunciava all'eccezione di irricevibilità del ricorso precedentemente proposta.
All'esito della discussione, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
7.- Il ricorso è infondato.
7.1- Preliminarmente il Collegio ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso (avanzata dall'Università resistente), atteso che dall'articolazione in giudizio della domanda (non aver utilizzato le risorse disponibili per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 1, legge 240/10 e/o ex art. 24 comma 6, legge 240/2010 e, dunque, non aver bandito posizioni di I fascia) e dalla consistenza del provvedimento impugnato non si rilevano controinteressati facilmente individuabili.
Peraltro, la stessa difesa dell'Università deduce (pag. 13 della memoria conclusiva) che il residuo dei punti organico inutilizzati “sono stati riassegnati alla N. 00233/2025 REG.RIC.
programmazione dipartimentale 2025” e non indica con precisione alcun soggetto che, a proprio avviso, rivestisse la qualità di controinteressato.
Conseguentemente, si procede all'esame del ricorso nel merito.
Ai sensi dell'art. 18 comma 2 della Legge n. 240 /2010 “2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi
i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.”.
Il Dlgs n. 49/2012, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 5 Legge
240/2010, all'art. 4, rubricato “Programmazione triennale del personale”, dispone che
“1. Le università, nell'ambito della propria autonomia didattica, di ricerca e organizzativa, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale al fine del migliore funzionamento delle attività e dei servizi e compatibilmente con l'esigenza di assicurare la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, predispongono piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato. 2. La programmazione di ateneo di cui al comma 1 è realizzata assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3 e nel rispetto dei limiti di cui N. 00233/2025 REG.RIC.
agli articoli 5 e 7. (..) 4. I piani di cui al comma 1 sono adottati annualmente dal consiglio di amministrazione, con riferimento a ciascun triennio di programmazione,
e aggiornati in sede di approvazione del bilancio unico d'ateneo di previsione triennale. La programmazione triennale del personale è comunicata annualmente per via telematica al Ministero entro il termine stabilito con provvedimento del Ministero
e, fermo restando il limite di cui all'articolo 5, comma 6, è condizione necessaria per poter procedere all'indizione di procedure concorsuali e di assunzione di personale
a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato.”.
L'Università degli Studi di Palermo si è dotata di un “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia e per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato” il cui art. 2, rubricato “Pianificazione del reclutamento e richieste di copertura ruoli”, stabilisce che “1. Ciascun Dipartimento, in base alla assegnazione dello specifico anno di programmazione e alla previsione delle risorse disponibili per il reclutamento nel triennio, adotta i seguenti atti di pianificazione e programmazione del personale: a. delibera motivata di pianificazione triennale generale ed eventuali aggiornamenti annuali, con indicazione delle annualità; b. delibera motivata di programmazione annuale del reclutamento; c. delibera di richiesta di copertura di posizioni adottata sulla base delle risorse effettivamente disponibili e assegnate con delibera del Consiglio di
Amministrazione. (..) 7. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato
Accademico, delibera la programmazione annuale sulla base delle richieste dei
Dipartimenti, acquisito anche il parere di competenza della Scuola di Medicina e
Chirurgia, ove previsto.”.
Nel caso di cui al presente giudizio:
- con delibera n. 11/02 del 27/06/2024 il Dipartimento Me.Pre.C.C. ha deliberato la proposta di programmazione annuale 2024 in ordine al reclutamento del personale docente di afferenza; N. 00233/2025 REG.RIC.
- con delibera adottata in data 07/10/2024, il Consiglio della Scuola di Medicina e
Chirurgia ha espresso parere favorevole alla proposta di programmazione sul reclutamento del personale docente deliberata dal Dipartimento Me.Pre.C.C.;
- con delibera n. 12/04 adottata nella seduta del 14/10/2024, il Senato Accademico ha espresso parere favorevole all'approvazione della citata proposta;
- con delibera n. 10/24, addotta nella seduta del 14/10/2024 e pubblicata sul sito web dell'Università il 27/11/2024, il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di reclutamento formulata dal Dipartimento Me.Pre.C.C. con delibera n.
11/02.
