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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/12/2025, n. 17858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17858 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(codice fiscale e partita I.v.a. ) posta in Parte_1 P.IVA_1 liquidazione giudiziale con sentenza n. 618-2024 resa il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione XIV Civile (procedura n. 541/2024), in persona del curatore, Dott. Parte_2
[...]
(Avvocati Alfeo Rizzelli e Andrea Rizzelli) OPPONENTE
E con sede in Roma, Via Spinetoli n. 17, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Sig.ra Controparte_2
(Avv. Luca Chessa) OPPOSTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 16.12.2025 svolta mediante trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per in liquidazione giudiziale: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così disporre:
'In via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della Controparte_3 domanda ex adverso formulata con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare di merito: non concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. in via principale: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 11176/2023, R.G. 26649/2023 reso dal Tribunale di Roma in data 28 giugno 2023 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla Parte_1 in Liquidazione Giudiziale, alla per le causali di cui al ricorso per
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo. 2
in via ulteriormente principale: rigettare la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltra rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior statuizione, così pronunciare:
• in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo al fine dell'espletamento della CTU già disposta prima dell'interruzione del giudizio e al fine dell'ammissione delle istanze istruttorie già proposte con la memoria 171 ter n. 2 c.p.c., la cui valutazione era stata riservata all'esito della
CTU;
• in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 9342/2023 opposto nel presente procedimento al solo fine dell'accertamento del credito ai fini dell'ammissione al passivo provvedendo anche alla liquidazione delle spese di lite, sempre ai fini dell'ammissione al passivo, quindi senza condanna al loro pagamento da parte dell'odierna convenuta.
In via istruttoria si reitera l'ammissione della prova per testi del Sig. c.f. Testimone_1
, residente in [...] e del Sig. C.F._1
c.f. , residente in [...] – Testimone_2 C.F._2 entrambi quali impiegati della Connect s.r.l.s. si occupavano di predisporre la documentazione societaria - sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 03.01.2022 la Connect s.r.l.s. sottoscriveva un contratto di appalto con la
[...]
Parte_1
2) “ Vero che nel periodo di durata del contratto di appalto, dal mese di gennaio 2022 sino al mese di dicembre 2022, la Connect s.r.l.s. svolgeva tutti i servizi richiamati nelle fatture che le si rammostrano”(Cfr. all.ti da 4 a 7 fascicolo monitorio).
Si chiede altresì, l'ammissione della prova per testi del Sig. c.f. Testimone_3
, residente in [...] – dipendente della il C.F._3 Controparte_4 quale si occupava dello scambio di corrispondenza con la sui Parte_1 seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 24.06.2022 la Rider s.r.l.s. sottoscriveva un contratto di appalto con la
[...]
Parte_1 3
2) “ Vero che nel periodo di durata del contratto di appalto, dal mese di gennaio 2022 sino al mese di dicembre 2022, la Rider s.r.l.s. svolgeva tutti i servizi richiamati nelle fatture che le si rammostrano” (Cfr. all.ti da 11 a 16 fascicolo monitorio).”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.9.2023, proponeva opposizione al Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11176-2023, emesso il 30.6.2023 e notificato il 3.7.2023, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di € Controparte_1
86.339,75, oltre gli interessi ai sensi del D.L.vo 231/2002 e le spese processuali liquidate a favore del difensore antistatario, Avv. Luca Chessa.
Nel ricorso monitorio era stato esposto:
“1. La ricorrente è società che svolge attività nel settore dei servizi e terziario (cfr. Controparte_1 all. 1).
2. Con contratto di appalto stipulato in data 03.01.2022 (cfr. all. 2), la Parte_1 (cfr. all. 3) conferiva alla Connect s.r.l.s. l'incarico di svolgere i seguenti servizi: 1) operazioni di data entry ossia raccolta, inserimento e organizzazione dei dati – compresi quelli raccolti per il tramite del servizio di risposta telefonica;
2) digitalizzazione, archiviazione e organizzazione dei documenti in formato elettronico. Consulenze aziendali e ricerche di mercato. Il luogo dove dovevano svolti i servizi sarebbe stato, di volta in volta, comunicato dal cliente e l'attività sarebbe stata prestata con autonoma organizzazione di uomini e mezzi.
3. Il suddetto appalto veniva conferito per la durata di 12 mesi a decorrere dal 11.01.2022.
4. Il corrispettivo dovuto alla Connect s.r.l.s. per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto veniva stabilito come segue: 1) operazioni di data entry ossia raccolta, inserimento e organizzazione dei dati – compresi quelli raccolti per il tramite del servizio di risposta telefonica € 2,47 a pratica raccolta;
2) digitalizzazione, archiviazione e organizzazione dei documenti in formato elettronico: 0,27 €/cent per foglio formato A3 e 0,26 cent per foglio formato A4. Le tariffe si intendono al netto dell'IVA.
