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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/10/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE Il giudice, dott.ssa Monica Mascia, pronuncia la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9878/2019, promossa da
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 1° luglio 2025;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Tutto ciò rilevato, il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, in riforma della sentenza n.994/2019 del 28.10.2019 Giudice. Di pace Cagliari dott.ssa Uda, revochi il decreto ingiuntivo n. 11871/2014 (rac.2493/14) con spese compensate.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia tenere la causa a decisione ed accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 994/2019, pubblicata in data 28 ottobre 2019, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo 11871/2014, con il quale
[... all'appellante era stato ingiunto il pagamento in favore del CP_1
della somma di 2.477,92 euro oltre interessi, a titolo di oneri Parte_2 condominiali insoluti. L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui: a) ha travisato il senso delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, dirette non già ad accertare l'esistenza di un condominio, ma unicamente a revocare il decreto opposto;
b) pur dichiarandosi incompetente a decidere la questione relativa all'esistenza del condominio, si è poi pronunciata nel merito affermando l'esistenza di un consorzio di urbanizzazione finalizzato alla temporanea gestione delle infrastrutture, dal quale ha fatto discendere un obbligo di partecipazione alle spese di gestione da parte di tutti i consorziati, anche successivamente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
c) ha omesso qualunque motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la formale ed effettiva presa in carico delle opere da parte del di Maracalagonis;
CP_2 d) ha erroneamente qualificato i contestati vizi delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio come cause di annullabilità e ne ha ritenuto precluso l'esame in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
e) non ha tenuto conto dell'intervenuto annullamento delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
f) ha ritenuto che le questioni relative alle sanzioni previste dall'articolo 14 del regolamento del condominio per il ritardato pagamento avrebbero dovuto essere contestate in sede di impugnazione della delibera. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia L'ill.mo Tribunale, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata ed in riforma della stessa, accogliere l'opposizione e le conclusioni formulate in primo grado e di seguito così riportate Conclusioni a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo all'opponente tale da costituire un c.d. condominio , lo stesso non ha alcuna Controparte_1 legittimazione a richiedere nei confronti del medesimo opponente il pagamento di alcuna somma e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine previa revoca del decreto opposto ed in accoglimento delle eccezioni sopra formulate anche con riferimento all'ipotetico organismo volontario e alle sue modalità di gestione, dichiarare che il signor non è in alcun modo Pt_1 tenuto alla partecipazione dello stesso né è tenuto ad alcun pagamento nei confronti dello stesso. In ulteriore subordine, salvo gravame, stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al su richiamato decreto, revocare lo stesso e dichiarare che il signor non è debitore di alcuna Pt_1 somma nei confronti dell'opposto. In ogni caso dichiarare che il signor non è debitore dell'opposto ad Pt_1 alcun titolo. c) In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
2. Con comparsa depositata in data 29 maggio 2020, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Controparte_1 di appello, ha così concluso:
“Si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, adversisi reiectis VOGLIA IN VIA PRELIMINARE Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza, in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto;
IN VIA PRINCIPALE 1) Confermare integralmente l'impugnata sentenza e rigettare tutte le domande, eccezioni e istanze formulate dall'appellante, mandando assolto l'appellato da ogni avversa pretesa;
Nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi insussistente la competenza per materia del Giudice di Pace essendo detta competenza del Tribunale Ordinario:
1) Dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di Pace a pronunciarsi sulle domande dell'appellante, essendo detta competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari;
2) Revocare l'ordinanza del 26.10.18, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la CTU e tutti i mezzi istruttori richiesti dal Controparte_1
nel primo grado del giudizio;
[...]
3) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l'appellato da ogni avversa pretesa;
4) Confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA Sia nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente la competenza per materia del Giudice di Pace, sia ove dovesse ritenersi l'incompetenza per materia del Giudice di Pace, essendo detta competenza del Tribunale Ordinario: 1) Revocare l'ordinanza del 26.10.18, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la CTU e tutti i mezzi istruttori richiesti dal Controparte_1
nel primo grado del giudizio;
[...]
2) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l'inesistenza del e/o di qualsivoglia comproprietà e/o Controparte_1 contitolarità di altro diritto reale in capo a quest'ultimo, dichiarare comunque l'appellante tenuto a pagare l'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, a titolo di oneri derivanti dalla gestione di beni e servizi utilizzati dal medesimo appellante e di cui lo stesso beneficia;
3) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l'appellato da ogni avversa pretesa;
IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 7 luglio 2025, il procuratore dell'appellante ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto che, in riforma dalla sentenza impugnata 994/2019, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 11871/2014, e dichiarato di non aver alcun interesse alla definizione delle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che, previa revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non CP_1 Controparte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 994/2019, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 11871/2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 994/2019, il decreto ingiuntivo n. 11871/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 11 giugno 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 18 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia
( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Cagliari, via Ugo Foscolo n. 28, presso lo studio dell'avvocato Stefania Scamutzi, che lo rappresenta in forza di procura apposta in calce all'atto di citazione in appello;
appellante contro
( ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio dell'avvocato Paolo Marco Dolia, che lo rappresenta in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 1° luglio 2025;
appellato conclusioni Nell'interesse dell'appellante:
“Tutto ciò rilevato, il sottoscritto procuratore chiede e conclude affinché il Tribunale, in riforma della sentenza n.994/2019 del 28.10.2019 Giudice. Di pace Cagliari dott.ssa Uda, revochi il decreto ingiuntivo n. 11871/2014 (rac.2493/14) con spese compensate.”. Nell'interesse dell'appellato:
“Ciò premesso, nell'interesse del si Parte_2 chiede che il Giudice Voglia tenere la causa a decisione ed accertare che il credito oggetto del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è supportato da alcuna valida deliberazione assembleare, e, conseguentemente, previa revoca dello stesso, dichiarare cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite.”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza n. 994/2019, pubblicata in data 28 ottobre 2019, con la quale il giudice di pace di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo 11871/2014, con il quale
[... all'appellante era stato ingiunto il pagamento in favore del CP_1
della somma di 2.477,92 euro oltre interessi, a titolo di oneri Parte_2 condominiali insoluti. L'appellante ha contestato la sentenza nella parte in cui: a) ha travisato il senso delle eccezioni di difetto di legittimazione attiva e passiva, dirette non già ad accertare l'esistenza di un condominio, ma unicamente a revocare il decreto opposto;
b) pur dichiarandosi incompetente a decidere la questione relativa all'esistenza del condominio, si è poi pronunciata nel merito affermando l'esistenza di un consorzio di urbanizzazione finalizzato alla temporanea gestione delle infrastrutture, dal quale ha fatto discendere un obbligo di partecipazione alle spese di gestione da parte di tutti i consorziati, anche successivamente alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte dell'amministrazione comunale;
c) ha omesso qualunque motivazione su un punto decisivo della controversia, concernente la formale ed effettiva presa in carico delle opere da parte del di Maracalagonis;
CP_2 d) ha erroneamente qualificato i contestati vizi delle delibere poste a fondamento del ricorso monitorio come cause di annullabilità e ne ha ritenuto precluso l'esame in sede di opposizione a decreto ingiuntivo;
e) non ha tenuto conto dell'intervenuto annullamento delle delibere poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto;
f) ha ritenuto che le questioni relative alle sanzioni previste dall'articolo 14 del regolamento del condominio per il ritardato pagamento avrebbero dovuto essere contestate in sede di impugnazione della delibera. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia L'ill.mo Tribunale, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza impugnata ed in riforma della stessa, accogliere l'opposizione e le conclusioni formulate in primo grado e di seguito così riportate Conclusioni a) In via principale dichiarare la nullità del ricorso per decreto ingiuntivo per assenza dei requisiti di legge in ordine alla sua concessione, e dichiarare che non essendovi alcuna comproprietà in capo all'opponente tale da costituire un c.d. condominio , lo stesso non ha alcuna Controparte_1 legittimazione a richiedere nei confronti del medesimo opponente il pagamento di alcuna somma e che per l'effetto questi non è debitore di alcuna somma nei confronti dell'opposto. b) In subordine previa revoca del decreto opposto ed in accoglimento delle eccezioni sopra formulate anche con riferimento all'ipotetico organismo volontario e alle sue modalità di gestione, dichiarare che il signor non è in alcun modo Pt_1 tenuto alla partecipazione dello stesso né è tenuto ad alcun pagamento nei confronti dello stesso. In ulteriore subordine, salvo gravame, stante l'illegittimità/nullità delle delibere di approvazione dei consuntivi di cui al su richiamato decreto, revocare lo stesso e dichiarare che il signor non è debitore di alcuna Pt_1 somma nei confronti dell'opposto. In ogni caso dichiarare che il signor non è debitore dell'opposto ad Pt_1 alcun titolo. c) In ogni caso con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
2. Con comparsa depositata in data 29 maggio 2020, si è costituito in giudizio il condominio , il quale, contestati i singoli motivi Controparte_1 di appello, ha così concluso:
“Si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, adversisi reiectis VOGLIA IN VIA PRELIMINARE Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutorietà dell'impugnata sentenza, in quanto destituita di fondamento in fatto e in diritto;
IN VIA PRINCIPALE 1) Confermare integralmente l'impugnata sentenza e rigettare tutte le domande, eccezioni e istanze formulate dall'appellante, mandando assolto l'appellato da ogni avversa pretesa;
Nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi insussistente la competenza per materia del Giudice di Pace essendo detta competenza del Tribunale Ordinario:
1) Dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di Pace a pronunciarsi sulle domande dell'appellante, essendo detta competenza del Tribunale Ordinario di Cagliari;
2) Revocare l'ordinanza del 26.10.18, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la CTU e tutti i mezzi istruttori richiesti dal Controparte_1
nel primo grado del giudizio;
[...]
3) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l'appellato da ogni avversa pretesa;
4) Confermare in toto il decreto ingiuntivo opposto;
IN VIA SUBORDINATA Sia nell'ipotesi in cui dovesse ritenersi sussistente la competenza per materia del Giudice di Pace, sia ove dovesse ritenersi l'incompetenza per materia del Giudice di Pace, essendo detta competenza del Tribunale Ordinario: 1) Revocare l'ordinanza del 26.10.18, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere la CTU e tutti i mezzi istruttori richiesti dal Controparte_1
nel primo grado del giudizio;
[...]
2) Nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ritenuta l'inesistenza del e/o di qualsivoglia comproprietà e/o Controparte_1 contitolarità di altro diritto reale in capo a quest'ultimo, dichiarare comunque l'appellante tenuto a pagare l'importo indicato nel decreto ingiuntivo opposto, a titolo di oneri derivanti dalla gestione di beni e servizi utilizzati dal medesimo appellante e di cui lo stesso beneficia;
3) Rigettare tutte le domande, eccezioni ed istanze formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto e in diritto, mandando assolto l'appellato da ogni avversa pretesa;
IN TUTTI I CASI Con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge di entrambi i gradi del giudizio.”.
3. Con note di trattazione scritta depositate in data 7 luglio 2025, il procuratore dell'appellante ha dato atto del fatto che la delibera del 12 gennaio 2013, posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, è stata annullata con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 39 del 22 dicembre 2023, passata in giudicato. Ha aggiunto che sono state altresì annullate le delibere precedenti e, da ultimo, anche quella del 14 gennaio 2012, con sentenza 8/2024 anch'essa passata in giudicato. Non essendo più la pretesa creditoria supportata da alcun titolo, ha dunque chiesto che, in riforma dalla sentenza impugnata 994/2019, venga revocato il decreto ingiuntivo n. 11871/2014, e dichiarato di non aver alcun interesse alla definizione delle ulteriori domande, compresa quella sulle spese.
3.1. Anche il condominio ha chiesto che, previa revoca Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto, venga dichiarata cessata la materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite, considerato che: a) il Tribunale di Cagliari ha progressivamente annullato o dichiarato nulle le delibere assembleari recanti l'approvazione dei piani di riparto dal 1994 al 2014, b) in conseguenza dalla dichiarazione di nullità dell'articolo 9 del regolamento di condominio con sentenza n. 3387/2015, recante la disciplina dei rappresentanti di zona, è impossibilitato a raggiungere i quorum costitutivi e deliberativi;
c) in seno all'ufficio giudiziario è emerso l'orientamento di escludere la coercibilità delle spese sostenute dal condominio in epoca successiva alla presa in carico delle opere di urbanizzazione da parte delle amministrazioni competenti;
d) da anni il non CP_1 Controparte_1 esercita alcuna attività di gestione delle opere di urbanizzazione presenti all'interno del comprensorio, e) il condominio non ha alcun interesse a chiedere la pronuncia sulle domande subordinate di accertamento di diversi titoli del proprio credito, poiché prive di adeguato supporto probatorio.
4. Tanto premesso, deve concordarsi con le conclusioni rassegnate dalle parti e conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 994/2019, deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 11871/2014 e dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale definitivamente pronunciando DICHIARA cessata la materia del contendere;
REVOCA, in riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari n. 994/2019, il decreto ingiuntivo n. 11871/2014 emesso dal giudice di pace di Cagliari in data 11 giugno 2014; COMPENSA integralmente le spese di entrambi i gradi del giudizio. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Cagliari, 18 ottobre 2025 IL GIUDICE Monica Mascia