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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 21/11/2025, n. 2569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2569 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1941/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, VA CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 1941/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Riccardo Noli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Nicole Boldracchi,
- parte attrice contro
, Controparte_1
- parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale, ribadisce la domanda così come formulata in atti;
in via subordinata, in ipotesi di accertamento della incompetenza per valore del Tribunale adito ex art. 38 c.p.c., chiede che la causa venga rimessa avanti il Giudice di Pace di Genova, quale giudice competente per valore.”
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha intimato in giudizio il rag. , chiedendo di Parte_1 CP_1 accertarne l'inadempimento per la mancata e/o errata e/o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018-2019-2020-
2021 e 2022, con condanna al risarcimento del danno subito quantificabile in misura equivalente alle sanzioni e agli interessi applicati dall' CP_2
e dall' pari a complessivi €
[...] Controparte_3
2.055,26 relativamente agli inadempimenti correlati alle dichiarazioni dei redditi indicate nella parte in fatto o a quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con decreto 10.9.2025 è stata disposta la conversione del rito in semplificato, disponendosi nuova notifica ex art. 164 c.p.c. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha sollevato d'ufficio questione di competenza, invitando a discutere sulla competenza per valore del Tribunale adito.
Con memoria depositata in data 6.11.2025, parte ricorrente, in via principale, ha ribadito la domanda così come formulata in atti;
in via subordinata, in ipotesi di accertamento della incompetenza per valore del Tribunale adito ex art. 38 c.p.c., ha chiesto che la causa fosse rimessa avanti il Giudice di Pace di
Genova, quale giudice competente per valore (rappresentando che il valore della presente controversia, come già dichiarato in atto di citazione, è pari a €
2.055,26).
All'udienza del 20.11.2025, dichiarata la contumacia dell'intimato, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 3 2. La domanda di inadempimento ha ad oggetto un risarcimento del danno quantificato in misura equivalente alle sanzioni e agli interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate e dall' , pari a Controparte_3
complessivi euro 2.055,26. Il valore della causa è quindi inferiore a quello ex art. 7 c.p.c.
Ai sensi dell'attuale art. 7 c.p.c., per come riformato dall'art. 3 co. 1, lett. a del d. l. vo 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 30.6.2023, per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 10.000,00 è competente il Giudice di
Pace.
Pertanto, valutate anche le conclusioni precisate da parte ricorrente (nella contumacia dell'intimato), va dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale adito essendo competente il Giudice di Pace di Genova, ex art. 20
c.p.c.
Nulla sulle spese, nella contumacia dell'intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Genova per essere competente il Giudice di Pace di
Genova; nulla sulle spese.
Termine di legge per la riassunzione.
Genova, 20/11/2025
Il Giudice
VA CI
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Genova
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, VA CI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies e dell'art. 281 terdecies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. r.g. 1941/2025 promossa da:
, nata a [...], il [...], elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'Avv. Riccardo Noli, che la rappresenta e difende unitamente all'Avv. Nicole Boldracchi,
- parte attrice contro
, Controparte_1
- parte convenuta contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice: “in via principale, ribadisce la domanda così come formulata in atti;
in via subordinata, in ipotesi di accertamento della incompetenza per valore del Tribunale adito ex art. 38 c.p.c., chiede che la causa venga rimessa avanti il Giudice di Pace di Genova, quale giudice competente per valore.”
pagina 1 di 3 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha intimato in giudizio il rag. , chiedendo di Parte_1 CP_1 accertarne l'inadempimento per la mancata e/o errata e/o tardiva presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta 2018-2019-2020-
2021 e 2022, con condanna al risarcimento del danno subito quantificabile in misura equivalente alle sanzioni e agli interessi applicati dall' CP_2
e dall' pari a complessivi €
[...] Controparte_3
2.055,26 relativamente agli inadempimenti correlati alle dichiarazioni dei redditi indicate nella parte in fatto o a quella maggiore o minore somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con decreto 10.9.2025 è stata disposta la conversione del rito in semplificato, disponendosi nuova notifica ex art. 164 c.p.c. Con il medesimo provvedimento il Giudice ha sollevato d'ufficio questione di competenza, invitando a discutere sulla competenza per valore del Tribunale adito.
Con memoria depositata in data 6.11.2025, parte ricorrente, in via principale, ha ribadito la domanda così come formulata in atti;
in via subordinata, in ipotesi di accertamento della incompetenza per valore del Tribunale adito ex art. 38 c.p.c., ha chiesto che la causa fosse rimessa avanti il Giudice di Pace di
Genova, quale giudice competente per valore (rappresentando che il valore della presente controversia, come già dichiarato in atto di citazione, è pari a €
2.055,26).
All'udienza del 20.11.2025, dichiarata la contumacia dell'intimato, la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
pagina 2 di 3 2. La domanda di inadempimento ha ad oggetto un risarcimento del danno quantificato in misura equivalente alle sanzioni e agli interessi applicati dall'Agenzia delle Entrate e dall' , pari a Controparte_3
complessivi euro 2.055,26. Il valore della causa è quindi inferiore a quello ex art. 7 c.p.c.
Ai sensi dell'attuale art. 7 c.p.c., per come riformato dall'art. 3 co. 1, lett. a del d. l. vo 10.10.2022, n. 149, a decorrere dal 30.6.2023, per le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad € 10.000,00 è competente il Giudice di
Pace.
Pertanto, valutate anche le conclusioni precisate da parte ricorrente (nella contumacia dell'intimato), va dichiarata l'incompetenza per valore del
Tribunale adito essendo competente il Giudice di Pace di Genova, ex art. 20
c.p.c.
Nulla sulle spese, nella contumacia dell'intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Genova per essere competente il Giudice di Pace di
Genova; nulla sulle spese.
Termine di legge per la riassunzione.
Genova, 20/11/2025
Il Giudice
VA CI
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