5. La Connect s.r.l.s. provvedeva ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto e provvedeva, altresì, ad emettere regolare fattura nei confronti della riguardo le Parte_1 prestazioni effettuate.
6. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, il compenso spettante alla Connect s.r.l.s. non veniva corrisposto dalla né puntualmente né integralmente. Parte_1 In particolare:
• la fattura n. 165/2022, emessa il 31.10.2022 pari ad € 6.616,06, rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 1.737,66 (cfr. all. 4);
• la fattura n. 182/2022, emessa il 30.11.2022 pari ad € 4.384,68, rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 2.144,68 (cfr. all. 5);
• la fattura n. 200/2022, emessa il 31.12.2022 pari ad € 5.043,48 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 6);
7. la fattura n. 17/2023, emessa il 31.01.2023 pari ad € 4.384,68 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 1.761,68 (cfr. all. 7).
8. Con atto di cessione di credito del 04.05.2023 (cfr. all. 8) la Connect s.r.l.s. cedeva alla CP_1 il credito vantato nei confronti della pari a complessivi €
[...] Parte_1 10.687,50. 9. Il suddetto atto di cessione di credito veniva notificato a mezzo pec dalla Connect s.r.l.s. alla
[...] in data 05.05.2023 (cfr. all. 8). Parte_1 4
10. Successivamente, la con contratto di appalto stipulato in data Parte_1 24.06.2022 (cfr. all. 9), conferiva alla Rider s.r.l.s., l'incarico di svolgere i seguenti servizi: 1) movimentazione e distribuzione merci compreso carico, scarico e controllo resa. Il luogo ove verranno svolti i servizi verrà di volta in volta comunicato dal cliente e l'attività verrò prestata con autonoma organizzazione di uomini e mezzi.
11. Il suddetto appalto veniva conferito per la durata di 12 mesi a decorrere dal 29.06.2022.
12. Il corrispettivo dovuto alla Rider s.r.l.s per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto veniva stabilito come segue: 1) movimentazione, smistamento, distribuzione merci compreso carico, scarico e controllo resa: € 3,90 a bancale per la movimentazione e € 1,10 a chilometro per le consegne. Le tariffe si intendono al netto dell'IVA.
13. La con raccomandata consegnata a mano (cfr. all. 10) Parte_1 comunicava la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di appalto sottoscritto e, pertanto, il rapporto contrattuale si risolveva dalla data del 12.03.2023.
14. La Rider s.r.l.s. provvedeva ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto e provvedeva, altresì, ad emettere regolare fattura nei confronti della riguardo le Parte_1 prestazioni effettuate.
15. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, il compenso spettante alla Rider s.r.l.s. non veniva corrisposto dalla né puntualmente né integralmente. Parte_1 In particolare:
• la fattura n. 48/2022, emessa il 31.10.2022 pari ad € 40.946,86 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 2.526,42 (cfr. all. 11);
• la fattura n. 58/2022, emessa il 30.11.2022 pari ad € 43.471,04 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 23.762,04 (cfr. all. 12);
• la fattura n. 73/2022, emessa il 31.12.2022 pari ad € 36.610,98 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 13);
• la fattura n. 7/2023, emessa il 31.01.2023 pari ad € 33.085,18 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 12.491,58 (cfr. all. 14);
• la fattura n. 15/2023, emessa il 28.02.2023 pari ad € 119,52 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 15);
• la fattura n. 35/2023, emessa il 21.04.2023 pari ad € 141,69 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 16). 16. Con atto di cessione di credito del 04.05.2023 (cfr. all. 17) la Rider s.r.l.s. cedeva alla
[...] il credito vantato nei confronti della pari a complessivi € CP_1 Parte_1 75.652,23. 17. Il suddetto atto di cessione di credito veniva notificato a mezzo pec dalla Rider s.r.l.s. alla
[...] in data 05.05.2023 (cfr. all. 17). Parte_1 18. La quale cessionaria del credito vantato dalla Connect s.r.l.s. e dalla Rider Controparte_1 s.r.l.s. risulta pertanto, creditrice nei confronti della della somma Parte_1 complessiva di € 86.339,73 come risulta dallo scadenziario contabile della (cfr. Controparte_1 all. 18) nonché dall'estratto contabile notarile del registro IVA delle Società cessionarie (cfr. all.ti da 19 a 22).” aveva proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“In Via preliminare: non concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In Via principale: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 11176/2023, R.G. 26649/2023 reso dal
Tribunale di Roma in data 28 giugno 2023 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla
[...] alla per le causali di cui al ricorso per decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltra rimborso forfettario ed accessori di legge.” 5
In particolare, la società opponente aveva eccepito l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto e,
a norma dell'art. 214 c.p.c., aveva disconosciuto i contratti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e la autografia delle inerenti sottoscrizioni;
aveva eccepito il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda avversaria e l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali.
