Art. 6. (Assistenza spirituale ai ricoverati) 1. L'assistenza spirituale ai ricoverati della Comunita' delle CELI o ad altri ricoverati di qualunque confessione che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata tramite pastori, diaconi e presbiteri delle Comunita' della CELI.
2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.
2. Il loro accesso ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario.
3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare alla Comunita' della CELI piu' vicina le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.