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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/12/2025, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5183/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5183/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Parte_1 C.F._1
VERONICA RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTI CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore di ufficio di nato in [...], il giorno 11.10.1985, l'avv. impugna il decreto di liquidazione CP_2 Parte_1 dei propri compensi. emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in data 25.3.2024, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 2546/2014 e r. g.n.r. n. 1199/2016 r.g. g.d.p. nei confronti di - CP_2 per aver il Giudice liquidato la somma di € 330,00 oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge;
Parte ricorrente deduce: Contraddittorietà e illogicità della motivazione posta a fondamento della liquidazione operata – omessa violazione atteso che il Giudice ha l'onere di motivare e specificare, sia pure sinteticamente, allorchè proceda al taglio delle competenze legali al momento della liquidazione.
La predetta liquidazione, secondo le argomentazioni di controparte, essendo inferiore ai minimi tabellari di cui al D.M 55/2014, comporta la illegittimità del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace.
pagina 1 di 3 La ricorrente, pertanto, chiede la riforma dell'impugnato decreto e la liquidazione degli onorari elaborata secondo il Protocollo predisposto dal CNF.
All'udienza del 16.10.2025 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il . La CP_1 causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 all'esito del deposito delle suddette note.
nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 11.12.2024, al termine della discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
****
Il ricorso va accolto nei seguenti limiti.
Ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 l'onorario spettante al difensore è liquidato “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti” e, quindi, i valori medi rappresentano il limite superiore invalicabile mentre il minimo è determinato da quello indicato nelle tariffe stesse.
Si osserva che il giudice nel liquidare le competenze professionali ha il dovere di fornire adeguata motivazione sulle voci riferibili alle singole attività svolte dal difensore e sulla congruità dell'importo liquidato, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle singole prestazioni.
Dalla documentazione in atti risulta che l'attività effettivamente svolta dall'Avv. è Parte_1 consistita nella partecipazione all' udienza del 15.5.2015 dinanzi al Giudice di Pace nella quale il difensore ha avanzato le proprie richieste e difese orali.
Riguardo alla natura dell'impegno professionale si rileva che si è trattato di una unica udienza e che le questioni affrontate non appaiono di particolare complessità fattuale e giuridica. Per tali motivi risulta congrua la liquidazione dei compensi, sulla base dei minimi tariffari previsti nel DM 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le tre fasi richieste (fase di studio € 189, istruttoria €
237,00, decisionale € 355,00) per una somma complessiva di € 781,00 e, al netto della riduzione di legge ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02, di € 520,76, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
La parte convenuta è soccombente e viene condanna al pagamento delle spese legali per la presente procedura che si liquidano, considerando il valore della causa, in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria, con il deposito di memorie scritte, in € 332,00 (€ 66,00 fase studio, € 66,00 fase introduttiva, € 100,00 trattazione, € 100 decisionale).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il provvedimento di liquidazione dei Parte_1 compensi per l'attività difensiva svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 2546/2014 – 1199/2016 r.g. g.d.p. e, per l'effetto, liquida i compensi nella somma pari ad € 520,76, già ridotta di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre al
15% dei compensi per spese generali, CPA e IVA di legge;
- condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 322,00, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Firenze, 19.12.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa A. Galano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5183/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Parte_1 C.F._1
VERONICA RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTI CP_2
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore di ufficio di nato in [...], il giorno 11.10.1985, l'avv. impugna il decreto di liquidazione CP_2 Parte_1 dei propri compensi. emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in data 25.3.2024, nell'ambito del procedimento penale r.g.n.r 2546/2014 e r. g.n.r. n. 1199/2016 r.g. g.d.p. nei confronti di - CP_2 per aver il Giudice liquidato la somma di € 330,00 oltre 15% per spese forfettarie e oneri di legge;
Parte ricorrente deduce: Contraddittorietà e illogicità della motivazione posta a fondamento della liquidazione operata – omessa violazione atteso che il Giudice ha l'onere di motivare e specificare, sia pure sinteticamente, allorchè proceda al taglio delle competenze legali al momento della liquidazione.
La predetta liquidazione, secondo le argomentazioni di controparte, essendo inferiore ai minimi tabellari di cui al D.M 55/2014, comporta la illegittimità del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace.
pagina 1 di 3 La ricorrente, pertanto, chiede la riforma dell'impugnato decreto e la liquidazione degli onorari elaborata secondo il Protocollo predisposto dal CNF.
All'udienza del 16.10.2025 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il . La CP_1 causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2025 all'esito del deposito delle suddette note.
nonostante la regolare notifica del ricorso non si è costituito ed è stato dichiarato contumace. CP_1
La causa è stata istruita documentalmente e all'udienza del 11.12.2024, al termine della discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
****
Il ricorso va accolto nei seguenti limiti.
Ai sensi dell'art. 82 DPR 115/2002 l'onorario spettante al difensore è liquidato “osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti” e, quindi, i valori medi rappresentano il limite superiore invalicabile mentre il minimo è determinato da quello indicato nelle tariffe stesse.
Si osserva che il giudice nel liquidare le competenze professionali ha il dovere di fornire adeguata motivazione sulle voci riferibili alle singole attività svolte dal difensore e sulla congruità dell'importo liquidato, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all'importanza delle singole prestazioni.
Dalla documentazione in atti risulta che l'attività effettivamente svolta dall'Avv. è Parte_1 consistita nella partecipazione all' udienza del 15.5.2015 dinanzi al Giudice di Pace nella quale il difensore ha avanzato le proprie richieste e difese orali.
Riguardo alla natura dell'impegno professionale si rileva che si è trattato di una unica udienza e che le questioni affrontate non appaiono di particolare complessità fattuale e giuridica. Per tali motivi risulta congrua la liquidazione dei compensi, sulla base dei minimi tariffari previsti nel DM 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147 del 13.08.2022 per le tre fasi richieste (fase di studio € 189, istruttoria €
237,00, decisionale € 355,00) per una somma complessiva di € 781,00 e, al netto della riduzione di legge ai sensi dell'art. 106 bis Dpr 115/02, di € 520,76, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
La parte convenuta è soccombente e viene condanna al pagamento delle spese legali per la presente procedura che si liquidano, considerando il valore della causa, in base al decisum e le fasi di trattazione e decisionale svolte in via sommaria, con il deposito di memorie scritte, in € 332,00 (€ 66,00 fase studio, € 66,00 fase introduttiva, € 100,00 trattazione, € 100 decisionale).
P.Q.M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione proposta dall'Avv. avverso il provvedimento di liquidazione dei Parte_1 compensi per l'attività difensiva svolta in favore di ammesso al patrocinio a spese dello CP_2
Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 2546/2014 – 1199/2016 r.g. g.d.p. e, per l'effetto, liquida i compensi nella somma pari ad € 520,76, già ridotta di 1/3 ex art 106 bis D.P.R. 115/2002, oltre al
15% dei compensi per spese generali, CPA e IVA di legge;
- condanna il alla restituzione in favore della ricorrente delle spese di lite Controparte_1 liquidate in € 322,00, oltre al 15% dei compensi per spese generali, IVA e CPA di legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M.
Firenze, 19.12.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa A. Galano
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