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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 09/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5224/2023 R. G.
proposto da:
(C.F. ) con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 8.1.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5224/2023 R. G.
promosso da:
1) , argentino, nato il [...], Parte_1
2) , argentina, nata il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci ( Email_1
ricorrenti nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto con atto depositato il 14.6.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con atto introduttivo i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per far Controparte_1 accertare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis. A sostegno della propria domanda, precisavano di esser discendenti diretti – per linea maschile – di cittadino italiano per nascita :
nato a [...] il [...]. Persona_1
In ricorso descrivevano la discendenza, per linea maschile, rilevando che l'avo generava
[...]
il 22.3.1927, padre del ricorrente e nonno paterno Persona_2 Persona_3 della ricorrente . Persona_4
Vista la tipologia di discendenza, quanto all'interesse ad agire precisano “la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per
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l'avvio di tale pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”, e richiamano il doc. 5 (“negato appuntamento consolato”) che contiene due schermate estratte dal sito del Consolato di Buenos Aires.
2. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale che, Controparte_1 contestando il ricorso per carenza di interesse ad agire (richiamando sul punto giurisprudenza recente del Tribunale di Genova), così concludeva:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - dichiarare inammissibile e /o rigettare la domanda dei ricorrenti In subordine si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale, previo accertamento giudiziale dell'esistenza di ogni requisito. Spese per legge o compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento ed ha chiesto di accogliere il ricorso.
Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere e del domicilio della difesa del ricorrente.
Esaurita la delega istruttoria, è stato rimesso il fascicolo al giudice titolare;
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All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.. del 8.1.25, la causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»” (sottolineatura aggiunta).
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo italiano (capostipite).
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
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europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Mallare e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato, deve preliminarmente procedersi a verificare la sussistenza – in capo ai ricorrenti - dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve immediatamente rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del
Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che
è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa; tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente ed in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato
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richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in 730 giorni (art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D. Lgs. n. 300/1999, richiamato dal D.P.R. n. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano, sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), la competenza è dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo
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della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
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Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ciò precisato, è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è l'ipotesi per la quale i continuano a negare il riconoscimento della Parte_3 cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge n. 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto
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della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa, né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_3
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze,
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, condivisibile nella sua assolutezza, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela.
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Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
***
Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed, anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio evidenziando immediatamente che (cfr. Corte d'appello di Genova, sentenza n. 1246/2024) la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità consolari “costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94”, nel caso di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile
Più nel dettaglio, la Corte ha chiarito che nell'azione giudiziaria tesa ad ottenere lo status di cittadino italiano “.. la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità diplomatico – consolari, nel caso (…) di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via maschile, non si configura, …, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), bensì essa costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94. (sottolineatura aggiunta).
La Corte ha quindi dato atto della giurisprudenza di merito prodotta dagli appellati che stigmatizza “la situazione di grave ritardo in cui versano diversi Uffici consolari italiani all'Estero nella gestione delle domande di cittadinanza per discendenza (che) rappresenta un vulnus che fa sorgere l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria in capo a chi abbia tentato, senza riscontro, di adire l'Amministrazione competente. La Corte evidenzia che dalle sentenze di merito prodotte da parte appellata “si evince che, nelle fattispecie ivi prese in considerazione, i ricorrenti avevano preventivamente proposto un'istanza in sede amministrativa”
Ciò rilevato, la Corte, tuttavia, dichiara che, gli appellati “avrebbero dovuto essere considerati dal
Tribunale di Genova sprovvisti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per non aver fornito prova di aver presentato, prima di essersi rivolti al Giudice ordinario, una valida istanza alla Autorità diplomatico – consolare”. (sottolineatura aggiunta).
Ha infatti evidenziato (con dovizia di motivazione) che le e–mail inviate da un ricorrente
(ammissibili nonostante sia stata omessa la loro traduzione (v. Cass. n. 6093/13, Cass. n.