A norma dell'art. 171 bis, comma III, c.p.c., l'udienza di comparizione era differita al 24.5.2024.
In data 4.3.2024, si costituiva in giudizio e proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior statuizione, così pronunciare:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
• in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 9342/2023 opposto nel presente procedimento;
• in ogni caso, condannare a risarcire a il danno Parte_1 Controparte_1 da lite temeraria da quest'ultima subito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. mediante pagamento di una somma di denaro nell'ammontare stabilito equitativamente dall'On.le Tribunale adito;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Richiamato il ricorso, la parte opposta evidenziava il parziale pagamento di alcune fatture e indicava che era intercorsa corrispondenza tra le parti dal 14.11.2022 al 22.5.2023 (documenti dal n. 23 al n. 29); a norma dell'art. 216 c.p.c., proponeva l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute e invocava il risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c.
Ammessa consulenza tecnica d'ufficio grafologica, con ordinanza dell'8.11.2024 era dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
. Controparte_3
Con ricorso del 19.11.2024, la causa era riassunta da che, richiamato i propri Controparte_1 scritti difensivi, chiedeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior statuizione, così pronunciare:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; 6
• in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 11176/2023 opposto nel presente procedimento;
• in ogni caso, condannare a risarcire a il danno Parte_1 Controparte_1 da lite temeraria da quest'ultima subito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. mediante pagamento di una somma di denaro nell'ammontare stabilito equitativamente dall'On.le Tribunale adito;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con decreto dell'11.12.2024, era fissata l'udienza del 13.5.2025,con l'assegnazione del termine fino al 10.1.2025 per la notificazione dell'atto alla controparte.
In data 13.5.2025, si costituiva , con la Controparte_3 comparsa di risposta, di cui si richiama il contenuto, contenente la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previa verifica della legittimazione passiva della Liquidazione Giudiziale intervenuta, in assenza di espressa domanda svolta nei suoi confronti per non essere state nei suoi confronti precisate le conclusioni, così disporre:
'In Via preliminare: non concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In Via principale: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 11176/2023, R.G. 26649/2023 reso dal
Tribunale di Roma in data 28 giugno 2023 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla
[...] in Liquidazione Giudiziale, alla per le causali di cui al Parte_1 Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo.
In via Ulteriormente principale: rigettare la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltra rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Richiamate tutte le eccezioni e istanze già svolte dalla precedente difesa della
[...]
, anche in via istruttoria, da intendersi qui per richiamate e Controparte_3 trascritte.
Con riserva di nomina di CTU, in caso di conferma dell'incarico all'ausiliario nominato, sino all'inizio delle operazioni peritali.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, argomentare e dedurre, anche all'esito dell'eventuale, avversa replica.”
In particolare, osservava che la Controparte_3 controparte le aveva notificato l'atto di riassunzione, manifestando la volontà di proseguire il 7
processo nei suoi confronti, ma aveva posto le conclusioni indicate in precedenza, e richiamava la difesa svolta prima della riassunzione.
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 16.12.2025, a norma dell'art. 281 quinquies, comma 1°, c.p.c.
Si procede all'esame delle questioni oggetto di giudizio in considerazione del principio processuale della 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass.,
Sez.Un.Civ., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del
28.5.2014; Cass. Sez. 5 civ., sentenza n. 11458 del 11.5.2018 e ordinanza n. 363 del
9.1.2019).
L'evocazione in giudizio di in liquidazione giudiziale, Parte_1 mediante la notificazione dell'atto di riassunzione del processo, determina la riferibilità alla parte appena indicata della relativa domanda.
è stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi del Parte_1
D.Lvo 12 gennaio 2019, n. 14, dal Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, con sentenza n. 618-
2024 pubblicata il 18.10.2024 (depositata in atti il 28.10.2024) e ciò comporta l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, confermata da con Controparte_1 la comparsa di risposta del 4.3.2024 e con il ricorso ex art. 303 c.p.c., con cui ha riassunto il processo interrotto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'improcedibilità della domanda di pagamento o incidente sul patrimonio di un soggetto fallito o in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa discende da norme inderogabili poste a presidio del principio della par condicio creditorum.
L'invocata pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma dell'attuale parte convenuta (in termini sostanziali), così come la mutata domanda di accertamento del diritto di credito nei suoi confronti non possono essere delibate in questo ambito, che è estraneo al procedimento concorsuale.
Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fallimentare e dall'art. 150 D.Lvo 12.1.2019 n. 14, ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta, rispettivamente, nei confronti di un soggetto fallito o in liquidazione giudiziale deve essere azionata attraverso il procedimento di accertamento del passivo del fallimento o della liquidazione, dinanzi al Tribunale che ne ha disposto l'apertura, essendo improcedibile ogni diversa azione. Ogni pretesa creditoria o di acquisizione di beni (mobili o immobili) vantata nei confronti di un soggetto dichiarato fallito o in stato di liquidazione giudiziale non può essere fatta valere se non nel procedimento di verificazione dei crediti 8
nell'inerente sede, previa proposizione delle inerenti istanze, essendo demandata al Tribunale fallimentare o della liquidazione giudiziale la competenza funzionale a decidere tali domande.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi che, stante l'identica finalità delle suindicate norme di legge, vanno considerati anche nell'ambito della liquidazione giudiziale: “In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
18691 del 4.9.2014, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 632221-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 7967 del 27.3.2008); è stato precisato che: “Per 'azioni derivanti dal fallimento', ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna;
ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni intese a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da domande di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (la suprema corte ha così dichiarato la competenza del foro fallimentare nell'ipotesi nella quale una società aveva chiesto la condanna di altra società fallita al pagamento dell'importo maturato per lavori eseguiti in subappalto ed, inoltre, aveva proposto, anche nei confronti della fallita, oltre che dei cessionari, richiesta di dichiarazione di inesistenza, invalidità e simulazione sia dei crediti della fallita nei suoi confronti, sia delle loro cessioni, nonché azione revocatoria, anche in via surrogatoria della curatela rimasta inerte, delle cessioni e dei pagamenti da sé effettuati).” (Cass.,
Sez. 3 civ., ordinanza 22.5.2002, n. 7510, ivi, Rv. 554640-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n.
17279 del 23.7.2010); è stato anche affermato che “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo.” (Cass.,
Sez. L, sentenza n. 27796 del 28.10.2024, ivi, Rv. 672600-01). 9
Stante l'assoluta carenza di allegazione e prova di alcun interesse di a conseguire Controparte_1
l'accertamento dell'obbligazione per cui è causa in ambito estraneo a quello concorsuale, va ritenuta improcedibile la domanda d'accertamento costituente premessa di una pretesa verso la massa dei creditori di un soggetto fallito o in liquidazione giudiziale, che discende da norme inderogabili poste a presidio del principio della par condicio creditorum, la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 6659 del 15.5.2001, n. 21565 del 13.8.2008 e n. 6196 del 5.3.2020).
Alla dichiarazione d'improcedibilità della domanda di seguono le conseguenze di Controparte_1 legge in ordine alle spese processuali, che, a norma dell'art. 93 c.p.c., si liquidano come in dispositivo a favore degli Avvocati Alfeo Rizzelli e Andrea Rizzelli, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 in liquidazione giudiziale in seguito alla riassunzione della Parte_1 causa civile iscritta al n. 40516-2023 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rifondere agli Avvocati Alfeo Rizzelli e Andrea Rizzelli le spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 8.440,00 (2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva, 4.260 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice
IE ET
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DECIMA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott. IE ET, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 40516 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
(codice fiscale e partita I.v.a. ) posta in Parte_1 P.IVA_1 liquidazione giudiziale con sentenza n. 618-2024 resa il 18.10.2024 dal Tribunale Ordinario di
Roma, Sezione XIV Civile (procedura n. 541/2024), in persona del curatore, Dott. Parte_2
[...]
(Avvocati Alfeo Rizzelli e Andrea Rizzelli) OPPONENTE
E con sede in Roma, Via Spinetoli n. 17, partita I.v.a. , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Sig.ra Controparte_2
(Avv. Luca Chessa) OPPOSTA
Conclusioni precisate in vista dell'udienza del 16.12.2025 svolta mediante trattazione scritta a norma dell'art. 127 ter c.p.c.
Per in liquidazione giudiziale: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, così disporre:
'In via preliminare di rito: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...]
e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità della Controparte_3 domanda ex adverso formulata con ogni conseguenza di legge;
in via preliminare di merito: non concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. in via principale: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 11176/2023, R.G. 26649/2023 reso dal Tribunale di Roma in data 28 giugno 2023 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla Parte_1 in Liquidazione Giudiziale, alla per le causali di cui al ricorso per
[...] Controparte_1 decreto ingiuntivo. 2
in via ulteriormente principale: rigettare la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltra rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Per Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior statuizione, così pronunciare:
• in via preliminare, rimettere la causa sul ruolo al fine dell'espletamento della CTU già disposta prima dell'interruzione del giudizio e al fine dell'ammissione delle istanze istruttorie già proposte con la memoria 171 ter n. 2 c.p.c., la cui valutazione era stata riservata all'esito della
CTU;
• in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 9342/2023 opposto nel presente procedimento al solo fine dell'accertamento del credito ai fini dell'ammissione al passivo provvedendo anche alla liquidazione delle spese di lite, sempre ai fini dell'ammissione al passivo, quindi senza condanna al loro pagamento da parte dell'odierna convenuta.
