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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
TE VI, EL
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Associazione_1' Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rapolla - Via Aldo Moro N. 27 85027 Rapolla PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia Potenza - Piazza Mario Pagano 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 - 6176 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, la Associazione_1 Società Cooperativa, con sede in Rapolla (PZ), Indirizzo_2, codice fiscale e partita IVA P.IVA_1, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte per l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI 2025 n. 6176 del 29 maggio 2025, notificato a mezzo PEC il 3 giugno 2025, con cui il Comune di Rapolla ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 9.902,00, di cui euro 9.434,00 a titolo di TARI ed euro 468,00 a titolo di TEFA in favore della Provincia di Potenza. La ricorrente ha esposto che, costituita nel 2023, dal 2024 gestisce un'attività ricettiva denominata "Borgo Albergo Vulturis" nel Comune di Rapolla, regolarmente avviata mediante SCIA presentata al SUAP comunale il 4 aprile 2024, senza che l'amministrazione abbia adottato nei sessanta giorni successivi alcun provvedimento inibitorio. Ha evidenziato che l'attività di borgo albergo risulta dalla documentazione camerale e fiscale, nonché dalla visura camerale del 7 luglio 2025, e che con nota del 6 dicembre 2024 aveva sollecitato l'aggiornamento della propria posizione tributaria. Ha dedotto che l'avviso impugnato ha applicato categorie tariffarie non corrispondenti all'attività effettivamente svolta, utilizzando per alcune unità la categoria "ristoranti, trattorie, osterie" e per altre "alberghi senza ristorante", senza considerare che dal 2024 l'attività principale è quella di borgo albergo con ristorazione meramente accessoria.
Il Comune di Rapolla e la Provincia di Potenza, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti nei termini, rimanendo contumaci. All'udienza del 20 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato comunicazione del Comune di Rapolla prot. n. 8313 del 22 luglio 2025, con cui l'ente ha proceduto alla rettifica in autotutela dell'avviso di pagamento impugnato, modificando la classificazione dell'utenza e riducendo l'importo dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rettifica in autotutela dell'avviso di pagamento impugnato. Nel merito, il ricorso appariva fondato nei termini che seguono. La
Associazione_1 aveva censurato l'avviso di pagamento TARI 2025 deducendo l'errata classificazione dell'utenza ai fini dell'applicazione della tariffa, assumendo che l'attività esercitata non fosse riconducibile ad una ordinaria attività commerciale, bensì ad una struttura ricettiva di tipo borgo albergo, con caratteristiche peculiari quanto a modalità di utilizzo degli immobili e capacità di produzione dei rifiuti. La ricorrente aveva inoltre dedotto che tale mutamento di attività era stato regolarmente comunicato all'Amministrazione con decorrenza 4 aprile 2024, sicché l'ente impositore avrebbe dovuto procedere ad una nuova e corretta qualificazione dell'utenza ai fini TARI per l'anno 2025. A fronte di tali doglianze, deve rilevarsi che né il
Comune di Rapolla né la Provincia di Potenza si sono costituiti in giudizio, pur essendo stati ritualmente evocati, rimanendo pertanto contumaci e non contestando i fatti allegati dalla ricorrente. La ricorrente aveva altresì dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato, rilevando che l'avviso di pagamento si limitava ad una determinazione meramente automatica dell'importo dovuto, senza alcuna indicazione in ordine ai criteri concretamente applicati. Tale censura coglieva nel segno, poiché, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'atto impositivo deve consentire al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e di verificare la corretta applicazione dei parametri normativi e regolamentari. La ricorrente aveva inoltre lamentato la violazione dei principi di proporzionalità