12525/15 e Cass. n. 12365/18), non possono considerarsi alla stregua di istanze rivolte all'Amministrazione idonee ad avviare il procedimento de quo, sia perché si tratta di mera posta
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elettronica ordinaria, sia perché non sono corredate della documentazione richiesta dal
D.P.R. n. 362/94.
In relazione alle “schermate versate in atti dagli originari ricorrenti, si osserva che esse, a prescindere dagli eventuali intenti strumentali adombrati dal , non consentono di CP_1 verificare se il tentativo di appuntamento sia stato effettuato rispetto alla richiesta di cittadinanza o rispetto ad uno degli altri servizi offerti dalla pagina web dell'Ambasciata italiana, ragion per cui esse appaiono scarsamente rilevanti ai fini della prova dell'interesse ad agire degli odierni appellati” aggiungendo - in relazione ad una specifica schermata ove si legge “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” e a un'altra ove si legge che
“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” – che nel periodo tra i due accessi parrebbe che siano “stati resi disponibili appuntamenti per proporre l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (sempre che, come detto sopra, l'avviso si riferisca proprio a tale servizio web offerto dall'Ambasciata italiana).
In relazione agli screenshot prodotti, pertanto, la Corte ha affermato che:
“le schermate della pagina web del servizio “Prenot@mi” del Parte_4
prodotte dagli appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita
[...] impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana (a Bogotà) per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.” Passando poi a prendere in considerazione il riscontro fornito dall'Ambasciata italiana a Bogotà all'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. 241/90 presentata dai difensori degli allora appellati, la Corte ha osservato che il fatto che l'Amministrazione abbia negato di aver mai ricevuto istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei richiedenti conferma, e non smentisce, la tesi secondo cui essi non abbiano fornito valida prova di aver correttamente esperito l'iter amministrativo, prima di rivolgersi al Tribunale ordinario.
In ragione di quanto sopra, la Corte Ligure ha concluso che “non avendo gli appellati dimostrato di aver mai proposto un'istanza all'Ambasciata italiana utilizzando debitamente i canali indicati nel sito web di quest'ultima, e non avendo nemmeno fornito prova di aver quantomeno tentato di contattare via PEC l'Autorità diplomatico – consolare trasmettendo la documentazione necessaria (ciò che, per ammissione dello stesso avrebbe CP_1 eventualmente potuto qualificarsi alla stregua di istanza idonea ad avviare il procedimento de quo), deve escludersi che, nel caso di specie, essi abbiano subito un pregiudizio tale da giustificare un loro interesse ad agire in sede giudiziaria a prescindere dalla svolgimento di un previo procedimento amministrativo”.
***
In applicazione dei suddetti condivisibili principi e tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, deve affermarsi come nel caso di specie non sia sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Ebbene, i discendenti del Sig. – attuali ricorrenti - per sostenere il proprio interesse ad Pt_1 agire, riferiscono in ricorso (come riportato supra) di aver tentato di intraprendere il procedimento consolare.
La documentazione depositata in allegato al ricorso è però scarsamente rilevante ai fini della prova dell'interesse ad agire: è pacifico invero che non risultano esser state presentate rituali istanze.
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Al momento della presentazione del ricorso invero risulta esclusivamente:
- Che il doc. n. 5 (così numerato in ricorso ma allegato sub. 6 e denominato “negato appuntamento consolato”) è composto da n. 2 screenshot relativi alla schermata web del servizio “prenot@mi” del d'Italia in Buenos Aires, privi di data, ove si legge: “al Parte_5 momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”. Con la richiamate produzioni i ricorrenti non hanno certamente inteso dar prova di aver presentato una specifica richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti – in linea retta - di cittadino italiano (cfr. ordinanza del Tribunale di Roma del 20.02.24, resa all'esito del procedimento R.G. n. 22056/22 e richiamata dalla Corte d'Appello di Genova nella sua recente pronuncia ove ha chiarito che “le schermate della pagina web del servizio
“Prenotami” del prodotte dagli Parte_4 appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana a Bogotà per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis”).