In via istruttoria si reitera l'ammissione della prova per testi del Sig. c.f. Testimone_1
, residente in [...] e del Sig. C.F._1
c.f. , residente in [...] – Testimone_2 C.F._2 entrambi quali impiegati della Connect s.r.l.s. si occupavano di predisporre la documentazione societaria - sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 03.01.2022 la Connect s.r.l.s. sottoscriveva un contratto di appalto con la
[...]
Parte_1
2) “ Vero che nel periodo di durata del contratto di appalto, dal mese di gennaio 2022 sino al mese di dicembre 2022, la Connect s.r.l.s. svolgeva tutti i servizi richiamati nelle fatture che le si rammostrano”(Cfr. all.ti da 4 a 7 fascicolo monitorio).
Si chiede altresì, l'ammissione della prova per testi del Sig. c.f. Testimone_3
, residente in [...] – dipendente della il C.F._3 Controparte_4 quale si occupava dello scambio di corrispondenza con la sui Parte_1 seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che in data 24.06.2022 la Rider s.r.l.s. sottoscriveva un contratto di appalto con la
[...]
Parte_1 3
2) “ Vero che nel periodo di durata del contratto di appalto, dal mese di gennaio 2022 sino al mese di dicembre 2022, la Rider s.r.l.s. svolgeva tutti i servizi richiamati nelle fatture che le si rammostrano” (Cfr. all.ti da 11 a 16 fascicolo monitorio).”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 4.9.2023, proponeva opposizione al Parte_1 Parte_1 decreto ingiuntivo n. 11176-2023, emesso il 30.6.2023 e notificato il 3.7.2023, con cui il Giudice del Tribunale di Roma le aveva intimato di pagare alla ricorrente la somma di € Controparte_1
86.339,75, oltre gli interessi ai sensi del D.L.vo 231/2002 e le spese processuali liquidate a favore del difensore antistatario, Avv. Luca Chessa.
Nel ricorso monitorio era stato esposto:
“1. La ricorrente è società che svolge attività nel settore dei servizi e terziario (cfr. Controparte_1 all. 1).
2. Con contratto di appalto stipulato in data 03.01.2022 (cfr. all. 2), la Parte_1 (cfr. all. 3) conferiva alla Connect s.r.l.s. l'incarico di svolgere i seguenti servizi: 1) operazioni di data entry ossia raccolta, inserimento e organizzazione dei dati – compresi quelli raccolti per il tramite del servizio di risposta telefonica;
2) digitalizzazione, archiviazione e organizzazione dei documenti in formato elettronico. Consulenze aziendali e ricerche di mercato. Il luogo dove dovevano svolti i servizi sarebbe stato, di volta in volta, comunicato dal cliente e l'attività sarebbe stata prestata con autonoma organizzazione di uomini e mezzi.
3. Il suddetto appalto veniva conferito per la durata di 12 mesi a decorrere dal 11.01.2022.
4. Il corrispettivo dovuto alla Connect s.r.l.s. per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto veniva stabilito come segue: 1) operazioni di data entry ossia raccolta, inserimento e organizzazione dei dati – compresi quelli raccolti per il tramite del servizio di risposta telefonica € 2,47 a pratica raccolta;
2) digitalizzazione, archiviazione e organizzazione dei documenti in formato elettronico: 0,27 €/cent per foglio formato A3 e 0,26 cent per foglio formato A4. Le tariffe si intendono al netto dell'IVA.
5. La Connect s.r.l.s. provvedeva ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto e provvedeva, altresì, ad emettere regolare fattura nei confronti della riguardo le Parte_1 prestazioni effettuate.
6. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, il compenso spettante alla Connect s.r.l.s. non veniva corrisposto dalla né puntualmente né integralmente. Parte_1 In particolare:
• la fattura n. 165/2022, emessa il 31.10.2022 pari ad € 6.616,06, rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 1.737,66 (cfr. all. 4);
• la fattura n. 182/2022, emessa il 30.11.2022 pari ad € 4.384,68, rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 2.144,68 (cfr. all. 5);
• la fattura n. 200/2022, emessa il 31.12.2022 pari ad € 5.043,48 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 6);
7. la fattura n. 17/2023, emessa il 31.01.2023 pari ad € 4.384,68 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 1.761,68 (cfr. all. 7).
