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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/01/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 7.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 29465 /2024 R.G. promossa da:
Parte_1 con il patrocinio dell'avv. MAZZONI CLAUDIO
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. MARIANO STEFANO
INPS con il patrocinio dell'avv. IANDOLO GUSTAVO
RESISTENTI
OGGETTO: Opposizione intimazione di pagamento
RAGIONI DELLA DECISIONE
1
[...]
di Roma in data 21.06.2024, limitatamente all'avviso di addebito n. Controparte_2
39720190000653021000.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente ha dedotto l'omessa notifica del suddetto avviso di addebito, la prescrizione del credito contributivo e, nel merito, l'inesistenza del credito, per aver la ricorrente cessato l'attività imprenditoriale sin dal 2017.
Costituiti in giudizio i convenuti hanno contestato l'avversa opposizione ed i relativi motivi di opposizione.
1.Preliminarmente va affermata la tempestività e l'ammissibilità dell'odierna opposizione, pur se depositata oltre il termine di 20 giorni, avendo ad oggetto motivi di opposizione non afferenti la regolarità formale dell'atto esecutivo, bensì il merito della pretesa contributiva.
2. l'Avviso di addebito n. 39720190000653021000 risulta ritualmente notificato mediante raccomandata consegnata in data 29.2.2019 (doc. 1 e 2 di parte Inps).
A fronte di tale rituale deposito parte ricorrente, con le note di trattazione scritta depositate per l'odierna udienza cartolare, nulla ha dedotto, insistendo tuttavia per nell'eccezione di prescrizione del credito contributivo.
3. Anche la suddetta eccezione, tuttavia, è infondata, considerato che le disposizioni emergenziali di cui all'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e dell'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, hanno previsto la sospensione dei termini per complessivi 311 giorni;
sicchè alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta (21.6.2024), il termine quinquennale di prescrizione quinquennale decorrente dal 29.2.2019 non era ancora scaduto.
4. A fronte della rituale notifica in data 29.2.2019 dell'avviso di addebito per cui è causa, parte ricorrente non risulta aver proposto tempestiva opposizione, sicchè i motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa contributiva sono oggi inammissibili.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore dell'avviso di addebito opposto (scaglione sino ad € 52.000), della natura previdenziale della causa e delle tariffe forensi in vigore, ridotte del 50%, stante la semplicità della causa, priva di questioni giuridiche di rilievo, ed esclusa la fase istruttoria.
2
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249060152311/000, notificata in data 21.06.2024, avente ad oggetto l'avviso di addebito n.
39720190000653021000; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in favore di ciascun ente convenuto in € 3.290,00, oltre rimborso spese al 15%, iva e cap se dovuta;
Si comunichi
Roma 14.1.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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