Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 07/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1025/2024 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronuncia- to la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con ricorso depositato il 29 maggio 2024 da avv. MONICA PILOT (C.F. ) rappresentata e difesa, per mandato CodiceFiscale_1 in calce al predetto ricorso, dall'avv. Aldo Sam e presso il suo studio in Pordenone piazzet- ta dei Domenicani n. 9/a elettivamente domiciliata
- ricorrente -
contro
C.F. ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
- convenuto contumace -
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
Causa iscritta a ruolo il 31 maggio 2024 e trattenuta in decisione all'udienza del 24 gen- naio 2025.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso introduttivo:
“Nel merito: liquidare a favore della ricorrente avv. Monica Pilot i compensi per l'assistenza prestata al resistente nel procedimento di separazione n. 1411/19” Controparte_1
[rectius: 1441/19] “r.g. Tribunale di Pordenone, nella misura di € 2.144,60, oltre spese ge- nerali ed oneri, o in quella minore che verrà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali ex art.
1284, c. 1, c.c. dal 16 luglio 2021 alla data della domanda e 1284, c. 4, c.c., dalla data del- la domanda al saldo effettivo, con condanna del resistente al paga- Controparte_1
mento.
Spese rifuse”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Giunge in decisione la presente causa, proposta dall'avv. Monica Pilot al fine di ot- tenere la liquidazione del compenso maturato per l'assistenza professionale prestata in fa-
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1441/2019 Ruolo Generale di separazione personale dalla moglie . Parte_1
Domanda che merita accoglimento, alla luce dell'esaustiva documentazione offerta in comunicazione e delle motivazioni di seguito esposte.
Appare, anzitutto, assorbente richiamare il noto arresto delle Sezioni Unite (cfr.
Cassazione civile, sez. unite, sentenza n. n. 13533 del 30 ottobre 2001), le quali, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento de- ve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di sca- denza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della con- troparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Calando, allora, detti principi nel caso di specie, se ne ha, in ordine all'an debeatur, che l'avv. Pilot ha provato di aver svolto, su mandato del convenuto, l'opera professionale prospettata in ricorso, giacché ha allegato le circostanze, in fatto e diritto, da cui rinviene la pretesa creditoria qui azionata e, nel contempo, ha prodotto la relativa documentazione
(vedasi, in particolare, i suoi documenti sub allegato 4), dimostrando, quindi, di aver esple- tato l'incarico sino alla conclusione del giudizio di separazione.
Di contro, il signor che nel presente giudizio è rimasto contumace, ben- CP_1 ché regolarmente citato, nulla ha dedotto in relazione all'integrale estinzione dell'altrui pre- tesa.
Sul versante del quantum, applicati i valori medi suggeriti dai parametri forensi in vigore all'epoca della prestata attività defensionale per lo scaglione indeterminabile di complessità bassa, vanno liquidati alla professionista € 2.967,00 complessivi (in ragione di
€ 1.620,00 per la fase di studio, di € 1.147,00 per la fase introduttiva e di € 200,00 per l'accordo che ha condotto alla consensualizzazione della separazione).
Dalla somma sopra indicata di € 2.967,00 deve detrarsi l'acconto ricevuto dall'avv.
Pilot di € 822,40 complessivi, oltre oneri (vedasi il documenti 1 e 3 della ricorrente), sicché il compenso dovuto per l'opera professionale de qua è pari a residui € 2.144,60, oltre ad €
115,00 per spese imponibili, spese generali ed accessori come per legge e così ad €
3.275,14 totali.
Sull'importo spettante alla ricorrente vanno computati, come da domanda, gli inte-
Pag. 2 di 3 ressi legali ex art. 1284 comma 1° c.c. dalla prima richiesta ricevuta il 16 luglio 2021 (ve- dasi il documento 6 della ricorrente) sino alla data del deposito del ricorso introduttivo della presente lite (29 maggio 2024) e gli interessi legali ex art. 1284 comma 4° c.c. dal 30 maggio 2024 al saldo.
Per l'effetto, la domanda va accolta nei termini sopra indicati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i va- lori minimi dei vigenti parametri forensi, in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate e delle caratteristiche dell'attività difensiva in concreto svolta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigra- fe, così provvede:
1) in accoglimento della domanda, condanna il convenuto a pagare al- Controparte_1 la ricorrente avv. Monica Pilot il compenso per l'assistenza prestata nel procedimento civi- le di che trattasi, compenso che liquida in € 3.275,14 complessivi, oltre interessi legali co- me specificati in motivazione;
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio, che liquida in € 1.278,00 per compenso ed € 140,78 per anticipazio- ni, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 7 marzo 2025.
Il Giudice dr.ssa Maria Paola Costa
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