Le due schermate consistenti in unico tentativo di prenotazione per ciascun ricorrente – peraltro prive di data - non consentono neppure di accertare l'assoluta indisponibilità di appuntamenti.
°°°°°°
Da quanto sopra deriva che, in conformità ai (recenti) principi dettati dalla Corte d'Appello di Genova, la documentazione in atti non è sufficiente a consentire di ritenere sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Le produzioni sono, infatti, assolutamente generiche e comunque, anche alla luce anche delle condivisibili considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Genova, le schermate non sono dirimenti per attestare l'invocata assoluta impossibilità di prenotazione/presentazione della domanda di cittadinanza;
non emerge, dalle stesse neppure, che il deposito delle domande fosse precluso a tempo indeterminato.
La carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso e, quindi, impedisce l'esame della domanda nel merito.
***
Quanto alle spese, attesa la natura della controversia, che la decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile il ricorso,
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Genova, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 11
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 5224/2023 R. G.
proposto da:
(C.F. ) con domicilio eletto Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. , che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 8.1.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 5224/2023 R. G.
promosso da:
1) , argentino, nato il [...], Parte_1
2) , argentina, nata il [...], Parte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvio Maragucci ( Email_1
ricorrenti nei confronti di in persona del Ministro pro tempore, rappresentato, difeso e Controparte_1 domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2
resistente e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto con atto depositato il 14.6.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con atto introduttivo i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il per far Controparte_1 accertare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis. A sostegno della propria domanda, precisavano di esser discendenti diretti – per linea maschile – di cittadino italiano per nascita :
nato a [...] il [...]. Persona_1
In ricorso descrivevano la discendenza, per linea maschile, rilevando che l'avo generava
[...]
il 22.3.1927, padre del ricorrente e nonno paterno Persona_2 Persona_3 della ricorrente . Persona_4
Vista la tipologia di discendenza, quanto all'interesse ad agire precisano “la rappresentanza diplomatica in Argentina ha interrotto sine die le procedure di fissazione dell'appuntamento per
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l'avvio di tale pratiche per il riconoscimento amministrativo della discendenza italiana”, e richiamano il doc. 5 (“negato appuntamento consolato”) che contiene due schermate estratte dal sito del Consolato di Buenos Aires.
2. Il si è costituito in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale che, Controparte_1 contestando il ricorso per carenza di interesse ad agire (richiamando sul punto giurisprudenza recente del Tribunale di Genova), così concludeva:
“Voglia codesto Ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, in graduato subordine: - dichiarare inammissibile e /o rigettare la domanda dei ricorrenti In subordine si rimette al prudente apprezzamento di Codesto Ill.mo Tribunale, previo accertamento giudiziale dell'esistenza di ogni requisito. Spese per legge o compensate.”
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel procedimento ed ha chiesto di accogliere il ricorso.
Il procedimento è stato trattato tramite udienze svolte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tenuto conto dell'oggetto del contendere e del domicilio della difesa del ricorrente.
Esaurita la delega istruttoria, è stato rimesso il fascicolo al giudice titolare;
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All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c.. del 8.1.25, la causa veniva quindi trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n.
13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»” (sottolineatura aggiunta).
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a
36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo italiano (capostipite).
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
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europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui
l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di Mallare e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato, deve preliminarmente procedersi a verificare la sussistenza – in capo ai ricorrenti - dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve immediatamente rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del
Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che
è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente ed incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa; tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente ed in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato
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richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr.
Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito in 730 giorni (art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana).
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D. Lgs. n. 300/1999, richiamato dal D.P.R. n. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità
Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano, sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), la competenza è dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo
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della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N.
20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del
11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019,
12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
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Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Ciò precisato, è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è l'ipotesi per la quale i continuano a negare il riconoscimento della Parte_3 cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana.
Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle
Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza.
Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge n. 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto
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della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle
Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa, né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_3
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze,
Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in
Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, condivisibile nella sua assolutezza, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela.
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Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”, con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova
(gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire).
In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed, anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio evidenziando immediatamente che (cfr. Corte d'appello di Genova, sentenza n. 1246/2024) la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità consolari “costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94”, nel caso di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza maschile
Più nel dettaglio, la Corte ha chiarito che nell'azione giudiziaria tesa ad ottenere lo status di cittadino italiano “.. la previa proposizione dell'istanza alle competenti Autorità diplomatico – consolari, nel caso (…) di acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis per via maschile, non si configura, …, quale condizione dell'azione (in assenza di una apposita previsione di legge), bensì essa costituisce il necessario presupposto affinché possa ritenersi esistente l'interesse ad agire del discendente, nel caso in cui l'Amministrazione non valuti l'istanza entro il termine previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/94. (sottolineatura aggiunta).
La Corte ha quindi dato atto della giurisprudenza di merito prodotta dagli appellati che stigmatizza “la situazione di grave ritardo in cui versano diversi Uffici consolari italiani all'Estero nella gestione delle domande di cittadinanza per discendenza (che) rappresenta un vulnus che fa sorgere l'interesse a rivolgersi all'Autorità giudiziaria in capo a chi abbia tentato, senza riscontro, di adire l'Amministrazione competente. La Corte evidenzia che dalle sentenze di merito prodotte da parte appellata “si evince che, nelle fattispecie ivi prese in considerazione, i ricorrenti avevano preventivamente proposto un'istanza in sede amministrativa”
Ciò rilevato, la Corte, tuttavia, dichiara che, gli appellati “avrebbero dovuto essere considerati dal
Tribunale di Genova sprovvisti di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., per non aver fornito prova di aver presentato, prima di essersi rivolti al Giudice ordinario, una valida istanza alla Autorità diplomatico – consolare”. (sottolineatura aggiunta).
Ha infatti evidenziato (con dovizia di motivazione) che le e–mail inviate da un ricorrente
(ammissibili nonostante sia stata omessa la loro traduzione (v. Cass. n. 6093/13, Cass. n.
12525/15 e Cass. n. 12365/18), non possono considerarsi alla stregua di istanze rivolte all'Amministrazione idonee ad avviare il procedimento de quo, sia perché si tratta di mera posta
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elettronica ordinaria, sia perché non sono corredate della documentazione richiesta dal
D.P.R. n. 362/94.
In relazione alle “schermate versate in atti dagli originari ricorrenti, si osserva che esse, a prescindere dagli eventuali intenti strumentali adombrati dal , non consentono di CP_1 verificare se il tentativo di appuntamento sia stato effettuato rispetto alla richiesta di cittadinanza o rispetto ad uno degli altri servizi offerti dalla pagina web dell'Ambasciata italiana, ragion per cui esse appaiono scarsamente rilevanti ai fini della prova dell'interesse ad agire degli odierni appellati” aggiungendo - in relazione ad una specifica schermata ove si legge “Al momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto” e a un'altra ove si legge che
“Stante l'elevata richiesta i posti disponibili per il servizio scelto sono esauriti. Si invita a controllare con frequenza la disponibilità in quanto l'agenda viene aggiornata regolarmente” – che nel periodo tra i due accessi parrebbe che siano “stati resi disponibili appuntamenti per proporre l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis (sempre che, come detto sopra, l'avviso si riferisca proprio a tale servizio web offerto dall'Ambasciata italiana).
In relazione agli screenshot prodotti, pertanto, la Corte ha affermato che:
“le schermate della pagina web del servizio “Prenot@mi” del Parte_4
prodotte dagli appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita
[...] impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana (a Bogotà) per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis.” Passando poi a prendere in considerazione il riscontro fornito dall'Ambasciata italiana a Bogotà all'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. 241/90 presentata dai difensori degli allora appellati, la Corte ha osservato che il fatto che l'Amministrazione abbia negato di aver mai ricevuto istanze tese ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis da parte dei richiedenti conferma, e non smentisce, la tesi secondo cui essi non abbiano fornito valida prova di aver correttamente esperito l'iter amministrativo, prima di rivolgersi al Tribunale ordinario.
