Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 444
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Sentenza 18 giugno 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale di Lucca dal Dott. Giacomo Lucente, riguarda un'opposizione all'esecuzione mobiliare. L'attore ha richiesto l'accertamento della nullità e dell'inefficacia del pignoramento dei crediti, contestando la legittimità dell'atto esecutivo e la mancata notifica di atti propedeutici. Ha inoltre chiesto lo svincolo delle somme pignorate e la condanna della convenuta alla restituzione di eventuali somme già versate. La convenuta, al contrario, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, sostenendo la legittimità del pignoramento e la correttezza delle procedure seguite.

Il giudice ha rigettato integralmente le domande attoree, argomentando che le eccezioni sollevate dall'opponente erano infondate. Ha chiarito che l'agente della riscossione ha la facoltà di utilizzare il pignoramento ordinario e che la notifica degli atti era stata effettuata correttamente. Inoltre, ha evidenziato che l'istanza di sospensione non aveva effetto, poiché presentata dopo il perfezionamento del pignoramento. Infine, ha dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, sottolineando la necessità di un reclamo. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lucca, sentenza 18/06/2025, n. 444
    Giurisdizione : Trib. Lucca
    Numero : 444
    Data del deposito : 18 giugno 2025

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