CASS
Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/11/2024, n. 40522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40522 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: HA AM AT nato il [...] avverso l'ordinanza del 14/03/2024 del TRIBUNALE di MONZA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, Avv. GIUSEPPE VERNUCCIO, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, anche con memorie conclusive tempestivamente depositate, con ogni conseguente statuizione. k IL Penale Sent. Sez. 2 Num. 40522 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14/03/2024, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, emesso dal giudice delle indagini preliminari di Monza in data 20/02/2024 nei confronti di AS AN CH in relazione alle imputazioni, tra le altre, allo stesso ascritte di cui ai capi a) (artt.640, 640-bis cod pen.) e c) (art. 648-ter.1 cod.pen.). 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AS AN CH, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria in relazione all'art. 240-bis cod. pen.; il Tribunale del riesame si è concentrato esclusivamente sulla somma di denaro senza nulla dire sul residuo materiale rinvenuto nella cassetta di sicurezza n. 315 (oggetti preziosi, monete ed orologi), nonché sulle ulteriori somme di denaro rinvenute presso la abitazione del ricorrente pari a circa cinquantaseimila euro, dunque l'ordinanza si deve intendere come parziale non essendosi estesa alla totalità del provvedimento di convalida del 20/02/2024; la difesa ha rilevato come i beni in questione non potessero essere considerati profitto, prodotto o prezzo dei reati contestati, anche perché tale denaro era in possesso del ricorrente da epoca precedente ai fatti contestati. La difesa ha rilevato come sia stata omessa la valutazione del requisito della sproporzione con riferimento ai valori economici in gioco, attesa la qualifica di imprenditore riferibile al ricorrente, con omessa considerazione delle fatture dell'anno 2023; né è emersa alcuna irregolarità quanto alla azienda del ricorrente. 2.2. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto al criterio di ragionevolezza temporale. 2.3. Sono stati inoltre depositati ulteriori motivi e conclusioni che hanno reiterato le argomentazioni già introdotte con il ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. k CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. Il Tribunale di Monza ha confermato anche il provvedimento di sequestro per sproporzione oggi impugnato nell'ambito di una ampia indagine che portava a plurime imputazioni a carico del ricorrente, in considerazione della condotta dallo stesso tenuta in danno della amministrazione dello Stato. Lo stesso si era difatti finto cieco, in modo totale, per accedere alle provvidenze conseguenti allo stato di invalidità totale. Partendo da tale situazione di fatto, venivano svolte plurime investigazioni, anche a carattere patrimoniale, che evidenziavano il possesso delle somme poi sequestrate, in assenza di valide giustificazioni quanto a tale consistente importo nella disponibilità del ricorrente. 3. In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod.proc.pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 4. In applicazione di tale costante orientamento di questa Corte deve essere evidenziato, in via preliminare, come il secondo motivo non sia consentito, avendo il ricorrente richiamato non il vizio di violazione di legge, ma il vizio della motivazione, sostanzialmente non condivisa nelle sue argomentazioni, e ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica, ma non apparente o assente in modo tale da integrare una eventuale violazione di legge. Il motivo, dunque, articolato tra l'altro in modo generico ed aspecifico, non è consentito in questa sede. 5. Il primo motivo di ricorso non è consentito, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, pur richiamando la violazione di legge, si limita ad elencare una serie di elementi di fatto, già ampiamente ed approfonditamente valutati dal Tribunale, tendendo a reiterare una propria lettura alternativa di tali cospicui dati concreti, inquadrati e valutati dal Tribunale in applicazione della disciplina di riferimento in modo logico ed argomentato (pag. 9 e seguenti con particolare riferimento alla analisi specifica dei redditi riferibili al ricorrente, nonché considerazione delle sue attività lavorative in relazione alla oggettiva sproporzione delle somme rinvenute e poste in sequestro); né ricorre l'asserita parzialità del provvedimento quanto alla portata del sequestro, non avendo il ricorrente sul punto specificato o allegato l'introduzione di motivi specifici di critica anche su tali diversi elementi ed emergendo invece una delimitazione del riesame proprio quanto agli elementi esplicitamente valutati dal Tribunale. Tale complessiva ricostruzione non presenta alcun profilo di violazione di legge ed apparenza, anche tenuto conto delle ulteriori censure aggiunte dalla parte ricorrente, reiterando argomentazioni difensive già proposte, in sede di motivi nuovi e conclusioni (con particolare riferimento al tema del c.d. avanzo di gestione). 6. È stata, dunque, correttamente applicata la disciplina di riferimento tenuto conto della progressiva delimitazione della nozione di sproporzione. In tal senso, occorre ricordare che, come evidenziato dalla Corte costituzionale nelle decisioni n. 33 del 2018 e n. 24 del 2019, la sproporzione è elemento fondante, insieme alla condanna (che non deve più essere definitiva, con evidente riferibilità dei principi enunciati anche quanto al sequestro) della presunzione «che il patrimonio stesso derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare» ribadendo chiaramente che i beni sono confiscati non perché di valore sproporzionato, ma perché di origine illecita. La sproporzione è dunque sintomo di tale origine illecita. Già le Sezioni Unite nella sentenza NT (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, NT, Rv. 226491-01) hanno precisato che la sproporzione non deve essere intesa come una qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma come un incongruo equilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza e va riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che «i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o 013, nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti». In questi esatti termini anche Corte cost. sent. n. 33 del 2018 ove si è affermato che la sproporzione non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni (in motivazione, Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, Rizzi, Rv.285852-01). 