e capacità contributiva, assumendo che la tariffa applicata risultasse sproporzionata rispetto alla reale capacità di produzione dei rifiuti della struttura ricettiva, caratterizzata da utilizzo non continuativo degli immobili e da una organizzazione diffusa tipica del modello di borgo albergo. Anche tale motivo appariva meritevole di accoglimento, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la TARI, pur essendo un tributo destinato alla copertura dei costi del servizio, deve essere commisurata, nei limiti del possibile, alla effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti. Tutte le suddette censure trovano una conferma decisiva nel comportamento successivo dell'Amministrazione comunale, che, pur non essendosi costituita in giudizio, ha proceduto, nelle more del processo, a riesaminare la posizione tributaria della ricorrente. Risulta infatti che, a seguito di istanza acquisita in data 8 luglio 2025, il Comune di Rapolla ha adottato un provvedimento espresso di rettifica, comunicato con nota prot. n. 8313 del 22 luglio 2025, con il quale ha modificato la TARI
2025 oggetto di impugnazione. Tale intervento di autotutela, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, costituisce un implicito ma inequivoco riconoscimento della fondatezza delle doglianze sollevate dalla ricorrente, in particolare con riferimento alla errata qualificazione dell'utenza e al difetto di istruttoria dell'atto originario. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'annullamento o la modifica dell'atto impositivo in sede di autotutela, intervenuti nel corso del giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto stesso della controversia e l'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito. Nel caso di specie, l'intervenuta rettifica ha inciso direttamente sull'atto impugnato, superando integralmente la pretesa tributaria nei termini originariamente contestati. Ne consegue che il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, restando assorbiti, perché sostanzialmente accolti in via amministrativa, tutti i motivi di ricorso dedotti dalla Associazione_1 Società Cooperativa. Quanto alle spese di giudizio, l'autotutela è intervenuta solo dopo l'instaurazione del processo e in assenza di qualsiasi attività difensiva delle parti resistenti;
pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese devono essere compensate, non ricorrendo giusti motivi per la loro liquidazione a favore di alcuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione del materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE FELICIA ANGELICA, Presidente
TE VI, EL
LANZI PASQUALE SALVATORE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 397/2025 depositato il 07/07/2025
proposto da
Associazione_1' Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Rapolla - Via Aldo Moro N. 27 85027 Rapolla PZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Provincia Potenza - Piazza Mario Pagano 85100 Potenza PZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025 - 6176 TARI 2025 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 7 luglio 2025, la Associazione_1 Società Cooperativa, con sede in Rapolla (PZ), Indirizzo_2, codice fiscale e partita IVA P.IVA_1, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha adito questa Corte per l'annullamento dell'avviso di pagamento TARI 2025 n. 6176 del 29 maggio 2025, notificato a mezzo PEC il 3 giugno 2025, con cui il Comune di Rapolla ha richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 9.902,00, di cui euro 9.434,00 a titolo di TARI ed euro 468,00 a titolo di TEFA in favore della Provincia di Potenza. La ricorrente ha esposto che, costituita nel 2023, dal 2024 gestisce un'attività ricettiva denominata "Borgo Albergo Vulturis" nel Comune di Rapolla, regolarmente avviata mediante SCIA presentata al SUAP comunale il 4 aprile 2024, senza che l'amministrazione abbia adottato nei sessanta giorni successivi alcun provvedimento inibitorio. Ha evidenziato che l'attività di borgo albergo risulta dalla documentazione camerale e fiscale, nonché dalla visura camerale del 7 luglio 2025, e che con nota del 6 dicembre 2024 aveva sollecitato l'aggiornamento della propria posizione tributaria. Ha dedotto che l'avviso impugnato ha applicato categorie tariffarie non corrispondenti all'attività effettivamente svolta, utilizzando per alcune unità la categoria "ristoranti, trattorie, osterie" e per altre "alberghi senza ristorante", senza considerare che dal 2024 l'attività principale è quella di borgo albergo con ristorazione meramente accessoria.
