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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Antonio Tizzano, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 19 febbraio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro, iscritta al n° 28556/2023 r.g.l., vertente
TRA
con gli avv.ti MONTEMARANO Parte_1
EMANUELE e ROMANI ROSARIA
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore,
INTIMATO CONTUMACE
OGGETTO: crediti di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 409 c.p.c., depositato il 13.9.2023, il ricorrente come in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo:
1 - accertarsi che tra la società è intercorso un Controparte_1 rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 3.10.2022 al 31.8.2023, con qualifica di “operaio di livello 1 nel settore della Piccola Industria Metalmeccanica”;
- condannarsi, per l'effetto, al pagamento, in Controparte_1 proprio favore, della somma complessiva di € 9.658,92 o della somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost., con eventuale liquidazione equitativa, oltre accessori come per legge. Il ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- egli ha prestato attività lavorativa subordinata continuativamente dal 3.10.2022 al 31.8.2023 alle dipendenze di Controparte_1 in qualità di operaio comune presso diversi cantieri edili come meglio indicati in ricorso;
- l'orario di lavoro era “dalle ore 7,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì compresi, con un'ora di pausa intermedia per la consumazione del pasto, pari a 40 ore settimanali”;
- si è dimesso per giusta causa;
- egli ha goduto di soli 9 giorni di ferie durante l'intero periodo di svolgimento del rapporto;
- non ha percepito la retribuzione degli ultimi due mesi di servizio;
- inoltre, egli ha percepito la 13a mensilità per l'anno 2022 in misura inferiore a quella che gli spettava e non l'ha percepita affatto per l'anno 2023;
- ancora, non ha goduto delle “72 ore annue di permessi per riduzione dell'orario lavorativo” come previsto dal CCNL applicabile;
- egli non ha percepito, infine, il trattamento di fine rapporto. Ciò premesso e considerato:
- che il ricorrente ha percepito un trattamento retributivo inferiore a quello a lui dovuto e insufficiente ai sensi degli artt. 10, 36 e 37 Cost. e 2099 c.c.;
- che il ricorrente ha maturato differenze di retribuzione, spettanze per “PAGA NON CORRISPOSTA”, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie non godute, differenze per n. 3 ratei di 13a mensilità anno 2022, n. 8 ratei di 13a mensilità anno 2023, permessi “ROL” per n. 11 mesi di lavoro e TFR per complessivi € 9.658,92, parte ricorrente ha rassegnato le conclusioni sopra indicate.
2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, la società Controparte_1 non si è costituita in giudizio. La causa, istruita per via documentale e testimoniale, è stata discussa e decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato svoltosi con la società CP_1
dal 3.10.2022 al 31.8.2023, e delle differenze retributive e
[...] spettanze da lui maturate a vario titolo nel corso del rapporto. Come si è visto, la società non si è costituita in Controparte_1 giudizio;
ne va, pertanto, dichiarata la contumacia (art. 171, ult. co., c.p.c.). Figurano, agli atti del fasc. di parte ricorrente:
- la Comunicazione Obbligatoria Unificato UniLav avente ad oggetto l'assunzione a tempo pieno e determinato, con decorrenza 7.11.2022 e scadenza fissata al 31.12.2022, qualifica di manovale inquadrato nel livello “1” del CCNL “Metalmeccanica – Piccola industria” (all. 2);
- la proroga del contratto al 30.4 .2023 sottoscritta da entrambe le parti (all. 3);
- il prospetto paga di luglio 2023 (all. 4).
1. Ciò premesso, in ordine alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro e, più esattamente, del periodo di effettivo svolgimento dello stesso, dal compendio istruttorio, globalmente valutato, è possibile trarre sufficienti elementi di riscontro. Nel corso dell'espletata istruttoria orale, il primo teste escusso, sig.
premesso di aver lavorato per conto della Testimone_1 società “da agosto 2022 a ottobre 2023 in qualità di Controparte_1 manovale con un contratto di lavoro a termine”, di essersi dimesso prima della scadenza e di essere “cugino del ricorrente, figli di fratelli” (“mio padre e sua madre sono fratelli”, ha in argomento dichiarato:
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, posso dire che mio cugino ha iniziato a lavorare per la società da me prima indicata nello stesso periodo ed ha lavorato per lo stesso periodo. Svolgevamo le medesime mansioni di manovale. Abbiamo lavorato insieme presso i cantieri di GI, Togliatti, NE, AM;
più o meno la durata di queste lavorazioni era di 1 mese o 2…” (verbale udienza del 28.5.2024).