7. Il Tribunale ha svolto nel caso in esame, con un'ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa, seppur prive da adeguata documentazione a supporto (in tal senso le osservazioni quanto al bilancio provvisorio), esaminando così in modo completo l'integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro (anche considerate le plurime e significative condotte indicative in senso contrario in ordine alla complessiva illiceità della detenzione di somme così consistenti, con particolare riferimento, a mero titolo esemplificativo, all'inoltro della richiesta per usufruire del c.d. reddito di cittadinanza). Dunque, è stato evidenziato, con motivazione del tutto immune da illogicità o apparenza delle argomentazioni, l'insieme degli elementi che possono far ritenere verosimile non solo la commissione dei reati richiamati in imputazione provvisoria e contestati dal ricorrente (capi a e c), evidenziando plurimi elementi significativi in tal senso, ma anche la assoluta mancanza di proporzione, tenuto conto del periodo temporale di riferimento quanto alla somma di denaro di cui alla cassetta di sicurezza presso la filiale di SE IN SA AO (unico elemento specificamente contestato ed oggetto di doglianza davanti al Tribunale del riesame, senza alcun richiamo agli altri beni citati per la prima volta in questa sede). 8. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. tn,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 settembre 2024 La Cons. est.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARCO PATARNELLO che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
lette le conclusioni del difensore, Avv. GIUSEPPE VERNUCCIO, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso, anche con memorie conclusive tempestivamente depositate, con ogni conseguente statuizione. k IL Penale Sent. Sez. 2 Num. 40522 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: MINUTILLO TURTUR MARZIA Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 14/03/2024, ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per sproporzione, emesso dal giudice delle indagini preliminari di Monza in data 20/02/2024 nei confronti di AS AN CH in relazione alle imputazioni, tra le altre, allo stesso ascritte di cui ai capi a) (artt.640, 640-bis cod pen.) e c) (art. 648-ter.1 cod.pen.). 2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione AS AN CH, per mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria in relazione all'art. 240-bis cod. pen.; il Tribunale del riesame si è concentrato esclusivamente sulla somma di denaro senza nulla dire sul residuo materiale rinvenuto nella cassetta di sicurezza n. 315 (oggetti preziosi, monete ed orologi), nonché sulle ulteriori somme di denaro rinvenute presso la abitazione del ricorrente pari a circa cinquantaseimila euro, dunque l'ordinanza si deve intendere come parziale non essendosi estesa alla totalità del provvedimento di convalida del 20/02/2024; la difesa ha rilevato come i beni in questione non potessero essere considerati profitto, prodotto o prezzo dei reati contestati, anche perché tale denaro era in possesso del ricorrente da epoca precedente ai fatti contestati. La difesa ha rilevato come sia stata omessa la valutazione del requisito della sproporzione con riferimento ai valori economici in gioco, attesa la qualifica di imprenditore riferibile al ricorrente, con omessa considerazione delle fatture dell'anno 2023; né è emersa alcuna irregolarità quanto alla azienda del ricorrente. 2.2. Vizio della motivazione perché manifestamente illogica e contraddittoria quanto al criterio di ragionevolezza temporale. 2.3. Sono stati inoltre depositati ulteriori motivi e conclusioni che hanno reiterato le argomentazioni già introdotte con il ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. k CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi non consentiti, oltre che manifestamente infondati. 2. Il Tribunale di Monza ha confermato anche il provvedimento di sequestro per sproporzione oggi impugnato nell'ambito di una ampia indagine che portava a plurime imputazioni a carico del ricorrente, in considerazione della condotta dallo stesso tenuta in danno della amministrazione dello Stato. Lo stesso si era difatti finto cieco, in modo totale, per accedere alle provvidenze conseguenti allo stato di invalidità totale. Partendo da tale situazione di fatto, venivano svolte plurime investigazioni, anche a carattere patrimoniale, che evidenziavano il possesso delle somme poi sequestrate, in assenza di valide giustificazioni quanto a tale consistente importo nella disponibilità del ricorrente. 3. In via preliminare, occorre considerare come secondo il diritto vivente il sindacato della Corte di cassazione in tema di ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali è circoscritto alla possibilità di rilevare ed apprezzare la sola violazione di legge, così come dispone testualmente l'art. 325, comma 1, cod.proc.pen.: una violazione che la giurisprudenza ormai costante di questa Corte, uniformandosi al principio enunciato da Sez. U, n. 5876, del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710-01, riconosce unicamente quando sia constatabile la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlata alla inosservanza di precise norme processuali". (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789-01; Sez. 2, n. 45865 del 04/10/2019, Lanzone;
