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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 02/02/2026, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 882/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA ND SI MA, Presidente
UR EA MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA SARIA MA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7263/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/8/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il 30/11/2023, Ricorrente 1 impugnava la intimazione di pagamento n. 293 2023 90139452 21 emessa da GE delle Entrate - NE (atto asseritamente notificatogli il 5/7/2023, relativo a
IRPEF per l'anno 2004 e 2005 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 14.686,20);
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica della cartella di pagamento ivi richiamata;
2) prescrizione, che sarebbe comunque intervenuta anche in epoca successiva alla indicata data di notifica della cartella (20/11/2012);
3) omessa indicazione di modalità e termini per presentare ricorso.
L'GE delle Entrate - NE non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituito l'agente della riscossione, non vi è prova della regolare notifica della cartella richiamata in intimazione.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo e non essendosi costituita parte resistente, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Giudice Estensore
RE SI
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
AL La OS
(firmato digitalmente)
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA SA ND SI MA, Presidente
UR EA MA MASSIMO, Relatore
CASTORINA SARIA MA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7263/2023 depositato il 30/11/2023
proposto da
Ricorrente 1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2004
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239013945221000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2005 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC il 4/8/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il 30/11/2023, Ricorrente 1 impugnava la intimazione di pagamento n. 293 2023 90139452 21 emessa da GE delle Entrate - NE (atto asseritamente notificatogli il 5/7/2023, relativo a
IRPEF per l'anno 2004 e 2005 e con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 14.686,20);
adduceva i seguenti motivi:
1) omessa notifica della cartella di pagamento ivi richiamata;
2) prescrizione, che sarebbe comunque intervenuta anche in epoca successiva alla indicata data di notifica della cartella (20/11/2012);
3) omessa indicazione di modalità e termini per presentare ricorso.
L'GE delle Entrate - NE non si costituiva in giudizio seppur regolarmente citata.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in pubblica udienza come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non essendosi costituito l'agente della riscossione, non vi è prova della regolare notifica della cartella richiamata in intimazione.
Sulla base di tali considerazioni, ed assorbite le ulteriori doglianze, la Corte accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo e non essendosi costituita parte resistente, sussistono giusti motivi per dichiararle irripetibili.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara irripetibili le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Giudice Estensore
RE SI
(firmato digitalmente)
- Il Presidente
AL La OS
(firmato digitalmente)