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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1591/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3427/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina Di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, relativo a TARI del Comune di Gravina di Catania per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, deduce il difetto di motivazione dell'atto, l'infondatezza della pretesa impositiva,
l'illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di motivazione e la decadenza dell'azione di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006.
In data 6.2.2026 si è costituito in giudizio il Comune di Gravina di Catania, rappresentando di avere provveduto alla rettifica in autotutela dell'atto impugnato e comunicando che il nuovo avviso rettificato è stato regolarmente pagato dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento di ufficio dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, in assenza di ulteriori istanze di parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, considerata la tempestività con la quale l'Ente impositore ha provveduto al ricalcolo dell'imposta dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore
RA Testa Il presidente RA Albo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBO FRANCESCO, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3427/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gravina Di Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 9 TARI 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 446/2026 depositato il
11/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. ricorre avverso l'avviso di accertamento sopra indicato, relativo a TARI del Comune di Gravina di Catania per l'anno di imposta 2018.
A sostegno del ricorso, deduce il difetto di motivazione dell'atto, l'infondatezza della pretesa impositiva,
l'illegittimità delle sanzioni irrogate per difetto di motivazione e la decadenza dell'azione di accertamento ai sensi dell'art. 1, comma 161, della L. n. 296/2006.
In data 6.2.2026 si è costituito in giudizio il Comune di Gravina di Catania, rappresentando di avere provveduto alla rettifica in autotutela dell'atto impugnato e comunicando che il nuovo avviso rettificato è stato regolarmente pagato dalla ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'annullamento di ufficio dell'atto impugnato da parte dell'Ente impositore, in assenza di ulteriori istanze di parte ricorrente, determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese processuali devono essere compensate tra le parti, considerata la tempestività con la quale l'Ente impositore ha provveduto al ricalcolo dell'imposta dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate. Così deciso in Catania il 9.2.2026 Il relatore
RA Testa Il presidente RA Albo