8. Con atto di cessione di credito del 04.05.2023 (cfr. all. 8) la Connect s.r.l.s. cedeva alla CP_1 il credito vantato nei confronti della pari a complessivi €
[...] Parte_1 10.687,50. 9. Il suddetto atto di cessione di credito veniva notificato a mezzo pec dalla Connect s.r.l.s. alla
[...] in data 05.05.2023 (cfr. all. 8). Parte_1 4
10. Successivamente, la con contratto di appalto stipulato in data Parte_1 24.06.2022 (cfr. all. 9), conferiva alla Rider s.r.l.s., l'incarico di svolgere i seguenti servizi: 1) movimentazione e distribuzione merci compreso carico, scarico e controllo resa. Il luogo ove verranno svolti i servizi verrà di volta in volta comunicato dal cliente e l'attività verrò prestata con autonoma organizzazione di uomini e mezzi.
11. Il suddetto appalto veniva conferito per la durata di 12 mesi a decorrere dal 29.06.2022.
12. Il corrispettivo dovuto alla Rider s.r.l.s per lo svolgimento dei servizi oggetto del contratto veniva stabilito come segue: 1) movimentazione, smistamento, distribuzione merci compreso carico, scarico e controllo resa: € 3,90 a bancale per la movimentazione e € 1,10 a chilometro per le consegne. Le tariffe si intendono al netto dell'IVA.
13. La con raccomandata consegnata a mano (cfr. all. 10) Parte_1 comunicava la volontà di recedere anticipatamente dal contratto di appalto sottoscritto e, pertanto, il rapporto contrattuale si risolveva dalla data del 12.03.2023.
14. La Rider s.r.l.s. provvedeva ad effettuare le prestazioni oggetto del contratto e provvedeva, altresì, ad emettere regolare fattura nei confronti della riguardo le Parte_1 prestazioni effettuate.
15. Nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale, il compenso spettante alla Rider s.r.l.s. non veniva corrisposto dalla né puntualmente né integralmente. Parte_1 In particolare:
• la fattura n. 48/2022, emessa il 31.10.2022 pari ad € 40.946,86 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 2.526,42 (cfr. all. 11);
• la fattura n. 58/2022, emessa il 30.11.2022 pari ad € 43.471,04 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 23.762,04 (cfr. all. 12);
• la fattura n. 73/2022, emessa il 31.12.2022 pari ad € 36.610,98 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 13);
• la fattura n. 7/2023, emessa il 31.01.2023 pari ad € 33.085,18 rimaneva insoluta per la complessiva somma pari ad € 12.491,58 (cfr. all. 14);
• la fattura n. 15/2023, emessa il 28.02.2023 pari ad € 119,52 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 15);
• la fattura n. 35/2023, emessa il 21.04.2023 pari ad € 141,69 rimaneva totalmente insoluta (cfr. all. 16). 16. Con atto di cessione di credito del 04.05.2023 (cfr. all. 17) la Rider s.r.l.s. cedeva alla
[...] il credito vantato nei confronti della pari a complessivi € CP_1 Parte_1 75.652,23. 17. Il suddetto atto di cessione di credito veniva notificato a mezzo pec dalla Rider s.r.l.s. alla
[...] in data 05.05.2023 (cfr. all. 17). Parte_1 18. La quale cessionaria del credito vantato dalla Connect s.r.l.s. e dalla Rider Controparte_1 s.r.l.s. risulta pertanto, creditrice nei confronti della della somma Parte_1 complessiva di € 86.339,73 come risulta dallo scadenziario contabile della (cfr. Controparte_1 all. 18) nonché dall'estratto contabile notarile del registro IVA delle Società cessionarie (cfr. all.ti da 19 a 22).” aveva proposto al Tribunale di Roma la domanda: Parte_1
“In Via preliminare: non concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In Via principale: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 11176/2023, R.G. 26649/2023 reso dal
Tribunale di Roma in data 28 giugno 2023 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla
[...] alla per le causali di cui al ricorso per decreto Parte_1 Controparte_1 ingiuntivo.
Con vittoria di spese e competenze di causa, oltra rimborso forfettario ed accessori di legge.” 5
In particolare, la società opponente aveva eccepito l'inesistenza del rapporto contrattuale dedotto e,
a norma dell'art. 214 c.p.c., aveva disconosciuto i contratti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e la autografia delle inerenti sottoscrizioni;
aveva eccepito il difetto di prova dei fatti costitutivi della domanda avversaria e l'inefficacia probatoria delle fatture commerciali.
A norma dell'art. 171 bis, comma III, c.p.c., l'udienza di comparizione era differita al 24.5.2024.
In data 4.3.2024, si costituiva in giudizio e proponeva la domanda: Controparte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior statuizione, così pronunciare:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.;
• in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 9342/2023 opposto nel presente procedimento;
• in ogni caso, condannare a risarcire a il danno Parte_1 Controparte_1 da lite temeraria da quest'ultima subito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. mediante pagamento di una somma di denaro nell'ammontare stabilito equitativamente dall'On.le Tribunale adito;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Richiamato il ricorso, la parte opposta evidenziava il parziale pagamento di alcune fatture e indicava che era intercorsa corrispondenza tra le parti dal 14.11.2022 al 22.5.2023 (documenti dal n. 23 al n. 29); a norma dell'art. 216 c.p.c., proponeva l'istanza di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute e invocava il risarcimento del danno a norma dell'art. 96 c.p.c.