Sez. 6, n. 10446 del 10/01/2018, Aufiero, Rv. 272336-01; Sez. 2, n. 18951 del 17/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. U. n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692-01). 4. In applicazione di tale costante orientamento di questa Corte deve essere evidenziato, in via preliminare, come il secondo motivo non sia consentito, avendo il ricorrente richiamato non il vizio di violazione di legge, ma il vizio della motivazione, sostanzialmente non condivisa nelle sue argomentazioni, e ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica, ma non apparente o assente in modo tale da integrare una eventuale violazione di legge. Il motivo, dunque, articolato tra l'altro in modo generico ed aspecifico, non è consentito in questa sede. 5. Il primo motivo di ricorso non è consentito, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente, pur richiamando la violazione di legge, si limita ad elencare una serie di elementi di fatto, già ampiamente ed approfonditamente valutati dal Tribunale, tendendo a reiterare una propria lettura alternativa di tali cospicui dati concreti, inquadrati e valutati dal Tribunale in applicazione della disciplina di riferimento in modo logico ed argomentato (pag. 9 e seguenti con particolare riferimento alla analisi specifica dei redditi riferibili al ricorrente, nonché considerazione delle sue attività lavorative in relazione alla oggettiva sproporzione delle somme rinvenute e poste in sequestro); né ricorre l'asserita parzialità del provvedimento quanto alla portata del sequestro, non avendo il ricorrente sul punto specificato o allegato l'introduzione di motivi specifici di critica anche su tali diversi elementi ed emergendo invece una delimitazione del riesame proprio quanto agli elementi esplicitamente valutati dal Tribunale. Tale complessiva ricostruzione non presenta alcun profilo di violazione di legge ed apparenza, anche tenuto conto delle ulteriori censure aggiunte dalla parte ricorrente, reiterando argomentazioni difensive già proposte, in sede di motivi nuovi e conclusioni (con particolare riferimento al tema del c.d. avanzo di gestione). 6. È stata, dunque, correttamente applicata la disciplina di riferimento tenuto conto della progressiva delimitazione della nozione di sproporzione. In tal senso, occorre ricordare che, come evidenziato dalla Corte costituzionale nelle decisioni n. 33 del 2018 e n. 24 del 2019, la sproporzione è elemento fondante, insieme alla condanna (che non deve più essere definitiva, con evidente riferibilità dei principi enunciati anche quanto al sequestro) della presunzione «che il patrimonio stesso derivi da attività criminose che non è stato possibile accertare» ribadendo chiaramente che i beni sono confiscati non perché di valore sproporzionato, ma perché di origine illecita. La sproporzione è dunque sintomo di tale origine illecita. Già le Sezioni Unite nella sentenza NT (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, NT, Rv. 226491-01) hanno precisato che la sproporzione non deve essere intesa come una qualsiasi difformità tra guadagni e capitalizzazione, ma come un incongruo equilibrio tra questi, da valutarsi secondo le comuni regole di esperienza e va riferita, non al patrimonio come complesso unitario, ma alla somma dei singoli beni, con la conseguenza che «i termini di raffronto dello squilibrio, oggetto di rigoroso accertamento nella stima dei valori economici in gioco, non vanno fissati nel reddito dichiarato o 013, nelle attività al momento della misura rispetto a tutti i beni presenti, ma nel reddito e nelle attività nei momenti dei singoli acquisti, rispetto al valore dei beni volta a volta acquisiti». In questi esatti termini anche Corte cost. sent. n. 33 del 2018 ove si è affermato che la sproporzione non consiste in una qualsiasi discrepanza tra guadagni e possidenze, ma in uno squilibrio incongruo e significativo, da verificare con riferimento al momento dell'acquisizione dei singoli beni (in motivazione, Sez. U, n. 8052 del 26/10/2023, Rizzi, Rv.285852-01). 7. Il Tribunale ha svolto nel caso in esame, con un'ampia motivazione, con la quale il ricorrente non si confronta effettivamente, un concreto ruolo di garanzia, senza limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria, considerando adeguatamente le osservazioni critiche della difesa, seppur prive da adeguata documentazione a supporto (in tal senso le osservazioni quanto al bilancio provvisorio), esaminando così in modo completo l'integrale ricorrenza dei presupposti che legittimano il sequestro (anche considerate le plurime e significative condotte indicative in senso contrario in ordine alla complessiva illiceità della detenzione di somme così consistenti, con particolare riferimento, a mero titolo esemplificativo, all'inoltro della richiesta per usufruire del c.d. reddito di cittadinanza). Dunque, è stato evidenziato, con motivazione del tutto immune da illogicità o apparenza delle argomentazioni, l'insieme degli elementi che possono far ritenere verosimile non solo la commissione dei reati richiamati in imputazione provvisoria e contestati dal ricorrente (capi a e c), evidenziando plurimi elementi significativi in tal senso, ma anche la assoluta mancanza di proporzione, tenuto conto del periodo temporale di riferimento quanto alla somma di denaro di cui alla cassetta di sicurezza presso la filiale di SE IN SA AO (unico elemento specificamente contestato ed oggetto di doglianza davanti al Tribunale del riesame, senza alcun richiamo agli altri beni citati per la prima volta in questa sede). 8. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. tn,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 settembre 2024 La Cons. est.