Il Comune di Rapolla e la Provincia di Potenza, sebbene ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti nei termini, rimanendo contumaci. All'udienza del 20 gennaio 2026, la ricorrente ha depositato comunicazione del Comune di Rapolla prot. n. 8313 del 22 luglio 2025, con cui l'ente ha proceduto alla rettifica in autotutela dell'avviso di pagamento impugnato, modificando la classificazione dell'utenza e riducendo l'importo dovuto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale, dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta rettifica in autotutela dell'avviso di pagamento impugnato. Nel merito, il ricorso appariva fondato nei termini che seguono. La
Associazione_1 aveva censurato l'avviso di pagamento TARI 2025 deducendo l'errata classificazione dell'utenza ai fini dell'applicazione della tariffa, assumendo che l'attività esercitata non fosse riconducibile ad una ordinaria attività commerciale, bensì ad una struttura ricettiva di tipo borgo albergo, con caratteristiche peculiari quanto a modalità di utilizzo degli immobili e capacità di produzione dei rifiuti. La ricorrente aveva inoltre dedotto che tale mutamento di attività era stato regolarmente comunicato all'Amministrazione con decorrenza 4 aprile 2024, sicché l'ente impositore avrebbe dovuto procedere ad una nuova e corretta qualificazione dell'utenza ai fini TARI per l'anno 2025. A fronte di tali doglianze, deve rilevarsi che né il
Comune di Rapolla né la Provincia di Potenza si sono costituiti in giudizio, pur essendo stati ritualmente evocati, rimanendo pertanto contumaci e non contestando i fatti allegati dalla ricorrente. La ricorrente aveva altresì dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione dell'atto impugnato, rilevando che l'avviso di pagamento si limitava ad una determinazione meramente automatica dell'importo dovuto, senza alcuna indicazione in ordine ai criteri concretamente applicati. Tale censura coglieva nel segno, poiché, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'atto impositivo deve consentire al destinatario di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'Amministrazione e di verificare la corretta applicazione dei parametri normativi e regolamentari. La ricorrente aveva inoltre lamentato la violazione dei principi di proporzionalità
e capacità contributiva, assumendo che la tariffa applicata risultasse sproporzionata rispetto alla reale capacità di produzione dei rifiuti della struttura ricettiva, caratterizzata da utilizzo non continuativo degli immobili e da una organizzazione diffusa tipica del modello di borgo albergo. Anche tale motivo appariva meritevole di accoglimento, poiché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la TARI, pur essendo un tributo destinato alla copertura dei costi del servizio, deve essere commisurata, nei limiti del possibile, alla effettiva potenzialità di produzione dei rifiuti. Tutte le suddette censure trovano una conferma decisiva nel comportamento successivo dell'Amministrazione comunale, che, pur non essendosi costituita in giudizio, ha proceduto, nelle more del processo, a riesaminare la posizione tributaria della ricorrente. Risulta infatti che, a seguito di istanza acquisita in data 8 luglio 2025, il Comune di Rapolla ha adottato un provvedimento espresso di rettifica, comunicato con nota prot. n. 8313 del 22 luglio 2025, con il quale ha modificato la TARI
2025 oggetto di impugnazione. Tale intervento di autotutela, sopravvenuto alla proposizione del ricorso, costituisce un implicito ma inequivoco riconoscimento della fondatezza delle doglianze sollevate dalla ricorrente, in particolare con riferimento alla errata qualificazione dell'utenza e al difetto di istruttoria dell'atto originario. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'annullamento o la modifica dell'atto impositivo in sede di autotutela, intervenuti nel corso del giudizio, determinano la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'oggetto stesso della controversia e l'interesse del ricorrente ad una pronuncia di merito. Nel caso di specie, l'intervenuta rettifica ha inciso direttamente sull'atto impugnato, superando integralmente la pretesa tributaria nei termini originariamente contestati. Ne consegue che il giudizio deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, restando assorbiti, perché sostanzialmente accolti in via amministrativa, tutti i motivi di ricorso dedotti dalla Associazione_1 Società Cooperativa. Quanto alle spese di giudizio, l'autotutela è intervenuta solo dopo l'instaurazione del processo e in assenza di qualsiasi attività difensiva delle parti resistenti;
pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese devono essere compensate, non ricorrendo giusti motivi per la loro liquidazione a favore di alcuna delle parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per intervenuta cessazione del materia del contendere e compensa le spese.