Ammessa consulenza tecnica d'ufficio grafologica, con ordinanza dell'8.11.2024 era dichiarata l'interruzione del processo per l'intervenuta apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
. Controparte_3
Con ricorso del 19.11.2024, la causa era riassunta da che, richiamato i propri Controparte_1 scritti difensivi, chiedeva:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza od eccezione, nel merito, premessa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto e miglior statuizione, così pronunciare:
• in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c.; 6
• in via principale, rigettare l'opposizione ex adverso proposta in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 11176/2023 opposto nel presente procedimento;
• in ogni caso, condannare a risarcire a il danno Parte_1 Controparte_1 da lite temeraria da quest'ultima subito ai sensi dell'art. 96 c.p.c. mediante pagamento di una somma di denaro nell'ammontare stabilito equitativamente dall'On.le Tribunale adito;
• con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre 15,00% di rimborso forfettario, iva e cpa come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Con decreto dell'11.12.2024, era fissata l'udienza del 13.5.2025,con l'assegnazione del termine fino al 10.1.2025 per la notificazione dell'atto alla controparte.
In data 13.5.2025, si costituiva , con la Controparte_3 comparsa di risposta, di cui si richiama il contenuto, contenente la domanda:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis rejectis, previa verifica della legittimazione passiva della Liquidazione Giudiziale intervenuta, in assenza di espressa domanda svolta nei suoi confronti per non essere state nei suoi confronti precisate le conclusioni, così disporre:
'In Via preliminare: non concedere l'esecutorietà del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
In Via principale: revocare il Decreto Ingiuntivo n. 11176/2023, R.G. 26649/2023 reso dal
Tribunale di Roma in data 28 giugno 2023 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dalla
[...] in Liquidazione Giudiziale, alla per le causali di cui al Parte_1 Controparte_1 ricorso per decreto ingiuntivo.
In via Ulteriormente principale: rigettare la richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltra rimborso forfettario ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari”.
Richiamate tutte le eccezioni e istanze già svolte dalla precedente difesa della
[...]
, anche in via istruttoria, da intendersi qui per richiamate e Controparte_3 trascritte.
Con riserva di nomina di CTU, in caso di conferma dell'incarico all'ausiliario nominato, sino all'inizio delle operazioni peritali.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente eccepire, argomentare e dedurre, anche all'esito dell'eventuale, avversa replica.”
In particolare, osservava che la Controparte_3 controparte le aveva notificato l'atto di riassunzione, manifestando la volontà di proseguire il 7
processo nei suoi confronti, ma aveva posto le conclusioni indicate in precedenza, e richiamava la difesa svolta prima della riassunzione.
Prodotta documentazione, precisate le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa passava in decisione all'udienza del 16.12.2025, a norma dell'art. 281 quinquies, comma 1°, c.p.c.
Si procede all'esame delle questioni oggetto di giudizio in considerazione del principio processuale della 'ragione più liquida', desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. (Cass.,
Sez.Un.Civ., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n. 12002 del
28.5.2014; Cass. Sez. 5 civ., sentenza n. 11458 del 11.5.2018 e ordinanza n. 363 del
9.1.2019).
L'evocazione in giudizio di in liquidazione giudiziale, Parte_1 mediante la notificazione dell'atto di riassunzione del processo, determina la riferibilità alla parte appena indicata della relativa domanda.
è stata ammessa alla procedura di liquidazione giudiziale ai sensi del Parte_1
D.Lvo 12 gennaio 2019, n. 14, dal Tribunale di Roma, Sezione XIV Civile, con sentenza n. 618-
2024 pubblicata il 18.10.2024 (depositata in atti il 28.10.2024) e ciò comporta l'improcedibilità della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, confermata da con Controparte_1 la comparsa di risposta del 4.3.2024 e con il ricorso ex art. 303 c.p.c., con cui ha riassunto il processo interrotto.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'improcedibilità della domanda di pagamento o incidente sul patrimonio di un soggetto fallito o in liquidazione giudiziale o in amministrazione straordinaria o in liquidazione coatta amministrativa discende da norme inderogabili poste a presidio del principio della par condicio creditorum.
L'invocata pronuncia di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, con conferma dell'attuale parte convenuta (in termini sostanziali), così come la mutata domanda di accertamento del diritto di credito nei suoi confronti non possono essere delibate in questo ambito, che è estraneo al procedimento concorsuale.
