Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 487
CASS
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Vizio della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali e inosservanza/erronea applicazione della legge in violazione dell’art. 609-bis cod. pen.

    Il motivo è infondato poiché la sentenza impugnata, confermando la decisione di primo grado, ha adeguatamente motivato l'attendibilità della persona offesa, spiegando il mancato ricordo della data della violenza come meccanismo di rimozione. La Corte ha inoltre ritenuto coerente la ricostruzione degli eventi e ha valorizzato le dichiarazioni delle amiche della vittima come riscontro del comportamento violento dell'imputato. La censura sulla corporatura non è stata ritenuta sufficientemente specifica.

  • Rigettato
    Vizio della motivazione nella valutazione delle risultanze processuali e inosservanza/erronea applicazione della legge in violazione dell’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.

    Il motivo è infondato. La Corte ha correttamente escluso l'attenuante della minore gravità sulla base di una valutazione globale del fatto, considerando la gravità delle condotte, l'invasività degli atti sessuali, la passività e succubanza della vittima, l'elevata capacità a delinquere dell'imputato desumibile dalla reiterazione delle condotte violente. Le obiezioni difensive sono state ritenute generiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 487
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 487
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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