Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1591
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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    Difetto di motivazione dell'atto

    L'Ente impositore ha provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto impugnato.

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    Infondatezza della pretesa impositiva

    L'Ente impositore ha provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto impugnato.

  • Altro
    Illegittimità delle sanzioni irrogate

    L'Ente impositore ha provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto impugnato.

  • Altro
    Decadenza dell'azione di accertamento

    L'Ente impositore ha provveduto all'annullamento di ufficio dell'atto impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 1591
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1591
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

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