3 È stato sentito, poi, alla stessa udienza Controparte_2 il quale, premesso di aver lavorato per conto della società CP_1
“da maggio 2022 a aprile 2023 in qualità di manovale con un
[...] contratto di lavoro a termine”, di essere nipote del ricorrente (“è fratello di mia madre”) e di avere un contenzioso “di oggetto retributivo attualmente pendente innanzi al Tribunale di Roma, stesso giudice”, ha dichiarato in merito:
“Del rapporto di lavoro per cui è causa, posso dire che mio zio ha iniziato a ottobre 2022 e mio zio poi è rimasto a lavorare quando il mio contratto è scaduto. Svolgevamo le medesime mansioni di manovale. Abbiamo lavorato insieme presso tre cantieri, i cantieri di GI, NE e AM;
il cantiere di NE è durato più tempo, il primo è durato 3 mesi, del terzo non ricordo la durata.
…”). Il terzo ed ultimo teste, , sorella del Testimone_2 ricorrente, ha dichiarato, anzitutto, di aver appreso del rapporto di lavoro dal ricorrente medesimo il quale le ha riferito “di aver lavorato da ottobre 2022 ad agosto 2023, svolgendo le mansioni di manovale…”. Ha detto, tuttavia, che lo vedeva uscire dall'abitazione in cui vivevano assieme “la mattina alle ore 07:30… e rientrare alle ore 16:30 di pomeriggio, dal lunedì al venerdì” mentre lei iniziava a lavorare “alle ore 08:45” e rientrava “alle ore 14:30, dal lunedì al venerdì” (verbale udienza del 28.5.2024). Ora, tenuto conto dell'irrilevanza della testimonianza dell'ultimo teste perché de relato actoris (in tema di prova testimoniale, come ha chiarito Cass., Sez. 1, 569/2015, “i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa…”; vd., in termini analoghi, Cass., Sez. 3, ord. 7746/2020), considerati gli elementi acquisiti attraverso le deposizioni dei primi due testi citati e, in particolare, del secondo in concorso con la mancata risposta del legale rappresentante della società all'interrogatorio formale disposto dal Tribunale (ordinanza del 17.1.2024 e documentazione attestante l'avvenuta notifica, in data 24.1.2024, a mezzo posta elettronica certificata del ricorso e dell'ordinanza ammissiva, depositata in pari data) e che aveva ad oggetto, tra i fatti dedotti, il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro, “dal 3 ottobre 2022 al 31 agosto 2023”, al punto 1)
4 delle premesse, può dirsi acclarata la retrodatazione del rapporto, formalmente iniziato il 7.11.2022, al 3.10.2022, e la data di cessazione del medesimo, il 31.8.2023. Trova applicazione, infatti, l'art. 232, comma 1, c.p.c., ai sensi del quale
“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio” (puntualizza in proposito Cass., Sez. 6-3, ord. 41643/2021 che “In tema di prove e, in particolare, di interrogatorio formale, l'art. 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova;
…”). Per quanto sopra, la mancata comparizione per rendere l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società, che dalla visura camerale in all. 5 al fascicolo di parte risulta essere la sig.ra , ha Persona_1 il significato dell'ammissione da parte sua delle circostanze deferitele ricorrendo la deposizione dei primi due testi a corroborare una siffatta valutazione. Ad analoga valutazione si perviene in riferimento al godimento di “solo 9 giorni di ferie durante l'intero rapporto”, circostanza di cui al punto 5) delle premesse e che, del resto, ha trovato conferma anche nella testimonianza di (“Abbiamo goduto di 9 Testimone_1 giorni di ferie, a cavallo di Ferragosto perché la ditta non lavorava).