Nel sistema delineato dagli art. 52 e 95 legge fallimentare e dall'art. 150 D.Lvo 12.1.2019 n. 14, ogni pretesa a contenuto patrimoniale svolta, rispettivamente, nei confronti di un soggetto fallito o in liquidazione giudiziale deve essere azionata attraverso il procedimento di accertamento del passivo del fallimento o della liquidazione, dinanzi al Tribunale che ne ha disposto l'apertura, essendo improcedibile ogni diversa azione. Ogni pretesa creditoria o di acquisizione di beni (mobili o immobili) vantata nei confronti di un soggetto dichiarato fallito o in stato di liquidazione giudiziale non può essere fatta valere se non nel procedimento di verificazione dei crediti 8
nell'inerente sede, previa proposizione delle inerenti istanze, essendo demandata al Tribunale fallimentare o della liquidazione giudiziale la competenza funzionale a decidere tali domande.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha enunciato i seguenti principi che, stante l'identica finalità delle suindicate norme di legge, vanno considerati anche nell'ambito della liquidazione giudiziale: “In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito.” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n.
18691 del 4.9.2014, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 632221-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 7967 del 27.3.2008); è stato precisato che: “Per 'azioni derivanti dal fallimento', ai sensi dell'art. 24 legge fall., devono intendersi quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna;
ne consegue che rientrano nella competenza inderogabile del foro fallimentare la richiesta di compensazione volta all'accertamento di un maggior credito nei confronti del fallito da insinuare al passivo, le azioni revocatorie fallimentari ordinarie, le azioni intese a far valere diritti verso il fallito, le azioni di annullamento seguite da domande di restituzione e quelle volte ad accertare la simulazione (la suprema corte ha così dichiarato la competenza del foro fallimentare nell'ipotesi nella quale una società aveva chiesto la condanna di altra società fallita al pagamento dell'importo maturato per lavori eseguiti in subappalto ed, inoltre, aveva proposto, anche nei confronti della fallita, oltre che dei cessionari, richiesta di dichiarazione di inesistenza, invalidità e simulazione sia dei crediti della fallita nei suoi confronti, sia delle loro cessioni, nonché azione revocatoria, anche in via surrogatoria della curatela rimasta inerte, delle cessioni e dei pagamenti da sé effettuati).” (Cass.,
Sez. 3 civ., ordinanza 22.5.2002, n. 7510, ivi, Rv. 554640-01; conf. Cass., Sez. 1 civ., sentenza n.
17279 del 23.7.2010); è stato anche affermato che “Nei confronti di un ente in liquidazione coatta amministrativa, come anche di un'impresa in fallimento o in liquidazione giudiziale, le azioni di accertamento o costitutive sono proponibili al di fuori della procedura concorsuale di verifica dello stato passivo solo quando sussiste uno specifico interesse, non altrimenti tutelabile, alla definizione dell'assetto dei rapporti contrattuali pendenti o instaurati dalla procedura, come nel caso della reintegra nel posto di lavoro del dipendente licenziato o dell'attribuzione di una determinata qualifica all'interno dell'ente o azienda, mentre l'accertamento di ogni altro diritto di credito, retributivo, risarcitorio o indennitario, deve avvenire mediante l'insinuazione al passivo.” (Cass.,
Sez. L, sentenza n. 27796 del 28.10.2024, ivi, Rv. 672600-01). 9
Stante l'assoluta carenza di allegazione e prova di alcun interesse di a conseguire Controparte_1
l'accertamento dell'obbligazione per cui è causa in ambito estraneo a quello concorsuale, va ritenuta improcedibile la domanda d'accertamento costituente premessa di una pretesa verso la massa dei creditori di un soggetto fallito o in liquidazione giudiziale, che discende da norme inderogabili poste a presidio del principio della par condicio creditorum, la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio (cfr. Cass., Sez. 1 civ., sentenze n. 6659 del 15.5.2001, n. 21565 del 13.8.2008 e n. 6196 del 5.3.2020).
Alla dichiarazione d'improcedibilità della domanda di seguono le conseguenze di Controparte_1 legge in ordine alle spese processuali, che, a norma dell'art. 93 c.p.c., si liquidano come in dispositivo a favore degli Avvocati Alfeo Rizzelli e Andrea Rizzelli, in base al D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. 147/2022, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione, dichiara l'improcedibilità della domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 in liquidazione giudiziale in seguito alla riassunzione della Parte_1 causa civile iscritta al n. 40516-2023 R.G.;
a norma dell'art. 93 c.p.c., condanna in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rifondere agli Avvocati Alfeo Rizzelli e Andrea Rizzelli le spese processuali, che liquida nella complessiva somma di € 8.440,00 (2.552 fase di studio, 1.628 fase introduttiva, 4.260 fase decisoria), oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.
Roma, 19.12.2025
Il Giudice
IE ET