Osserva il Collegio che:
- a seguito del previsto iter istruttorio (richiamato dall'Ateneo resistente nella memoria di replica del 5.2.2026, pagg. 10-12), il Consiglio di Amministrazione ha adottato la “Programmazione del fabbisogno di personale docente del
Dipartimento Me.Pre.C.C. – anno 2024”;
- tale delibera, espressione di una lata discrezionalità di carattere programmatorio, risulta motivata sulla base di una valutazione generale delle priorità strategiche
(con riferimento al complessivo fabbisogno di Ateneo) e dei vincoli assunzionali esistenti;
- il potere programmatorio è stato declinato, in maniera non irragionevole né incoerente (avuto riguardo al perimetro del sindacato estrinseco del giudice amministrativo, sotto la lente dell'eccesso di potere) sulla base dei seguenti principi cardine: i) rafforzare la ricerca e l'alta formazione nelle aree a produzione scientifica critica o con performance VQR inferiori alla media; ii) valorizzare le aree virtuose per continuità e qualità della ricerca, con significativa presenza su
IRIS; iii) sostenere settori strategici per l'alta formazione, anche ai fini dell'attivazione o del mantenimento delle Scuole di Specializzazione di area medica; iiii) consolidare aree caratterizzate da investimenti pregressi e intensa N. 00233/2025 REG.RIC.
attività didattico-scientifica; iiiii) garantire supporto ai poli territoriali di Trapani,
Agrigento e Caltanissetta, al precipuo scopo di riequilibrare la piramide accademica, privilegiando il reclutamento di giovani ricercatori (RTT e RTDb) e il consolidamento del corpo docente di II fascia, in un'ottica di sostenibilità e continuità didattico-assistenziale;
- in altri termini, l'amministrazione, in sede di pianificazione, ha esercitato la propria discrezionalità nel rispetto delle esigenze complessive dell'Ateneo, di tal che non appare irragionevole la destinazione di punti organico verso altri settori scientifico- disciplinari;
- sono, dunque, condivisibili le affermazioni della difesa dell'Università nella parte in cui afferma che: “Come emerge chiaramente dalle tabelle riportate a pag. 7 della delibera del CdA, il Dipartimento, in attuazione della flessibilità tra i canali di reclutamento, proponeva lo spostamento di 0,135 punti organico (dei 0,45 assegnati al canale professori reclutabili ex art. 18 comma 1 e/o ex art. 24 comma
6 L. 240/2010) per le procedure di chiamata ex art. 18 comma 4 L. 240/2010, utilizzando altresì 0,08, dei 0,315 (=0,45-0,135) punti organico disponibili, per coprire il saldo negativo connesso alla chiamata di un Professore Associato
(KA RT) effettuata nel corso del 2023. A seguito di tale spostamento, sono residuati 0,235 (=0,315-0,08) punti organico che non erano utilizzabili per la chiamata di un posto di professore ordinario, considerato che tale posizione ne richiedeva 0,30, ma che sono stati riassegnati alla programmazione dipartimentale
2025. Nessun punto organico, pertanto, è stato sprecato o irrimediabilmente perso.
Il riferimento circa una presunta violazione dell'art. 4 del Dlgs n. 49/2012 risulta essere aspecifico e per nulla circostanziato. In ordine, invece, alla asserita violazione della delibera del CdA del 19/01/2024 si rileva che una mera intenzione manifestata in calce alla stessa risulti priva di quella portata precettiva utile a N. 00233/2025 REG.RIC.
determinare l'illegittimità invocata dalla ricorrente e a vincolare le successive determinazioni espresse in tale ambito dal medesimo CdA.”;
- inoltre, non può rilevarsi alcun tentativo di integrazione postuma della motivazione in giudizio, in ragione del fatto che le circostanze sopra descritte emergono dagli atti impugnati, rispetto ai quali l'amministrazione ha svolto una mera opera di esplicitazione in chiave difensiva;
- da ultimo, come emerso in sede di discussione orale, anche ove la frazione di punti organico fosse stata destinata alla chiamata di un posto di professore di I fascia, non risulta agli atti alcuna specifica previsione di destinazione delle risorse al settore di pertinenza della ricorrente e il raggiungimento del bene della vita richiesto sarebbe in ogni caso stato mediato dall'esecuzione di una selezione pubblica, di tal che la sua posizione si sarebbe caratterizzata come mera aspettativa a concorrere alla procedura.
7.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente respinto (anche sotto il profilo risarcitorio).
8.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati: N. 00233/2025 REG.RIC.
AL NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
UI MO, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
UI MO AL NO
IL SEGRETARIO