2. Vanno riconosciute, dunque, in favore del ricorrente (si veda il conteggio riportato a pg. 5 dell'atto introduttivo e le tabelle retributive applicabili in all. 6 al fasc. di parte):
- le differenze di retribuzione ordinaria per il periodo dal 3.10.2022 al 30.6.2023 per complessivi € 2.538,25, differenze dovute, come specificato anche al punto n. 3) delle premesse, all'applicazione di un trattamento retributivo deteriore rispetto al minimo tabellare previsto;
- la “PAGA NON CORRISPOSTA” per i mesi di luglio e agosto 2023 per € 2.931,50;
- l'indennità di € 781,73 per ferie non godute (in realtà, assunto il valore tabellare in vigore dal 1.6.2023, di € 1.465,75, e la quota giornaliera della retribuzione che si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 ai sensi dell'art. 33 del CCNL in all. 7 al medesimo fascicolo il quale rinvia indirettamente al precedente art. 32, di € 56,38, l'indennità, per n. 15 giorni di ferie non godute, ammonterebbe al superiore importo di € 845,70);
5 - n. 11 ratei di 13a mensilità, di cui 3 per l'anno 2022 e 8 per l'anno 2023, per complessivi € 1.208,92;
- il trattamento di fine rapporto per complessivi € 1.244,70, per un totale di € 8.705,10. Non può essere accolta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso non essendovi alcun riscontro alle dimissioni del dipendente, peraltro rassegnate per giusta causa, dimissioni che devono essere formalizzate “a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it” ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.Lgs. 151/2015. Non può accogliersi, infine, la domanda di pagamento di € 559,19 a titolo di “PERMESSI RIDUZIONE D'ORARIO (<>)” non essendo stata fornita la prova del fatto costitutivo della pretesa, ovvero dello svolgimento continuativo della prestazione lavorativa senza fruizione dei permessi annui retribuiti;
l'argomento non ha formato oggetto di prova testimoniale né rientrava fra gli articoli dell'interrogatorio formale dedotti ex art. 230 c.p.c. (limitati ai “capitoli 1 – 5 – 11 di cui alle premesse…”; il capitolo n. 1 riguardava il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro ed i cantieri edili gestiti dalla società, il cap. n. 5 i giorni di ferie goduti ed il cap. 11 le dimissioni per giusta causa) e neppure è stata indicata la normativa contrattuale di riferimento.
***
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in parte con l'accertamento e la declaratoria che tra e Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal
[...]
3.10.2022 al 31.8.2023, con qualifica di operaio di “livello 1” del CCNL
“Metalmeccanici – Confapi PMI”, e che Parte_1 ha diritto di percepire la somma complessiva di € 8.705,10 a titolo di differenze retributive, paga non corrisposta per i mesi di luglio e agosto 2023, indennità per ferie non godute, n. 11 ratei di 13a mensilità, di cui 3 per l'anno 2022 e 8 per l'anno 2023 e trattamento di fine rapporto;
al pagamento di tale somma, oltre accessori come per legge, va condannata la società Controparte_1
L'esito del giudizio giustifica la compensazione parziale delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.450,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.300,00, con distrazione in favore dell'avv.
6 Montemarano Emanuele, a carico di restando il Controparte_3 residuo terzo compensato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso in parte con l'accertamento e la declaratoria che tra e è Parte_1 Controparte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 3.10.2022 al 31.8.2023, con qualifica di operaio di “livello 1” del CCNL “Metalmeccanici – Confapi PMI, e che Parte_1 ha diritto di percepire la somma complessiva di €
[...]
8.705,10 a titolo di differenze retributive, paga non corrisposta per i mesi di luglio e agosto 2023, indennità per ferie non godute, n. 11 ratei di 13a mensilità, di cui 3 per l'anno 2022 e 8 per l'anno 2023 e trattamento di fine rapporto;
- condanna, per l'effetto, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
della predetta somma, oltre accessori come Parte_1 per legge;
- condanna, infine, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore di
[...]
delle spese di giudizio, liquidate in Parte_1 complessivi € 3.450,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 147/2022, in misura di 2/3, pari ad € 2.300,00, con distrazione in favore dell'avv. Montemarano Emanuele.
Così deciso in Roma il 19.2.2025
IL GIUDICE
Antonio Tizzano
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