Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1760/2024
Udienza cartolare del 3-6-2025
Il giudice, viste le note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, in persona del Dott. Giacomo Lucente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 1760/2024 in materia di opposizione all'esecuzione mobiliare (art. 615 comma 2
c.p.c.), promossa da:
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_1 C.F._1
Forte (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano C.F._2
(MI), Galleria San Babila n. 4/A, come da procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in Roma, ONroparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del responsabile del contenzioso regionale Emilia Romagna nonché procuratore speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Simone Benelli CP_2
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Crema, Via C.F._3
Crispi 5, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
E
(C.F. ), in persona del legale ONroparte_3 P.IVA_2
rappresentante, con sede legale in Roma, Via Aldo Fabrizi n. 9.
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: per l'attore: “- accertare e dichiarare la nullità/illegittimità, nonché l'inefficacia dell'atto di
Pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 543 c.p.c., omissis;
- dichiarare nulla e illegittima
l'ordinanza del 7 maggio 2024 con la quale il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione e condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- disporre lo svincolo delle somme pignorate, stante l'irrimediabile pregiudizio arrecato al contribuente;
- condannare l'
[...]
alla restituzione in favore di di somme eventualmente ONroparte_1 Parte_1
riversategli o, comunque, assegnategli dal terzo pignorato. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. per la convenuta: “in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione, non sussistendo i presupposti di legge, in via principale nel merito: rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
in data 09.02.24, promuoveva opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. ed Parte_1
agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso il pignoramento presso il terzo ONroparte_3
a lui notificato in data 15.01.2024 da ed avente ad
[...] ONroparte_1 oggetto la somma di € 203.462,74.
Il contestava l'utilizzabilità del pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. nei confronti Pt_1 di un soggetto diverso dall'Inps, in luogo della procedura speciale di cui all'art. 72 bis DPR 602/73; eccepiva l'inefficacia del pignoramento per omessa notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo ex art. 543 comma 5 c.p.c. e l'impignorabilità del fondo pensione ex art. 11 D. Lgs. 252/05.
Sosteneva inoltre la nullità del pignoramento, per la mancata notifica degli atti propedeutici, cioè
l'intimazione di pagamento e le cartelle, e per violazione della art. 1 comma 537 ss. della L. ON 228/2012, perché non aveva sospeso la procedura a seguito di istanza proposta il 19.01.24.
Il G.E. rigettava l'istanza di sospensione formulata dall'opponente e fissava il termine per l'introduzione del giudizio di merito.
L'opponente introduceva il giudizio di merito, chiedendo di dichiarare la nullità o l'inefficacia del pignoramento e dell'ordinanza del G.E. che aveva rigettato l'istanza di sospensione.
Si costituiva , chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo la ONroparte_1
legittimità del pignoramento.
La causa veniva istruita documentalmente e all'esito veniva fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies con termine per memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE Nella memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c. il contesta la nullità della costituzione di Pt_1 [...]
per violazione dell'art. 11 d.lgs. 546/92, così come modificato dall'art.9 ONroparte_1 comma 1 lett. d) del d.lgs. 156/2015, sostenendo che l'opposta si può costituire in giudizio solo tramite personale interno e non con avvocati esterni.
L'eccezione è infondata, poichè la Corte di Cassazione a Sezioni unite nella sentenza n. 30008/2019 ha precisato che con l'istituzione dell' è stato effettuato il ONroparte_1
passaggio dalla previsione dell'integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all'Avvocatura dello Stato ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro.
L'opponente contesta inoltre l'inammissibilità dell'atto di pignoramento ex art. 543 c.p.c., in quanto ON avrebbe dovuto utilizzare il procedimento speciale previsto dall'art. 72 bis DPR 602/73.
Tale eccezione è del tutto priva di fondamento, dal momento che l'art. 72 bis DPR 602/73 così statuisce: “… l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario…”.
Pertanto, l'agente della riscossione ha la possibilità, ma non l'obbligo, di utilizzare la procedura di pignoramento diretto anziché quella ordinaria prevista dall'art. 543 c.p.c., salvo che per i crediti pensionistici.
Il eccepisce altresì l'inefficacia del pignoramento per l'omessa notifica dell'avviso di Pt_1
iscrizione a ruolo ex art. 543 comma 5 c.p.c., ma tale eccezione è priva di fondamento.
La notifica è stata infatti regolarmente eseguita con il deposito presso la cancelleria ai sensi dell'art. 492 c.p.c., considerato che il debitore non era costituito nella procedura esecutiva e non aveva effettuato la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio. Infatti, l'iscrizione al ruolo della procedura esecutiva risale al 01.02.24 (doc. 4 di parte convenuta), mentre il deposito del ricorso in opposizione è del 09.02.24.
Per quanto attiene alla contestata notifica degli atti propedeutici, il disconoscimento di “tutta la documentazione prodotta in copia da controparte” operato nella memoria 171 ter n. 1 c.p.c. dall'opponente è inefficace, in quanto generico.
La Corte di Cassazione ha precisato che “il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale”
(Cass. 21/9/2021, n. 24634). È altresì inammissibile il disconoscimento di “ogni eventuale sottoscrizione, apposta sull'avviso di ricevimento” operato dal nella memoria 171 ter n. 1 c.p.c., dal momento che l'avviso di Pt_1
ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta è un atto pubblico che per essere contestato richiede la querela di falso (ex multis: Cass. 30318/2019; Cass. 8082/2019).
Risulta quindi provato che le cartelle di pagamento azionate sono state regolarmente notificate: la n.
06220220007706667000 in data 27.07.23, la n. 06220230003160061000 e la n.
06220230006492592000 in data 07.09.23. Inoltre, l' ha provveduto alla ONroparte_1
notifica del pignoramento il 15.01.24, entro un anno dalla notifica delle cartelle, quindi non sussiste alcuna violazione dell'art. 50 del DPR 602/73.
In merito all'istanza ex art. 1 comma 537 e ss. della L. 228/2012, è necessario evidenziare che, dopo la sua presentazione in data 19.01.24, l'opposta non ha attuato alcun ulteriore atto di esecuzione, ma, essendo stata proposta dopo il perfezionamento del pignoramento presso terzi, l'istanza era comunque priva di effetto.
Infine, risulta infondata l'eccezione relativa all'impignorabilità del fondo pensione, dal momento che l'art. 11 D.Lgs. 252/05 prevede l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari soltanto nella fase di accumulo, cioè nel tempo intercorrente tra l'apertura del fondo e il riscatto del beneficiario, ancorché anticipato, di tutta o parte del capitale.
Al momento del riscatto, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita sono invece pignorabili nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 545 comma 7 c.p.c.
L'opponente ha chiesto anche di dichiarare la nullità dell'ordinanza con la quale il G.E. ha rigettato l'istanza di sospensione, ma tale domanda è inammissibile, in quanto per contestare tale provvedimento è necessario utilizzare il rimedio del reclamo previsto dall'art. 624 c.p.c.
Pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata e le spese di lite, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore tra € 52.001 ed € 260.000, data la bassa complessità della causa ed esclusa la fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, in contumacia di ONroparte_3
rigetta integralmente le domande attoree e per l'effetto condanna al
[...] Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore di , liquidate in € 4.200,00 ONroparte_5
per compenso professionale, oltre IVA, CAP e maggiorazione spese generali come per legge.
Il Giudice
Giacomo Lucente