In ragione di quanto sopra, la Corte Ligure ha concluso che “non avendo gli appellati dimostrato di aver mai proposto un'istanza all'Ambasciata italiana utilizzando debitamente i canali indicati nel sito web di quest'ultima, e non avendo nemmeno fornito prova di aver quantomeno tentato di contattare via PEC l'Autorità diplomatico – consolare trasmettendo la documentazione necessaria (ciò che, per ammissione dello stesso avrebbe CP_1 eventualmente potuto qualificarsi alla stregua di istanza idonea ad avviare il procedimento de quo), deve escludersi che, nel caso di specie, essi abbiano subito un pregiudizio tale da giustificare un loro interesse ad agire in sede giudiziaria a prescindere dalla svolgimento di un previo procedimento amministrativo”.
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In applicazione dei suddetti condivisibili principi e tenuto conto della documentazione prodotta dalle parti, deve affermarsi come nel caso di specie non sia sussistente l'interesse ad agire in capo ai ricorrenti.
Ebbene, i discendenti del Sig. – attuali ricorrenti - per sostenere il proprio interesse ad Pt_1 agire, riferiscono in ricorso (come riportato supra) di aver tentato di intraprendere il procedimento consolare.
La documentazione depositata in allegato al ricorso è però scarsamente rilevante ai fini della prova dell'interesse ad agire: è pacifico invero che non risultano esser state presentate rituali istanze.
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Al momento della presentazione del ricorso invero risulta esclusivamente:
- Che il doc. n. 5 (così numerato in ricorso ma allegato sub. 6 e denominato “negato appuntamento consolato”) è composto da n. 2 screenshot relativi alla schermata web del servizio “prenot@mi” del d'Italia in Buenos Aires, privi di data, ove si legge: “al Parte_5 momento non ci sono date disponibili per il servizio richiesto”. Con la richiamate produzioni i ricorrenti non hanno certamente inteso dar prova di aver presentato una specifica richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti – in linea retta - di cittadino italiano (cfr. ordinanza del Tribunale di Roma del 20.02.24, resa all'esito del procedimento R.G. n. 22056/22 e richiamata dalla Corte d'Appello di Genova nella sua recente pronuncia ove ha chiarito che “le schermate della pagina web del servizio
“Prenotami” del prodotte dagli Parte_4 appellati non sono sufficienti a dimostrare l'asserita impossibilità di prendere appuntamento con l'Ambasciata italiana a Bogotà per presentare l'istanza tesa ad ottenere la cittadinanza italiana iure sanguinis”).
Le due schermate consistenti in unico tentativo di prenotazione per ciascun ricorrente – peraltro prive di data - non consentono neppure di accertare l'assoluta indisponibilità di appuntamenti.
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Da quanto sopra deriva che, in conformità ai (recenti) principi dettati dalla Corte d'Appello di Genova, la documentazione in atti non è sufficiente a consentire di ritenere sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
Le produzioni sono, infatti, assolutamente generiche e comunque, anche alla luce anche delle condivisibili considerazioni svolte dalla Corte di Appello di Genova, le schermate non sono dirimenti per attestare l'invocata assoluta impossibilità di prenotazione/presentazione della domanda di cittadinanza;
non emerge, dalle stesse neppure, che il deposito delle domande fosse precluso a tempo indeterminato.
La carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso e, quindi, impedisce l'esame della domanda nel merito.
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Quanto alle spese, attesa la natura della controversia, che la decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giustificati motivi per dichiarare le spese di giudizio integralmente compensate tra tutte le parti,
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
dichiara inammissibile il ricorso,
Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
Genova, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Enzo BUCARELLI
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